Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge
Art. 1
(Modifica all’articolo 50 L.R. 19/2002)
1. Al comma 6 bis, dell’articolo 50, della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria) dopo le parole: «........ delle zone», le parole «A, B, D, F e C lottizzate così come previsto dal» sono così sostituite: «....... omogenee vigenti ed elencate al».
Art. 2
(Modifica all’articolo 65 L.R. 19/2002)
1. Al comma 2, lettera a), dell’articolo 65 della L.R. 19/2002, dopo le parole: «....... rimangono in vigore» le parole «........... fino all’adozione (ai sensi del comma 4 dell’art. 27 della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e s.m.i.)» sono così sostituite: «....... limitatamente alle zone omogenee riportate nel successivo punto b) fino all’adozione».
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.