Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge
Art. 1
Obiettivi e finalità.
1. La Regione del Veneto disciplina il sistema regionale dei trasporti sanitari di soccorso, conferendo agli enti sanitari e alle associazioni autorizzati ed accreditati la possibilità di concorrere all’espletamento delle attività di trasporto di soccorso ed emergenza intrinsecamente sanitarie, in considerazione della loro diffusione territoriale, del radicamento nel tessuto socio-sanitario veneto, nonché dei valori di efficienza e qualità del servizio reso, nell’interesse generale e nel rispetto dei principi di universalità, solidarietà, economicità ed appropriatezza.
Art. 2
Definizioni.
1. Ai fini della presente legge, viene definito trasporto sanitario di soccorso ed emergenza l’attività svolta con mezzi di soccorso dal personale, sanitario e non sanitario, adibito a tale servizio, nell’esercizio delle seguenti funzioni:
a) servizi di trasporto di emergenza e urgenza, eseguiti mediante mezzi di soccorso e gestiti dalle centrali operative di coordinamento del servizio urgenze ed emergenze mediche (SUEM);
b) servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), effettuati con mezzi di soccorso;
c) servizi di trasporto nei quali le condizioni cliniche del paziente richiedono esclusivamente l’utilizzo di un mezzo di soccorso e durante il percorso la necessità di assistenza di personale sanitario o di altro personale adeguatamente formato, nonché l’esigenza di garantire la continuità delle cure.
Art. 3
Autorizzazione ed accreditamento.
1. Le attività di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza di cui all’articolo 2 sono esercitabili esclusivamente dai soggetti in possesso dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento regionali, rilasciati ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e successive modificazioni.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua, sentita la commissione consiliare competente, i requisiti necessari per l’accreditamento regionale allo svolgimento del servizio di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza di cui all’articolo 2.
Art. 4
Elenco regionale.
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva un elenco regionale in cui, in fase di prima applicazione, sono iscritti enti sanitari e associazioni già autorizzati che svolgono l’attività di trasporto sanitario di emergenza e urgenza sul territorio regionale da almeno cinque anni, per conto delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) competenti per territorio, sulla base di appositi contratti e/o convenzioni a tal fine stipulati e in possesso dei requisiti autorizzativi di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e successive modificazioni, nel rispetto della normativa europea in materia di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi.
2. Oltre ai soggetti di cui al comma 1, sono inseriti nell’elenco regionale di cui al medesimo comma i comitati della Croce rossa italiana (CRI), a seguito di specifico accordo con il comitato regionale veneto del medesimo ente, nonché gli istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB) che svolgono attività di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, previo assenso e relativa dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti autorizzativi di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e successive modificazioni e dei requisiti indicati dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, nel rispetto della normativa europea in materia di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi.
3. L’elenco regionale di cui al comma 1 è aggiornato annualmente, con nuovi enti sanitari e associazioni che soddisfino i requisiti di autorizzazione e accreditamento previsti dalla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e successive modificazioni.
4. I soggetti iscritti nell’elenco regionale sono sottoposti a verifiche periodiche, finalizzate ad accertare la presenza ed il mantenimento dei requisiti.
Art. 5
Organizzazione dell’attività di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza.
1. L’attività di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza è svolta dalle aziende ULSS, nonché dai soggetti iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 4.
2. I rapporti con le aziende ULSS, nonché le modalità con le quali i soggetti iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 4 concorrono all’attività di soccorso ed emergenza, sono regolati da apposite convenzioni, stipulate sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale e rese pubbliche in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono un sistema di budget definito secondo criteri basati sulla applicazione di costi standard individuati dalla Giunta regionale ed aggiornati con cadenza triennale.
4. In accordo con i soggetti convenzionati, sono determinate le modalità di verifica e revisione della qualità e della quantità delle prestazioni rese, anche attraverso l’individuazione di appositi indicatori di efficienza e di qualità.
5. Qualora l’attività di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza non possa essere assicurata dai soggetti iscritti all’elenco regionale di cui all’articolo 4, le aziende ULSS possono affidarla, a titolo oneroso a soggetti individuati attraverso procedure concorsuali ad evidenza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici e rispondenti ai requisiti idonei a garantire livelli adeguati di qualità e a valorizzare la funzione sociale del servizio.
Art. 6
Norma transitoria.
1. I contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, tra le aziende ULSS e i soggetti eroganti servizi di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza, conservano validità ed efficacia fino alla relativa scadenza. Qualora i contratti scadano in data antecedente l’approvazione dell’elenco regionale di cui all’articolo 4 e/o l’approvazione dello schema tipo di convenzione di cui all’articolo 5, comma 2, questi vengono prorogati, laddove possibile, fino al compimento degli atti necessari perché il successivo incarico venga affidato secondo quanto previsto dalla presente legge.
Art. 7
Sanzioni.
1. L’esercizio dell’attività di trasporto sanitario da parte di un soggetto privo di autorizzazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 2.500,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro ed il divieto di esercizio del trasporto sanitario di soccorso ed emergenza per i tre anni successivi all’applicazione della sanzione.
2. L’utilizzo di un mezzo di soccorso privo di autorizzazione da parte di un soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività di trasporto comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 4.000,00 euro.