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NORMATIVA
Normativa regionale - Calabria

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Legge regionale Calabria 10 agosto 2012 n 37
Qualificazione del territorio rurale mediante la valorizzazione di produzioni regionali tipiche – fave e piselli.
 

Il Consiglio regionale ha approvato


Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge


Art. 1
(Finalità)


1.La presente legge è finalizzata a salvaguardare, sostenere e incrementare la coltura, la produzione e la commercializzazione di alcune varietà pregiate di fave e piselli, di qualità certificata DOP e IGP, coltivate nel territorio dell’Alto Ionio cosentino (Comuni di Roseto Capo Spufico, Amendolara, Montegiordano, Oriolo Calabro, Nocara, Canna, Rocca Imperiale) e in altre aree della Regione Calabria da individuare con successivo atto di regolamento della Giunta regionale.


Art. 2
(Attività di promozione)


1.La Regione Calabria, attraverso l’Assessorato all’agricoltura, riconoscendo l’alto valore di coltivazioni di nicchia atte alla diversificazione produttiva, ne promuove e ne condivide le proposte finalizzate ai riconoscimenti di qualità certificata DOP e IGP.


Art. 3
(Contributi)


1.La Regione Calabria attraverso i fondi comunitari concede contributi alle aziende agricole, finalizzati a promuovere gli investimenti nel comparto delle leguminose (fave e piselli) onde favorire la:
a)creazione di centri di lavorazione e stoccaggio del prodotto;
b)realizzazione di consorzi per la meccanizzazione agricola, al fine di ridurre i costi di produzione.
2.I contributi di cui sopra in deroga alla normativa comunitaria potranno essere concessi ai sensi del Regolamento n. 1535/2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis del settore della produzione dei prodotti agricoli.


Art. 4
(Beneficiari dei contributi)


1.Possono beneficiare dei contributi, le aziende che rispondano ai requisiti della normativa comunitaria e dei relativi bandi regionali, ovvero:
a)le aziende, singole o associate, che dimostrano redditività e il possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate;
b)le aziende agricole associate in forma cooperativa;
c)i consorzi di cooperative e i consorzi di imprenditori agricoli a titolo principale.
2. Per l’accesso ai contributi di cui all’articolo 3, è riconosciuta priorità ai giovani agricoltori ed a aziende dirette da donne.


Art. 5
(Spese ammesse a contributo)


1.Sono ammesse a contributo le spese annoverate nei bandi di riferimento della normativa comunitaria anche nella forma di concessione in regime de minimis.


Art. 6
(Interventi a favore della valorizzazione della produzione di fave e piselli)


1.La Regione Calabria può concedere contributi con sistemi preferenziali, nell’ambito dei fondi comunitari, per:
a)attività finalizzate alla valorizzazione della produzione di fave e piselli di qualità; elaborati con metodi tipici, tradizionali o biologici, comprese la realizzazione e registrazione di marchi collettivi a livello nazionale e comunitario;
b)attività finalizzate alla promozione e pubblicità delle produzioni, compresi lo studio e la realizzazione di nuovi prodotti e confezioni;
c)partecipazione a fiere, esposizioni e ricerche di mercato.


Art. 7
(Associazioni di produttori)


1.La Regione Calabria riconosce, ai sensi del regolamento CE n. 1234/07, le associazioni dei produttori costituite per garantire una produzione adeguata alle esigenze di mercato e concentrare l’offerta.


Art. 8
(Contributi per l’avviamento di eventuali consorzi di tutela)


1.La Regione Calabria concede ai consorzi di tutela neo costituiti contributi per l’avviamento nei tre anni successivi al loro riconoscimento.
2.La concessione dei contributi sarà vincolata alle disponibilità di somme in bilancio.


Art. 9
(Attuazione degli interventi)


1.La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente definisce i piani, i programmi e le direttive generali per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 6.


Art. 10
(Obblighi di destinazione)


1.I beneficiari di contributi, sono obbligati a non distogliere gli investimenti erogati secondo le finalità previste, nel rispetto degli obblighi temporali della normativa Comunitaria e Nazionale.


Art. 11
(Presentazione delle richieste)


1.Le richieste di contributo indirizzate all’Assessorato all’agricoltura della Regione Calabria dovranno seguire le indicazioni previste dalla normativa comunitaria di aiuto allo sviluppo del settore agricolo.
2.In deroga a quanto sopra, la Regione Calabria, Assessorato Agricoltura Foreste e Forestazione, potrà emanare propri bandi secondo quanto stabilito dal Regolamento CE n. 1535/2007 (aiuti de minimis).
3.La Regione Calabria, per l’istruttoria delle richieste, si avvale delle proprie strutture centrali e periferiche.


Art. 12
(Disposizioni finanziarie)


1.La copertura finanziaria è garantita dalla specifica previsione dei fondi comunitari destinati al settore agricolo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento n. 1535/2007.


Art. 13
(Pubblicazione)


1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.



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