IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
Art. 1
Modifiche alla Legge regionale 26 luglio 1993, n. 42 - Norme in materia di modificazione territoriale, fusione ed istituzione di nuovi comuni
1. Alla Legge regionale 26 luglio 1993, n. 42, Norme in materia di modificazione territoriale, fusione ed istituzione di nuovi comuni, dopo l’articolo 2 è aggiunto il seguente:
“Art. 2 bis Altri provvedimenti in materia di circoscrizioni comunali
1. La determinazione o la rettifica dei confini fra due o più comuni, nell’ipotesi in cui non siano precisamente determinati, o diano luogo ad incertezze, o ci sia l’esigenza di unire borgate o gruppi di abitazioni che si trovano lontano dal capoluogo comunale e siano vicini o contermini al centro abitato di altro capoluogo comunale, o si sia in presenza di isole amministrative da eliminare, è disposta con decreto del Presidente della Regione quando sia stata definita con accordo tra i comuni interessati, deliberato a maggioranza assoluta da ciascun consiglio comunale. Se i comuni non trovano accordo tra loro, la determinazione o la rettifica è disposta dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, su richiesta di uno dei comuni, esaminate le osservazioni degli altri, sentiti l’Associazione Nazionali Comuni Italiani (ANCI) Basilicata e il Consiglio delle Autonomie Locali o, in mancanza di quest’ultimo, l’organo regionale di raccordo tra regioni ed enti locali.
2. La determinazione, la rettifica o l’eliminazione delle isole amministrative può essere disposta anche relativamente a territori di comuni appartenenti a province diverse.”
Art. 2
Modifiche all’art. 7 della Legge regionale 26 luglio 1993, n. 42 - Norme in materia di modificazione territoriale, fusione ed istituzione di nuovi comuni
1. La rubrica dell’articolo 7 della Legge regionale 26 luglio 1993, n. 42, è così sostituita: “Aggregazioni di frazioni. Modificazione dei confini comunali”.
Art. 3
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.