Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Strumenti urbanistici e studi di microzonazione sismica
1. Gli strumenti urbanistici generali, attuativi ed i piani strutturali comunali così come definiti dalla L.R. 23/99 e ss.mm.ii., devono essere corredati di studi geologici e di microzonazione sismica, ai sensi della presente legge.
ARTICOLO 2
Specifiche per gli studi di microzonazione sismica
1. La Regione Basilicata si dota di studi di microzonazione sismica che dovranno essere redatti in accordo con quanto previsto dal documento: “Indirizzi e criteri per la Microzonazione sismica”, approvati dalla Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome in data 13.11.2008, e con le specifiche che saranno emanate dalla Regione, con successiva Deliberazione di Giunta, sulla base dell’OPCM 3907 del 13 novembre 2010.
2. Gli studi di cui al comma 1 sono applicati su quelle aree per le quali le condizioni normative consentono l’uso per scopi edificatori o per infrastrutture o ai fini di protezione civile o prevedono la loro potenziale trasformazione a tali fini.
3. Per l’esecuzione degli studi di microzonazione sismica previsti nella formazione degli strumenti urbanistici si farà riferimento alla “Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Basilicata” fornita nell’allegato 1 alla presente legge e che ne forma parte integrante e sostanziale.
4. Gli studi di microzonazione sismica sono condotti a tre livelli di approfondimento, a seconda delle finalità, delle applicazioni nonché della pericolosità locale.
5. Il primo livello di approfondimento è utilizzato in sede di elaborazione dei piani di area vasta, dei Piani Strutturali Comunali e delle mappe di pericolosità sismica locale di cui all’art. 13 della L.R. 25/98.
6. Il secondo livello di approfondimento deve essere predisposto in sede di elaborazione dei Regolamenti Urbanistici, varianti al Regolamento Urbanistico esistente, loro Piani Attuativi e nelle aree dei Piani Strutturali perimetrate con Piani Operativi.
7. Il terzo livello di approfondimento si applica, a seguito dei risultati degli studi di secondo livello, nelle zone instabili e in quelle stabili suscettibili di amplificazioni locali per le quali si prevedono situazioni geologiche e geotecniche complesse che rendono non idoneo l’approccio con i metodi semplificati previsti dal D.M. 14.01.2008. Questo livello deve essere altresì adottato per tutte le aree nelle quali è prevista la realizzazione di opere appartenenti alle classi d’uso III e IV così come definite dall’art. 2.4.2 del D.M. 14.01.2008.
8. Per gli approfondimenti relativi all’instabilità, liquefazione e in tutti i casi richiesti dagli “Indirizzi e criteri per la Microzonazione sismica” si utilizzeranno le “coppie magnitudo-distanza” fornite per ciascun
Comune nel citato allegato 1.
ARTICOLO 3
Norma transitoria
1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica adottati o in corso di approvazione dovranno essere conformi o adeguati a seguito della ricezione da parte delle amministrazioni competenti del relativo studio di microzonizzazione redatto ai sensi dell’articolo 2.
ARTICOLO 4
Dichiarazione di urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza 7 giugno 2011
De Filippo