Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Residui attivi e passivi)
1. Sulla base della ricognizione dei residui attivi e passivi effettuata a norma degli articoli 41 e 52 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria), e dei dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2010, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 238 del 31 maggio 2011, è disposto l’aggiornamento dei dati presunti relativi ai residui attivi e passivi riportati rispettivamente negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2011 - approvati con l’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 36 (Bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013), come di seguito specificato:
a) il totale dei residui attivi delle unità previsionali di base (UPB) al 1° gennaio 2011, al netto delle contabilità speciali, risulta essere determinato definitivamente in euro 5.254.312.591,27;
b) il totale dei residui attivi delle contabilità speciali al 1° gennaio 2011 risulta essere determinato definitivamente in euro 311.312.305,56;
c) il totale dei residui passivi delle UPB al 1° gennaio 2011, al netto delle contabilità speciali, risulta essere determinato definitivamente in euro 1.571.621.475,02;
d) il totale dei residui passivi delle contabilità speciali al 1° gennaio 2011 risulta essere determinato definitivamente in euro 6.591.851,98.
2. Le differenze tra l’ammontare dei residui definitivi determinati al 1° gennaio 2011 e l’ammontare dei residui presunti riportato negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2011, approvato con la citata l.r. 36/2010, sono indicate a livello di UPB nelle allegate tabelle "A" e "B", prima colonna.
3. Il fondo di cassa presso il Tesoriere al 1° gennaio 2011 risulta essere determinato in euro 145.731.866,93.
ARTICOLO 2
(Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2010)
1. Per effetto degli aggiornamenti di cui all’articolo 1, il saldo finanziario positivo alla chiusura dell’esercizio finanziario 2010 risulta essere determinato definitivamente in euro 4.133.143.436,76.
2. Il predetto saldo è utilizzato per come di seguito specificato:
euro 3.823.345.936,81 per la reiscrizione in bilancio delle economie di spesa dell’esercizio 2010 finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione così come indicato nella parte A dell’allegato 1 al bilancio;
euro 195.092.004,00 per la copertura dei residui perenti così come indicato nella parte B dell’allegato 1 al bilancio;
euro 114.705.495,95 per la copertura di spese finanziate con la quota di disponibilità residua, così come indicato nella parte C dell’allegato 1 al bilancio.
ARTICOLO 3
(Residui perenti)
1. L’importo complessivo degli impegni di spesa assunti negli esercizi precedenti in perenzione amministrativa alla chiusura dell’esercizio 2010, risulta essere definitivamente determinato in euro 396.184.009,14 di cui euro 163.431.571,50 di parte corrente ed euro 232.752.437,64 di parte in conto capitale.
2. L’importo complessivo da iscrivere nelle apposite UPB dello stato di previsione della spesa 8.3.01.01 (parte corrente) e 8.03.01.02 (parte in conto capitale), relativo ai residui in perenzione amministrativa che si prevede possano essere reclamati dai creditori nel corso dell’esercizio finanziario 2011, è determinato in euro 195.092.004,00 di cui euro 100.000.000,00 di parte corrente (capitolo 7003101) ed euro 95.092.004,00 di parte in conto capitale (capitolo 7003201).
ARTICOLO 4
(Bilancio annuale -Stato di previsione dell’entrata e della spesa)
1. Nello stato di previsione di competenza e di cassa delle UPB della parte entrata e della parte spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2011 approvato con l.r. 36/2010, sono introdotte le variazioni di cui alle allegate tabelle "A" e "B", seconda e terza colonna.
2. Le variazioni di competenza di cui al comma 1 comprendono le economie di spesa derivanti dal riaccertamento di residui passivi ed in perenzione amministrativa inerenti a stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, che sono riprodotte nel bilancio 2011 attraverso l’allegato 1 alla citata legge regionale 29 dicembre 2010, n. 36, che viene riformulato, rispetto alla stesura precedente, nei termini di cui al documento allegato alla presente legge, tenuto conto dei limiti imposti dalle regole sottese al patto di stabilità e della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio, nonché delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 6, e 22, commi 1 e 4, del decreto Legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208).
3. Le variazioni di competenza di cui al comma 1 comprendono inoltre le modifiche apportate agli stanziamenti di bilancio con le disposizioni di cui ai successivi articoli.
ARTICOLO 5
(Incremento dell’autorizzazione alla contrazione di mutui)
1. L’autorizzazione alla contrazione di mutui di cui all’articolo 6, comma 1, della l.r. 36/2010, è incrementata di euro 15.199.007,65.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall’ammortamento dei mutui di cui al comma 1, si provvede con le somme iscritte nell’ambito delle disponibilità dell’UPB 1.2.04.09 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 2011 e successivi.
3. L’elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2011 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento è indicato nell’apposito allegato 3, che viene riformulato, rispetto alla stesura precedente approvata con l’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 36, nei termini di cui al documento allegato alla presente legge.
ARTICOLO 6
(Cofinanziamento del Fondo Europeo della Pesca)
1. All’articolo 11, comma 1, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2009) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) quanto ad euro 1.213.978,00 - quale quota di cofinanziamento relativa alle annualità 2007 e 2008 - a valere sulle risorse allocate all’UPB 2.2.04.08 (capitolo 5125201) della spesa del bilancio di previsione annuale 2009.".
b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c bis) quanto ad euro 3.831.489,80 -quale quota di cofinanziamento relativa alle annualità 2009-2013 con risorse proprie regionali derivanti dal ricorso all’indebitamento attuato ai sensi degli articoli 26 e 27 della l.r. 8/2002, iscritte alle pertinenti UPB della spesa dei bilanci di previsione annuale 2011 e pluriennale 2011-2013, in base al Piano Finanziario per assi prioritari e settori di intervento approvato.".
2. Per l’esercizio finanziario 2011 l’importo allocato all’UPB 2.5.01.01 è determinato in euro 2.263.760,60, corrispondente alle quote di cofinanziamento del FEP (Fondo Europeo Pesca) per il triennio 2009-2011.
ARTICOLO 7
(Rimodulazione delle spese autorizzate con il bilancio 2011)
1. Alle autorizzazioni di spesa disposte con legge regionale 29 dicembre, n. 34 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2011) e a quelle indicate nella tabella C di cui all’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 (Legge finanziaria), sono apportate le variazioni di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge.
2. Lo stanziamento di cui alla tabella A indicata nell’articolo 1 della l.r. 35/2010 è incrementato di euro 100.000,00, da destinare specificatamente alla legge regionale sulla non autosufficienza in corso di approvazione in Consiglio regionale.
3. Il fondo di riserva per spese impreviste, di cui all’articolo 8 della l.r. 36/2010 è ridotto di euro 450.000,00.
ARTICOLO 8
(Bilancio del Consiglio regionale)
1. L’autorizzazione di spesa di cui all’UPB 1.1.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011, disposta con l’articolo 14 della l.r. 36/2010, relativa alta erogazione di fondi al Consiglio regionale è incrementata di euro 1.500.000,00.
2. Il Consiglio regionale, con proprio atto, apporta le conseguenti modifiche al proprio bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, approvato con deliberazione n. 71 del 22 dicembre 2010.
3. A partire dall’esercizio finanziario 2011, cessano gli effetti finanziari disposti dall’articolo 9, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 23.
ARTICOLO 9
(Investimenti nel Settore dei Trasporti ferroviari)
1. Al fine di dare compiuta attuazione all’Accordo di Programma Stato-Regione dell’11 febbraio 2000, nonché di assicurare le adeguate condizioni di funzionamento e sicurezza dei servizi ferroviari di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 422/1997, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all’indebitamento sulla base delle disposizioni di cui al Titolo III della legge regionale 8 febbraio 2002, n. 8.
2. Il mutuo o prestito obbligazionario per interventi di riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie della Regione, posto a carico del bilancio regionale, è contratto, con CDP o altro istituto di credito abilitato, per un importo di euro 20.000.000,00, per una durata massima di 20 anni, in più soluzioni a mezzo di più atti di erogazione e quietanza.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dagli atti di erogazione e quietanza di volta in volta previsti per gli interessi e rimborso prestiti, si provvede a decorrere dall’anno 2012, mediante iscrizione delle somme necessarie in specifici capitoli di spesa allocati all’UPB 2.1.03.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012 e successivi.
4. Previa intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la somma mutuata per le finalità di cui al comma precedente è messa a disposizione di Ferrovie della Calabria s.r.l., già individuata quale soggetto attuatore degli interventi per l’ammodernamento e messa a norma delle relative infrastrutture ferroviarie con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4383/FS del 10 marzo 2004. Il programma degli investimenti è approvato dalla Giunta regionale.
5. L’articolo 9 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2010) e l’articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 23 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012), sono abrogati.
ARTICOLO 10
(Copertura finanziaria del programma Stages)
1. Per l’esercizio finanziario 2011, la copertura finanziaria delle ulteriori risorse occorrenti per la stipula dei contratti di cui all’articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 23, come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 32 - oltre a quelle previste dall’articolo 12, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 - è garantita dall’utilizzo dell’avanzo di amministrazione scaturente dal rendiconto dell’esercizio finanziario 2010 del Consiglio regionale.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del programma Stages, per l’anno 2012, si provvederà con i fondi del bilancio del Consiglio regionale.
3. La realizzazione delle attività di gestione del programma Stages è curata interamente dal Consiglio regionale.
ARTICOLO 11
(Bilancio pluriennale)
1. Nella parte entrata e spesa del bilancio pluriennale 2011-2013, approvato con l’articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 36, sono introdotte, per il triennio 2011-2013, le variazioni di cui alle annesse tabelle "A" e "B" del bilancio pluriennale.
ARTICOLO 12
(Copertura finanziaria)
1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge, laddove non diversamente stabilito, si provvede, per la quota parte corrispondente, con la quota libera dell’avanzo di amministrazione così come rideterminato a seguito delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi, e di definanziamento dei residui perenti di cui all’articolo 3, comma 2.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all’articolo 10 della l.r. 8/2002.
ARTICOLO 13
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.