Bollettino Ufficiale n. 26 del 29 giugno 2018
Art. 1
Disposizioni in materia di sanità convenzionata
1. Fino all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 347 del 3 maggio 2017, le indennità aggiuntive di cui all'articolo 35, comma 1, dell'Accordo Integrativo Regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 331 dell'11 marzo 2008, sono da intendersi riconosciute in quanto correlate ai servizi resi da tutto il personale medico operante nel settore delle prestazioni assistenziali della medicina convenzionata a garanzia del miglioramento e dell'integrazione dell'assistenza medica ai cittadini.
2. Nel rispetto delle competenze assegnate ai medici di Continuità Assistenziale ed in linea con gli obiettivi posti dagli articoli 67 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 2005 e s.m.i. nonché nel rispetto dei Principi Generali di cui agli artt. 13 e 14, dell'Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005 e s.m.i., le indennità di cui al comma 1 si intendono finalizzate alla remunerazione delle particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà in cui vengono rese le prestazioni sanitarie al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e del contributo offerto, anche in termini di disponibilità, allo svolgimento di tutte le attività correlate essendo prioritariamente orientate, in coerenza con l'impianto generale dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente, a promuovere la piena integrazione tra i diversi professionisti della medicina generale e a garantire la qualità delle prestazioni sanitarie.
Art. 2
Procedure per il recupero dei crediti
1. In applicazione del comma 1 dell'articolo 1 non si dà attuazione alle procedure per il recupero nei confronti dei medici di continuità assistenziale che hanno percepito le indennità di cui all'articolo 35 comma 1, alinee 1, 2 e 6 dell'Accordo Integrativo Regionale approvato con D.G.R. n. 331 dell'11 marzo 2008.
Art. 3
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.