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NORMATIVA
Normativa regionale - Abruzzo

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Legge Regionale Abruzzo 18 maggio 2021, n. 9
Misure a favore delle micro, piccole e medie imprese, con particolare riguardo al settore della ristorazione, a quello turistico-alberghiero
 
Misure a favore delle micro, piccole e medie imprese, con particolare riguardo al settore della ristorazione, a quello turistico-alberghiero, alle filiere ad essi correlate operanti sul territorio della Regione Abruzzo nonche' a favore delle imprese che hanno subito restrizioni previste per le "zone rosse" per effetto delle Ordinanze del Presidente della Regione.

(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 48/2 del 4 maggio 2021, pubblicata nel BURA 19 maggio 2021, n. 103 Speciale ed entrata in vigore il 20 maggio 2021)

Testo vigente
(in vigore dal 20/05/2021)

Art. 1
(Obiettivi e finalita')

1. In considerazione del fatto che lo stato di emergenza dichiarato con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 e' stato prorogato fino al 30 aprile 2021 a seguito della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, la Regione, nel rispetto dell'ordinamento europeo e della legislazione statale, con la presente legge prevede di istituire appositi strumenti finanziari come misure straordinarie di contrasto alla crisi emergenziale economico-finanziaria che si e' venuta a determinare a seguito della pandemia da "Covid-19" e che protrae i propri effetti negativi sul sistema economico regionale soprattutto a causa della diffusione delle varianti virali.

2. Le misure di cui alla presente legge sono rivolte a favore delle imprese, con particolare riguardo al settore della ristorazione, turistico-alberghiero, alle filiere ad essi correlate operanti sul territorio della Regione che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non si trovano in stato di liquidazione/fallimento e che hanno subito un danno per effetto dell'interruzione o della riduzione delle attivita' in conseguenza dei provvedimenti restrittivi emanati dal governo centrale in materia di sicurezza sanitaria.

3. Per la definizione delle imprese di cui al comma 2 si fa riferimento agli articoli 1 e 2 dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

4. Gli interventi per l'economia e l'occupazione di cui alla presente legge sono dichiarati urgenti ed indifferibili e sono adottati ed approvati in forma semplificata e con procedure urgenti, sentite le competenti Commissioni consiliari che esprimono parere obbligatorio ma non vincolante.

5. Nel caso in cui, nel corso dei mesi successivi all'attuazione, la Giunta riscontri che l'esecuzione della presente legge rechi pregiudizio al conseguimento degli equilibri di bilancio sia in termini di competenza sia in termini di cassa, assume tempestivamente, su impulso del Presidente della Regione e dell'Assessore al Bilancio, le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dei suddetti equilibri.

Art. 2
(Disposizioni urgenti)

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 la presente legge destina quota parte delle risorse afferenti al Fondo dei Fondi SAIM pari ad euro 10.000.000,00, in osservanza della decisione comunitaria di approvazione della proposta di modifica del Programma Operativo Regionale FESR 2014/2020 di cui alla D.G.R. 21 settembre 2020, n. 575. In ogni caso trattasi di risorse che, pur essendo nella disponibilita' del soggetto gestore del Fondo SAIM al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non risultano impiegate in operazioni finanziarie, ovvero sono da ritenersi libere da vincoli contrattuali precedentemente assunti, a seguito della risoluzione/recesso contrattuale gia' operata.

2. A tal fine, entro il termine di quindici giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale provvede alla riprogrammazione delle risorse, alla definizione degli strumenti piu' efficaci a dare una risposta alle esigenze di liquidita' ed all'affidamento alla societa' in-house Fi.R.A. S.p.A. dell'incarico di provvedere all'implementazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 3.

3. Le misure di cui alla presente legge sono rivolte altresi' alle imprese che hanno subito restrizioni previste per le "zone rosse" per effetto delle Ordinanze del Presidente della Regione.


Art. 3
(Strumenti finanziari)

1. Al fine di contrastare la grave crisi di liquidita' che ha colpito il sistema delle micro, piccole e medie imprese abruzzesi ed al fine di accrescere la capacita' di accedere al credito bancario e realizzare nuovi investimenti ed affrontare la transizione verso la "green economy", le risorse del Fondo di Fondi SAIM riprogrammate sono impiegate per i seguenti strumenti che possono essere attivati singolarmente, congiuntamente o alternativamente sulla base delle decisioni assunte dal provvedimento giuntale di cui all'articolo 2:

a) un Fondo "Piccolo Prestito" gestito dalla societa' in-house Fi.R.A. S.p.A. per sostenere le micro, piccole e medie imprese in difficolta' che non avrebbero accesso al credito. La Misura prevede l'erogazione di prestiti diretti a tasso zero, di importo non superiore a 15.000,00 euro, della durata di 5 anni di cui 24 mesi di preammortamento;

b) un Fondo gestito dalla societa' in-house Fi.R.A. S.p.A. per l'erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati all'abbattimento del tasso di interesse dei prestiti e all'abbuono della commissione di garanzia;

c) un Fondo gestito dalla societa' in-house Fi.R.A. S.p.A. per la ricapitalizzazione delle mPMI attraverso la partecipazione al Capitale di rischio e/o attraverso il prestito partecipativo. La partecipazione al capitale dovra' essere minoritaria ed avere carattere temporaneo fino ad un massimo di 5 anni;

d) un Fondo gestito dalla societa' in-house Fi.R.A. S.p.A. di Venture/Seed capital per le startup da attivare anche in compartecipazione con risorse private provenienti da piattaforme di equity crowdfunding, quale strumento di finanziamento per la crescita e lo sviluppo delle startup e PMI in Abruzzo.

e) un Fondo rotativo di garanzia e/o co-garanzia regionale, gestito dalla societa' in-house Fi.R.A. S.p.A., da assegnare ai confidi operanti in Abruzzo, al fine di garantire fino al 100% finanziamenti bancari, che consenta di accrescere la capacita' di accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese.

2. La Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2 provvede ad imputare le risorse riprogrammate sullo strumento o sugli strumenti di cui al comma 1 che si intende implementare prioritariamente, tenuto conto degli obiettivi della presente legge.


Art. 4
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 10.000.000,00, si provvede, ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), con la riprogrammazione delle risorse a valere sull'Asse III e Asse IX - Azioni 3.5.1 e 3.6.1 del POR FESR Abruzzo 2014/2020 di cui alla D.G.R. 21 settembre 2020, n. 575.

2. La Giunta regionale e le relative strutture competenti provvedono agli adempimenti successivi e conseguenti previsti al comma 1 per dare attuazione alla presente legge.


Art. 5
(Clausola di salvaguardia)

1. L'utilizzo delle risorse di cui alla presente legge per le finalita' ivi indicate e' subordinato all'espletamento delle procedure di riprogrammazione.

2. L'autorizzazione delle relative spese e' consentita solo nei limiti delle risorse riprogrammate.


Art. 6
(Disposizioni in materia di aiuti di Stato)

1. Le misure di sostegno previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).


Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).


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