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NORMATIVA
Normativa regionale - Calabria

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Legge regionale Calabria 1 ottobre 2012 n 41
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali).
 

Il Consiglio regionale ha approvato


Il Presidente della Giunta regionale


promulga la seguente legge


Art. 1
(Modifiche all'art. 4)


1.Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 4 (Convocazione dell'assemblea e presentazione delle liste) della legge regionale 5 gennaio 2007, n.1 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali), le parole «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» sono sostituite dalle seguenti: «Sito Ufficiale del Consiglio regionale della Calabria».


Art. 2
(Sostituzione dell'art. 12)


1.L'articolo 12 della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Rimborso spese)
1.Per la partecipazione alle sedute del Consiglio delle Autonomie locali, dell'Ufficio di Presidenza e delle commissioni eventualmente istituite è corrisposto il rimborso spese commisurato ad un quinto del costo di un litro di benzina moltiplicato per il doppio dei chilometri intercorrenti tra la sede legale dell'ente locale di appartenenza (sede del municipio, della provincia o della comunità montana) e la sede di svolgimento delle sedute.».


Art. 3
(Modifiche all'art. 19)


1.Il comma 1 dell'articolo 19 (Norma finanziaria) della legge regionale 5 gennaio 2007, n.1 è sostituito dal seguente:
«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in euro 40.000,00, si farà fronte per l'anno 2012 facendo ricorso al fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 14 del Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale.».

Art. 4
(Inserimento dell'art. 20bis)


1.Dopo l'articolo 20 della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 è inserito il seguente:


«Art. 20bis
(Disposizioni finali)


1.Qualora al termine dell'espletamento delle procedure di elezione, esaurito il procedimento di cui agli articoli 3 e 7 della presente legge, i seggi da attribuire restino in tutto o in parte non assegnati, l'organo opera validamente composto dai membri di diritto e, ove presenti, dai candidati eletti, con la partecipazione dei rappresentanti dell'ANCI Calabria, UNCEM Calabria, LegAutonomie Calabria, ANPCI e degli Istituti regionali di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a),b),c) della legge regionale 30 ottobre 2003, n.15 e s. m. e i..
2.Il Presidente del Consiglio regionale adotta tempestivamente il decreto di nomina dei membri di diritto e dei candidati eletti e provvede a convocare la prima seduta.
3.In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, al funzionamento dell'organo nella composizione di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le norme del Regolamento interno del Consiglio regionale che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni permanenti.».


Art. 5
(Entrata in vigore)


1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di rispettarla e di farla rispettare come legge della Regione Calabria.



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