Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge
Art. 1
(Ridefinizione assetto giuridico della Fondazione Campanella)
1. In coerenza con il punto 4, del Piano di razionalizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale della Regione Calabria, parte integrante dell'Accordo per il Piano di rientro sottoscritto il 17 dicembre 2009 e recepito con delibera della Giunta regionale n. 908 del 23 dicembre 2009, la Fondazione per la ricerca e la cura dei Tumori «Tommaso Campanella», già provvisoriamente accreditata, è confermata, senza soluzione di continuità, ente di diritto privato, finalizzato a garantire l'assistenza oncologica di alta specialità, ambulatoriale ed ospedaliera, di prevenzione primaria e secondaria, di riabilitazione e di ricerca.
2. La Regione provvede al rilascio dell'accreditamento istituzionale definitivo alla Fondazione ai sensi e per gli effetti della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 (Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e successive modificazioni ed integrazioni, del Regolamento regionale attuativo del 1 settembre 2009, n. 13.
3. La Fondazione concorre ad assicurare la realizzazione dell'integrazione fra Servizio Sanitario Regionale e Università degli Studi «Magna Graecia» di Catanzaro, ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419).
4. Le unità operative a direzione universitaria già attivate presso la Fondazione non aventi una missione oncologica sono trasferite nell'Azienda Ospedaliero-Universitaria «Mater Domini» di Catanzaro, previa intesa tra l'Università Magna Graecia di Catanzaro e la Regione.
5. La Fondazione entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge adegua il proprio Statuto alla presente normativa e definisce i rapporti con l'Università degli Studi «Magna Graecia» e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria «Mater Domini» di Catanzaro.
6. Alla Fondazione si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale).
7. Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 5 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 11 (Riordino del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale) e s.m.i..
Art. 2
(Norma finanziaria)
1. A far data dal 1 gennaio 2013, la Fondazione per la ricerca e cura dei Tumori «Tommaso Campanella», viene annualmente remunerata ai sensi dell'articolo 8 sexies, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e s.m.i secondo un ammontare globale predefinito, individuato in relazione al volume delle prestazioni necessario a soddisfare il fabbisogno definito dalla programmazione regionale, ed indicato nel relativo contratto di acquisto da stipularsi ex articolo 8 quinquies del medesimo decreto legislativo.
2. Il budget per la Fondazione per la ricerca e la cura dei Tumori «Tommaso Campanella», è compreso nel tetto complessivo per l'acquisto delle prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale da privato, fissato ai sensi dell'articolo 15, comma 14, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. La Regione provvede altresì al rimborso alla Fondazione dei farmaci oncologici ad alto costo attraverso la rendicontazione del file F.
4. Le determinazioni relative al finanziamento della Fondazione, per l'anno 2012 e per tutta la durata della gestione commissariale, sono di competenza del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, nominato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010, al fine di garantire la coerenza con lo stesso.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.