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NORMATIVA
Normativa regionale - Calabria

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Legge regionale Calabria 10 gennaio 2013 n 1
Disposizioni di adeguamento all'articolo 2 ­ riduzione dei costi della politica - del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito con modifiche con legge 7 dicembre 2012, n. 213.
 

CAPO I
(Disposizioni concernenti i Gruppi consiliari)


Art. 1
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 marzo 2002 n.13
«Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi consiliari»)
1. L'articolo 4 della legge regionale 15 marzo 2002, n. 13 (Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi consiliari) come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 è sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Spese di funzionamento e aggiornamento)
1. A decorrere dall'1 gennaio 2013, fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, per le spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, riconducibili esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, è assegnato a ciascun Gruppo consiliare un contributo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale il cui importo, al netto delle spese per il personale, è fissato nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per anno per ciascun consigliere iscritto al Gruppo, oltre ad un importo complessivo pari ad euro 0,05 (zero/05) per abitante al fine di tener conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente nella regione.
2. Per la gestione del contributo di cui al comma 1 i Gruppi consiliari possono avvalersi degli uffici del Consiglio regionale con le modalità stabilite in apposito regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza.
3. Sono a carico del Consiglio regionale le spese per il personale, le dotazioni strumentali e logistiche ad uso del Presidente dei Gruppi consiliari.
4. Ai Gruppi consiliari può essere assegnato personale proveniente dalla Pubblica Amministrazione o estraneo ad essa; il rapporto di lavoro del personale dei Gruppi consiliari estraneo ai ruoli della pubblica amministrazione è regolato da contratti di diritto privato stipulati, per la parte datoriale, dal Presidente del Gruppo consiliare.
5. È esclusa in ogni caso la contribuzione in favore di partiti o movimenti politici, nonché di Gruppi consiliari composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino cosi composti già all'esito delle elezioni.
6. L'Ufficio di Presidenza, accertata la costituzione e la composizione dei Gruppi consiliari, assegna i contributi a decorrere dal giorno successivo alla data d'insediamento del Consiglio regionale e ripartisce tra i Gruppi consiliari, nel rispetto dei principi di eguaglianza e proporzionalità, l'ulteriore somma di cui all'ultimo periodo del comma 1 del presente articolo.
7. Se nel corso dell'anno a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un Gruppo consiliare viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo Gruppo consiliare o varia la composizione numerica dei Gruppi consiliari esistenti, le conseguenti variazioni, nella assegnazione dei contributi, decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del Gruppo consiliare è intervenuta.
8. I Gruppi consiliari possono utilizzare nell'esercizio finanziario successivo le somme non spese nell'anno di riferimento.».
2. Dopo l'articolo 4 della l.r. n. 13/2002, è aggiunto il seguente:
«Art. 4bis (Spese per il personale)
1. Facendo salvi i contratti in essere per la legislatura corrente, a partire dalla legislatura successiva a quella in corso, il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei Gruppi consiliari deve equivalere al costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica 06 (compresi gli oneri a carico dell'Ente, senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere regionale. Il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato - da soggetti pubblici o privati ­ allorché funzionalmente collocato a disposizione dei Gruppi consiliari deve considerarsi rientrante nei limiti del budget individuato per il Gruppo consiliare.
2. La spesa per il personale dei Gruppi consiliari è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 e, in ogni caso, non può prevedere alcun incremento, al fine di salvaguardare i contratti in essere come previsto dal decreto legge in fase di conversione.».
3. L'articolo 7 della l.r. n. 13/2002, come modificato dall'articolo 2, comma 1, legge regionale 1 ottobre 2012, n. 42 è sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Rendiconti e controlli)
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo consiliare dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.
2. Il rendiconto e la documentazione a corredo, unitamente ad una dichiarazione attestante la utilizzazione dei contributi erogati nell'anno precedente per la realizzazione dei fini istituzionali del Gruppo, sono trasmessi dal Presidente di ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, che li inoltra a sua volta, entro i successivi dieci giorni, al Presidente della Regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun Gruppo consiliare alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera che è trasmessa al Presidente della Regione per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione.
3. In caso di mancata pronunzia da parte della sezione regionale della Corte dei conti nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato.
4. Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non siano conformi alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al Presidente della Regione una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il Gruppo consiliare non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dai diritto all'erogazione di risorse da parte del Consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate.
5. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 4 conseguono, inoltre, alla mancata trasmissione del rendiconto, imputabile a responsabilità esclusiva del Presidente del Gruppo, alla competente sezione regionale della Corte dei Conti entro il termine di sessanta giorni individuato ai sensi del comma 2, ovvero alla deliberazione di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
6. La Presidenza del Consiglio regionale cura, attraverso la struttura consiliare competente, gli adempimenti materiali per la trasmissione dei rendiconti e della relativa documentazione al Presidente della Regione, il quale li trasmette alla competente sezione regionale della Corte dei conti al fine di consentire l'attività di controllo.
7. Resta fermo che gli atti amministrativi e di gestione relativi ai fondi di competenza del Consiglio regionale sono sottoposti, comunque, al controllo autonomo dell'Assemblea regionale secondo le norme dei regolamenti interni.
8. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, il rendiconto è pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e nel sito istituzionale dell'Ente.
9. È istituito un sistema informativo nel quale dovranno affluire i dati relativi al finanziamento dell'attività dei Gruppi consiliari politici. I dati dovranno essere resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96. Con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza verranno definite in dettaglio le modalità di realizzazione del sistema.».


CAPO II
(Disposizioni concernenti lo status del Consiglieri regionali)


Art. 2
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 1996 n. 3
«Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale»)


1. L'articolo 1 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Emolumenti dei Consiglieri regionali)
1. A decorrere dall’1 gennaio 2013 ai Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità storica e geografica che vede la sede della Giunta regionale a Catanzaro e la sede dell'Assemblea a Reggio Calabria è corrisposto un emolumento omnicomprensivo, inclusivo di indennità di carica e di funzione e spese per l'esercizio del mandato, nella seguente misura:
Indennità di carica al lordo Indennità di funzione al lordo Spese di esercizio del mandato Totale
Presidente della Regione e Presidente del Consiglio regionale
€ 5.100,00
€ 2.700,00
€ 6.000,00
€ 13.800,00
Vice Presidente della Giunta e del Consiglio regionale e Assessori
€ 5.100,00
€ 2.000,00
€ 6.000,00
€ 13.100,00
Presidente di Commissione consiliare, Segretario Questore e Presidente di Gruppo consiliare
€ 5.100,00
€ 1.500,00
€ 6.000,00
€ 12.600,00
Consigliere regionale € 5.100,00 € 0,00 € 6.000,00 € 11.100,00
2. I Consiglieri regionali sono assicurati, a carico del bilancio del Consiglio regionale, contro i rischi di morte o di invalidità permanente o temporanea conseguenti ad infortunio e/o dipendenti da malattia per un valore proporzionale alle somme assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente. La spesa per tale copertura assicurativa non fa parte del trattamento economico.
3. Le spese per il noleggio e l'esercizio di autovetture sono ridotte dell'80 per cento rispetto alle medesime spese dell’anno 2009, ne hanno diritto i Presidenti di Giunta e Consiglio regionale, i Vice-Presidenti, gli assessori e i componenti dell'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza disciplina le modalità di attuazione della presente disposizione.
4. È vietato il cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzioni o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, Presidente del Consiglio regionale, Assessore o Consigliere regionale. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità.
5. La partecipazione dei Consiglieri regionali alle commissioni permanenti e speciali, è gratuita, con esclusione anche dì diarie, indennità di presenza e rimborsi dì spese comunque denominati.
6. Il trattamento economico dei Consiglieri regionali è commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale. La mancata partecipazione è disciplinata ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.».
2. L'articolo 2 della l.r. n. 3/1996, e ss.mm.ii. è sostituito dal seguente:


«Art. 2
(Decorrenza)


1. La corresponsione degli emolumenti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge decorre:
a) dalla proclamazione e per tutta la durata della funzione per il Presidente della Regione;
b) dal giorno della nomina da parte degli organi competenti e per tutta la durata della funzione, per il Presidente del Consiglio regionale, i Vice Presidenti del Consiglio regionale, i Segretari Questori, i componenti della Giunta regionale, i Presidenti delle Commissioni consiliari e i Presidenti dei Gruppi consiliari;
c) dal giorno della proclamazione per il Consigliere regionale.
2. La corresponsione degli emolumenti cessa:
a) al termine della carica per il Presidente della Giunta, per i componenti della Giunta, per i Presidenti delle Commissioni consiliari;
b) alla data di indizione delle elezioni per i presidenti dei Gruppi consiliari che, fino alla proclamazione degli eletti, continuano a percepire gli emolumenti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge previsti per i Consiglieri regionali;
c) alla data di elezione o rinnovo dell'organo da effettuarsi in base alle previsioni dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale per i componenti dell'Ufficio di Presidenza;
d) al completamento delle operazioni di proclamazione dei nuovi eletti per i Consiglieri regionali. 3. Ai Consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura l'emolumento è corrisposto fino a quando viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio. In caso di scioglimento del Consiglio regionale l'emolumento per i Consiglieri e per i componenti della Giunta cessa dalla data di scioglimento dello stesso.».
3. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. n. 3/1996, e ss.mm.ii. è sostituito dal seguente:
«2. Gli Uffici del Consiglio regionale operano una trattenuta sull'indennità di carica pari ad euro 200,00 (duecento/00) per ogni assenza dalle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni consiliari, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e dell'Ufficio di Presidenza.».


Art. 3
(Disposizioni in materia di vitalizi e di indennità di fine mandato)


1. Avendo la Regione Calabria abolito i vitalizi con legge regionale 7 ottobre 2011, n. 38, abrogando gli articoli dal 14 al 23 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 con effetto dalla decima legislatura del Consiglio regionale della Calabria, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
2. Avendo la Regione Calabria abolito l'indennità di fine mandato con legge regionale 15 novembre 2012, n. 56, abrogando gli articoli 12 e 13 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213.


Art. 4
(Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione)


1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, l'erogazione del vitalizio ai Consiglieri regionali condannati in via definitiva per delitti contro la Pubblica amministrazione è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del Codice penale.


CAPO III
(Disposizioni varie)


Art. 5
(Istituzione collegio dei revisori dei conti)


1. È istituito, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, il Collegio dei revisori dei conti del Consiglio regionale della Calabria, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
2. Con successiva legge regionale verranno disciplinate le modalità di costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti, in modo che sia garantita l'indipendenza e l'obiettività dell'attività di controllo.


Art. 6
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 settembre 2010, n. 24
«Norme per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri regionali, degli Assessori non Consiglieri, dei Sottosegretari e dei soggetti indicati nell'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441»)


1. Il numero 1) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 24 (Norme per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri regionali, degli Assessori non Consiglieri, dei Sottosegretari e dei soggetti indicati nell'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441), è sostituito dal seguente:
«1. Una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società quotate e non quotate, l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero; "
2. Dopo l'articolo 1 della l.r. n. 24/2010, è inserito il seguente:
«Art.1bis (Estensione delle disposizioni)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai titolari di cariche pubbliche elettive conferite dal Consiglio regionale».
3. All'articolo 6 della l.r. n. 24/2010, , dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5 bis. Nel caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge ai soggetti obbligati di cui agli articoli 1 e 1bis della presente legge rimasti inadempienti, anche solo parzialmente, è altresì comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad euro 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di inottemperanza dalla scadenza del termine di diffida entro il limite massimo di euro 200,00 (duecento/00). La competente struttura, della Giunta e del Consiglio regionale, provvede direttamente alle conseguenti ritenute sulle indennità».


CAPO IV
(Disposizioni finali e transitorie)


Art. 7
(Abrogazioni)


1. Gli articoli 7 e 8 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.
2. L'articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Art. 8
(Clausola di invarianza degli oneri)


1. All'attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Art. 9
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.



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