IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Modifica dell’articolo 2)
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 11 (Interventi regionali di solidarietà a favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti o gravemente invalidi a causa di incidenti sui luoghi di lavoro) è sostituito dal seguente:
"2. Il Fondo è finalizzato all’erogazione di un contributo "una tantum" non tassabile, a titolo di assistenza sociale, prescindendo dall’accertamento in ordine alla responsabilità degli eventi di cui al comma 1; il contributo è aggiuntivo rispetto ad eventuali emolumenti o indennizzi derivanti da altri obblighi di legge, assicurativi o previdenziali, ed è erogato in caso di:
a) eventi verificatisi sul luogo di lavoro in Calabria;
b) eventi verificatisi sul luogo di lavoro, al di fuori del territorio calabrese, ma relativi a lavoratori residenti in Calabria, sempreché non risultino ammessi a godere di prestazioni analoghe a quelle individuate dalla presente legge”.
ARTICOLO 2
(Modifica dell’articolo 3)
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 11/2010 è sostituito dal seguente:
"1. I beneficiari del contributo di cui all’articolo 2 sono:
a) i lavoratori autonomi o subordinati che abbiano subito la perdita della capacità lavorativa nella misura pari al 100 per cento;
b) il coniuge, i figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi e affiliati, oppure, in loro mancanza, i fratelli e le sorelle, minori d’età o fiscalmente a carico, dei lavoratori autonomi o subordinati deceduti in conseguenza dell’incidente avvenuto sul luogo di lavoro”.
2. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 11/2010 è abrogato.
ARTICOLO 3
(Modifica dell’articolo 4)
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11/2010 è sostituito dal seguente:
"1. L’entità del contributo, in relazione ai diversi beneficiari, è così stabilita:
a) lavoratore autonomo o subordinato Euro 20.000,00;
b) coniuge senza figli Euro 20.000,00;
c) coniuge con un figlio Euro 22.000,00;
d) coniuge con due figli Euro 23.500,00;
e) coniuge con tre e più figli Euro 25.000,00;
f) un figlio, in mancanza di coniuge Euro 22.000,00;
g) due figli, in mancanza di coniuge Euro 23.500,00;
h) tre o più figli, in mancanza di coniuge Euro 25.000,00;
i) fratelli e sorelle, minori di età e fiscalmente a carico, in mancanza dei precedenti Euro 20.000,00.
ARTICOLO 4
(Modifica dell’articolo 6)
1. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 11/2010 le parole "o per infortunio avvenuto sul luogo di lavoro nel territorio regionale o riguardanti cittadini calabresi" sono sostituite dalle parole "o di lavoratore che ha subito la perdita della capacità lavorativa al 100 per cento per incidente avvenuto sul luogo di lavoro."
ARTICOLO 5
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’esercizio finanziario 2011 in euro 160.000,00 si fa fronte con le risorse dell’UPB 6.2.01.06 dello stato di previsione del bilancio 2011.
ARTICOLO 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 20 dicembre 2011
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