Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge
Art. 1
(Istituzione dell’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese)
1. Ai sensi dell’articolo 54, comma 3, dello Statuto regionale, è istituita l’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese – (ARSAC), ente strumentale della Regione Calabria munito di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria.
2. L’Azienda ha sede legale in Cosenza. Esercita le funzioni e le attività di cui alla presente legge nel quadro della programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di agricoltura.
Art. 2
(Finalità e compiti dell’Azienda)
1. L’azienda favorisce l’ammodernamento e lo sviluppo dell’agricoltura mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi nel sistema produttivo agricolo, agro-alimentare ed agroindustriale.
2. L’azienda esercita le funzioni dell’Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2007 n. 9 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2007, articolo 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002), non connesse alla procedura di liquidazione in corso, anche avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie da questa trasferite:
a) promuove e svolge i servizi di sviluppo dell’agricoltura, secondo la normativa della Unione Europea, nazionale e regionale, sulla base della programmazione regionale di settore e predisponendo adeguati e specifici progetti;
b) elabora e realizza progetti di sviluppo sperimentale e dimostrazione di tutto ciò che attiene le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari. Cura e promuove, altresì, lo sviluppo dell’agricoltura biologica, dei sistemi di lotta guidata ed integrata e di risanamento e difesa dei terreni a tutela dell’ambiente e della qualità;
c) promuove e gestisce progetti di trasferimento dell’innovazione tecnologica, di concerto con il sistema universitario e della ricerca regionale, l’adozione delle innovazioni di processo e di prodotto e delle tecniche di management, gestione aziendale e marketing. A tal fine gestisce e se necessario istituisce, nell’ambito di specifici progetti pluriennali a valere su risorse comunitarie, nazionali e regionali, presso le proprie strutture provinciali, aziende sperimentali dimostrative e di orientamento produttivo;
d) partecipa, in collegamento con enti, istituti ed università, prioritariamente afferenti al sistema regionale della ricerca in agricoltura, con rapporti di collaborazione e partenariato, anche federativo, a progetti di sviluppo sperimentale strettamente finalizzati al trasferimento tecnologico;
e) sentito il Dipartimento Agricoltura attua, altresì, i piani triennali dei servizi di sviluppo agricolo, previsti dalla legge regionale 26 luglio 1999, n. 19 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria), che l’Azienda progetta, organizza e coordina;
f) promuove la crescita della professionalità delle imprese, lo sviluppo dell’associazionismo e della cooperazione, iniziative di marketing territoriale a sostegno delle produzioni agricole ed agroalimentari, nonché l’istituzione e lo svolgimento dei servizi collettivi a favore delle imprese, sia nella produzione che nella gestione;
g) fornisce assistenza tecnica e contabile alle aziende agricole nonché alle organizzazioni cooperative e associative dei produttori agricoli e alle formazioni societarie miste a prevalente partecipazione agricola; h) espleta le attività di controllo funzionale e taratura delle attrezzature agricole atte alla distribuzione dei prodotti fitosanitari, attraverso l’istituzione di apposito Servizio Regionale di Controllo Funzionale e Taratura, in ossequio alla direttiva Europea n. 128/09 ed alla normativa EN 13790/2003;
i) contribuisce, su richiesta del Dipartimento Agricoltura, con proprio personale tecnico, all’attuazione della PAC e di ogni altra attività volta al settore agricolo, agroambientale ed agroindustriale;
j) concorre con proprie proposte alla elaborazione del piano regionale di sviluppo per il settore agricolo;
k) provvede ogni anno, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, ad elaborare una dettagliata relazione sullo stato dell’agricoltura ed a trasmetterla al Dipartimento Agricoltura. La relazione deve riguardare in particolare l’evoluzione tecnico-economica del settore in Calabria e le opportunità di sviluppo;
l) coadiuva le attività previste dell’articolo 2, commi 1 e 2 della legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48 (Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Calabria);
m) contribuisce su richiesta del Dipartimento Agricoltura, con proprio personale tecnico, ad attività tecniche, amministrative e di controllo dell’organismo pagatore (ARCEA);
n) provvede all’esercizio degli impianti di cui all’articolo 11 comma 15.
3. La Giunta regionale, su proposta del Dipartimento Agricoltura, può affidare all’Azienda ulteriori e specifici compiti nell’ambito degli interventi pubblici, anche riferiti all’attuazione di disposizioni statali o dell’Unione Europea. I compiti affidati all’Azienda devono interessare tutto il territorio regionale o, comunque, significativi ambiti territoriali della Regione.
4. L’Azienda presta, altresì, su richiesta, attività di consulenza ed assistenza per studi e progetti agli enti locali ed agli organismi pubblici operanti nel territorio regionale.
5. Restano comunque escluse le funzioni assegnate da legge statale ad enti locali od autorità statali, ove da questi non conferite o delegate.
6. Nello svolgimento dei compiti affidati con la presente legge, l’Azienda opera con il metodo della programmazione, che deve essere articolata e strutturata con quella della regione. La Giunta regionale su proposta dell’Assessore all’Agricoltura provvede ad impartire le indicazioni di base per la predisposizione dei piani e dei programmi dell’Azienda.
7. L’Azienda redige un programma pluriennale di sviluppo che deve essere coerente con i contenuti di cui al comma 8 e correlato con la relazione annuale sui risultati. Il programma definisce gli obiettivi, i risultati attesi e quantifica le risorse occorrenti.
8. Il programma pluriennale viene attuato con i progetti annuali che costituiscono parte integrante del bilancio dell’Azienda. I progetti annuali sono definiti con sufficiente dettaglio tale da poter essere prontamente attuativi tenendo conto delle necessità dei singoli comparti operativi.
Art. 3
(Organi e Vigilanza)
1. Sono organi dell’Azienda:
a) il direttore generale;
b) il comitato tecnico di indirizzo;
c) il collegio dei sindaci.
2. La vigilanza sull’ente è esercitata dalla Giunta regionale per il tramite del Dipartimento Agricoltura.
Art. 4
(Il Direttore generale)
1. Il direttore generale è individuato dalla Giunta regionale tra persone in possesso dei requisiti per assumere l’incarico di dirigente generale ai sensi della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 (Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) e s.m.i. e di accertata esperienza dirigenziale almeno quinquennale. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta, ed il relativo incarico è conferito con contratto di diritto privato per un periodo di tre anni. In relazione al raggiungimento degli obiettivi, il direttore nominato è soggetto a valutazione dei risultati, ai sensi della L.R. 7/1996 e s.m.i. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità.
2. In ogni caso, non può essere nominato direttore generale:
a) colui che ha riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione;
b) colui che è sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza;
c) colui che è o è stato sottoposto, anche con procedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione;
d) colui che è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, libertà vigilata o provvisoria;
e) colui che si trovi in situazione di conflitto, anche potenziale, d’interessi;
f) colui che ricopre incarichi politici in partiti o movimenti, nonché incarichi sindacali, ovvero li ha ricoperti nell’ultimo biennio;
g) colui che ricopre incarichi elettivi, ovvero li ha ricoperti nell’ultimo triennio.
3. Decade automaticamente dalla carica colui che, dopo la nomina, si venga a trovare nelle condizioni di cui al comma 2. La Giunta regionale, dichiarata la decadenza, provvede a nuova nomina.
4. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell’azienda, assiste il comitato tecnico e ne attua gli indirizzi, compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell’Azienda, dirige, sorveglia, coordina la gestione complessiva e ne è responsabile.
5. Il direttore generale, nell’esercizio delle predette funzioni, è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore tecnico, i quali partecipano alla direzione dell’Azienda, assumono la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del direttore generale. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati con delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, e sono scelti prioritariamente tra i dirigenti dell’Azienda con contratto di pubblico impiego. Il trattamento economico del direttore amministrativo e del direttore tecnico non può essere superiore a quello previsto per i dirigenti di settore dei dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità.
6. Il direttore generale, in particolare, provvede a:
a) deliberare sull’organizzazione degli uffici in esecuzione dell’atto aziendale;
b) approvare il bilancio preventivo e le variazioni che occorre apportare ad esso nel corso dell’esercizio;
c) adottare il rendiconto generale, previa relazione del collegio dei sindaci;
d) proporre alla Giunta regionale l’acquisizione di beni immobili;
e) deliberare in ordine a concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidono sulla gestione del patrimonio affidato all’ente o che ne vincolano la disponibilità per una durata superiore ad un anno, ovvero costituiscono diritti obbligatori a favore di terzi, previa autorizzazione della Regione;
f) deliberare sull’accettazione di lasciti, donazioni e di ogni altro atto di liberalità;
g) deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni, salvo non incidano su diritti reali inerenti il patrimonio immobiliare affidato;
h) formulare le richieste di assegnazione del personale regionale;
i) deliberare su tutti gli altri affari che gli siano sottoposti dal comitato tecnico di indirizzo di cui all’articolo 5;
j) coordinare le attività dei direttori amministrativo e tecnico, e nominare i responsabili delle strutture operative dell’Azienda.
7. In caso di vacanza dell’ufficio, ovvero nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo. Se l’assenza o l’impedimento si protrae oltre sei mesi, si procede necessariamente alla sostituzione.
Art. 5
(Comitato Tecnico di Indirizzo)
1. Il Comitato Tecnico d’Indirizzo (CTI) supporta la definizione delle linee generali di indirizzo strategico dell’azienda, vigila sulla loro attuazione e ne verifica il conseguimento, relazionando alla Giunta regionale, annualmente o su richiesta. Il Comitato adotta un proprio regolamento entro tre mesi dall’insediamento.
2. Il CTI è nominato con deliberazione della Giunta regionale ed è composto da cinque membri esperti della materia, di cui tre individuati dalla Giunta regionale e due designati, secondo criteri di rotazione, in rappresentanza delle quattro organizzazioni agricole maggiormente rappresentative e da queste scelti tra soggetti di comprovata esperienza, esterni alle organizzazioni medesime.
3. La partecipazione al comitato è gratuita; ai componenti compete solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nella misura e nelle forme previste per il personale regionale non dirigenziale con la qualifica più elevata, per un massimo di una seduta mensile.
Art. 6
(Collegio dei sindaci)
1. Il collegio dei sindaci è composto da un presidente, due membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti all’albo dei revisori dei conti, per la durata di anni tre.
2. Il collegio esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell’Azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo, finanziario, patrimoniale ed economico.
3. Il collegio esercita la funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria dell’Azienda, riferendo su di essa, annualmente o dietro richiesta, al comitato tecnico di indirizzo ed alla Giunta regionale; redige relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione.
4. Ai componenti del collegio dei sindaci vengono corrisposti i compensi determinati ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), diminuiti del 20 per cento.
Art. 7
(Organizzazione)
1. L’organizzazione dell’Azienda è contenuta in un atto aziendale adottato dal Direttore generale, nel rispetto delle previsioni normative e di contrattazione collettiva in materia di relazioni sindacali e previa determinazione del fabbisogno di personale, ed approvato dalla Giunta regionale.
2. L’atto aziendale definisce l’organizzazione interna dell’ente ed individua le strutture operative delle sedi operative provinciali e periferiche.
3. Nelle more dell’approvazione dell’atto aziendale definitivo, il direttore generale adotta un atto aziendale provvisorio approvato dalla Giunta regionale.
4. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti ad essa demandati, l’Azienda organizza i propri uffici e settori in base a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
5. Al fine di assicurare la massima funzionalità dei centri sperimentali dimostrativi e dei centri di divulgazione agricola, l’Azienda provvede alla loro riorganizzazione su base territoriale, attraverso la soppressione o l’accorpamento di sedi. In particolare, quanto ai centri di divulgazione agricola, fatta salva la più complessiva riorganizzazione, sono immediatamente soppresse le sedi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non trovano allocazione unitaria presso le sedi dell’Azienda, come individuate all’articolo 1, comma 2, e dei centri sperimentali dimostrativi; le relative funzioni sono accorpate al centro di divulgazione agricola più prospiciente per territorio.
Art. 8
(Bilanci e rendiconti)
1. I bilanci ed i rendiconti sono soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria) e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano i principi della contabilità analitica per centri di costo.
Art. 9
(Risorse)
1. In connessione alle funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, e dell’organizzazione territoriale di cui agli articoli 1, comma 2 e 7, comma 5, il patrimonio dell’Azienda è costituito da tutti i beni immobili e mobili pertinenziali dell’Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione ai sensi dell’articolo 5 della L.R. 9/2007, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono adibiti a sedi provinciali degli uffici di quest’ultima ed a sedi territoriali dei centri sperimentali dimostrativi e dei centri di divulgazione agricola, nonché dai beni di cui all’articolo 11, comma 15.
2. Qualora lo richiedano esigenze di migliore funzionalità dell’Azienda, connesse alla sua organizzazione sul territorio, il direttore generale può proporre alla Giunta regionale l’acquisizione dall’Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione, di altri beni immobili, e mobili pertinenziali, inclusi nel patrimonio di questa.
3. Fermo quanto previsto al comma 2, tutti i beni non trasferiti ai sensi di quanto disposto al comma 1, rimangono nella piena disponibilità dell’Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione, ad eccezione del patrimonio afferente il Polo Soprassuoli Boschivi, per il quale valgono le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 12.
Art. 10
(Personale)
1. La pianta organica dell’Azienda è coperta mediante il personale:
a) transitato dall’Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione, ad esclusione:
1) delle unità addette alle attività ed ai servizi inerenti il patrimonio indicato all’articolo 9, comma 3, della presente legge, rimasto nell’ambito della procedura di liquidazione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura;
2) delle unità addette alle attività ed ai servizi inerenti il patrimonio afferente il Polo Soprassuoli boschivi, per il quale valgono le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 12;
b) trasferito o comandato dalla Regione Calabria, su domanda o d’ufficio.
2. Qualora lo richiedano esigenze connesse alla organizzazione funzionale dell’Azienda, non soddisfatte attraverso la formazione della pianta organica ai sensi del comma 1, il direttore generale può proporre alla Giunta regionale il trasferimento di altro personale dall’Azienda regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione.
3. Ciascun dipendente comunque transitato alle dipendenze dell’Azienda rimane sottoposto al regime contrattuale in essere al momento della approvazione della presente legge, e permane nel proprio stato giuridico ed economico.
4. Sin dall’adozione dell’atto aziendale provvisorio di cui all’articolo 7, comma 3, e dalla prima regolamentazione organica, gli incarichi di tutto il personale di cui ai commi 1 e 2 sono attribuiti in base alla nuova organizzazione dell’Azienda, fatti salvi i diritti e le qualifiche proprie del personale stesso.
5. Sino all’approvazione dell’atto aziendale definitivo, e comunque fino alla conclusione delle procedure di liquidazione dell’ARSSA disposte con legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, l’Azienda non può procedere a qualsiasi tipo di assunzione, ovvero di trasformazione o modificazione dei rapporti di lavoro in essere. Solo successivamente, è possibile procedere alla copertura dei fabbisogni di personale ed alla sostituzione del personale cessato dal servizio, secondo le percentuali stabilite dalla legislazione vigente in materia di turn over e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate.
Art. 11
(Disposizioni transitorie e finali)
1. In fase di prima applicazione il direttore generale dell’Azienda regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese:
a) è nominato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge;
b) adotta, entro trenta giorni dalla nomina, l’atto aziendale, di cui all’articolo 7, nonché il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2013, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, lettera b).
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono di diritto il Commissario liquidatore ed il Vice Commissario dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (ARSSA), posta in liquidazione ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, ed i relativi contratti a tempo determinato cessano di avere efficacia. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sono nominati, con scadenza al 31 dicembre 2014, il Commissario liquidatore dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (ARSSA), ed un sub Commissario, con funzioni anche vicarie, al quale il Commissario delegherà il compimento di specifiche operazioni. Nelle more di tale nomina si applica l’articolo 6 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1992, n. 13). A decorrere dalla data di nomina del Direttore generale il Commissario liquidatore ed il sub Commissario esercitano esclusivamente le funzioni finalizzate alla liquidazione di detta Agenzia (ARSSA) ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9. Alla scadenza degli incarichi di cui al secondo periodo del presente comma, il Direttore generale dell’ Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura calabrese assume le funzioni di Commissario liquidatore unico dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (ARSSA), svolgendo tali funzioni senza percepire compensi aggiuntivi. La procedura di liquidazione dovrà essere conclusa il 31 dicembre 2015.
3. La gestione liquidatoria dell’agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura – ARSSA, è svolta in modo da assicurare la distinzione economica e finanziaria della stessa rispetto alla gestione corrente della nuova Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese.
4. Fatta salva qualsiasi misura da intraprendere in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, entro sessanta giorni dalla decorrenza di cui al comma 5, il direttore generale dell’Azienda adotta le iniziative di cui all’articolo 9, comma 1, della L.R. n. 22/2010, con le modalità e per gli obiettivi ivi previsti, al fine di conseguire, a partire dal 2013, un risparmio di almeno il 20 per cento rispetto alla spesa per il personale sostenuta nell’anno 2011 dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura – ARSSA, in liquidazione, assumendo come riferimento la spesa rapportata alle unità di personale transitate alle dipendenze dell’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese.
5. Le funzioni di cui all’articolo 2 sono esercitate dall’Azienda regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese con decorrenza dal 1 gennaio 2013.
6. Entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 2 il commissario liquidatore dell’Agenzia regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura – ARSSA:
a) provvede al trasferimento, in favore dell’Azienda regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese, delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie come individuate agli articoli 9 e 10, non necessarie al completamento della fase di liquidazione, nel rispetto del regime contrattuale in essere al momento dell’approvazione della presente legge, e con la decorrenza di cui al comma 5;
b) trasmette al dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, nonché al dipartimento competente in materia di bilancio, il piano di liquidazione dell’Agenzia regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura – ARSSA, nel quale sono indicate le poste attive e quelle passive nonché le modalità di estinzione di queste ultime, da effettuarsi anche previo accordo transattivo con i creditori su un piano di rientro pluriennale.
7. La Giunta regionale delibera sull’approvazione del piano di liquidazione di cui al comma 6, lettera b), assumendo, altresì, le determinazioni eventualmente necessarie alla chiusura della liquidazione.
8. In nessun caso nel corso della gestione liquidatoria i debiti pregressi dell’Agenzia regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura – ARSSA possono gravare sull’Azienda regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese.
9. Conclusa la liquidazione il commissario liquidatore trasmette ai dipartimenti di cui al comma 6, lettera b), il bilancio finale della liquidazione.
10. La Giunta regionale delibera sull’approvazione del bilancio finale della liquidazione, assumendo, altresì, le determinazioni eventualmente necessarie alla chiusura della liquidazione.
11. L’approvazione del bilancio finale della liquidazione determina l’estinzione dell’Agenzia regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura – ARSSA, e il trasferimento all’Azienda regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese delle poste attive e delle risorse strumentali e finanziarie residue, nonché del personale impiegato nella gestione liquidatoria da destinare all’espletamento delle funzioni di cui all’articolo 2 comma 2.
12. All’articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nell’ambito della liquidazione, il commissario dovrà trasferire all’Ente deputato a svolgere le funzioni di forestazione allorquando costituito, l’intero patrimonio afferente il Polo Soprassuoli Boschivi facente parte del patrimonio dell’ARSSA con il relativo personale preposto, che sarà inquadrato nei ruoli dell’Ente subentrante ed al quale si applicheranno le disposizioni di cui alla legge istitutiva dello stesso».
13. Sono abrogati i commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 5 della L.R. n. 9/2007, nonché tutte le disposizioni di legge regionale incompatibili con quelle della presente legge.
14. All’Azienda regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15, riguardanti l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura – ARSSA.
15. I beni immobili e mobili pertinenziali costituenti gli impianti a fune di Lorica e Camigliatello fanno parte, insieme alle relative risorse del patrimonio dell’Azienda regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura calabrese, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, ed il personale adibito all’esercizio di tali impianti è trasferito alle dipendenze dell’Azienda, ai sensi dell’articolo 10.
16. Alla legge regionale 7 marzo 2010, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il prezzo di vendita viene determinato dal Commissario liquidatore o dal sub Commissario liquidatore appositamente delegato ai sensi dell’articolo 11, comma 2, coadiuvati da due funzionari dell’Agenzia e/o della istituenda Azienda. La stima viene redatta sulla base dei valori agricoli medi di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni con eventuali variazioni in più o in meno entro il 20 per cento in funzioni della peculiarità del fondo»;
b) nell’articolo 7, al comma 1 bis, la parola «tre» è sostituita dalla parola «cinque».
17. Per le attività relative ai beni immobili della riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10, 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, in base al disposto dell’articolo 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nei modi e nelle forme previste dalla legge regionale 7 marzo 2000, n. 10 e s.m.i., l’Agenzia può avvalersi della istituenda Azienda.
Art. 12
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 26.800.000,00, per ciascuno degli esercizi finanziari 2013 e 2014, si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio di previsione annuale e leggi finanziarie di accompagnamento, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome stanziate all’UPB 2.2.04.03 dello stato di previsione della spesa.
2. I risparmi di spesa conseguenti alle riduzioni di cui all’articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) a valere sull’importo degli stanziamenti dell’UPB 2.2.04.03 per l’esercizio finanziario 2012, sono destinati, nei limiti della effettiva disponibilità di risorse, alla copertura delle spese di liquidazione dell’ARSSA per gli esercizi 2013 e 2014. Alle medesime finalità sono altresì destinati i proventi derivanti dall’alienazione del patrimonio rimasto nella piena disponibilità dell’ARSSA, in liquidazione ai sensi dell’articolo 9, comma 3.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge, quantificati per l’esercizio finanziario 2012 in euro 100.000,00 si provvede per l’anno in corso con la disponibilità esistente all’UPB 8.1.01.01 – capitolo 7001101 – inerente a «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2012, che viene ridotta del medesimo importo.
4. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell’esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell’UPB 2.2.04.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
Art. 13
(Pubblicazione)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.