Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge
Art. 1
(Modifiche alla l.r. 22/2012)
1.Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 11 giugno 2012, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 «Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometro zero»), dopo le parole «destinati all'alimentazione umana», sono soppresse le parole «, ottenuti e trasformati sul erritorio della Regione Calabria,».
2.I commi 3 e 4 dell'articolo 4 della l.r. 22/2012 sono abrogati.
3.Al comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 22/2012, dopo la parola «definisce», sono oppresse le parole «le caratteristiche e le modalità di utilizzo del logo e».
Art. 2
(Modifica alla l.r. 29/2008)
1.Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 14 agosto 2008. n. 29 (Norme per rientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometro zero) è abrogato.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. É fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.