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NORMATIVA
Normativa regionale - Abruzzo

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Legge Regionale Abruzzo 24 gennaio 2022, n. 3
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
 
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 62/2 del 30 dicembre 2021, pubblicata nel BURA 28 gennaio 2022, n. 13 Speciale ed entrata in vigore il 1o gennaio 2022)

Testo vigente
(in vigore dal 01/01/2022)

Art. 1
(Stato di previsione delle Entrate)

1. Sono approvati i totali generali dell'entrata del bilancio di competenza 2022 - 2024 per l'importo di euro 4.976.365.364,77 per l'esercizio finanziario 2022, di euro 4.501.065.266,16 per l'esercizio finanziario 2023 e di euro 4.492.511.074,82 per l'esercizio finanziario 2024.

2. E' approvato in euro 7.656.045.545,62 il totale generale dell'entrata del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2022, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di euro 524.934.977,08 stimata al 1o gennaio 2022.

Art. 2
(Stato di previsione delle Spese)

1. Sono approvati i totali generali della spesa del bilancio di competenza 2022 - 2024 per l'importo di euro 4.976.365.364,77 per l'esercizio finanziario 2022, di euro 4.501.065.266,16 per l'esercizio finanziario 2023 e di euro 4.492.511.074,82 per l'esercizio finanziario 2024.

2. E' approvato in euro 7.358.754.814,36 il totale generale della spesa del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2022.

Art. 3
(Bilancio di previsione della Regione Abruzzo 2022 - 2024)

1. Ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i., il bilancio di previsione della Regione Abruzzo 2022 - 2024 si compone dei seguenti prospetti:

a) prospetto relativo al bilancio di previsione 2022 - 2024 delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (unita' di voto);

b) prospetto relativo al bilancio di previsione 2022 - 2024 delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi (unita' di voto) e titoli;

c) prospetto recante il riepilogo generale delle entrate per titoli del bilancio di previsione 2022 - 2024;

d) prospetto recante il riepilogo generale delle spese per titoli del bilancio di previsione 2022 - 2024;

e) prospetto recante il riepilogo generale delle spese per missioni del bilancio di previsione 2022 - 2024;

f) quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese;

g) prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio;

h) prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto;

i) prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;

l) prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita';

m) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

n) allegato a/1 risultato di amministrazione quote accantonate; allegato a/2 risultato di amministrazione quote vincolate; allegato a/3 risultato di amministrazione quote destinate;

o) elenco concernente le spese obbligatorie;

p) elenco concernente le spese impreviste;

q) elaborato concernente l'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del Servizio Sanitario regionale in attuazione delle disposizioni dell'articolo 20 del d.lgs. 118/2011;

r) nota integrativa comprensiva della Nota informativa inerente gli oneri e impegni finanziari stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione di cui al comma 1, approva, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio:

a) il "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie (entrata) e in missioni, programmi e macroaggregati (spesa);

b) il Bilancio Finanziario Gestionale (B.F.G.), ripartito in capitoli. Al bilancio finanziario gestionale e' allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto e' articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Con il B.F.G. sono assegnate ai dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese e sono, altresi', definiti gli obiettivi relativi al conseguimento delle risorse in entrata iscritte in bilancio.

Art. 4
(Residui attivi)

1. Il totale generale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2021, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2022, e' di euro 2.349.035.441,68.

Art. 5
(Residui passivi)

1. Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 2021, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2022, e' di euro 2.476.727.359,95.

Art. 6
(Autorizzazione per accertamenti e riscossioni)

1. Ai sensi dell'articolo 39 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., e' autorizzato l'accertamento e la riscossione delle entrate, cosi' come risultanti nello stato di previsione per ciascuna unita' di voto (tipologie).

Art. 7
(Autorizzazione per impegni e pagamenti)

1. Ai sensi dell'articolo 39 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., e' autorizzato l'impegno e il pagamento delle spese nei limiti degli stanziamenti di competenza e di cassa per ciascuna unita' di voto (programmi).

Art. 8
(Risultato di amministrazione presunto)

1. In ossequio della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 7 (Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020) e dell'articolo 8, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 31 gennaio 2019, n. 2 (Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021) di cui alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 235/2021, in virtu' delle vigenti disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 779, 780 e 782, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2018-2020), nello stato di previsione della spesa del bilancio 2022 - 2024 e' iscritta una quota del disavanzo di amministrazione per ciascuna delle tre annualita' di bilancio, determinata come di seguito:

a) euro 34.216.241,00 quale quota annuale dell'ammortamento decennale del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 691, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016));

b) euro 13.212.227,10 quale quota annuale dell'ammortamento undecennale del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 779, articolo 1, della l. 205/2017.

Art. 9
(Fondo di Riserva per le Spese Obbligatorie)

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., nello stato di previsione del Titolo 1 della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 01, e' autorizzata l'iscrizione del Fondo di Riserva per le Spese Obbligatorie per un importo pari ad euro 2.590.824,00 nell'esercizio finanziario 2022, di euro 2.590.824,00 per l'esercizio finanziario 2023 e di euro 2.590.824,00 per l'esercizio finanziario 2024.

2. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., con propria determinazione il Dirigente del Servizio Bilancio dispone il prelevamento di somme dal Fondo di Riserva per le Spese Obbligatorie e la contestuale iscrizione nei capitoli di bilancio inclusi nello specifico elenco.

Art. 10
(Fondo di Riserva per le Spese Impreviste)

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b), del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., nello stato di previsione del Titolo 1 della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 01, e' autorizzata l'iscrizione del Fondo di Riserva per le Spese Impreviste per un importo pari ad euro 21.584,66 nell'esercizio finanziario 2022, di euro 21.584,66 per l'esercizio finanziario 2023 e di euro 21.584,66 per l'esercizio finanziario 2024.

2. I prelevamenti dal Fondo di Riserva per le Spese Impreviste sono disposti mediante deliberazione della Giunta regionale.

Art. 11
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera c), del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., nello stato di previsione del Titolo 1 della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 01, e' autorizzata nell'anno 2022 l'iscrizione del Fondo di Riserva di Cassa, per un importo di euro 150.000.000,00.

2. I prelevamenti dal predetto Fondo sono disposti, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., con determinazione del Dirigente del Servizio Bilancio-Ragioneria.

Art. 12
(Fondo Crediti di Dubbia Esigibilita')

1. Ai sensi dell'articolo 46 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i. ed in applicazione del principio contabile generale ed applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli Allegati 1 e 4/2 al medesimo decreto, nell'ambito della Missione 20, Programma 02, Titolo 1, nello stato di previsione della spesa e' autorizzata l'iscrizione dello stanziamento relativo al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilita' - parte corrente - per un importo pari ad euro 2.882.372,73 per l'esercizio finanziario 2022, ad euro 2.936.927,18 per l'esercizio finanziario 2023 e ad euro 2.936.927,18 per l'esercizio finanziario 2024.

Art. 13
(Spese per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio arretrati)

1. Nell'ambito della Missione 20, Programma 03, Titolo 1, nello stato di previsione della spesa e' autorizzata l'iscrizione dello stanziamento necessario per il riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio arretrati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., per un importo pari ad euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2022, ad euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2023 e ad euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2024.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento di contabilita' regionale, i prelevamenti dallo stanziamento di cui al comma 1 sono disposti dalla Giunta regionale, mediante deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio.

Art. 14
(Fondo Rischi da Contenzioso)

1. Ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., nell'ambito della Missione 20, Programma 03, Titolo 1, nello stato di previsione della spesa e' autorizzata l'iscrizione del Fondo Rischi da Contenzioso per la copertura delle passivita' potenziali derivate da contenzioso in atto per un importo pari ad euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2022, ad euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2023 e ad euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2024.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento di contabilita' regionale, i prelevamenti dal Fondo di cui al comma 1 sono disposti dalla Giunta regionale, mediante deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio.

Art. 15
(Fondo per Perdite degli Organismi Partecipati)

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 550-552, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)), cosi' come modificati dall'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., nell'ambito della Missione 20, Programma 03, Titolo 1, della spesa, e' iscritto il Fondo Perdite societarie, con uno stanziamento di competenza pari ad euro 1.100.784,72 per l'esercizio finanziario 2022.

Art. 16
(Autonomia del Consiglio regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 67 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., nell'ambito della Missione 01, Programma 01, Titolo 1 della spesa, e' previsto uno stanziamento di euro 25.682.357,95 per l'annualita' 2022, di euro 25.337.681,95 per l'annualita' 2023 e di euro 25.323.851,95 per l'annualita' 2024 e nella Missione 01, Programma 12, Titolo 2 della spesa, e' previsto uno stanziamento in conto capitale di euro 75.000,00 per ciascuno dei tre esercizi finanziari.

2. Ai sensi dell'articolo 3-bis della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) e successive modifiche ed integrazioni, e' approvato il Bilancio di previsione del Consiglio regionale - annualita' 2022 - 2024, di cui al verbale consiliare 57/2 del 16 novembre 2021, allegato alla presente legge.

Art. 17
(Variazioni al bilancio)

1. Il bilancio di previsione puo' essere oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio, autorizzate ai sensi dell'articolo 51 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i..

2. Nelle more dell'adozione del regolamento di contabilita' regionale, ai sensi del medesimo articolo 51, comma 3, del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., sono autorizzate con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale.

3. Nelle more dell'adozione del regolamento di contabilita' regionale, le variazioni previste dall'articolo 51, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., sono autorizzate dai dirigenti del Dipartimento Risorse individuati con apposito atto di Giunta regionale.

4. Tutti gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni di bilancio sono pubblicati nella sezione dedicata ai bilanci del sito internet della Regione.

Art. 18
(Variazioni al bilancio derivanti dalla promulgazione e pubblicazione di leggi regionali)

1. Nelle more dell'adozione del regolamento di contabilita' regionale previsto ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., con propria deliberazione la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, adotta le variazioni al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale conseguenti alla promulgazione e alla pubblicazione di leggi regionali.

Art. 19
(Annullamento dei diritti di credito)

1. La Giunta regionale e' autorizzata, individuandone le condizioni e le modalita', a disporre l'annullamento dei diritti di credito vantati quando il costo delle operazioni di esazione di ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell'entrata stessa.

2. Il limite massimo di ciascun credito annullabile e' fissato in euro 30,00.

Art. 20
(Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione)

1. I bilanci relativi agli Enti, Agenzie ed altri Organismi dipendenti dalla Regione sono approvati, previo parere favorevole del Dipartimento competente per materia, con proposta del medesimo Dipartimento, mediante provvedimento della Giunta regionale.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono inviati, a titolo informativo, alla Commissione di Vigilanza del Consiglio regionale.

Art. 21
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2022.

__________________

Allegati


Per la consultazione degli allegati, che si omettono, vedi il BURA 28 gennaio 2022, n. 13 Speciale.


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