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NORMATIVA
Normativa regionale - Basilicata

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Legge Regionale Basilicata 10 agosto 2022, n. 27
Istituzione del servizio di psicologia scolastica
 
Bollettino Ufficiale n. 43 (Speciale) del 12 agosto 2022


Art. 1

Istituzione e finalità del Servizio di psicologia scolastica

1. La Regione Basilicata istituisce il Servizio di psicologia scolastica configurato come l'insieme coerente di attività psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative alle tematiche e problematiche proprie del mondo della scuola.

2. Il Servizio di psicologia scolastica è finalizzato a:

a) contribuire al miglioramento della vita scolastica;

b) supportare le istituzioni scolastiche, gli studenti e le famiglie;

c) migliorare la qualità dei servizi offerti alle istituzioni scolastiche;

d) fronteggiare e prevenire fenomeni di insuccesso formativo, di abbandono, di dispersione scolastica, di bullismo, di vandalismo e di disagio giovanile.

Art. 2

Compiti ed attività del Servizio di psicologia scolastica

1. Il Servizio di psicologia scolastica svolge le seguenti attività:

a) partecipazione alla conduzione ed alla valutazione di iniziative, sperimentazioni e ricerche che riguardano l'organizzazione del servizio scolastico nel suo complesso o nei suoi settori organici incentivando lavori di equipe con il personale docente e favorire sinergie promuovendo la qualità del sistema psicoeducativo;

b) consulenze agli insegnanti sulle difficoltà educative che incontrano e sui segnali di disagio che rilevano, sui rapporti con i genitori, sulle possibili forme di collaborazione tra gli insegnanti stessi, nonché attività di affiancamento ai Consigli di classe o ai team di docenti delle scuole primarie nella definizione dei Piani Didattici Personalizzati compresa l'area dei Bisogni Educativi Speciali come da Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012;

c) informazioni e consulenze agli allievi, a livello di gruppo e a livello individuale, su temi come lo sviluppo fisico e psicologico, l'organizzazione efficace delle attività di studio in relazione alla attività del tempo libero, i rapporti con i coetanei e con gli adulti, l'educazione sessuale, l'orientamento scolastico e professionale, le varie forme di dipendenza o di devianza, i modi adeguati di reagire all'insuccesso, la formazione del senso di identità e tutto ciò che attiene lo sviluppo della persona e dell'individuo nel suo complesso;

d) attività di formazione e di consulenza rivolta ai genitori, a livello di gruppo o individuale, riguardanti temi come la qualità delle relazioni con i figli e i rapporti con la scuola. L'intervento deve essere volto a mettere a disposizione dei genitori conoscenze che li pongano in grado di sviluppare in modo pieno, consapevole e positivamente efficace, la loro funzione educativa;

e) attività di consulenza e di formazione rivolta ai dirigenti scolastici e alla struttura amministrativa territoriale del sistema scolastico.

2. Gli interventi e le attività di consulenza sono effettuati, sin dall'inizio dell'anno scolastico, nel rispetto delle norme sulla privacy dell'individuo, con particolare riferimento ai minori.

3. Gli interventi collettivi sono realizzati nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola.

4. Qualora dagli interventi individuali o collettivi ovvero dalle segnalazioni dei docenti emergano difficoltà che richiedono terapie specifiche, il servizio di psicologia scolastica fa riferimento ai servizi specialistici territoriali, fatte salve le rispettive competenze.

Art. 3

Criteri per l'organizzazione del Servizio di psicologia scolastica

1. Il Dipartimento Politiche della persona, Ufficio Solidarietà Sociale, sovraintende il Servizio di psicologia scolastica del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 4, comma 2.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento attuativo per l'organizzazione del Servizio di psicologia scolastica, previo parere della competente Commissione Consiliare Permanente.

3. Il regolamento attuativo organizza il Servizio di psicologia scolastica tenendo conto, tra gli altri, dei seguenti criteri:

a) organizzazione territoriale del Servizio, su base di ambito;

b) individuazione di reti di scuole sulla base della distribuzione territoriale, della tipologia di scuole, del numero di alunni;

c) l'istituzione ed aggiornamento annuale di un Elenco di psicologi con comprovata esperienza maturata nel settore e di associazioni tra professionisti composti da psicologi e altre figure professionali quale a titolo non esaustivo, pedagogisti e logopedisti. I professionisti devono esser iscritti ai relativi Ordini Professionali;

d) realizzazione del servizio tramite convenzioni ai sensi della normativa vigente tra le reti di scuola che ne fanno richiesta ed i soggetti scelti attraverso procedure di evidenza pubblica all'interno dell'Elenco di cui alla lettera c); la durata di ciascuna convenzione dovrà essere pari a quella dell'offerta formativa.

4. Le scuole possono richiedere attività ulteriori rispetto a quelle convenzionate e programmate dal Servizio provinciale, assumendo a proprio carico la spesa aggiuntiva.

5. Il Servizio di psicologia scolastica opera in collegamento con servizi socio-sanitari territoriali ai sensi della legge n.328/2000 e legge regionale n. 4/2007, fatte salve le rispettive competenze nonché il sistema integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni alla vita attiva di cui alla legge n. 30/2015.

Art. 4

Comitato Tecnico Scientifico per il Servizio di psicologia scolastica

1. La Regione coordina ed assicura il monitoraggio e la diffusione del Servizio di psicologia scolastica.

2. Presso il Dipartimento Politiche della Persona, Ufficio Solidarietà Sociale è istituito il Comitato Tecnico Scientifico per il Servizio di psicologia scolastica regionale, presieduto dal Direttore Generale del Dipartimento stesso o da un suo delegato.

3. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) definire le linee guida del servizio di psicologia scolastica e redigere annualmente un piano degli interventi da realizzarsi sul territorio di competenza, anche sulla base di specifici progetti di intervento proposti dalle istituzioni scolastiche o da altri enti operanti nel settore della prevenzione del disagio giovanile e sulla base delle esigenze di interventi psico-socio-culturali, espresse dai giovani in età scolare, dagli operatori scolastici e dalle famiglie;

b) redigere la Carta dei servizi di psicologia scolastica, da diffondere nelle scuole di ogni ordine e grado e tramite le scuole, alle famiglie

c) curare il rapporto con gli altri servizi territoriali, con particolare riguardo al corretto esercizio delle attribuzioni nei casi di rispettiva competenza;

d) promuovere il Servizio di psicologia scolastica con incontri sul territorio e con attività di comunicazione.

4. Il Comitato è composto da:

a) il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato;

b) un rappresentante della dirigenza scolastica di primo grado designato dall'Ufficio Scolastico regionale;

c) un rappresentante della dirigenza scolastica di secondo grado designato dall'Ufficio Scolastico regionale;

d) il Garante regionale dei diritti della persona;

e) il Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Basilicata o suo delegato;

f) due esperti nel campo della Psicologia scolastica nominati dalla Giunta regionale;

g) un dipendente regionale di categoria non inferiore alla D, in servizio presso il Dipartimento con funzioni di segretario del Comitato;

h) un rappresentante per ogni Azienda sanitaria territoriale.

5. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno. I membri del Comitato restano in carica tre anni ed hanno diritto esclusivamente al rimborso spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 in Euro 100.000,00 (centomila euro), si provvede mediante prelevamento dalla Missione 20 Programma 03 Titolo 1 del bilancio della Regione Basilicata che presenta sufficiente disponibilità.

2. Per gli anni successivi si provvede con apposito stanziamento determinato con legge di bilancio ed iscritto sul pertinente capitolo.

Art. 6

Pubblicazione

1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


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