IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
Art. 1
Finalità ed oggetto
1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel rispetto dei valori ambientali e
paesaggistici la presente legge detta le prime disposizioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi nazionali fissati con l’articolo 3 del Decreto Legislativo 2 marzo 2011, n. 28.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni contenute nella Direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché quelle di cui al Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed alDecreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Si applicano, inoltre le seguenti definizioni:
a) “autoproduttori”: le persone fisiche o giuridiche di cui all’articolo 2, comma 2, del
Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
b) “autorizzazione unica”: l’autorizzazione di cui all’articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dall’articolo 5 del Decreto Legislativo
3 marzo 2011, n. 28;
c) “comunicazione” oppure “comunicazione relativa alle attività di edilizia libera”: la comunicazione di cui all’articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
d) “DIA” oppure “denuncia di inizio di attività”: la denuncia di cui agli articoli 22 e
23 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
e) “disciplinare”: il disciplinare approvato dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 2260 del 29 dicembre 2010, pubblicata sul Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 51 del 31 dicembre 2010;
f) “edificio”: il sistema così definito dall’articolo 1 comma 1, lettera a), del Decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
g) “linee guida”: quelle emanate dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, con il Decreto del 10 settembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 219 del 18 settembre 2010;
h) “oneri istruttori”: gli oneri previsti nel paragrafo 9, delle Linee Guida;
i) “opere connesse”: quelle così definite nell’articolo 1-octies del Decreto Legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni nella Legge 13 agosto 2010, n. 129, e nel paragrafo 3 delle linee guida;
j) “PAS” oppure “procedura abilitativa semplificata”: la procedura di cui all’articolo 6, comma 11, del Decreto Legislativo
3 marzo 2011, n. 28;
k) “PIEAR”: il Piano di Indirizzo Energetico ed Ambientale Regionale approvato con la Legge Regionale 19 gennaio 2010, n. 1;
l) “procedimento unico”: il procedimento previsto e disciplinato dall’articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dall’articolo 5 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
m)“progetto di sviluppo locale”: il progetto, previsto dall’articolo 13 del disciplinare, finalizzato alla realizzazione di adeguate misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale;
n) “proponente”: la persona fisica o giuridica che attiva uno o più dei procedimenti di cui all’articolo 3;
o) “Società Energetica Lucana”: la società costituita ai sensi della Legge Regionale 31 luglio 2006, n. 13.
Art. 3
Procedure abilitative
1. Conformemente a quanto stabilito dall’articolo 4 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011,
n. 28, ed a decorrere dalla sua entrata in vigore, la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è regolata, secondo un criterio di proporzionalità:
a) dall’autorizzazione unica;
b) dalla procedura abilitativa semplificata;
c) dalla comunicazione relativa alle attività di edilizia libera.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nella Legge Regionale 19 gennaio 2010, n. 1 e nel relativo disciplinare, le espressioni “procedura abilitativa semplificata” e “PAS” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “denuncia
di inizio di attività” e “DIA”, ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più
ampia.
Art. 4
Estensione della procedura abilitativa semplificata
1. La soglia di applicazione della procedura abilitativa semplificata è estesa agli impianti di
potenza nominale fino ad 1 MW elettrico. 2. Per gli impianti di potenza nominale compresi fra i limiti di cui alla tabella A allegata
all’articolo 12, comma 5, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e l’anzidetta soglia, i proponenti possono optare per
il regime dell’autorizzazione unica.
3. Al fine di assicurare il rispetto della normativa di tutela dell’ambiente, del patrimonio cul-turale, della salute e della pubblica incolumità, nonché definire i casi in cui la realizzazione e l’esercizio dell’impianto e delle opere
connesse sono assoggettate all’autorizzazione unica, l’estensione della soglia di applicazione di cui al primo comma è soggetta ai limiti
di cui agli articoli 5 e 6.
Art. 5
Limiti all’utilizzo della PAS
per gli impianti solari fotovoltaici
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 10 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011,
n. 28, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, di potenza nominale maggiore a 200 KW e non superiore ad 1 MW, le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, si applicano a condizione che lo stesso proponente non abbia
precedentemente richiesto la realizzazione e l’esercizio di altro o di altri impianti della stessa natura posti ad una distanza inferiore a 2 chilometri.
2. La distanza minima di cui al comma 1 va misurata tra i punti più vicini dei perimetri al cui interno ricadono i moduli fotovoltaici.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nel caso in cui un proponente si trovi, rispetto ad altro proponente, in
una delle situazioni di controllo previste dall’articolo 2359 del Codice Civile o in una
qualsiasi altra relazione, anche di fatto, se, sulla base di univoci elementi, la situazione di controllo o la relazione comporti che le dichiarazioni presentate in regime di procedura abilitativa semplificata sono imputabili
ad un unico centro decisionale.
Art. 6
Limiti all’utilizzo della PAS per gli impianti eolici
1. Per gli impianti eolici in aree agricole, di potenza nominale maggiore a 200 KW e non superiore ad 1 MW, le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, si applicano a condizione che lo stesso proponente non abbia
precedentemente richiesto la realizzazione e l’esercizio di altro o di altri impianti della stessa natura posti ad una distanza inferiore a sei volte il diametro del rotore dell’aerogeneratore di maggiore potenza e comunque
posti ad una distanza inferiore a 2 chilometri.
2. La distanza minima di cui al comma 1 va misurata tra i punti più vicini della proiezione sul terreno delle eliche tracciata in funzione della loro massima apertura in senso
orizzontale.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche nel caso in cui il proponente si trovi in una delle situazioni o delle relazioni previste nell’articolo 5, comma 3.
Art. 7
Estensione del regime della comunicazione
1. Il regime della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi
dell’articolo 12, comma 10, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è esteso ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 KW,
nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta
salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.
Resta fermo, per quanto concerne le opere connesse, quanto stabilito nei paragrafi 11.3 e 11.4 delle linee guida.
Art. 8
Informazioni sui titoli abilitativi
1. La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e gli strumenti con i quali i Comuni trasmettono le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati laddove la
realizzazione e l’esercizio dell’impianto e delle opere connesse per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili è regolata dall’istituto della PAS ovvero
da quello della comunicazione.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
Art. 9
Visto di accettabilità
1. La Giunta Regionale, con il provvedimento di cui all’articolo 8 definisce inoltre le modalità con le quali i Comuni acquisiscono il visto di accettabilità previsto nell’articolo 5 del disciplinare.
Art. 10
Oneri istruttori
1. Gli oneri da corrispondere alla Regione per l’istruttoria delle istanze per il rilascio dell’autorizzazione unica e quelli da corrispondere ai Comuni per l’istruttoria delle di -
chiarazioni presentate in regime di procedura abilitativa semplificata sono quelli definiti
nell’articolo 12 del disciplinare.
2. Fermo restando che gli oneri di cui al comma 1 debbono essere commisurati alla potenza nominale dell’impianto e fermi restando i
limiti stabiliti nel paragrafo 9. delle linee guida, la Giunta Regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, può modificare l’ammontare dei predetti oneri.
3. In coerenza con quanto stabilito nel paragrafo 14.2. delle linee guida relativamente
alle istanze per il rilascio dell’autorizzazione unica, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono corredate, a pena di improcedibilità, dalla ricevuta attestante l’avvenuto pagamento degli oneri istruttori dovuti al Comune.
4. Qualora le istanze o le dichiarazioni di cui al comma 1, benché corredate dalla ricevuta attestante l’avvenuto pagamento degli oneri istruttori siano dichiarate irricevibili ovvero improcedibili poiché carenti, in tutto o in parte, della prescritta documentazione, ai fini della loro riproposizione non occorre procedere nuovamente al versamento degli anzidetti oneri. Laddove il proponente li abbia comunque corrisposti, lo stesso può richiederne la restituzione entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge per le istanze già presentate ed entro dodici mesi dal secondo versamento per le istanze presentate successivamente all’entrata in vigore
della presente legge. Sulla relativa istanza provvede l’amministrazione procedente entro i successivi sessanta giorni.
5. La Società Energetica Lucana S.p.A. laddove operi in veste di proponente per la realizzazione delle iniziative rientranti nelle competenze ad essa demandate dalla vigente normativa regionale, è esentata dal versamento
degli oneri istruttori.
6. Gli oneri versati alla Regione sono vincolati, per la parte eventualmente eccedente la copertura delle spese istruttorie al perseguimento degli obiettivi definiti nel PIEAR ivi
compreso il miglioramento della sostenibilità ambientale dei trasporti.
Art. 11
Potenze installabili
1. Fermo restando quanto previsto nel PIEAR in relazione alle iniziative della Società Energetica Lucana e del Distretto Energetico, nonché nell’articolo 4 della Legge Regionale 19 gennaio 2010 n. 1 e fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, nell’intero territorio regionale non concorrono al raggiungimento delle potenze installabili di cui alla
parte III, paragrafo 1.2.3. tabella 1-4 del PIEAR:
a) gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di
qualsivoglia potenza nominale, realizzati o da realizzare da parte degli autoproduttori;
b) gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 200 kW;
c) gli impianti di produzione di energia elettrica, di potenza nominale non superiore a 500 kW, alimentati da biogas;
d) gli impianti solari fotovoltaici, di qualsivoglia potenza nominale, realizzati o da realizzare sugli edifici;
e) gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili agevolati dalla Regione ai sensi della Misura
3.1.1 Azione C del Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2007/2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2008)736 del 18 febbraio 2008.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera d), si applica a condizione che il proponente rispetti i limiti previsti negli articoli 5
e 6. In tal caso la distanza di due chilometri indicata nei predetti articoli, è ridotta a 250 metri e la potenza complessivamente installabile in uno stesso comune, su istanza del medesimo proponente, non può essere superiore ad 1 MW.
3. La disposizione di cui al comma 1, lettera d), si applica altresì alle serre fotovoltaiche di cui all’articolo 20, comma 5, del Decreto Ministeriale 6 agosto 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 agosto 2010, n. 197, a condizione che il proponente rivesta la qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del
Codice Civile ovvero di società agricola ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
4. Ferma restando l’esigenza di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 15 marzo 2012, cosiddetto burden sharing, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2012, concorrono al conseguimento dei nuovi limiti rivenienti dall’applicazione dell’articolo 3,
comma 6, del richiamato Decreto le potenze nominali derivanti da:
a) gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di potenza
nominale non superiore ad 1 MW, realizzati o da realizzare a seguito delle denunce di inizio attività presentate a decorrere
dall’entrata in vigore della Legge Regionale 19 gennaio 2010, n. 1, sino al 14 gennaio 2011;
b) gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di potenza
nominale non superiore ad 1 MW, per i quali, entro la data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è stato richiesto il visto di accettabilità di cui all’articolo 5 del disciplinare.
I5. Le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione a condizione che siano rispettate le norme dettate dal Decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in particolare per quanto concerne l’inizio e l’ultimazione dei lavori.
6. Per gli impianti di cui al presente articolo, la cui realizzazione sia subordinata al rilascio dell’autorizzazione unica, la Regione provvede alla istruttoria delle pertinenti istanze,
catalogate in apposito elenco, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Art. 12
Riconversione
1. È comunque consentita la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ad eccezione dei rifiuti di qualsiasi genere e loro derivati sostitutivi di impianti in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge alimentati da fonti fossili a condizione che la potenza nominale dell’impianto sostitutivo non sia
superiore a quella dell’impianto sostituito o da sostituire.
Art. 13
Progetti di sviluppo locale
1. I Comuni, nel cui territorio devono essere realizzati gli impianti per i quali viene richiesta l’autorizzazione unica, concorrono alla definizione dei progetti di sviluppo locale nella conferenza di servizi convocata dalla Regione ai sensi dell’articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
2. Il progetto di sviluppo locale, ai fini della quantificazione del suo valore, è redatto dal proponente nella forma del progetto preliminare di cui agli articoli 17 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, quando ha ad oggetto lavori, e nella forma del progetto di cui
all’articolo 279, comma 1, del medesimo Decreto, quando ha ad oggetto servizi o forniture.
3. Nel caso in cui il progetto di sviluppo locale ha ad oggetto lavori, il proponente, entro e non oltre 60 giorni dal rilascio dell’autorizzazione unica, redige altresì il progetto definitivo di cui agli articoli 24 e seguenti del
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
4. Il proponente, entro e non oltre 90 giorni dal rilascio dell’autorizzazione unica, versa l’importo quantificato sulla base dei commi 2 e 3 ai Comuni di cui al comma 1 cui
compete l’espletamento delle pertinenti procedure di appalto.
5. Gli importi versati ai Comuni in base ai precedenti commi sono vincolati al perseguimento degli obiettivi definiti nel progetto di
sviluppo locale.
6. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, i proponenti, sia nel caso di
istanze di autorizzazione unica aventi ad oggetto potenze superiori ad 1 MW ed inferiori a quelle contemplate nel paragrafo
1.2.1.10., lettera o), e nel paragrafo 2.2.3.3., punto 1., dell’appendice A del PIEAR pari, rispettivamente, a 20 MW per gli impiantieolici ed a 10 MW per quelli fotovoltaici, sia nel caso di istanze aventi ad oggetto potenze superiori a quelle prima indicate, concordano con i Comuni, nel cui territorio devono
essere realizzati gli stessi impianti, le necessarie misure di compensazione e di miglioramento ambientale nel rispetto di quanto
stabilito nell’Allegato 2 delle linee guida.
7. Il valore delle misure di cui al comma 6, quantificato in non meno di 10.000,00 euro per ciascun MW di potenza nominale sino a 20 MW per gli impianti eolici ed a 10 MW per quelli fotovoltaici, è versato, entro il termine indicato nel comma 4, per metà ai
Comuni, nel cui territorio devono essere realizzati gli stessi impianti, per l’altra metà alla Regione.
8. Le risorse affluite alla Regione in base al comma 7 vengono dalla stessa utilizzate allo scopo di conseguire le finalità di risparmio perseguite dal PIEAR, anche mediante la istituzione di un apposito fondo di rotazion destinato ai Comuni.
9. L’ingiustificata inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la
decadenza dell’autorizzazione unica.
10. Al fine di assicurare la corretta quantificazione del valore dei progetti di sviluppo
locale, è vietato l’artificioso frazionamento delle potenze elettriche installabili.
11. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche ai procedimenti di
autorizzazione unica in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 14
Procedimento unico
1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, come modificato dall’articolo 5 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nel paragrafo 14. delle linee guida e negli articoli 9 e 10 del disciplinare, qualora il procedimento unico non si concluda nei termini
ivi stabiliti, le istanze di autorizzazione conservano l’ordine cronologico di presentazione
esclusivamente nel caso e nei limiti in cui il ritardo non sia imputabile al proponente.
2. Le modifiche eventualmente proposte nel corso del procedimento unico non comportano l’esigenza di presentare una nuova istanza
di autorizzazione esclusivamente laddove si configurino come non sostanziali.
La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge definisce le modifiche di cui al precedente periodo
anche sulla scorta di quanto stabilito nell’articolo 5, comma 3 del Decreto Legisla tivo 3
marzo 2011, n. 28.
3. La potenza installabile, di cui alla parte III, paragrafo 1.2.3., tabella 1-4 del PIEAR, limitatamente alla fonte energetica “Biomasse”,
è riservata, in misura non inferiore a 15 MW, ad impianti di potenza nominale non superiore a 2,5 MW elettrici.
4. Nel paragrafo 3.4.2.6. del PIEAR, rubricato Documentazione da presentare prima del rilascio dell’autorizzazione, nella lettera b), dopo le parole “come modificata dalla legge di conversione”, sono aggiunte le seguenti parole “oppure da una società di revisione ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni ed integrazioni”.
Art. 15
Varianti non sostanziali
1. Con il provvedimento di cui all’articolo 14, comma 2 la Giunta Regionale definisce inoltre le varianti non sostanziali, intervenute a
valle del titolo abilitativo e nel corso dell’esecuzione degli interventi assentiti, che non
comportano l’esigenza dell’acquisizione di una nuova autorizzazione unica ovvero di una nuova PAS, altresì disciplinando il pertinente procedimento amministrativo.
Art. 16
Norme transitorie
1. Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 11.4. delle linee guida limitatamente ai
rapporti esauriti prima che la sentenza della Corte Costituzionale n. 107 del 23 marzo 2011 esplicasse i suoi effetti, la costruzione e
l’esercizio delle opere connesse ad impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore
a 1 MW elettrico, qualora non già previste nella DIA presentata al Comune in base alla normativa regionale pro tempore vigente è regolata dalla procedura abilitativa semplificata.
2. Nel caso in cui la conferenza di servizi sia stata già indetta, il parere di cui all’articolo 13, comma 1, se non già reso, è formulato entro 30 giorni dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 17
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all’articolo 8 sono abrogate le disposizioni, contenute in norme di
fonte regionale, che prevedono l’inoltro alla Regione, da parte dei proponenti, della documentazione trasmessa ai Comuni ai fini della
DIA ovvero della comunicazione.
2. Fermo restando quanto stabilito nei precedenti articoli e fermi restando gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 107 del
23 marzo 2011, sono altresì abrogate le norme regionali, ovunque contenute, che consentono la costruzione e l’esercizio, mediante DIA, di impianti di potenza nominale superiore ai limiti previsti nella tabella A
allegata al Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
3. Sono abrogati:
a) l’articolo 5 della Legge Regionale 26 aprile 2007 n. 9;
b) i commi 7, 8 e 9 dell’articolo 10 della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31;
c) le lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell’articolo 7 della Legge Regionale 19 gennaio 2010, n. 1.
4. All’articolo 3, comma 2, del disciplinare dopo le parole “devono risultare” sono soppresse le parole “anagraficamente sede di residenza e”.
La presente disposizione si applica anche ai procedimenti di autorizzazione unica in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 18
Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Basilicata.
Potenza 26 aprile 2012.
DE FILIPPO