Bollettino Ufficiale n. 43 (Speciale) del 12 agosto 2022
Art. 1
Oggetto
1. La presente legge istituisce l'Albo regionale dei comuni aderenti al baratto amministrativo.
2. Il suddetto Albo è istituito dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
Art. 2
Contenuti
1. All'interno dell'Albo sono registrati i comuni che intendono adottare la formula del baratto amministrativo, come disciplinato dall'articolo 190 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni. 
Art. 3
Obblighi del comune
1. Il comune aderente è obbligato a redigere apposito regolamento anche per identificare il periodo e gli obiettivi di lavoro.
2. Il comune è tenuto al controllo dell'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo e del regolare svolgimento del lavoro stesso.
3. L'amministrazione comunale si obbliga a redigere progetto di scomputo delle imposte in riferimento al contribuente singolo. 
Art. 4
Mansioni lavorative
1. Il contribuente presta la propria opera identificando la mansione più specializzata a lui adatta sia per la formazione personale che per l'idoneità fisica. 
Art. 5
Luoghi e mansioni di intervento
1. I comuni si obbligano a individuare luoghi e mansioni di intervento sul territorio di propria competenza tale da rendere la scelta del cittadino consapevole.
2. La durata giornaliera di impegno civico del cittadino deve rispettare le normative applicabili in materia di diritto del lavoro. 
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.