Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Modifiche all’articolo 5 l.r. n. 4 del 2007)
1. Al comma 3, dell’articolo 5 della legge regionale 10 gennaio 2007, n. 4 (Cooperazione e relazioni internazionali della Calabria), dopo le parole "La Regione Calabria", sono inserite le seguenti "nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione e riconosciuti con leggi dello Stato".
2. Il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. n. 4/2007 è sostituito dal seguente: "4. La Regione Calabria esercita le proprie attività di rilievo internazionale, in particolare attraverso:
a) attività promozionali dirette nel campo del marketing territoriale, del commercio e della collaborazione industriale, del turismo, del settore agroalimentare, della cultura e dello sport;
b) predisposizione di missioni, studi, eventi promozionali;
c) iniziative di scambio di esperienze con le amministrazioni di regioni ed altri enti esteri;
d) supporto, promozione ed incentivazione allo sviluppo dei gemellaggi trai Comuni e le Province della Regione Calabria, quelli europei e del mondo e alle iniziative degli stessi per la diffusione di una cultura di pace;
e) politiche a favore dei concittadini emigrati all’estero che si sostanziano in:
1) promozione di iniziative all’estero dirette alla diffusione della conoscenza del patrimonio storico, artistico, economico, ambientale e sociale delle regioni;
2) misure atte a garantire il mantenimento della identità regionale ed il miglioramento della conoscenza della cultura di origine;
3) iniziative per facilitare il rientro e l’inserimento nel territorio regionale degli emigrati;
4) informazione degli emigrati sulle attività regionali, sullo sviluppo sociale, culturale, produttivo e sulla situazione occupazionale delle singole Regioni;
5) assistenza all’estero in caso di situazioni di eccezionalità sociopolitica ed economica.
f) creazione di strutture all’estero di supporto alle attività internazionali della Regione."
ARTICOLO 2
(Modifiche all’articolo 6 l.r. n. 4 del 2007)
1. Al comma 1, dell’articolo 6 della legge regionale n. 4/2007, dopo le parole "a tali interventi", sono inserite le seguenti " interventi che potranno essere realizzati previa intesa col Governo nazionale.".
2. La lettera a), del comma 3 dell’articolo 6 della l.r. n.4/2007, è sostituita dalla seguente: "a) la Regione destina una parte delle risorse del proprio bilancio per eventuali contributi regionali agli interventi di emergenza promossi o partecipati dallo Stato che possono essere determinati da conflitti bellici ed etnici, catastrofi naturali, pandemie e situazioni eccezionali di denutrizioni e di carenze igienico sanitarie;".
3. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 4/2007 è sostituita dalla seguente: "c) gli interventi di emergenza sono disposti con atto della Giunta regionale, previa intesa col Governo nazionale, e comunicati al Consiglio regionale. Il Consiglio regionale può deliberare il concorso agli interventi di emergenza con risorse del proprio bilancio nel rispetto della su citata intesa; ".
4. Le lettere d), e) ed f) del comma 3 dell’articolo 6 della legge
regionale n. 4/2007 sono abrogate.
ARTICOLO 3
(Modifiche all’articolo 8 l.r. n. 4 del 2007)
1. Il comma 7 dell’articolo 8 della legge regionale n. 4/2007 è abrogato.
ARTICOLO 4
(Modifiche all’articolo 12 l.r. n. 4 del 2007)
1. Al comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale n. 4/2007 dopo le parole "Consiglio regionale" sono aggiunte le parole "e da tre esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di Cooperazione ed internazionalizzazione".
ARTICOLO 5
(Modifiche all’articolo 13 l.r. n. 4 del 2007)
1. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n. 4/2007, è sostituito dal seguente: "1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per il 2011 in 200.000,00 euro, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate all’U.P.B. 2.4.02.02 (capitolo n. 24020201 recante "Spese per la realizzazione di attività di cooperazione nazionale ed internazionale") dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2011, che presenta la necessaria disponibilità."
2. I commi 2 e 3 dell’articolo 13 della l.r. n. 4/2007 sono abrogati.
3. Il comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale n. 4/2007, è sostituito dal seguente: "5. Per gli anni successivi, agli oneri derivanti dalla presente legge quantificati a regime in euro 200.000,00 si provvede con risorse regionali, nazionali e comunitarie, allocate nelle pertinenti UPB dello stato di previsione della spesa, in relazione alle effettive esigenze previste per ciascun esercizio finanziario dalla legge di approvazione del bilancio regionale e collegata legge finanziaria di accompagnamento.".
ARTICOLO 6
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Calabria.
Catanzaro 18 luglio 2011 -
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