Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge
Art. 1
(Abrogazione dell’articolo 10, comma 2, della legge regionale 26 luglio 1999, n. 19 e ss.mm.ii.)
1. L’articolo 10, comma 2, della legge regionale 26 luglio 1999, n. 19 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria), così come modificato dall’articolo 13, comma 1, della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22, e così come interpretato dall’articolo 42, comma 4, della legge regionale 13 giugno 2008 n. 15, è abrogato.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.