Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge
Art. 1
(Modifica all'art. 17)
1.Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 35 (Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica) è soppresso il seguente periodo «Tutte le opere anzidette, che hanno ricevuto l'attestato di deposito ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1998, n. 7, e che non hanno comunicato il concreto inizio dei lavori entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere riproposte e sottoposte ad autorizzazione ai sensi e secondo le modalità della presente legge».
Art. 2
(Disposizioni finanziarie)
1.L'approvazione della presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio della Regione Calabria.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. É fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.