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NORMATIVA
Normativa regionale - Calabria

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Legge regionale Calabria 10.08.2011 n. 30
Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche
 

Il Consiglio regionale


ha approvato


Il Presidente della Giunta regionale


promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Assegnazione sedi farmaceutiche)


1. I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono da almeno tre anni in via provvisoria una sede farmaceutica, attribuita ai sensi della legislazione vigente in materia, hanno diritto di conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia.


2. Il termine triennale di cui al comma 1 decorre dalla data di emanazione del provvedimento amministrativo di attribuzione della gestione.


3. Sono ammesse al beneficio di cui al comma 1, le sedi farmaceutiche attribuite in gestione provvisoria a seguito dello scorrimento di graduatoria del concorso regionale bandito nell’anno 1997.


4. È escluso dal beneficio di cui al comma 1, il farmacista che, alla data di entrata in vigore della presente legge ha già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie o che presenta altre incompatibilità previste dalla normativa vigente.


5. Le domande finalizzate al conferimento della titolarità della sede farmaceutica di cui al comma 1 devono pervenire alla Regione Calabria entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data dì pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.


6. La Regione effettua la verifica dei requisiti di ammissibilità dì cui ai commi 1, 2, 3 e 4 entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5.


7. Ad esito della verifica di cui al comma 6, la Regione Calabria bandisce concorso unico regionale per l’assegnazione della titolarità delle sedi farmaceutiche.


8. La presente legge non comporta spese a carico del bilancio regionale.


ARTICOLO 2
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.


Catanzaro 10 agosto 2011
Scopelliti



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