Bollettino Ufficiale n. 43 (Speciale) del 12 agosto 2022
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Art. 1
Finalità
1. La Regione Basilicata ai sensi dell'art. 2 dello statuto regionale, valorizza l'istituzione delle Denominazioni Comunali, di seguito De.Co., quale strumento efficace per promuovere il territorio, attraverso le produzioni agroalimentari ed enogastronomiche locali nonché di difesa della storia, delle tradizioni e dei saperi locali e per contribuire alla promozione delle specificità storico-culturali di un determinato territorio. La De.Co. è disciplinata dai comuni ed ha la finalità di proteggere prodotti e tradizioni legate ad un particolare territorio comunale.
2. Nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, la presente legge promuove la conoscenza, mediante il Registro regionale, dei comuni con prodotti De.Co., istituiti e disciplinati ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni e integrazioni.
3. Non possono essere inclusi nel Registro regionale De.Co. i prodotti interessati da indicazioni geografiche (DOP-IGT-STG) nonché i prodotti inseriti nell'elenco di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449); nel caso di riconoscimento europeo di un prodotto De.Co., nonché in caso di iscrizione nell'elenco di cui al predetto articolo 8 del decreto legislativo 173/1998 questa denominazione decade automaticamente''.
Art. 2
Definizioni
1. Ai sensi della presente legge si intende per:
a) De.Co.: la Denominazione Comunale (De.Co.), deliberata e contrassegnata dal Comune, non è un marchio di qualità e neppure uno di certificazione. Per prodotto De.Co. si intende un prodotto agroalimentare o gastronomico, una ricetta, ma anche un prodotto ad alto valore storico della tradizione locale, una festa, una fiera, una sagra oppure una tecnica particolare di coltivazione o di allevamento, identificativo di una determinata comunità;
b) Registro regionale De.Co.: è un contenitore nel quale vengono raccolti i prodotti locali ad alto valore storico della tradizione locale di ogni singolo Comune, nonché i soggetti privati e giuridici che effettuano le produzioni locali e contrassegnati dal Comune di origine;
c) Regolamento di iscrizione al Registro regionale De.Co.: costituisce il riferimento orientativo per i Comuni al fine di realizzare percorsi e procedure omogenee nell'attribuzione delle De.Co. Rappresenta, inoltre, un riferimento per l'iscrizione dei comuni e delle De.Co. al relativo Registro regionale, sulla base di quanto disposto all'articolo 4.
Art. 3
Istituzione del Registro Regionale dei Comuni con prodotti De.Co.
1. E' istituito il Registro Regionale dei Comuni con prodotti De.Co. della Regione Basilicata all'interno del quale vengono iscritti i Comuni e i relativi prodotti riconosciuti con De.Co.
2. Fermo restando la facoltà di riconoscere prodotti De.Co. da parte delle amministrazioni comunali mediante apposita delibera consiliare e rispettivo regolamento comunale, il Registro regionale De.Co. costituisce una base informativa pubblica divulgabile e viene identificato da un apposito logo.
3. Il Registro regionale dei Comuni con i prodotti De.Co. è tenuto dal Dipartimento Politiche Agricole e Forestali.
4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto provvede:
a) a definire le sezioni e i campi informativi che andranno a comporre il Registro regionale De.Co.;
b) ad individuare le modalità, anche elettroniche, di tenuta del Registro regionale De.Co.;
c) a definire le procedure di iscrizione al Registro regionale De.Co. e per l'aggiornamento dello stesso;
d) a fornire forma grafica al logo del Registro regionale De.Co. e a stabilirne le regole per la sua concessione;
e) ad emanare il ''Regolamento regionale di iscrizione al Registro regionale delle De.Co.'' di cui al successivo articolo 4;
f) a definire le modalità di diffusione informativa del Registro regionale De.Co. di cui al successivo articolo 5;
g) a coordinare i competenti uffici del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, l'Ufficio Sistemi Culturali e Turistici - Cooperazione Internazionale della Presidenza della Giunta Regionale, l'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.) e l'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata (A.P.T.).
Art. 4
Regolamento regionale di iscrizione al Registro regionale delle De.Co.
1. La Regione Basilicata, al fine di offrire orientamenti comuni per tutte le amministrazioni comunali che intendano riconoscere le De.Co. sul proprio territorio di competenza, provvede, con deliberazione della Giunta regionale, ad emanare apposito regolamento di iscrizione al suddetto Registro.
2. Previa definizione di un sistema di armonizzazione, di raccordo automatico e di semplificazione con gli esistenti regolamenti comunali di istituzione delle De.Co., il regolamento di iscrizione al suddetto Registro:
a) definisce gli adempimenti formali che i comuni dovranno seguire per l'iscrizione delle De.Co. nel Registro regionale;
b) definisce i requisiti minimi che i prodotti dovranno possedere per risultare iscrivibili al Registro regionale De.Co.;
c) definisce gli ambiti di possibile conflitto con le Produzioni agroalimentari tradizionali (P.A.T.) nel caso di concomitanza di riconoscimento e le modalità di superamento degli stessi;
d) propone caratteri tecnici e dimensionali standard per i singoli loghi delle De.Co.;
e) propone i modelli di disciplinari per i prodotti che intendono perseguire il riconoscimento De.Co.;
f) definisce le modalità di modifica e variazione;
g) propone e definisce ogni altro aspetto ritenuto opportuno;
h) definisce e verifica le modalità e i criteri di controllo delle produzioni.
3. Il regolamento regionale contiene le disposizioni per l'iscrizione di prodotti De.Co. già riconosciuti e disciplinati dai singoli comuni alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
Promozione di prodotti locali
1. La Regione Basilicata assicura alle produzioni De.Co. iscritte nel Registro regionale, visibilità, promozione e azione di divulgazione attraverso gli strumenti informativi, anche su piattaforma digitale, mediante adeguata programmazione annuale.
2. Nel pieno rispetto delle normative nazionali e comunitarie, la Regione Basilicata promuove varie iniziative di sostegno per tutte le filiere che integrino e promuovano i prodotti De.Co.
3. Per le finalità di cui ai commi precedenti il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, quale detentore del Registro regionale dei Comuni con i prodotti De.Co., si avvale della collaborazione dell'Ufficio Sistemi Culturali e Turistici - Cooperazione Internazionale della Presidenza della Giunta Regionale e, ognuno per le proprie competenze, del supporto dell'A.L.S.I.A. e dell'A.P.T., quali Enti strumentali regionali.
Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Le competenti strutture regionali, l'A.L.S.I.A. e l'A.P.T., provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
Art. 7
Pubblicazione
1. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.