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NORMATIVA
Normativa regionale - Calabria

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Legge regionale Calabria 26 luglio 2012 n 31
Istituzione della festa di San Francesco di Paola.
 

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge:


Art. 1
(Finalità)


1. La Regione Calabria, interprete dei valori e dei sentimenti della tradizione religiosa e popolare dei calabresi, residenti ed emigrati, in coerenza con i princìpi fondamentali dello Statuto, promuove, in occasione delle celebrazioni annuali, una serie di manifestazioni ed iniziative, quali mostre, convegni, studi e ricerche sulla figura e l’opera di San Francesco di Paola, patrono
della Calabria e dei marinai d’Italia.
2. Le manifestazioni possono essere realizzate, anche in collaborazione con Stati, Regioni, Enti Locali, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni, nel Comune di Paola, sede naturale del culto
del Santo, nei Comuni di Paterno Calabro, Corigliano Calabro e Spezzano Sila, paesi in cui San Francesco ha fondato i conventi, nonché nei luoghi d’Italia e del mondo legati alla biografia del Santo per specifici episodi o rilevanti per manifestazioni di fede consolidatesi nel tempo. Le iniziative sono concordate con il Comitato per le celebrazioni in onore di San Francesco di Paola, istituito nell’articolo 2.


Art. 2
(Comitato regionale per le celebrazioni in onore di San Francesco di Paola)


1. È istituito il Comitato per le celebrazioni in onore di San Francesco di Paola, con sede nel Comune di Paola.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. Il Comitato per le celebrazioni in onore di San Francesco di Paola definisce i criteri generali e le modalità di presentazione delle iniziative e di erogazione, esecuzione e rendicontazione dei progetti approvati.
4. Il Comitato è composto da:
a) il Presidente della Giunta della Regione Calabria, o suo delegato, che lo presiede;
b) il Padre provinciale, in rappresentanza dei Padri Minimi, o suo delegato, che assume le vesti di Presidente del Comitato;
c) il Sindaco del Comune di Paola, o suo delegato;
d) un rappresentante della Regione Calabria, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, che assume le vesti di Vice Presidente del Comitato;
e) i Presidenti delle Province di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, o loro delegati.
5. Il Comune di Paola, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, assegna al Comitato di cui al comma 1, un’adeguata e rappresentativa sede istituzionale.



Art. 3
(Assegnazione del contributo)


1. La Regione Calabria assegna al Comune di Paola un contributo annuale di euro 50.000,00 per il finanziamento del programma complessivo delle manifestazioni celebrative promosse
dal Comitato di cui all’articolo 2.


Art. 4
(Contributo annuale e straordinario)


1. Il contributo annuale previsto nell’articolo 3 è erogato al
Comune di Paola:
a) per metà, alla presentazione del programma delle manifestazioni celebrative;
b) a saldo, alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute per l’attuazione del programma.
2. Nei limiti delle risorse disponibili la Giunta Regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario finalizzato al finanziamento delle manifestazioni regionali promosse dal Comitato di cui all’articolo 2, per le celebrazioni, nel 2016, del
sesto centenario della nascita di San Francesco di Paola.
3. Il Comune di Paola, d’intesa con il Comitato per le celebrazioni, dandone comunicazione ai competenti Assessorati regionali, presenta:
a) entro il mese di febbraio, il programma delle manifestazioni;
b) entro il mese di giugno, il rendiconto delle spese sostenute per l’attuazione del programma.


Art. 5
(Norma finanziaria)


1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, determinati per l’esercizio 2012 in euro 50.000,00, si provvede con la disponibilità esistente all’UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa, nell’ambito del Programma annuale previsto dall’articolo 4 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per gli anni successivi, si provvede con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome stanziate all’UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa, secondo le modalità e per gli importi stabiliti nel Programma annuale di cui al precedente comma.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.


Art. 6
(Pubblicazione)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro, lì 26 luglio 2012
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