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NORMATIVA
Normativa regionale - Calabria

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Legge regionale Calabria 10 agosto 2012 n 35
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 «Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria».
 

Il Consiglio regionale ha approvato


Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge


Art. 1
(Modifica all’articolo 1 L.R. n. 19/2002)


1.Al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale n. 19/2002 dopo la parola «decisionale» sono inseriti i seguenti periodi: «Il responsabile del procedimento redige il fascicolo della partecipazione e della concertazione, consistente in una relazione dettagliata sulle attività di partecipazione con i cittadini e sulla concertazione tra gli enti territoriali. Il fascicolo è parte integrante del documento preliminare del PSC/PSA e della VAS».


Art. 2
(Modifica all’articolo 2 L.R. 19/2002)


1.Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2002 è sostituito dal seguente: «I comuni pubblicano nell’albo pretorio e sul sito internet istituzionale, gli strumenti urbanistici vigenti ed in itinere, le delibere, le determine, i progetti edilizi ed infrastrutturali di iniziativa pubblica, ovvero tutti gli atti di pianificazione e gestione del territorio ed i provvedimenti amministrativi, comprese le istanze dei privati per la trasformazione del territorio e i relativi titoli abilitativi ivi compresi i nominativi dei progettisti e direttori dei lavori. Sono altresì pubblicati gli atti di partecipazione popolare ai processi decisionali, i documenti, i resoconti, le memorie e le note dei cittadini singoli o associati dei processi di partecipazione ed il contenuto del fascicolo della partecipazione e della concertazione, ovvero tutti gli atti dei laboratori di cui all’articolo 11».
2.Al comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2002, dopo la parola «mancata», la parola «esposizione» viene sostituita dalla parola «pubblicazione».


Art. 3
(Modifica all’articolo 3 L.R. n. 19/2002)


1.Alla lettera a), comma 2, dell’articolo 3 della legge regionale n. 19/2002, dopo la parola «produttivo» è inserito il seguente periodo: «di norma in maniera contigua tale da favorire la continuità urbana in luogo dell’isolamento e dispersione, al fine di attuare un reale risparmio del territorio ed evitare realizzazioni di opere di urbanizzazione primaria, da parte dell’ente pubblico, necessari al servizio di nuclei sparsi».
2.Alla lettera f), comma 2, dell’articolo 3 della legge regionale n. 19/2002 dopo la parola «riqualificazione» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dai riempimenti dei cosiddetti vuoti urbani o aree a margine, fermo restando il soddisfacimento degli standard urbanistici per evitare nuclei isolati o sparsi sul territorio».


Art. 4
(Modifica all’articolo 5 L.R. n. 19/2002)


1.Alla lettera b), comma 2, dell’articolo 5 della legge regionale n. 19/2002, dopo le parole «suoli urbanizzati» sono inserite le seguenti: «comprensivi dell’edificato, dei vuoti, delle aree a margine dimensionate in rapporto all’effettiva necessità di crescita dell’esigenza volumetrica nel breve periodo».


Art. 5
(Modifiche all’articolo 6 L.R. n. 19/2002)


1.Al comma 2, dell’articolo 6 della legge regionale n. 19/ 2002, dopo la parola «tipologiche» e prima della parola «così», sono inserite le seguenti parole: «nell’ordine di priorità».
2.Alla lettera c), comma 2, dell’articolo 6 della legge regionale n. 19/2002, dopo la parola «coerenza» sono aggiunte la seguenti parole: «e sempre nei rispetto dell’organicità del disegno urbano».


Art. 6
(Modifica all’articolo 7 L.R. n. 19/2002)


1.Dopo la lettera f), comma 1, dell’articolo 7 della legge regionale n. 19/2002, è aggiunta la seguente: «g) i territori dei Consorzi e ASI Industriali».


Art. 7
(Modifica all’articolo 8 L.R. n. 19/2002)


1.Dopo il comma 7 dell’articolo 8 della legge regionale n. 19/2002 è aggiunto il seguente comma:
«8. I comuni sono obbligati a produrre i dati del PSC/PSA in conformità agli standard definiti nell’Allegato “A” che costituisce parte integrante della presente legge. Entro novanta giorni dall’avvenuta approvazione da parte dei consigli comunali, i comuni trasmettono al Dipartimento regionale n. 8 – Settore 2 SITO e Cartografia, gli elaborati di Piano. Il SITO entro sessanta giorni dalla ricezione, ne attesta la conformità agli standard di cui all’allegato “A”. L’allegato “A”, inoltre, possiede l’efficacia dell’atto di cui all’articolo 1, comma 4, della presente legge».


Art. 8
(Modifica all’articolo 8 bis L.R. n. 19/2002)


1.Dopo il comma 4 dell’articolo 8 bis della legge regionale n. 19/2002 è aggiunto il seguente comma:
«5. Gli enti territoriali, elaborando il quadro conoscitivo della propria strumentazione urbanistica, possono individuare i paesaggi caratterizzanti e identitari da tutelare e valorizzare o potenziare e trasmettere le risultanze all’Osservatorio regionale sul paesaggio che ne cura la catalogazione e la diffusione culturale».


Art. 9
(Modifica all’articolo 9 L.R. n. 19/2002)


1.Il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale n. 19/2002 è sostituito dal seguente:
«3. Del nucleo di valutazione fanno parte:
a)l’Assessore regionale all’Urbanistica e governo del territorio che lo presiede;
b)i dirigenti dei servizi urbanistica e governo del territorio del dipartimento regionale;
c)il segretario dell’Autorità di bacino;
d)gli assessori provinciali delegati dalla Giunta provinciale;
e)un delegato dell’ANCI, uno dell’UNCEM e uno dell’ANCE;
f)un delegato in rappresentanza di ogni parco della Regione Calabria;
g)un rappresentante per ciascuno degli Ordini professionali degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori, degli ingegneri, dei geologi, degli agronomi e forestali, nonché dei geometri;
h)un rappresentante designato da ciascuna università calabrese;
i)un rappresentante dell’Unione regionale delle bonifiche;
j)un rappresentante dell’Unione piccoli Comuni;
k)un rappresentante unitario delle organizzazione ambientaliste e protezioniste;
l)un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
m)un delegato della Lega delle Autonomie locali;
n)un rappresentante per ogni consorzio per le aree o nuclei di sviluppo industriale;
o)un delegato dell’autorità marittima territoriale».


Art. 10
(Modifiche all’articolo 10 l.r. 19/2002)


1.L’articolo 10 della legge regionale n. 19/2002 è modificato ed integralmente sostituito come segue:


«Art. 10
(Valutazione ambientale strategica)


1.La Regione, le province e i comuni provvedono, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione e di approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale. Essa è effettuata conformemente alla legislazione nazionale e regionale nonché al regolamento vigente.
2.La Valutazione ambientale strategica è un processo obbligatorio nella fase di elaborazione, adozione e approvazione per tutti i piani e i programmi di cui all’articolo 6, camma 2 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.. È finalizzata a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente nonché a contribuire all’integrazione delle considerazioni ambientali nel processo di elaborazione e di approvazione del piano, assicurando anche la coerenza tra i diversi livelli di pianificazione nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Tale processo comprende l’elaborazione di un Rapporto Ambientale Preliminare, l’eventuale svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del Rapporto Ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio. In particolare la Valutazione ambientale è un processo obbligatorio per gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale previsti ai vari livelli dalla normativa nazionale e regionale.
3.Con riferimento alla pianificazione strutturale ed operativa la valutazione ambientale strategica è rivolta in particolare:
a)a perseguire la sostenibilità degli interventi antropici rispetto alla quantità e qualità delle acque superficiali e sotterranee, alla criticità idraulica del territorio ed all’approvvigionamento idrico, alla capacità di smaltimento dei reflui, ai fenomeni di dissesto idrogeologico e di instabilità geologica, alla riduzione ed alla prevenzione del rischio sismico, al risparmio e all’uso ottimale delle risorse energetiche e delle fonti rinnovabili;
b)a rendere possibile il restauro e la riqualificazione del territorio, con miglioramento della funzionalità complessiva attraverso una razionale distribuzione del peso insediativo della popolazione e delle diverse attività, con particolare riguardo alla riduzione del consumo di suolo;
c)a realizzare una rete di infrastrutture, impianti, opere e servizi che assicurino la circolazione delle persone, delle merci e delle informazioni, realizzata anche da sistemi di trasporto tradizionali od innovativi, con la relativa previsione di forme d’interscambio e connessione, adottando soluzioni tecniche e localizzative finalizzate alla massima riduzione degli impatti sull’ambiente.
4.La valutazione ambientale strategica e della verifica di coerenza si attuano attraverso un processo di partecipazione che si sviluppa anche all’interno della conferenza di pianificazione, convocata ai sensi dell’articolo 13, ed accompagna l’intero processo di formazione, adozione e approvazione del piano.
5.Il rapporto ambientale, redatto ai fini della VAS, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come parte integrante della proposta di piano oggetto di adozione, deve riguardare l’insieme degli impatti significativi, diretti ed indiretti, a breve, medio e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli, cumulativi e sinergici, positivi e negativi, che gli strumenti di pianificazione possono avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora, il suolo e sottosuolo, l’acqua, il mare, le acque superficiali e sotterranee, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio architettonico e archeologico, il paesaggio, l’ambiente urbano e rurale e le loro reciproche interazioni. Esso deve essere elaborato nell’ambito della redazione del Piano e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal regolamento regionale.»


Art. 11
(Modifiche all’articolo 11 L.R. 19/2002)


1.Dopo il comma 6 dell’articolo 11 della legge regionale n. 19/2002 è aggiunto il seguente comma:
«7. I laboratori urbani, attivati ad opera del RUP, sono organizzati preferibilmente attraverso un urban center comunale e associato. L’attività di partecipazione dei cittadini e di concertazione degli enti territoriali deve essere svolta sia per la strumentazione urbanistica generale e di dettaglio che per le opere pubbliche. Per le opere pubbliche, le attività di partecipazione e concertazione sono svolte solamente quando non sono state previste in piani urbanistici già partecipati, e quando dispiegano effetti significativi su porzioni rilevanti di popolazione. L’eventuale attività di partecipazione deve avvenire con processi tracciabili, ovvero con uno schema informativo completo sia sul sito internet di riferimento che in forma cartacea. Le osservazioni e gli interventi, espressi durante l’attività di partecipazione, sono riportati nel fascicolo della partecipazione e della concertazione. Le opere pubbliche predisposte in funzione di manifestazioni d’interesse per contributi di natura regionale, statale o comunitaria, le opere predisposte con il requisito di urgenza per interesse pubblico o pubblica sicurezza e le opere per le quali vi siano termini perentori non compatibili con le attività di partecipazione non sono sottoposte agli adempimenti del presente comma».


Art. 12
(Modifica all’articolo 13 L.R. n. 19/2002)


1.Al comma 7 dell’articolo 13 della legge regionale n. 19/2002, la parola «quarantacinque» è sostituita con la parola «centocinquanta».


Art. 13
(Modifica all’articolo 14 L.R. n. 19/2002)
1.Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale n. 19/2002 dopo la parola «variante», la parola «PRG» viene sostituita dalle parole: «alla strumentazione urbanistica vigente».
bis. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale n. 19/2002 è modificata e così sostituita:
«b) se ne deve dare atto nella prima seduta della Conferenza anche agli effetti di quanto disposto nelle successive lettere c) e d), qualora la variante ricada nella fattispecie di cui al comma 3 e 3bis dell’articolo 6 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., si dovrà dare atto dell’esito della verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 12 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.»
1ter. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale n. 19/2002 è inserita la seguente lettera:
«e bis) qualora l’esito di assoggettabilità di cui alla precedente lettera b) preveda l’assoggettabilità alla VAS, è fatto salvo durante tutto il procedimento quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i., e dal regolamento regionale per la VAS. Per le disposizioni di cui alle lettere precedenti in contrasto per forma e termini con il procedimento della VAS, si intendono risolte con il prevalere delle prescrizioni di quest’ultimo procedimento, ivi comprese modalità e termini di pubblicità, partecipazione e termini del procedimento».


Art. 14
(Modifiche all’articolo 18 L.R. n. 19/2002)


1.La lettera c), comma 4, dell’articolo 18 della legge regionale n. 19/2002 è sostituita dalla seguente:
«c) indica la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza provinciale, regionale e statale, programmati o in fase di realizzazione, nonché, in applicazione delle prescrizioni della programmazione regionale, la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza regionale».
2.Il comma 9 dell’articolo 18 della legge regionale 19/2002 è sostituito dal seguente:
«9. Dall’avvenuta approvazione definitiva del PTCP, tutte le norme e previsioni dei PSC/PSA in contrasto con il PTCP medesimo si intendono automaticamente decadute, qualora la Provincia abbia provveduto a notificare i contrasti ai rispettivi comuni, e ne abbia dato evidenza pubblica mediante avviso sull’albo pretorio per trenta giorni e sul proprio portale istituzionale fino all’adeguamento degli strumenti comunali, nonché pubblicato su un quotidiano a tiratura regionale».


Art. 15
(Modifica all’articolo 20 L.R. n. 19/2002)


1.Dopo il comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale n. 19/2002 sono inseriti i seguenti commi:
«5. Per garantire la realizzazione delle finalità previste nel comma 3, lettera “i”, il PSC deve essere integrato da apposita relazione che delimiti e disciplini gli ambiti di tutela e conservazione delle porzioni storiche di territorio e che individui gli immobili o complesso di immobili aventi valenza storico, ambientale, documentario, suscettibili di essere dichiarati beni culturali, firmata da un tecnico abilitato esperto di cui all’articolo 69, comma 3, della presente legge.
6. I comuni che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato il documento preliminare del piano e del regolamento di cui all’articolo 27, comma 2, della presente legge, devono presentare la variante di adeguamento di cui al comma 5 entro dodici mesi dalla sopraccitata data o congiuntamente a qualsiasi altra variante e modifica apportata precedentemente allo scadere del suddetto termine».


Art. 16
(Modifica all’articolo 21 L.R. n. 19/2002)


1.Alla lettera d), camma 2, dell’articolo 21 della legge regionale n. 19/2002 dopo la parola «architettoniche» sono aggiunte le seguenti: «in conformità e nel rispetto delle leggi e dei piani nazionali e regionali vigenti».
2.Alla lettera e), comma 2, dell’articolo 21 della legge regionale n. 19/2002:
a)dopo le parole «di cui alla» sono aggiunte le parole «legislazione vigente»;
b)le parole «legge 21 novembre 2001, n. 443» sono soppresse.
3.Dopo il comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale n. 19/2002 sono inseriti i seguenti commi:
«3. Per la conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale, il regolamento edilizio ed urbanistico, deve prevedere, nell’elenco degli elaborati richiesti per il rilascio del permesso di costruire e per la dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), apposita relazione contenente le prescrizioni per la conservazione dell’organismo architettonico in riferimento allo specifico oggetto dell’intervento, redatta da un tecnico esperto abilitato di cui all’articolo 69, comma 3, della presente legge. La relazione ha carattere obbligatorio per gli interventi sui beni:
a)ricadenti nelle zone A di cui alla legge n. 1150 del 1942 e s.m. e i. per i quali è stata effettuata e proposta, e non ancora completata la procedura amministrativa, di interesse culturale;
b)vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.;
c)aventi valore storico, documentario e identificatore, come componente dell’identità collettiva, individuati all’interno del PSC, in adempimento al comma 5 dell’articolo 20, per i quali sia stata effettuata, o vi sia procedura in itinere, la dichiarazione di bene culturale, secondo quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio.
4.I comuni che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato il documento preliminare del piano e del regolamento di cui all’articolo 27, comma 2, devono presentare la variante di adeguamento di cui al comma 3 dell’articolo 27 entro dodici mesi dalla sopraccitata data o congiuntamente a qualsiasi altra variante e modifica apportata precedentemente allo scadere del suddetto termine».


Art. 17
(Modifiche all’articolo 23 L.R. n. 19/2002)


1.Al comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale n. 19/2002, dopo le parole «Consiglio comunale» e prima delle parole «da realizzare», sono inserite le seguenti: «nonché per eventuali interventi privati, nella minor parte e nella proporzione individuata dal REU».
2.Alla lettera a), comma 3, dell’articolo 23 della legge regionale n. 19/2002, dopo le parole «la delimitazione» sono aggiunte le seguenti: «e le priorità di attuazione» e dopo le parole «Piano Strutturale Comunale», sono inserite le seguenti: «gli indici di proporzione per gli interventi privati, ivi compresi gli indici edilizi e le destinazioni d’uso».
3.Al comma 4 dell’articolo 23 della legge regionale n. 19/2002, dopo le parole «Il POT» e prima delle parole «deve essere», sono inserite le seguenti: «per la parte relativa agli interventi pubblici o di interesse pubblico».


Art. 18
(Modifica all’articolo 24 L.R. n. 19/2002)


1.Dopo la lettera m), comma 3, dell’articolo 24 della legge regionale n. 19/2002 è inserita la seguente:
«n) le previsioni di termini e priorità entro i quali devono essere realizzate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ovvero ogni altra attrezzatura di interesse pubblico, facenti parte della convenzione. I termini prescritti non possono essere superiori a dieci anni e comunque devono essere proporzionati alla consistenza degli interventi».
2.Dopo il comma 3 dell’articolo 24 della legge regionale n. 19/2002 sono aggiunti i seguenti commi:
«4.Per garantire la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, lettera e), il PAU deve essere integrato dall’apposita relazione per i manufatti da destinare a restauro, risanamento conservativo e consolidamento strutturale tra quelli individuati all’interno del PSC in adempimento del comma 5 dell’articolo 20, firmata da un tecnico abilitato esperto di cui all’articolo 69, comma 3, della presente legge.
5.I comuni che entro la data del 30 giugno 2011, abbiano approvato il P.A.U. di cui all’articolo 30, comma 2, della presente legge, devono presentare la variante di adeguamento di cui all’articolo 30, comma 4, entro dodici mesi dalla sopraccitata data o congiuntamente a qualsiasi altra variante e modifica apportata precedentemente allo scadere del suddetto termine».


Art. 19
(Modifica all’articolo 25 L.R. n. 19/2002)


1.Al comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale n. 19/2002 dopo le parale «previsto dall’articolo 17», sono abrogate le seguenti parole: «e la valutazione di sostenibilità di cui all’articolo 10 della presente legge» e sono inserite le seguenti: «e dall’articolo 10 della presente legge, e nel rispetto delle procedure indicate dal regolamento regionale inerente la VAS».


Art. 20
(Modifica all’articolo 25 bis L.R. n. 19/2002)


1.Al comma 2 dell’articolo 25 bis della legge regionale n. 19/2002, dopo le parole «redazione e gestione», sono inserite le seguenti: «fatto salvo il rispetto delle procedure indicate dal regolamento regionale inerente la VAS».


Art. 21
(Modifiche all’articolo 26 L.R. n. 19/2002)


1.Al comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale n. 19/2002 dopo le parole «pianificazione paesaggistica», sono inserite le seguenti: «fatto salvo il rispetto delle procedure indicate dal regolamento regionale inerente la VAS».
2.Il comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale n. 19/2002 è sostituito dal seguente:
«3. Il Consiglio provinciale elabora il documento preliminare del PTCP, sulla base degli atti regionali di programmazione e pianificazione, ove esistenti o, in mancanza, sulla base delle linee guida di cui all’articolo 17. Il documento preliminare, oggetto di valutazione in Conferenza di pianificazione ai sensi dell’articolo 13, comma 1, deve contenere, oltre al quadro conoscitivo, lo schema delle scelte pianificatorie elaborato in base a quanto previsto dall’articolo 18 ed il rapporto preliminare di cui al comma 1 dell’articolo 13 del D.Lgs 152/2006 s.m.i. secondo i criteri di cui all’allegato 1 del medesimo D.Lgs.».
3.Il comma 5 dell’articolo 26 della legge regionale n. 19/2002, è sostituito dal seguente:
«5. La Conferenza si conclude nel termine di centocinquanta giorni entra i quali:
a)gli enti ed i soggetti, i cui pareri non sono per legge vincolanti ed inibitori, possono presentare proposte e memorie scritte che il consiglio provinciale valuta in sede di adozione del PTCP di cui al camma 6, ove risultino pertinenti e coerenti all’oggetto del procedimento;
b)gli enti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante, devono esprimerlo preliminarmente entro quarantacinque giorni dalla convocazione, fatto salvo quanto differentemente previsto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i., e dalla normativa regionale in materia, per i pareri inerenti la VAS. A tal fine l’autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale forniscono i propri contributi per definire la portata ed il livello delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Se il parere prescrive modifiche, queste devono essere apportate dalla provincia entro i successivi quarantacinque giorni. Infine, entro i termini di chiusura della conferenza di pianificazione devono essere emanati i pareri definitivi».
4. Il comma 6 dell’articolo 26 della legge regionale n. 19/2002, è sostituito dal seguente:
«6. Alla conclusione favorevole della Conferenza di pianificazione; che può avvenire solamente dopo l’acquisizione di tutti i pareri obbligatori richiesti dalla normativa vigente, il documenta preliminare del PTCP, deve essere completato ed implementato di tutti gli elementi che conferiscono allo stesso il requisito del perfezionamento dell’atto di pianificazione denominato Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), che deve contenere le eventuali modifiche a seguito dei pareri e delle osservazioni espresse».
5.Il comma 7 dell’articolo 26 della legge regionale n. 19/2002 è sostituito dal seguente:
«7. Il Consiglio provinciale, su proposta della Giunta, adotta il PTCP che, in copia, è trasmesso al Dipartimento Urbanistica della Regione, all’autorità competente ai fini VAS e, su supporto informatico, ai soggetti di cui al comma 4. Il PTCP adottato, unitamente al rapporto ambientale, viene depositato presso la sede della provincia e degli enti territoriali di cui al camma 4, per un periodo non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR dell’avviso dell’avvenuta adozione. Il PTCP, unitamente al rapporto ambientale, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. L’avviso deve contenere l’indicazione degli enti territoriali presso i quali il PTCP è depositato e dei termini entro cui se ne può prendere visione. Notizia dell’avvenuta adozione del PTCP è data, altresì, sui quotidiani a diffusione regionale ed attraverso qualsiasi forma ritenuta opportuna dalla Giunta provinciale».
6.Il comma 8 dell’articolo 26 della legge regionale n. 19/2002, è modificato e così sostituito:
«8. Nel termine di cui al precedente comma 7, in conformità al comma 3 dell’articolo 14 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. chiunque può prendere visione del PTCP e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi».
7.Al comma 9 dell’articolo 26 della legge regionale n. 19/2002, dopo la parola «riscontro» e prima della parola «rilevando» è inserita la parola «vincolante» e dopo le parole «ove esistenti» sono aggiunte le seguenti: «nonché con gli interventi programmati o in fase di realizzazione di competenza statale o regionale nella provincia medesima, ovvero di province contermini i cui effetti ricadono sul territorio in esame».
8.Il comma 10 dell’articolo 26 della legge regionale n. 19/2002 è modificato e così sostituito:
«10. Il Consiglio provinciale, nei novanta giorni successivi al ricevimento del riscontro di cui al precedente comma 9 da parte della Regione si determina in merito alle osservazioni pervenute ed adegua il PTCP sia alle eventuali prescrizioni da questa formulate sia sulla base del parere motivato ai fini VAS espresso dall’Autorità competente ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Nello stesso termine si esprime in ordine alle osservazioni e alle proposte formulate dai soggetti di cui al precedente comma 6. La mancata determinazione nel termine indicato da parte della Giunta provinciale dei dovuti riscontri alle prescrizioni regionali ed ai contenuti delle osservazioni al PTCP, comporta l’automatico accoglimento, intendendosi quale silenzio-assenso, di quelle chiaramente identificabili sulle tavole di piano e/o nell’apparato normativo».
8bis. Il comma 11 dell’articolo 26 della legge regionale n. 19/2002, è modificato e così sostituito:
«11. Successivamente all’approvazione del PTCP da parte del Consiglio provinciale, copia dello strumento e del rapporto ambientale unitamente agli atti di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. sono depositati per la libera consultazione presso la Provincia ed è trasmesso alle Amministrazioni di cui al comma 4. L’avviso dell’avvenuta approvazione del piano è pubblicato nel B.U.R. Dell’approvazione è data altresì notizia con avviso sui quotidiani a diffusione regionale».
8ter. Dopo il comma 13 dell’articolo 26 della legge regionale n. 19/2002, è aggiunto un ulteriore comma 13bis):
«13bis) Il PTCP è soggetto al monitoraggio di cui all’articolo 18 del D.Lgs. 152/2006 s.m. e i., secondo modalità e forme ivi definitive, nonché secondo i regolamenti regionali in materia».


Art. 22
(Modifiche all’articolo 27 L.R. n. 19/2002)


1.Al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale n. 19/2002, dopo le parole «relative varianti» sono inserite le seguenti: «fatto salvo il rispetto delle procedure indicate dal regolamento regionale afferente la VAS».
2.Al comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale n. 19/2002:
a)dopo le parole «pianificazione in vigore» è inserito il seguente periodo: «con i contenuti minimi del quadro conoscitivo in forma completa, redatto secondo gli standard di cui all’allegato A della presente legge, uno schema delle scelte strutturali e strategiche con le principali modalità d’uso del territorio, lo schema del REU esplicativo delle norme che si vogliono implementare, elaborati in base a quanto previsto dagli articoli 20 e 21, ed il rapporto preliminare di cui al comma 1 dell’articolo 13 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. secondo i criteri di cui all’allegato 1 del medesimo D.Lgs.»;
b)il periodo: «Il documento preliminare, oggetto di valutazione in Conferenza di Pianificazione ai sensi del comma 1 dell’articolo 13, dovrà contenere, oltre al quadro conoscitivo, lo schema delle scelte pianificatorie elaborato in base a quanto previsto dagli articoli 20 e 21 di cui all’articolo 10 della presente legge» ed è sostituito dal seguente: «Al fine di contenere i costi economici a carico dei comuni, le copie in formato cartaceo dei Piani sono riservate esclusivamente in numero di una ciascuno ai competenti dipartimenti della Regione e della provincia. A tutti gli altri soggetti interessati al procedimento è consegnata o trasmessa una copia con firma digitale del progettista per tramite del comune».
3.Il comma 3 dell’articolo 27 della legge regionale n. 19/2002, è sostituito dal seguente: «La Conferenza si conclude entro il termine di centocinquanta giorni entro i quali:
a)gli enti ed i soggetti, i cui pareri non sono per legge vincolanti ed inibitori, possono presentare proposte e memorie scritte, che il Consiglio comunale valuta in sede di adozione del PSC di cui al comma 4, ove risultino pertinenti e coerenti all’oggetto del procedimento;
b)gli enti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante, devono esprimerlo preliminarmente entro quarantacinque giorni dalla convocazione, fatto salvo quanto differentemente previsto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i., e dalla normativa regionale in materia, per i pareri inerenti la VAS. Se il parere contempla modifiche, queste devono essere apportate dal comune entro i successivi quarantacinque giorni. Gli elaborati, così modificati, devono essere trasmessi entro i trenta giorni successivi. In ogni caso entro i termini di conclusione della Conferenza di pianificazione devono essere emanati i pareri definitivi».
4.Il comma 3 bis dell’articolo 27 della legge regionale n. 19/2002 è abrogato.
5.Il comma 4 dell’articolo 27 della legge regionale n. 19/2002 è sostituito dal seguente:
«4. Alla conclusione favorevole della Conferenza di pianificazione, che può avvenire solamente dopo l’acquisizione dei pareri obbligatori previsti dalla normativa vigente, il documento preliminare ed il REU, devono essere completati ed implementati di tutti gli elementi che conferiscono allo stesso il requisito del perfezionamento dell’atto di pianificazione denominato Piano Strutturale Comunale (PSC), che deve contenere le eventuali modifiche intervenute a seguito dei pareri e delle osservazioni espresse».
6.Il comma 4 bis dell’articolo 27 della legge regionale n.19/2002 è sostituito dal seguente:
«4 bis. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, adotta il PSC/PSA che, in separate copie, viene trasmesso al Dipartimento Urbanistica della Regione e della provincia, all’autorità competente ai fini VAS e, su supporto informatico, ai soggetti di cui al comma 2. Il Piano adottato, unitamente al rapporto ambientale, è depositato presso la sede del comune per sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURC dell’avviso dell’avvenuta adozione. L’avviso deve contenere l’indicazione dell’ente presso il quale il PSC è depositato e dei termini entro i quali se ne può prendere visione. Notizia dell’avvenuta adozione del PSC è data, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Il PSC/PSA è inoltre pubblicato sul sito istituzionale del comune».
7.Dopo il comma 4 bis dell’articolo 27 della legge regionale n. 19/2002 è aggiunto il seguente:
«4 ter. La Regione e la provincia, entro i successivi novanta giorni dal ricevimento del PSC/PSA adottato, verificano la conformità e la coerenza con i rispettivi QTR e PTCP e:
a)nel caso di conformità e coerenza con gli strumenti sovraordinati, entro il termine perentorio succitato, ne danno comunicazione al comune, il quale predispone il PSC/PSA, completo di tutti gli elaborati prescritti, che, su proposta della Giunta comunale, è definitivamente approvato dal Consiglio comunale;
b)ove si riscontri grave ed immotivata incoerenza derivante dal mancato recepimento delle osservazioni e prescrizioni emanate in sede di Conferenza dei servizi sul D.P. con gli strumenti sovraordinati, ovvero ad uno solo di essi, entro i termini previsti dal presente comma, ne danno comunicazione affinché il comune, entro i successivi trenta giorni possa ristabilire gli elementi di coerenza necessari e trasmettere gli elaborati così adeguati ai dipartimenti competenti. Questi ultimi, entro il successivo termine perentorio di trenta giorni, rilasciano il parere definitivo. Decorsi infruttuosamente i termini di cui sopra, si intendono acquisiti positivamente i pareri definitivi della Regione e della provincia. Ottenuti i pareri, il comune predispone il PSC/PSA completo di tutti gli elaborati prescritti, che, su proposta della Giunta comunale, è definitivamente approvato dal Consiglio comunale».
8.Il comma 5 dell’articolo 27 della legge regionale n. 19/2002 è modificato e così sostituito:
«5. Nel termine di cui al comma 4bis, in conformità al comma 3 dell’articolo 14 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. chiunque può prendere visione del PSC e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi».
9.Il comma 6 dell’articolo 27 della legge regionale n. 19/2002 è sostituito dal seguente:
«6. Nel caso di assenza di osservazioni e proposte, il comune ne dà atto con apposita deliberazione di consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito di cui al comma 5 ed il Piano entra in vigore dal giorno successivo».
10.Il comma 7 dell’articolo 27 della legge regionale n. 19/2002 è sostituito dal seguente:
«7. Solamente nel caso in cui pervengano osservazioni e proposte di cui al comma 5, il consiglio comunale, in apposita seduta, dopo idonea istruttoria tecnica, esamina le osservazioni e le proposte pervenute e con espressa motivazione le accoglie o le rigetta».
11.Il comma 7 bis dell’articolo 27 della legge regionale n.19/2002 è sostituito dal seguente:
«7bis. Il Consiglio comunale:
a)nel caso di rigetto motivato delle osservazioni, applica il comma 6;
b)nel caso di accoglimento totale o parziale di osservazioni, il comune, entro i trenta giorni successivi alla delibera del consiglio comunale relativa alla nuova adozione, con l’accoglimento delle medesime osservazioni, trasmette il Piano così modificato ai competenti dipartimenti della Regione e della provincia i quali, entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del PSC/PSA, verificano la coerenza con i rispettivi QTR e PTCP. Se Regione e provincia riscontrano grave ed immotivata incoerenza derivante dal recepimento delle osservazioni di cui al comma 5 con gli strumenti sovraordinati, ovvero ad uno solo di essi, ne danno immediata comunicazione al comune affinché, entro i successivi trenta giorni, possa ristabilire gli elementi di coerenza necessari e trasmettere gli elaborati così adeguati ai dipartimenti competenti. Questi ultimi, entro il successivo termine perentorio di trenta giorni rilasciano il parere definitivo. Decorsi infruttuosamente i termini di cui sopra, il comune predispone il PSC/PSA completo di tutti gli elaborati prescritti che, su proposta della Giunta comunale, è definitivamente approvata dai consiglio comunale».
12.Dopo il comma 7 bis dell’articolo 27 della legge regionale n. 19/2002 è aggiunto il seguente comma:
«7 ter. Il provvedimento di approvazione del Piano Strutturale e del REU deve contenere le informazioni dettagliate delle osservazioni e proposte pervenute e l’espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate nonché il parere motivato di approvazione espresso dall’autorità competente per la VAS».
13. Dopo il comma 7 ter dell’articolo 27 della legge regionale n. 19/2002 è aggiunto il seguente comma:
«7 quater. L’eventuale adeguamento del PSC/PSA alle prescrizioni della Regione o della provincia a seguito dell’esame del PSC/PSA con recepimento delle osservazioni, comporta una nuova pubblicazione solo se le modifiche rivestono carattere sostanziale all’impostazione urbanistica generale, all’impianto delle norme e ai principi posti alla base della strategia del Piano».
14.Il comma 8 dell’articolo 27 della legge regionale n. 19/2002 è modificato e così sostituito:
«8. Successivamente all’approvazione del PSC da parte del Consiglio comunale, una copia integrale del piano approvato è trasmessa alla Regione e alla Provincia secondo le modalità ed i tempi di cui all’articolo 8, comma 8, della presente legge. Il PSC ed il rapporto ambientale unitamente agli atti di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. sono depositati presso il Comune per la libera consultazione. L’avviso dell’avvenuta approvazione del piano e del suo deposito viene pubblicato sul B.U.R. Della stessa approvazione e avvenuto deposito è data altresì notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale».
14bis. Dopo il comma 10 dell’articolo 25 della legge regionale n. 19/2002, è aggiunto un ulteriore comma 10 bis):
«10 bis). Il PSC è soggetto al monitoraggio di cui all’articolo 18 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., secondo modalità e forme ivi definite, nonché secondo i regolamenti regionali in materia».


Art. 23
(Modifiche all’articolo 27 bis L.R. n. 19/2002)


1.Il comma 2 dell’articolo 27 bis della legge regionale n.19/2002, è sostituito dal seguente:
«I comuni associati, ciascuno per il territorio di propria competenza, formulano le linee guida della strategia comunale dopo le previste procedure di partecipazione popolare, tenendo conto delle caratteristiche storico-urbanistiche, sociali, economiche, ambientali degli altri comuni che compongono l’associazione. Le linee guida, una volta condivise attraverso percorsi di partecipazione da parte dei comuni associati, costituiscono le linee guida complessive. Sulla base di esse, l’Ufficio Unico, in proprio, ovvero a mezzo di professionisti all’uopo incaricati, procede alla elaborazione del documento preliminare del Piano Strutturale e del regolamento, secondo quanto previsto dall’articolo 27, che viene adottato da parte di tutti i comuni dell’associazione e successivamente esaminato in apposita Conferenza di pianificazione, convocata secondo le modalità previste dall’articolo 27, comma 2, della presente legge e dal protocollo di intesa».
2.Al comma 4 dell’articolo 27 bis della legge regionale n. 19/2002, dopo la parola «deposito» sono inserite le seguenti: «contestualmente presso tutti i comuni dell’associazione».


Art. 24
(Modifiche all’articolo 28 L.R. n. 19/2002)


1.Il comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale n. 19/2002 è sostituito dal seguente:
«2. Se i comuni non provvedono allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, nei termini e nelle modalità previste dalla presente legge, vi provvede, in via sostitutiva, la provincia territorialmente competente a mezzo di commissari ad acta nominati per l’espletamento di tutti gli atti e i procedimenti amministrativi di competenza comunale inerenti le attività di cui al comma 1, sino all’approvazione definitiva dello strumento urbanistico. Il numero dei commissari ad acta è definito in funzione del numero degli abitanti al momento dell’esercizio del potere sostitutivo, ovvero uno per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e due per i comuni con popolazione superiore».
2.Alla lettera b), comma 3, dell’articolo 28 della legge regionale n. 19/2002 dopo la parola «elemento» sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero di avviare le procedure per l’espletamento».
3.La lettera d), comma 3, dell’articolo 28 della legge regionale n. 19/2002 è sostituita dalla seguente: «d) i commissari ad acta, qualora il personale dell’amministrazione provinciale non sia sufficiente o disponibile, possono essere scelti anche tra i funzionari con profilo tecnico appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche previa verifica e richiesta della provincia medesima».


Art. 25
(Modifiche all’articolo 29 L.R. n. 19/2002)


1.Al comma 2 dell’articolo 29 della legge regionale n. 19/2002 dopo la parola «PSC» è inserita la parola «PSA».
2.Il comma 3 dell’articolo 29 della legge regionale n. 19/2002 è sostituito dal seguente:
«3. Il POT è adottato dal Consiglio e successivamente depositato presso la sede comunale per sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione dell’atto di adozione sul BUR. Il POT deve essere pubblicato sul sito istituzionale del comune. L’avviso deve contenere l’indicazione della sede presso la quale il piano è depositato e dei termini entro cui se ne può prendere visione. Notizia dell’avvenuta adozione del POT è data, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale ed attraverso qualsiasi forma ritenuta opportuna dalla giunta comunale».
2bis. Il comma 4 dell’articolo 29 della legge regionale n. 19/2002, è modificato e così sostituito:
«4. Osservazioni al POT, entro i termini di deposito di cui al comma 3, possono essere presentate in forma scritta da chiunque, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi».
3.Al comma 5 dell’articolo 29 della legge regionale n. 19/2002, dopo la parola «ricevimento» le parole «è tenuta a dare riscontro formulando osservazioni ovvero individuando eventuali difformità del piano rispetto ai contenuti prescrittivi del PTCP e degli altri strumenti della pianificazione provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «è tenuta a dare riscontro formulando osservazioni in merito ad eventuali gravi ed immotivate difformità ed incoerenze con il PSC/PSA e PTCP».
4.Al comma 8 dell’articolo 29 della legge regionale n. 19/2002 è soppresso il seguente periodo: «Della stessa approvazione è data altresì notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale».
5.Dopo il comma 9 dell’articolo 29 della legge regionale n.19/2002 è aggiunto il seguente:
«10. In conformità al comma 8 dell’articolo 5 del D.Lgs. 70/2011 convertito con modificazioni dalla legge di conversione106/2011, il POT non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante ed il PSC, già sottoposto a VAS, in sede di valutazione ambientale strategica definisca l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle datazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui POT comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sul PSC, e si applica, quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e dalla normativa regionale in materia».


Art. 26
(Modifica all’articolo 30 L.R. n. 19/2002)


1.Al comma 6 dell’articolo 30 della legge regionale n. 19/2002 dopo la parola «Provincia» sono inserite le seguenti: «ed alla Regione».
1bis. Il comma 5 dell’articolo 30 della legge regionale n. 19/2002, è modificato e così sostituito:
«5. Osservazioni al PAU, entro i termini di deposito di cui al comma 3, possono essere presentate in forma scritta da chiunque, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi».
1ter. Dopo il comma 11 dell’articolo 30 della legge regionale n. 19/2002 è aggiunto un ulteriore comma 11 bis:
«11bis. In conformità al comma 8 dell’articolo 5 del D.L. 70/2011 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 106/2011, il PAU non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante ed il PSC, già sottoposto a VAS, in sede di valutazione ambientale strategica definisca l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui il PAU comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sul PSC, e si applica quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 s.m. e i. e dalla normativa regionale in materia».
1quater. Dopo il comma 11 dell’articolo 30 della legge regionale n. 19/2002 è aggiunto un ulteriore comma 11ter:
«11ter. In conformità alla lettera b) del comma 13 dell’articolo 5 del D.L. 70/2011 così come modificato dalla legge di conversione 106/2011, qualora il PAU non comporti variante agli strumenti urbanistici, sia in coerenza con POT e compatibile con le relative VAS, le attività di adozione, approvazione nonché le determinazioni in merito alle osservazioni, di cui ai commi precedenti, spettano alla Giunta comunale».


Art. 27
(Modifica all’articolo 34 L.R. n. 19/2002)


1.Dopo la lettera p) del comma 6 dell’articolo 34 della legge regionale n. 19/2002 è aggiunta la seguente:
«q) una relazione tecnica, firmata da un tecnico abilitato esperto di cui all’articolo 69, comma 3, della presente legge, che individui e definisca, per gli edifici e gli ambiti individuati all’interno del PSC in adempimento del comma 5 dell’articolo 20, le caratteristiche di intervento edilizio, con opere di restauro, risanamento conservativo».
2.Dopo il comma 6 dell’articolo 34 della legge regionale n. 19/2002 è aggiunto il seguente:
«6 bis. I comuni che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbiano approvato il P.R.U. in conformità all’articolo 34, comma 7, della presente legge, devono presentare la variante di adeguamento di cui alla lettera q) del comma 6 entro dodici mesi dalla sopraccitata data o congiuntamente a qualsiasi altra variante e modifica apportata precedentemente allo scadere del suddetto termine».


Art. 28
(Modifica all’articolo 48 L.R. n. 19/2002)


1.Il comma 4 dell’articolo 48 della legge regionale n. 19/2002 è sostituito dal seguente:
«4. I comuni della Calabria, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del disciplinare, redigono ed adottano un Piano del centro storico, che pur rispettando i principi contenuti, detta ulteriori particolari norme tendenti a salvaguardare i caratteri storico-culturali tipici. In assenza del Piano del centro storico e di norme simili all’interno del PSC/PSA, i comuni applicano le norme minime di cui al disciplinare, come strumentazione urbanistica di salvaguardia che sostituisce, per le parti in contrasto, la normativa urbanistica vigente nel comune».


Art. 29
(Modifica all’articolo 49 L.R. n. 19/2002)


1.Il comma 4 dell’articolo 49 della legge regionale n. 19/2002 è sostituito dal seguente:
«4. Al fine di preservare il territorio da nuove edificazioni, il recupero a fini abitativi dei sottotetti ed il riutilizzo ad uso terziario/commerciale dei piani seminterrati ed interrati è ammesso, per le aree urbanizzate, per i fabbricati realizzati prima dell’entrata in vigore della legge urbanistica regionale. Al di fuori di tale caso, la possibilità è dettata dalle previsioni dei PSC, all’interno dei quali i comuni posso definire perimetrazioni nelle quali siano permessi il recupero ed il riutilizzo di cui al capoverso precedente. Nei sottotetti i volumi trasformabili non possono eccedere il 25 per cento del volume urbanistico dell’edificio cui l’intervento si riferisce. Le attività di recupero dei sottotetti e di riutilizzo dei semi interrati ed interrati ad uso terziario/commerciale, non sono consentite qualora questi non siano conformi alle vigenti norme in materia energetica ed impiantistica. In tal caso le attività di recupero e riutilizzo, per i soli volumi oggetto di recupero e riutilizzo, sono svolte previo adeguamento alla vigente normativa energetica, impiantistica ed antisismica».


Art. 30
(Modifica all’articolo 50 L.R. n. 19/2002)


1.Dopo il comma 6 dell’articolo 50 della legge regionale n. 19/2002 è aggiunto il seguente:
«6 bis. Nei comuni, i cui strumenti urbanistici rientrano nella fattispecie dell’articolo 65, comma 2, la destinazione a zona agricola si intende estesa a tutti i suoli ricadenti al di fuori delle zone A, B, D, F, e C lottizzate così come previsto dal comma 2 dell’articolo 65».


Art. 31
(Modifica all’articolo 51 L.R. n. 19/2002)


1.Dopo la lettera c) del comma 3 dell’articolo 51 della legge regionale n. 19/2002 è aggiunta la seguente lettera: «d) ogni attività di deposito, smaltimento e lavorazione di rifiuti non derivante dall’attività agricola o da attività ad esse complementari situate all’interno di zone agricole con coltivazioni o elaborazioni di prodotti agroalimentari di pregio con tutela o marchio di qualità, con particolare riguardo per le zone ricadenti in distretti rurali o agroalimentari di qualità».


Art. 32
(Modifica all’articolo 52 L.R. n. 19/2002)


1.Il comma 2 dell’articolo 52 della legge regionale n. 19/2002 è sostituito dal seguente:
«2. Le strutture a scopo residenziale, al di fuori dei piani di utilizzazione aziendale o interaziendale, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai PSC, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, sono consentite entro e non oltre gli standard di edificabilità di 0,013 mq su mq di superficie utile. Per le sole attività di produttività e di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli coltivati anche nel medesimo fondo, l’indice non può superare 0,1 mq su mq. Il lotto minimo è rappresentato dall’unità aziendale minima definita dal REU, e comunque non inferiore a 10.000 mq così come prescritto dalle Linee Guida della Pianificazione Regionale, fatte salve eventuali superfici superiori prescritte dai comuni».


Art. 33
(Modifica all’articolo 54 L.R. n. 19/2002)


1.Al comma 1 dell’articolo 54 della legge regionale n. 19/2002 dopo la parola «territoriali» sono aggiunte le seguenti: «e va applicata in tutti gli ambiti di pianificazione e si occupa altresì dell’applicazione degli incentivi di cui all’articolo 37 bis dei programmi di bonifica urbanistica, delle compensazioni e degli incentivi in genere».


Art. 34
(Modifiche all’articolo 61 L.R. n. 19/2002)


1.Al comma 1 dell’articolo 61 della legge regionale n. 19/2002 dopo il numero 8 è inserito il numero «7» e dopo il numero 32 sono inseriti i numeri «39, 40».


Art. 35
(Modifiche all’articolo 65 L.R. n. 19/2002)


1. La lettera b), comma 2, dell’articolo 65 della legge regionale n. 19/2002 è sostituita dalla seguente:
«b) per i comuni dotati di PRG che non hanno avviato la procedura di redazione del Piano Strutturale decadono tutte le previsioni di detto strumento riguardanti le aree esterne al perimetro dei suoli urbanizzati definiti negli strumenti urbanistici vigenti come il perimetro delle aree aventi destinazione di zona A, B, D, F e per la zona C ricadente all’interno di centri abitati e delle zone C individuate dai medesimi strumenti per le quali sono inoltrate le richieste di approvazione dei piani di lottizzazione. A tutte le previsioni del precedente strumento urbanistico eccetto le succitate zone viene estesa la destinazione agricola. Sono fatte salve le previsioni di tutti gli ambiti territoriali comunque denominati nei quali siano approvati piani di attuazione, ivi comprensivi i Piani Comunali di Spiaggia anche in itinere, le aree destinate ad interventi di edilizia sociale (social housing) di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 36/2008, nonché la definizione di tutte le richieste di attività edilizia con procedimenti avviati, pervenute ai rispettivi comuni e relative a tutte le zone omogenee previste dal medesimo strumento sino alla data di adozione dello strumento generale (PSC/PSA)».
2.Dopo la lettera c), comma 2, dell’articolo 65 della legge regionale n. 19/2002, è aggiunta la seguente:
«d) per i comuni che non hanno adottato il Piano Strutturale Comunale entro sessantasei mesi dall’entrata in vigore delle Linee Guida della pianificazione regionale, ovvero il 19/6/2012, si applica quanto previsto dall’articolo 28 della presente legge»;
3.Al III capoverso, comma 2, dell’articolo 65 della legge regionale n. 19/2002, dopo le parole «Autorità di vigilanza sui contratti pubblici» è soppresso il seguente periodo: «Per i comuni che entro il termine ultimo fissato nel secondo capoverso, lettere a) e c) non abbiano adottato il piano strutturale, il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio della Regione provvede a revocare gli eventuali contributi che siano stati concessi per la redazione degli strumenti urbanistici».
4.Al V capoverso, comma 2, dell’articolo 65 della legge regionale n. 19/2002, è soppresso il seguente periodo: «La verifica del non contrasto va eseguita in base ai criteri indicati dalle Linee Guida».
5.Al VII capoverso, comma 2, dell’articolo 65 della legge regionale n. 19/2002 dopo la parola «Fino», la parola «all’approvazione» è sostituita dalla seguente: «all’adozione».
6.All’VIII capoverso, comma 2, dell’articolo 65 della legge regionale n. 19/2002, dopo le parole «destinazione d’uso originaria» sono aggiunte le seguenti parole «e la conseguente immediata demolizione delle opere sino ad allora realizzate».
7.Il comma 6 dell’articolo 65 della legge regionale n. 19/2002 è abrogato.
8.Il numero del comma 7 dell’articolo 65 della legge regionale n. 19/2002 viene sostituito dal numero «6».
9.Il numero del comma 8 dell’articolo 65 della legge regionale n. 19/2002 viene sostituito dal numero «7».


Art. 36
(Modifiche all’articolo 68 L.R. n. 19/2002)


1.Al comma 1 dell’articolo 68 della legge regionale n. 19/2002:
a)dopo le parole «supporto tecnico» sono inserite le seguenti: «di consulenza»;
b)dopo la parola «urbanistica» sono inserite le seguenti: «attraverso l’attività di accompagnamento alla redazione dei Piani»
2.Al comma 2 dell’articolo 68 della legge regionale n. 19/2002 dopo la parola «legge» sono inserite le seguenti: «nei limiti e nelle forme di volta in volta disponibili».
3.Al comma 3 dell’articolo 68 della legge regionale n. 19/2002, dopo la parola «comuni» sono aggiunte le seguenti: «ammessi in riferimento alla disponibilità economica».


Art. 37
(Modifiche all’articolo 69 L.R. n. 19/2002)


1. Dopo il comma 3 dell’articolo 69 della legge regionale n. 19/2002 è aggiunto il seguente comma:
«3 bis. Gli esperti previsti nel comma 3 devono inoltre redigere apposita relazione nei seguenti casi:
a)integrazione del PSC, di cui al comma 5 dell’articolo 20;
b)rilascio del permesso di costruire e D.I.A., di cui al comma 3 dell’articolo 21;
c)integrazione del PAU, di cui al comma 4 dell’articolo 24;
d)integrazione del progetto PRU, previsto dal comma 6 dell’articolo 34 della presente legge».


Art. 38
(Modifiche all’articolo 71 L.R. n. 19/2002)


1.Dopo il comma 1 dell’articolo 71 della legge regionale n. 19/2002 è aggiunto il seguente comma:
«2. La modalità di costituzione in forma associata è obbligatoria per i comuni facenti parte di un PSA, per i comuni costituenti uno Sportello Unico per le attività produttive Associato ed i piccoli comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti. I comuni, entro sei mesi dall’approvazione della presente legge, decidono la loro collocazione in uno Sportello Unico Associato e verificano ogni due anni l’eventuale ricollocazione».


Art. 39
(Articolo 71 bis)


1.Dopo l’articolo 71 della legge regionale n. 19/2002 è aggiunto il seguente:
«Art. 71bis (Ufficio del Piano)
1.Le amministrazioni comunali, al fine di provvedere alla formazione e gestione della strumentazione urbanistica generale e di dettaglio, oltre alla definizione dei programmi complessi, nell’ambito della propria autonomia organizzativa provvedono, anche mediante l’esercizio in forma associata, alla formazione dell’Ufficio del Piano. La modalità di costituzione in forma associata è obbligatoria per i comuni facenti parte di un PSA e per i piccoli comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti.
2.Alcune specifiche azioni di pianificazione possono prevedere la creazione di un Ufficio gestionale, all’interno dell’Ufficio del Piano, come soggetto promotore pubblico-privato, costituito con la prevalenza della componente pubblica dell’amministrazione promotrice e con la rappresentanza di operatori economici e di fondazioni. All’Ufficio gestionale spetta l’assunzione delle principali scelte di intervento di natura prevalentemente strategico-urbanistico e di sottoporre il progetto all’approvazione del soggetto amministrativo decisionale.
3.L’Ufficio del Piano gestisce il sistema informativo cartografico, con sistemi compatibili con il SITO regionale, aggiorna il quadro conoscitivo, monitorizza i dati territoriali e ambientali di riferimento della VAS, anche al fine di fornire servizi e dati per gli altri servizi comunali».


Art. 40
(Pubblicazione)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.


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Guida pratica al Processo Telematico aggiornata al D.L. n. 90/2014
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