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NORMATIVA
Normativa regionale - Abruzzo

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Legge Regionale Abruzzo 27 ottobre 2021, n. 18
Riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per il pagamento dei servizi resi per l'utilizzo della piattaforma di DMS regionale
 
Riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per il pagamento dei servizi resi per l'utilizzo della piattaforma di DMS regionale, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e ulteriori disposizioni.

(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 55/1 del 6 ottobre 2021, pubblicata nel BURA 27 ottobre 2021, n. 41 ed entrata in vigore il 28 ottobre 2021)

Testo vigente
(in vigore dal 28/10/2021)

Art. 1
(Riconoscimento debito fuori bilancio)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e' riconosciuto il debito fuori bilancio per il pagamento della fattura elettronica n. 10 del 16.12.2020 relativa ai servizi resi per l'utilizzo della piattaforma di DMS regionale, per un importo complessivo di euro 108.000,00.

2. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 1 trovano copertura per un importo complessivo di euro 108.000,00 nelle risorse allocate alla Missione 07, Programma 02, Titolo 2, capitolo di spesa n. 242000.6 denominato "PAR FAS 2007-2013 OO.PP. Settore Turismo (opere ingegno)" del bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021.

Art. 2
(Modifiche all'art. 17 della l.r. 10/2020)

1. All'articolo 17 della legge regionale 3 giugno 2020, n. 10 (Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "Decreto Milleproroghe" sono inserite le seguenti: "e per la copertura delle spese di funzionamento,";

b) i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater sono abrogati.

Art. 3
(Modifiche all'art. 27 della l.r. 14/2020)

1. All'articolo 27 (Trasferimento delle funzioni di cui alla l.r. 32/2015), della legge regionale 16 giugno 2020, n. 14 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 stimati, per l'anno 2021, in complessivi euro 122.000,00 e per gli esercizi 2022 e 2023 in euro 488.000,00 annui, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 5, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilita' regionale 2021)), allo stato di previsione del Bilancio di previsione 2021-2023, sono apportate le seguenti variazioni:
a) Esercizio 2021: per competenza e cassa:
1) in aumento parte spesa: capitolo di nuova istituzione con Centro di Responsabilita' "Direzione Generale - DRG" Missione 1, Programma 10, Titolo 1, per euro 122.000,00;
2) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 03, capitolo 32109 art. 1 per euro 122.000,00;
b) Esercizio 2022: per sola competenza:
1) in aumento parte spesa: capitolo di nuova istituzione con Centro di Responsabilita' "Direzione Generale - DRG" Missione 1, Programma 10, Titolo 1, per euro 488.000,00;
2) In diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 488.000,00;
c) Esercizio 2023: per sola competenza:
1) in aumento parte spesa: capitolo di nuova istituzione con Centro di Responsabilita' "Direzione Generale - DRG" Missione 1, Programma 10, Titolo 1, per euro 488.000,00;
2) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 488.000,00.".

b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis Relativamente all'esercizio 2021, le maggiori spese sopra indicate sono autorizzate e possono essere impegnate esclusivamente ad avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui al comma 3 e nei limiti dei relativi importi.".

Art. 4
(Modifiche alle leggi regionali 1/2021 e 10/2021)

1. L'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilita' regionale 2021)), e' sostituito dal seguente:

"Art. 7
(Istituzione Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali)

1. Per il rifinanziamento delle leggi regionali e per il finanziamento delle funzioni regionali fondamentali di cui agli allegati nn. 4, 5 e 6 e' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa degli esercizi 2021 e 2022, di un Fondo denominato "Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali", di un importo complessivo pari ad euro 10.882.000,00.

2. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede con le risorse derivanti dall'accertamento delle maggiori entrate tributarie ed extratributarie ovvero dai trasferimenti erariali compensativi per l'esercizio 2021, ovvero ancora con le maggiori stime di entrata disponibili nonche', per il solo esercizio 2022, altresi' con riduzioni di spesa, per il menzionato ammontare complessivo di euro 10.882.000,00.

3. A seguito della istituzione del Fondo di cui ai commi 1 e 2, i Dipartimenti competenti della Giunta regionale erogano, a titolo di anticipazione entro l'esercizio 2021 e previe le prodromiche verifiche del caso, una somma pari al 70% dell'importo complessivo dei singoli contributi di cui al comma 1, pari all'ammontare di euro 7.617.400,00.

4. Ai fini della erogazione del saldo del 30%, da eseguire nello stesso esercizio 2022 per l'ammontare complessivo residuo di euro 3.264.600,00, i contributi di cui al comma 1 devono essere utilizzati e rendicontati alle Strutture regionali competenti per materia, indicate negli allegati A), B) e C), recanti la declinazione degli interventi di cui ai menzionati allegati nn. 4, 5 e 6, entro il termine ultimo del 31 ottobre 2022, pena in difetto la restituzione delle somme non dovute.

5. Al Bilancio di previsione 2021-2023, relativamente agli esercizi 2021 e 2022, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:

a) esercizio 2021, per competenza e cassa:
1) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, capitolo 11630.2, per euro 5.425.000,00;
2) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, capitolo 35001.2, per euro 2.192.400,00;
3) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo di nuova istituzione, per euro 7.617.400,00;

b) esercizio 2022, per competenza:
1) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo 324001, per euro 3.264.600,00;
2) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo di nuova istituzione, per euro 3.264.600,00.
6. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le necessarie variazioni al Bilancio di previsione finanziario ed al Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021-2023, istituendo i nuovi capitoli di spesa secondo la suddivisione per medesimi Titolo, Missione, Programma di spesa, relativamente agli interventi previsti dagli allegati nn. 4, 5 e 6, di cui al comma 1, cosi' come riportati negli allegati A), B) e C), alla presente legge.

7. I Dipartimenti regionali competenti per materia provvedono ad adottare tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni del presente articolo.".

2. All'allegato 4 di cui al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 1/2021 il rigo:


Comune di Penne

Euro 5.000,00

Riqualificazione urbana ed ambientale contrada Roccafinadamo


e' sostituito dal seguente


Associazione culturale Penne medievale - Roccafinadamo

Euro 5.000,00

Ristrutturazione museo arti e mestieri


3. All'allegato 5 di cui al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 1/2021 il terzo rigo relativo a "Interventi per la qualificazione e lo sviluppo del termalismo" e' sostituito dai seguenti:


Contributo al Comune di Caramanico per lo sviluppo del turismo invernale

07.01

Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo

2

150.000,00 euro

Contributo all'ARAP per attivita' EXPO Dubai 2021

14.01

Sviluppo economico e turismo

1

250.000,00 euro


4. All'articolo 17 della legge regionale 18 maggio 2021, n. 10 (Riconoscimento della legittimita' del debito fuori bilancio di euro 3.606,56 per le prestazioni professionali svolte nell'ambito dei "Lavori di realizzazione dei pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi (TE)" ed ulteriori disposizioni) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. La Regione Abruzzo trasferisce all'ARAP la somma di euro 250.000,00 a titolo di copertura dei costi sostenuti per le finalita' di cui al comma 2.
2 ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, fissati in euro 250.000,00, si fa fronte con le risorse di cui all'Allegato B - Elenco di cui all'Allegato n. 5 all'articolo 7 della l.r. 1/2021.".
Art. 5
(Interventi per servizi di supporto tecnico/amministrativo in favore dei Dipartimenti regionali)

1. Al fine di consentire, ai Dipartimenti Infrastrutture e Trasporti ed Agricoltura, l'affidamento in house providing di servizi tecnico/amministrativi ai sensi dell'articolo 2 del Disciplinare in essere con Abruzzo Engineering SpA e al Dipartimento Territorio e Ambiente di ripristinare la disponibilita' finanziaria sul capitolo di spesa afferente l'attivita' di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e l'assetto idrogeologico, relativamente all'esercizio 2021, la Regione Abruzzo provvede, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della l.r. 1/2021, allo stanziamento di risorse per l'ammontare complessivo di euro 468.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo, quantificati per l'esercizio 2021 in euro 468.000,00, si provvede con gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli nell'ambito delle Missioni 9 e 16, Programma 1, del Titolo 1 della spesa, del Bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021.

3. Al Bilancio di previsione 2021-2023, relativamente all'esercizio 2021, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:

a) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 9, Programma 1, capitolo 151402, per euro 200.000,00;
b) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 9, Programma 1, capitolo 1000 art. 9 per euro 9.155,00;
c) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 1, capitolo 1000 art. 1 per euro 205.845,00;
d) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 16, Programma 1, capitolo di nuova istituzione, per euro 53.000,00;
e) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 03, capitolo 32109, art. 1, per euro 468.000,00.
4. Relativamente all'esercizio 2021, le maggiori spese sopra indicate sono autorizzate e possono essere impegnate esclusivamente ad avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui al comma 3 e nei limiti dei relativi importi.

Art. 6
(Progetto "Casa d'Abruzzo" di Melbourne)

1. La Regione Abruzzo, in attuazione delle previsioni statutarie, sostiene gli eventi per la promozione della cultura e delle tradizioni regionali anche in collaborazione con le associazioni degli abruzzesi che risiedono all'estero.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Consiglio regionale promuove e sostiene il progetto "Casa d'Abruzzo" di Melbourne, Australia, di concerto con le associazioni di abruzzesi residenti nella medesima citta'. Nell'ambito del progetto di cui al precedente periodo il Consiglio regionale, anche tramite accordo istituzionale con l'Accademia delle Belle Arti di L'Aquila, sostiene la realizzazione di un monumento raffigurante la regione e le quattro province.

3. Agli oneri finanziari, quantificati per il 2021 in euro 50.000,00, si provvede mediante lo stanziamento della Missione 19, Programma 1, Capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo per il progetto Casa d'Abruzzo - Melbourne" del bilancio del Consiglio regionale.

4. La copertura finanziaria e' assicurata mediante la seguente variazione del bilancio del Consiglio regionale 2021-2023, annualita' 2021, in termini di competenza e cassa:

a) Missione 1, Programma 1, capitolo 1109 denominato "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" in riduzione di euro 50.000,00;
b) Missione 19, Programma 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo per il progetto Casa d'Abruzzo - Melbourne" in aumento di euro 50.000,00.
Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.).

ALLEGATO A
Elenco di cui all'Allegato n. 4 all'art. 7 della L.R. 1/2021 riclassificato in MS/PR/Tit/CdR
Vedi l' allegato

ALLEGATO B
Elenco di cui all'Allegato n. 5 all'art. 7 della L.R. 1/2021 riclassificato in MS/PR/Tit/CdR
Vedi l' allegato

ALLEGATO C
Elenco di cui all'Allegato n. 6 all'art. 7 della L.R. 1/2021 riclassificato in MS/PR/Tit/CdR
Vedi l' allegato

Tutti gli allegati qui


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