Bollettino Ufficiale n. 30 (Speciale) del 28 giugno 2022
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Art. 1
Contributo per le spese di funzionamento
1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU) i fondi, nell'importo massimo di € 742.442,54, per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, iscritti nella Missione 04 - Programma 04 - Titolo I del Bilancio di previsione finanziario della Regione Basilicata, per concorrere alle spese di funzionamento dell'ARDSU.
Art. 2
Approvazione del bilancio di previsione finanziario
1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e dell'articolo 74, comma 2 dello Statuto regionale, è approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022 - 2024 dell'ARDSU, di cui all'allegato A.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.