IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga le seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità
1. Con la presente legge sono assicurati i requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi per l’esercizio dell’attività ambulatoriale odontoiatrica, al fine di garantire uniformità del trattamento e l’erogazione di prestazioni specialistiche.
ARTICOLO 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si intende per studio professionale di odontoiatria la struttura semplice ambulatoriale, di seguito denominato ambulatorio, ove il singolo professionista, anche in forma associata con altri specialisti della stessa disciplina, svolga esclusivamente l’attività odontoiatrica.
2. Per l’attività odontoiatrica svolta in ambito poliambulatoriale il responsabile sanitario o un suo delegato di cui all’articolo 11 della legge regionale n. 28 del 5 aprile 2000 deve, in aggiunta, essere odontoiatra o un medico iscritto all’Albo degli Odontoiatri.
3. Non è ammessa la coesistenza nella stessa struttura di ambulatori odontoiatrici e laboratori odontotecnici gestiti da figure professionali diverse dall’odontoiatra/medico regolarmente iscritto all’Albo degli Odontoiatri.
4. Non è possibile l’esercizio professionale dell’attività odontoiatrica presso il domicilio dei pazienti ove non sia documentata una grave infermità che ne limiti la deambulazione autonoma.
5. Gli ambulatori odontoiatrici non sono soggetti alla verifica di compatibilità da parte degli organismi regionali preposti.
ARTICOLO 3
Requisiti minimi strutturali
1. La dotazione minima degli ambienti di uno studio odontoiatrico è la seguente:
• Spazi per attesa, accettazione e attività amministrativa adeguatamente arredati e con numero di posti a sedere commisurato ai volumi di attività. La superficie totale non deve essere inferiore a 16 mq;
• Locali e/o spazio per l’esecuzione delle prestazioni odontoiatriche con dimensioni minime di almeno 12 mq, dotati di idoneo sistema di aerazione diretta o indiretta e adeguata illuminazione; gli spazi indicati devono comunque tener conto della necessità di garantire la sicurezza e la razionalità degli interventi. Il locale operativo può essere articolato in box con pareti fisse o movibili, anche non a tutta altezza, idonei a garantire la riservatezza del paziente, la sicurezza e la razionalità degli interventi;
• Per gli studi con una sola unità operativa (piccoli carichi di lavoro) dovrà essere previsto almeno un servizio igienico, accessibile anche a portatori di handicap, dedicato all’utenza e al personale, di facile accesso e dotato di antibagno;
• Per gli studi con più unità operative dovrà essere previsto almeno un servizio igienico dedicato all’utenza, accessibile anche a portatori di handicap, e uno al personale, dotati entrambi di antibagno;
• Per gli studi già in attività il servizio igienico può essere comune utenti/personale;
• Locale spogliatoio per il personale dotato di apposito armadietto con serratura;
• Spazio o armadio per deposito di materiale pulito;
• Spazio o armadio per deposito di materiale sporco;
• Spazio o armadio per le attrezzature e il materiale per la pulizia;
• Spazio o armadio per deposito di materiale d’uso, attrezzature e presidi medico—chirurgici in relazione alla specificità dell’attività svolta;
• Spazio e/o locale per la linea di sterilizzazione sporco-pulito;
• Spazio e/o locale con sistema di raccolta e stoccaggio dei rifiuti speciali;
• In presenza di unità radiologica, essa deve essere posta in un locale conforme alle vigenti disposizioni di radioprotezione, sulla base di apposita relazione dell’esperto qualificato;
• Le superfici dei pavimenti devono risultare resistenti al lavaggio, alla disinfezione, lisce (sigillatura diretta del battiscopa con adeguato materiale). Questi ultimi devono essere resistenti agli agenti chimici e fisici.
ARTICOLO 4
Requisiti minimi impiantistici
1. Tutti i locali devono essere dotati di .
• Adeguata illuminazione e aerazione nel rispetto delle normative vigenti e adeguate condizioni climatiche;
• Impianto elettrico a norma di legge vigente;
• Impianto idrico provvisto di acqua calda e acqua fredda;
• Impianto di aspirazione chirurgica ad alta velocità.
ARTICOLO 5
Requisiti minimi organizzativi
1. Durante lo svolgimento delle attività negli ambulatori odontoiatrici è obbligatoria la presenza di un odontoiatra o medico iscritto all’Albo degli Odontoiatri.
2. Non è concessa alcuna autorizzazione per l’esercizio in strutture odontoiatriche intestate a sanitari non in possesso dei titoli abilitanti all’esercizio della professione odontoiatrica di cui alla legge n. 409/85 ovvero a società in cui il Direttore sanitario o un suo delegato non sia palesemente indicato come abilitato all’esercizio della professione di odontoiatra, iscritto all’Albo degli Odontoiatri.
3. E’ fatto obbligo di tenuta, all’interno della struttura, dell’elenco del personale. Per gli odontoiatri o medici in essa operanti, è fatto obbligo di esporre o indossare idoneo cartellino identificativo o certificazione equivalente rilasciata dal proprio ordine di appartenenza.
4. Tutte le strutture odontoiatriche sono tenute a rispettare la normativa sulla privacy ed il trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
5. Tutte le strutture odontoiatriche devono predisporre idoneo materiale divulgativo in merito all’organizzazione dell’ambulatorio, cosiddetta carta dei servizi.
6. Tutti i materiali, farmaci e presidi soggetti a scadenza devono recare in evidenza il limite temporale di utilizzo, ai sensi della legge regionale n.28 del 5 aprile 2000.
ARTICOLO 6
Requisiti minimi per l’esercizio dell’attivitàambulatoriale odontoiatrica
1. Per l’esercizio dell’attività di odontoiatria deve essere prevista la seguente dotazione minima di attrezzature, strumenti e arredi:
• Apparecchio radiologico endorale e grembiule di gomma piombifera;
• Strumenti per le visite in quantità adeguata ai carichi di lavoro giornalieri (specchietti, spatoline, sonde parodontali, specilli, pinzette) in buste sterili;
• Materiale generico monouso (bicchieri, tovaglioli, cannule, guanti e mascherine, telini e fogli di polietilene per rivestimento superfici);
• Poltrona riunito provvisto di turbina, micromotore, ablatore (anche separato), siringa aria-acqua, cannule di aspirazione chirurgica, lampada per illuminare il campo operatorio;
• Manipoli per turbina e micromotore in quantità adeguata ai carichi di lavoro giornaliero e comunque non inferiore a 5 turbine e 5 micromotori;
• Punte per ablatore e frese in numero adeguato;
• Strumentario chirurgico adeguato (porta aghi, forbici, pinze emostatiche, divaricatori, scollatori, ecc.);
• Materiali chirurgici monouso (fili di sutura, riassorbibili o meno, con ago montato, ecc.);
• Contenitore per rifiuti speciali;
• Contenitore per strumenti taglienti;
• Contenitore per rifiuti biologici;
• Vasche per la decontaminazione/conservazione in bagno dello strumentario;
• Protezioni di barriera (guanti chirurgici monouso sterili, visiera per la protezione degli occhi, naso e bocca, oppure occhiali a lenti larghe e mascherina);
• Carrello per l’emergenza e presidi farmacologici adeguati alle tipologie d’intervento e defibrillatore;
• Autoclave di Classe B con imbustatrice/ sigillatrice;
• Sistemi di controllo periodico a campione della sterilizzazione.
ARTICOLO 7
Norma transitoria
1. Le disposizioni sui requisiti obbligatori, di cui alla presente legge, trovano immediata applicazione nel caso di attivazione di nuove strutture e nel caso di ampliamento o trasformazioni di strutture già autorizzate.
2. Per le strutture già in esercizio, la presente legge, fermo restando l’osservanza degli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/08 ed altre leggi o regolamenti da autocertificare al momento della comunicazione, prevede 2 anni di tempo per l’adeguamento all’art. 2 della presente legge.
3. Permane per tutti gli studi odontoiatrici l’obbligo di adeguamento ai requisiti minimi impiantistici, tecnologici ed organizzativi di cui agli articoli 4, 5 e 6 da effettuarsi entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le comunicazioni per tutte le strutture odontoiatriche già in esercizio vanno indirizzate, entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, al Presidente della Giunta regionale che provvede, per il tramite del Dipartimento competente, ad inoltrarle alla Azienda Sanitaria territorialmente competente (allegato A).
Le nuove strutture odontoiatriche devono inoltrare la comunicazione prima dell’inizio effettivo dell’attività.
5. La commissione di cui all’articolo 8 comma 1 lettera d) della legge regionale n. 28 del 5 aprile 2000 è integrata dalla figura di un odontoiatra nominato dalla Commissione Albo degli Odontoiatri in seno all’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri.
ARTICOLO 8
Abrogazioni
1. E’ abrogata la legge regionale n. 18 del 17 aprile 2001.
2. E’ abrogato l’articolo 13 della legge regionale n. 7 del 4 febbraio 2003.
ARTICOLO 9
Pubblicazione
1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 28 ottobre 2011
DE FILIPPO