(BUR n. 6 del 16 marzo 2013, supplemento straordinario n. 2 del 28 marzo 2013)
Art. 1
(Modifica all'articolo 14, l.r. 69/2012)
1. L'articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013) è abrogato.
2. Le disposizioni sostituite dall'abrogato articolo 14 della l.r. 69/2012 rivivono nel testo previgente alle modifiche introdotte dalla predetta l.r. 69/2012.
Art. 2
(Modifica all'articolo 16, l.r. 10/2003)
1. Dopo il comma 10 dell'articolo 16 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Norme in materia di aree protette ) è aggiunto il seguente comma:
«10bis. La partecipazione alla Comunità del Parco è onorifica e non dà luogo al rimborso delle spese».
Art. 3
(Pubblicazione)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.