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NORMATIVA
Normativa regionale - Basilicata

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Legge Regionale Basilicata 16 novembre 2018, n. 36
Ecomusei, case di comunità
 
Bollettino Ufficiale n. 48 (Supplemento ordinario) del 16 novembre 2018

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La Regione Basilicata, di concerto con le comunità locali, le parti sociali, le associazioni e gli enti locali e di ricerca riconosce, promuove e disciplina sul proprio territorio gli ecomusei, come forme di partecipazione condivisa dal basso, per il governo del territorio, ed in quanto processi dinamici con il quale le comunità conservano, interpretano e gestiscono il proprio patrimonio in funzione dello sviluppo del territorio e della valorizzazione della cultura materiale ed immateriale, in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità locale.

Art. 2
Ecomuseo

1. L'Ecomuseo, è un luogo di comunità avente la forma dei musei permanenti, di dimensioni e caratteristiche adeguate alle finalità di cui alla presente legge e mirante a studiare, conservare e promuovere l'identità collettiva e il patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico locale.

2. Gli Ecomusei contribuiscono alla cura del territorio promuovendo progetti di paesaggio in forma partecipata, nei quali le comunità si riconoscono attraverso una socialità rinnovata, che prevede la partecipazione permanente delle comunità nei processi di individuazione, cura e governo del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico locale, favorendo modelli di cittadinanza attiva e di sussidiarietà verticale e orizzontale.

3. L' Ecomuseo si fonda su un patto che impegna una comunità a prendersi cura di un territorio e si attua attraverso un progetto condiviso ed integrato di valorizzazione, promozione e produzione di cultura di un territorio geograficamente delimitato ed omogeneo dal punto di vista sociale ed economico, connotato da peculiarità storiche, culturali, materiali ed immateriali, paesistiche ed ambientali. I tratti distintivi dell'ecomuseo, incorporano elementi geografici, paesaggistici ed ambientali assieme ad elementi del patrimonio culturale tangibile ed intangibile, come architettura, pratiche di lavoro, produzioni, lingua, e tradizioni in genere.

4. Gli Ecomusei perseguono le seguenti finalità:

a) promuovere l'acquisizione dei presupposti culturali e identitari di una comunità che si vuole riconoscere in pratiche di vita democratica e plurale;

b) restaurare, ripristinare e valorizzare ambienti di vita e di lavoro tradizionali, utili per recuperare e tramandare le testimonianze della cultura materiale e ricostruire le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, in relazione all'ambiente circostante, alle tradizioni religiose, culturali e ricreative ed all'utilizzo delle risorse naturali e dei metodi impiegati nella produzione agricola, silvicola, artigianale e industriale;

c) favorire progetti di sviluppo e integrazione interculturale, finalizzati alla scoperta e conoscenza del territorio, promuovendo lo studio e la ricerca scientifica relativi alla storia e alle tradizioni del territorio e diffondere le stesse attraverso attività didattico - educative;

d) promuovere e sostenere le attività di documentazione, catalogazione, ricerca scientifica e didattico-educativa relative all'ambiente, al paesaggio, alla storia e alle tradizioni locali del territorio, provvedendo, altresì, alla predisposizione dei documenti informativi da mettere a disposizione del pubblico in appositi luoghi o spazi destinati alla documentazione ed informazione;

e) incentivare ambienti di vita e di lavoro tradizionali volti alla produzione di beni o servizi tipici da offrire ai visitatori, creando opportunità di impiego e di promozione di prodotti locali;

f) promuovere la partecipazione diretta delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle associazioni nei processi di valorizzazione, promozione e fruizione attiva del patrimonio paesaggistico, culturale, materiale ed immateriale, sociale ed ambientale del territorio regionale, compresi usi e costumi locali tramandati di generazione in generazione;

g) innescare processi di sviluppo dal basso e su scala locale, incentrati sulla mobilitazione organica delle risorse territoriali (ambientali, naturali, paesaggistiche, culturali, storiche,) ed attraverso il coinvolgimento e la partecipazione diretta delle comunità locali, delle istituzioni culturali scientifiche e scolastiche, del settore produttivo e delle associazioni nei processi di valorizzazione, promozione e fruizione attiva in termini di sviluppo sostenibile, del patrimonio paesaggistico, culturale, materiale ed immateriale, sociale ed ambientale del territorio regionale;

h) favorire e sostenere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del paesaggio;

i) tutelare e valorizzare il patrimonio idrico lucano, a partire dai laghi;

j) sostenere processi e progetti che attraverso la cultura, la valorizzazione del paesaggio e l'ambiente favoriscano politiche di coesione sociale e di inclusione di persone con disabilità;

k) promuovere e favorire la realizzazione degli Statuti dei luoghi;

l) predisporre percorsi formativi e di specializzazione, annuali, rivolti ai gestori della struttura dell'Ecomuseo.
5. Le finalità di cui al comma 4, vengono realizzate attraverso:

a) la realizzazione di Laboratori di cittadinanza attiva per la costruzione delle cosiddette Mappe di comunità, o analoghi strumenti di coinvolgimento attivo delle comunità nella identificazione e rappresentazione delle peculiarità dei luoghi e della percezione del paesaggio, per il censimento del patrimonio paesaggistico e culturale locale e la definizione di regole condivise per la loro cura e valorizzazione;

b) la predisposizione di itinerari di visita e percorsi di fruizione e di valorizzazione turistica e culturale che introducano e accompagnino il visitatore nella conoscenza dell'ambiente e delle tradizioni locali;

c) il mantenimento di attività tradizionali locali, e il recupero di antichi mestieri per l'avvio di botteghe - scuola, nell'ottica della conservazione della memoria, dello sviluppo, della coesione sociale e della riscoperta degli antichi saperi;

d) la messa a disposizione delle scuole presenti sul territorio di spazi laboratoriali, nell'ambito dell'offerta formativa nazionale (Piano Nazionale Scuola Digitale, Laboratori School-friendly) e regionale;

e) la collaborazione nella realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro riguardanti il secondo ciclo di istruzione, di cui al D. lgs. 15 aprile 2005, n. 77, così come indicato all'art. 1, nei commi dal 33 al 43, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

f) la promozione, anche ai fini della pubblica fruizione, del corretto recupero di strutture di carattere residenziale, storico ed artistico, per la messa in atto di procedure e metodi per l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio, garantendo il diritto alla bellezza degli ambienti di vita delle singole comunità, anche attraverso contatti con enti e proprietari privati;

g) la realizzazione di iniziative di cooperazione e scambio di esperienze con altre realtà simili, anche attraverso la creazione e/o adesione a reti regionali, nazionali ed europee;

h) l'attivazione di processi di sensibilizzazione della società lucana per la salvaguardia e il recupero del patrimonio paesaggistico e culturale e per il perseguimento di un Obiettivo di qualità paesaggistica, così come previsto dall'art. 1, lett. c, della Convenzione europea del paesaggio, potendo rappresentare presidi locali dell'Osservatorio regionale del paesaggio e del territorio;

i) l'attivazione di iniziative che mettano in stretta relazione, anche nel rispetto della legge 14 febbraio 2007, n. 4 ''Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale'' e della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità adottata dal Consiglio Regionale della Basilicata, politiche culturali e politiche sociali.
Art. 3
Laboratori di cittadinanza attiva e Mappe di comunità

1. I Laboratori di cittadinanza attiva, costituiscono uno strumento per garantire il riconoscimento di un ruolo attivo ai cittadini nelle decisioni che riguardano il loro paesaggio e la loro cultura, offrendogli l'occasione di meglio identificarsi con i territori e le città in cui vivono.

2. I Laboratori di cittadinanza attiva trovano collocazione preferibilmente all'interno di contenitori pubblici o privati, recuperati o da recuperare e sono indirizzati alla sperimentazione di un nuovo processo di educazione al patrimonio culturale delle comunità coinvolte. Promuovono e diffondono il progetto di partecipazione attiva e condivisa, come esperienza di partecipazione, dal basso, nella gestione e valorizzazione delle risorse culturali locali e dei valori del territorio.

3. Tra gli obiettivi dei Laboratori di cittadinanza attiva, c'è la predisposizione delle Mappe di comunità e degli Statuti dei luoghi. La Mappa è un libro disegnato e finalizzato a promuovere il ruolo degli abitanti nella costruzione di rappresentazioni del territorio in grado di descriverne l'ambiente di vita, e i valori socialmente riconosciuti del territorio di riferimento.

4. Le Mappe di comunità sono costruite dagli abitanti con l'aiuto di facilitatori, tecnici, artisti e storici locali, nell'intento di considerare il paesaggio una parte del territorio cosi come percepito dagli abitanti.

5. Lo Statuto dei luoghi è uno strumento a carattere normativo adottato dalle Amministrazioni locali e redatto attraverso un percorso che ha lo scopo di facilitare la comunità nel ricostruire ed esprimere la consapevolezza dei sé e del luogo per individuare ciò che ha un valore, una storia, un significato da difendere.

6. Nel processo di formazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr), le Mappe di comunità e gli Statuti dei luoghi, sono assunte come strumento di crescita della coscienza di luogo, attraverso la partecipazione degli abitanti, secondo tre fasi di sviluppo:

a) decodificazione della percezione del paesaggio;

b) partecipazione alla costruzione degli obiettivi di qualità paesaggistica e degli scenari di trasformazione;

c) attivazione di usi e costumi contestuali per la cura quotidiana del paesaggio e dell'ambiente, finalizzata al rilancio dei mestieri tradizionali, dei prodotti tipici, della promozione culturale, della valorizzazione del territorio e del paesaggio ed in virtù della redazione e futura gestione del Ppr.
Art. 4
Riconoscimento e gestione degli ecomusei

1. Gli Ecomusei sono promossi da associazioni e fondazioni culturali, ambientalistiche e di conservazione del patrimonio storico, senza scopo di lucro, appositamente costituite o che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 1, ovvero da enti locali singoli e associati ed in collaborazione con enti di ricerca pubblici e privati.
2. I soggetti di cui al comma 1, nell'ambito dell'organizzazione delle attività da svolgere, si dotano di spazi da destinare a sede di Laboratori di cittadinanza attiva, dove svolgere attività di gestione, promozione culturale e sostegno alle attività didattico - educative e di ricerca in collaborazione con università, istituzioni scolastiche, istituti specializzati, enti di promozione turistica e istituti e luoghi di cultura.

3. La Regione Basilicata riconosce e disciplina gli Ecomusei sul proprio territorio, attraverso delibera di Giunta regionale. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva un Regolamento per la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo, nonché per la individuazione dei soggetti ai quali ne è consentita la gestione.

4. Il Regolamento, di cui al comma 3, tiene conto dei seguenti criteri:

a) rispondenza ai principi ed alle finalità fissate dalla legge regionale 11 agosto 2015, n. 27, Disposizioni in materia di Patrimonio culturale, finalizzate alla valorizzazione, gestione e fruizione dei beni materiali ed immateriali della regione Basilicata;

b) presentazione di una progettualità coerente con le previsioni dell'art. 2, commi 4 e 5, di cui alla presente legge;

c) complementarietà con altri strumenti di programmazione e sviluppo territoriale, previsti a livello di legislazione nazionale e regionale;

d) rapporto con altri Ecomusei, eventualmente esistenti sul medesimo territorio o territori limitrofi, finalizzato alla creazione di una Rete Ecomuseale;

e) caratteristiche di specificità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone l'Ecomuseo;

f) partecipazione attiva della comunità locale nel progetto di predisposizione e animazione culturale dell'Ecomuseo;

g) presenza di un insieme diversificato di soggetti partecipanti, quali associazioni, enti di ricerca pubblici e privati, parchi letterari, fondazioni di interesse culturale, ed enti locali singoli o associati;

h) allestimento di spazi adeguati ad ospitare esperienze laboratoriali, di cui all'art. 2, comma 5, lettere a), d), e);

i) esistenza di itinerari di visita e allestimento di percorsi di fruizione e luoghi di interpretazione.
5. La Regione istituisce un elenco degli Ecomusei di interesse regionale, riconosciuti con le modalità e sulla base del Regolamento di cui al comma 4.

6. L'elenco viene aggiornato annualmente. L'inserimento nell'elenco degli Ecomusei, equivale a riconoscimento della qualifica di Ecomuseo. Ogni tre anni la Regione, acquisito il parere della Consulta di cui all'articolo 6, verifica la permanenza dei requisisti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo, provvedendo ad eventuali cancellazioni. La Regione, per gravi motivi e sentita la Consulta, può in ogni momento revocare la qualifica di Ecomuseo.

7. La programmazione e gestione delle attività degli Ecomusei, relative alla promozione del paesaggio, è operata in stretta collaborazione con l'Osservatorio regionale del paesaggio e del territorio, il quale per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, svolge attività di coordinamento e/o programmazione e può promuovere forme di cogestione degli Ecomusei, tra gli enti locali territoriali interessati e gli altri soggetti pubblici e privati.

8. La Regione promuove altresì le iniziative di formazione degli operatori degli Ecomusei, da realizzarsi anche mediante la partecipazione e lo scambio culturale nei circuiti già attivi in Basilicata e nelle altre regioni d'Italia e d'Europa.

Art. 5
Denominazione e marchio

1. Ogni Ecomuseo ha diritto alla denominazione e ad un proprio marchio esclusivo.

2. Contestualmente al riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di cui all'articolo 4, comma 3, la Regione riconosce ad ogni Ecomuseo, una denominazione esclusiva e originale e un marchio. Il marchio è veicolo di promozione dell'Ecomuseo ed è tutelato nelle forme previste dalla legge.

3. La Regione può promuovere un marchio che raccolga l'immagine complessiva degli Ecomusei della Basilicata (Rete degli Ecomusei Lucani).

Art. 6
Consulta regionale degli Ecomusei

1. La Giunta regionale nomina una Consulta regionale degli Ecomusei con compiti di promozione e attuazione della presente legge.

2. La Consulta:

a) si esprime sul riconoscimento e sulla promozione degli Ecomusei, nonché sulle attività di formazione degli operatori degli Ecomusei;

b) si esprime annualmente sulla revoca della qualifica di Ecomuseo;

c) svolge azione di coordinamento nei confronti degli Ecomusei riconosciuti ai sensi dell'articolo 4, comma 3;

d) svolge azione di programmazione delle attività di promozione degli Ecomusei a livello regionale, nazionale e internazionale;

e) formula gli indirizzi sulle modalità di finanziamento agli Ecomusei;

f) trasmette una relazione annuale sulle attività svolte entro il 28 febbraio di ogni anno.
3. La Consulta è composta da:

a) l'Assessore regionale con delega ai beni culturali;

b) un rappresentante della Commissione consiliare competente in materia di territorio e ambiente;

c) un rappresentante della Commissione consiliare competente in materia di beni culturali;

d) i rappresentanti delle autorità di gestione dei Programmi Operativi comunitari FESR/FSE/FEASR e FSC;

e) i dirigenti dei servizi competenti nelle materie dei beni culturali e del paesaggio;

f) un rappresentante designato da ciascun Ecomuseo;

g) un rappresentante dell'Osservatorio regionale del paesaggio e del territorio;

h) un rappresentante dell'Università degli studi di Basilicata;

i) un sindaco per ciascuna provincia indicato dall'ANCI regionale;

j) i rappresentanti delle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in materia di ambiente, paesaggio e cultura purché abbiano manifestato il proprio interesse.
4. La Consulta elegge il proprio presidente e vicepresidente scegliendoli tra i membri di cui al precedente comma 3.

5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario designato dal Servizio regionale competente in materia di beni culturali.

6. La Consulta determina le modalità del proprio funzionamento tramite apposito regolamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o rappresentanti o operatori degli Ecomusei regionali.

7. Ai componenti della Consulta non è riconosciuto alcun compenso e si riunisce almeno due volte l'anno e la partecipazione alle sedute è a titolo gratuito.

8. La composizione della Consulta è formalizzata con decreto del Presidente della Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura, e resta in carica per tutta la legislatura. Le sue funzioni sono prorogate fino alla sua ricostituzione.

Art. 7
Finanziamenti

1. Alla spesa derivante dalla gestione e dal funzionamento degli Ecomusei iscritti negli elenchi di cui all'art.4, comma 5, si fa fronte in via straordinaria per il solo anno 2019 con i fondi del bilancio regionale di cui all'art. 8.

2. Le risorse e il sostegno alle attività saranno individuate nella programmazione prevista dalla L.R. n. 22/1988 (Norme per la programmazione e lo sviluppo delle attività educative e culturali sul territorio regionale), L.R. n. 37/2014 (Promozione e sviluppo dello spettacolo) e L.R. n. 27/2015 (Disposizioni in materia di patrimonio culturale, finalizzate alla valorizzazione, gestione e fruizione dei beni materiali ed immateriali della Regione Basilicata).

3. Le spese per la realizzazione delle attività degli Ecomusei vengono coperte da fondi messi a disposizione dalla Regione Basilicata a valere sui Programmi Operativi comunitari FESR/FSE/FEASR e FSC, tramite procedure di Avviso pubblico o Accordo di programma o Accordo di Valorizzazione, cui gli Ecomusei possono partecipare presentando dei Piani di azione biennali, fermo restando la possibilità di candidare progetti a valere sulla linea di intervento Accordo per la realizzazione di programmi Regionali per lo Sviluppo Sostenibile di cui agli Accordi Attuativi del Protocollo di intenti sottoscritto in data 18 novembre 1998, tra Regione Basilicata ed ENI spa.

4. La formula ecomuseale costituisce uno strumento attraverso cui promuovere l'utilizzo del credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il c.d. Art bonus, ai sensi dell'art.1 del Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2014, n. 106.

Art. 8
Norme finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, in 100.000,00 euro, si provvede mediante prelevamento del corrispondente importo dagli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2018-2019-2020 della Regione Basilicata alla Missione 05, Programma 02 ''L.R. 11 agosto 2015, n. 27. Disposizioni in materia di patrimonio culturale, finalizzate alla valorizzazione, gestione e fruizione dei beni materiali ed immateriali della Regione Basilicata''.

2. Alle risorse di cui al comma 3 dell'art. 7 si provvede con gli stanziamenti a valere sui Programmi Operativi comunitari FESR, FSE, FEASR e FSC.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di Bilancio individuando pertinenti Missioni, Programma e Capitoli.

Art. 9
Disposizioni transitorie e finali

1. In prima applicazione della presente legge, sono qualificati Ecomusei i soggetti che operano per finalità analoghe a quelle di cui all'articolo 1 e che abbiano già promosso iniziative documentate in materia. A tal fine, la Regione, con il contributo della Consulta e dell'Osservatorio regionale del paesaggio e del territorio, su istanza del soggetto proponente, provvede alla ricognizione di tali iniziative e ne riconosce la denominazione e il marchio di cui all'articolo 5.

2. In prima applicazione, la Consulta è costituita entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro un anno dall'approvazione del Regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 4, gli Ecomusei già attivi devono adeguarsi ai criteri generali e ai requisiti previsti dal medesimo Regolamento.

Art. 10
Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


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