Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga la presente legge
TITOLO I
NORME IN MATERIA DI ENERGIA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI E ATTRIBUZIONE DI COMPETENZE
Art. 1
(Oggetto e finalita')
1. Con il presente titolo la Regione in modo organico disciplina:
a) le funzioni e l'organizzazione delle attivita' a essa attribuite in materia di energia dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli - Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese);
b) il riordino del conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia agli enti locali;
c) la programmazione del sistema energetico regionale nelle sue diverse articolazioni settoriali.
2. La Regione, in armonia con gli indirizzi e con gli strumenti della pianificazione strategica regionale e della politica energetica comunitaria e nazionale, per garantire il diritto all'energia, l'efficienza, l'efficacia, l'economicita' e lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, promuove azioni e iniziative volte a conseguire con equilibrio:
a) l'uso efficiente e razionale dell'energia, il suo risparmio, la riduzione degli sprechi energetici, la valorizzazione e l'incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini del miglioramento dell'ambiente, della riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, e dell'incremento dell'autonomia energetica regionale;
b) la garanzia della sicurezza dell'approvvigionamento di energia per tutti gli utenti della regione anche con lo sviluppo e la razionalizzazione delle infrastrutture energetiche;
c) il contenimento e la riduzione dei costi dell'energia, anche con misure per favorire il suo acquisto organizzato, l'importazione dall'estero e l'aggregazione di societa' di servizi energetici;
d) l'incremento della qualita' del sistema energetico regionale con lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione tecnologica nel settore energetico e dell'uso di combustibili con ridotto impatto sull'ambiente;
e) l'incremento della competitivita' del sistema energetico regionale, favorendo la liberalizzazione del mercato e lo sviluppo di dinamiche concorrenziali;
f) la diffusione della conoscenza dell'uso razionale dell'energia per il contenimento dei fabbisogni e dei costi relativi;
g) l'incremento della generazione diffusa di energia, con impianti di piccola taglia e microgenerazione, anche con l'utilizzo di fonti rinnovabili e sistemi di cogenerazione e trigenerazione di energia;
h) la conoscenza e la condivisione dei temi energetici di interesse collettivo attraverso la formazione, l'informazione e la diffusione delle informazioni;
i) la semplificazione, lo snellimento, il riordino e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi in materia di energia e delle procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi.
3. La Regione e le amministrazioni preposte agli adempimenti di cui alle presenti norme si dotano di una struttura amministrativa dedicata, con funzioni accentrate e specifiche competenze in materia di energia.
Art. 2
(Funzioni della Regione)
1. La Regione, al fine di conseguire le finalita' indicate all'articolo 1, esercita tutte le funzioni amministrative non riservate a Province e Comuni e in particolare:
a) emana gli atti normativi e di indirizzo, ed elabora gli strumenti della programmazione energetica regionale;
b) individua gli interventi che attuano le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2;
c) promuove misure e forme di incentivazione finanziaria per l'efficienza e il risparmio energetico e per l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nelle attivita' agricole, industriali, terziarie, civili e dei trasporti;
d) partecipa ai procedimenti di consultazione, coordinamento e intesa con gli organi dello Stato e con le altre Regioni; rilascia gli atti di intesa di cui all'articolo 11 relativi agli impianti e alle infrastrutture energetiche di competenza statale;
) provvede al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 12 per gli impianti e le infrastrutture energetiche non riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 110/2002 e non riservate a Province e Comuni ai sensi degli articoli 3 e 4, anche nei casi in cui le opere interessino territori di piu' province ovvero abbiano carattere sovraregionale;
f) formula gli indirizzi, fornisce supporto ai procedimenti e coordina l'esercizio delle funzioni conferite alle autonomie locali;
g) definisce le modalita' per far confluire nel sistema informativo regionale le banche dati, i risultati dei monitoraggi e i bilanci energetici;
h) definisce indirizzi e disposizioni per le verifiche degli impianti termici e la certificazione energetica degli edifici ed elabora, direttamente o in collaborazione con gli enti nazionali e locali, programmi di informazione in materia energetica e di formazione degli operatori nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici;
i) promuove forme di incentivazione per favorire l'aggregazione, la gestione associata e la fusione tra operatori dei servizi di distribuzione del gas e dell'energia elettrica nel territorio regionale, per ottenere societa' di gestione risultanti che servano almeno 100.000 utenti finali;
j) favorisce e promuove la realizzazione di indagini conoscitive per determinare lo stato di consistenza, la stima del valore di mercato e la quota di proprieta' pubblica delle reti di distribuzione del gas naturale presenti sul territorio, ai fini della determinazione dei canoni di utilizzo, di equo indennizzo e delle condizioni economiche dei contratti di servizio per l'affidamento, da parte dei Comuni e ai sensi delle vigenti norme, del servizio di distribuzione locale del gas sul territorio;
k) promuove iniziative e forme di incentivazione finanziaria finalizzate alla ricerca e all'innovazione tecnologica anche nei settori delle fonti rinnovabili, del risparmio energetico e della generazione diffusa di energia, anche in accordo con centri di ricerca, enti locali, istituzioni e aziende;
l) favorisce e promuove, per il miglioramento dello stato dell'ambiente, anche con l'utilizzo dei mezzi multimediali, la diffusione della conoscenza fra i cittadini in materia di fonti rinnovabili e di uso efficiente e razionale dell'energia per il contenimento dei consumi e dei costi relativi.
Art. 3
(Funzioni della Provincia)
1. La Provincia, in conformita' agli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, provvede:
a) al controllo degli impianti termici nei Comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, in attuazione dell' articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2009/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);
b) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), relative all'installazione, al potenziamento e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti tradizionali anche in assetto cogenerativo, con potenza inferiore o uguale a 35 megawatt termici;
c) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili, con potenza inferiore o uguale a 35 megawatt termici, ovvero, qualora la potenza termica non fosse determinabile, con potenza elettrica nominale inferiore o uguale a 20 megawatt elettrici;
d) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), relative all'installazione, al potenziamento e all'esercizio di elettrodotti di carattere locale con tensione inferiore o uguale a 150 chilovolt che interessano uno o piu' territori comunali della medesima provincia, esclusi gli elettrodotti di carattere sovraregionale di cui all'articolo 18;
e) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), relative all'installazione e all'esercizio di gasdotti di distribuzione che interessano uno o piu' territori comunali della medesima provincia, con esclusione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e alle reti di trasporto regionale come classificate dalle vigenti norme;
f) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), per la costruzione di reti di trasporto di fluidi termici (teleriscaldamento) che interessano il territorio della medesima Provincia.
Art. 4
(Funzioni del Comune)
1. Il Comune, in conformita' agli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, provvede anche in forma associata con altri Comuni:
a) alla predisposizione, approvazione e attuazione del documento energetico comunale (DEC) di cui all'articolo 6, anche riferito a un ambito intercomunale, per favorire, promuovere e attuare su scala comunale il risparmio energetico, il controllo, l'uso razionale, la produzione e la generazione diffusa di energia con l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, in conformita' e in attuazione della programmazione energetica regionale di cui all'articolo 5;
b) agli adempimenti connessi alla certificazione energetica degli edifici di cui al decreto legislativo 192/2005 , alla legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), e successivi strumenti attuativi regionali;
c) al controllo degli impianti termici nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, in attuazione dell' articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 192/2005 ;
d) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), per l'installazione e l'esercizio di impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali di capacita' inferiore o uguale a 3.000 metri cubi, esclusi impianti e depositi dotati di oleodotti, compresi i relativi adempimenti in materia di gas da petrolio liquefatto (GPL) di cui al decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonche' all'esercizio dell'attivita' di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell' articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239 );
e) all'esercizio delle funzioni relative al ricevimento delle dichiarazioni e segnalazioni connesse alle procedure abilitative semplificate, nonche' al ricevimento delle comunicazioni relative agli impianti e alle infrastrutture energetiche di cui all'articolo 16;
f) all'attivita' di vigilanza e controllo relativa all'attuazione dei provvedimenti abilitativi di cui agli articoli 12 e seguenti e a quelli di propria competenza ai sensi della presente legge, alla segnalazione delle violazioni alle amministrazioni competenti e all'applicazione delle sanzioni amministrative comunali di cui all'articolo 28.
CAPO II
PROGRAMMAZIONE ENERGETICA
Art. 5
(Piano energetico regionale, atto di programmazione regionale per le fonti rinnovabili e programmi regionali operativi)
1. Il piano energetico regionale (PER) e' lo strumento strategico di riferimento con il quale la Regione, nel rispetto degli indirizzi nazionali e comunitari e delle norme vigenti, assicura una correlazione ordinata fra energia prodotta, il suo uso migliore e la capacita' di assorbirla da parte del territorio e dell'ambiente, individua gli obiettivi principali e le direttrici di sviluppo e potenziamento del sistema energetico regionale per la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia, definendo programmi di attuazione, azioni dirette, linee di indirizzo e di coordinamento, anche per individuare gli interventi oggetto di incentivazioni regionali.
2. Il PER costituisce strumento di riferimento per le azioni regionali in materia di energia, e' coordinato con gli strumenti della pianificazione e della programmazione regionale ed e' aggiornato almeno ogni cinque anni.
3. Sono obiettivi del PER nel rispetto dei principi di sostenibilita':
a) l'assicurazione della disponibilita', della qualita' e della continuita' dell'energia necessaria per tutti gli utenti del territorio regionale;
b) l'aumento dell'efficienza del sistema energetico regionale per favorire il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia;
c) la promozione, l'incentivazione e lo sviluppo della generazione distribuita di energia e della produzione energetica da fonti rinnovabili in armonia con le direttive comunitarie e nazionali in materia;
d) la riduzione dei costi dell'energia favorendo la concorrenza fra gli operatori, la diversificazione delle fonti energetiche, le infrastrutture di interconnessione transfrontaliere e l'organizzazione di gruppi d'acquisto di energia;
e) il miglioramento ambientale anche con la riduzione delle emissioni dei gas responsabili delle variazioni climatiche derivanti dai processi di carattere energetico;
f) l'innovazione e la sperimentazione tecnologica e gestionale in tutti i settori energetici;
g) il raggiungimento di un risparmio energetico medio, rispetto ai consumi energetici regionali, coerente con gli obiettivi comunitari e nazionali.
4. Il PER, anche in riferimento ai fabbisogni e ai costi ambientali, contiene:
a) l'analisi del sistema energetico regionale complessivo con i dati e i bilanci energetici piu' recenti;
b) le indicazioni relative alle disponibilita' energetiche potenziali del territorio e quelle derivanti dalle tendenze del sistema economico ed energetico regionale;
c) gli obiettivi strategici, i conseguenti obiettivi operativi e le relative azioni derivate da attuarsi attraverso programmi attuativi;
d) gli scenari energetici regionali prevedibili, nell'arco temporale assunto, delineati sia in assenza che in considerazione delle ipotesi di attuazione programmate;
e) l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma;
f) gli scenari di emissioni inquinanti e di anidride carbonica corrispondenti alle scelte e agli indirizzi del PER nel periodo considerato;
g) le norme di attuazione vincolanti eventualmente previste, nonche' le eventuali indicazioni e gli indirizzi per i programmi, i documenti e le azioni energetiche degli enti locali;
h) gli eventuali criteri, indirizzi, limiti, divieti e condizioni di ammissibilita' degli impianti energetici;
i) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti a fonti rinnovabili sulla base dei criteri di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 settembre 2010, n. 219;
j) gli eventuali criteri, indirizzi e metodologie per l'individuazione della localizzazione di impianti e di corridoi per le infrastrutture energetiche sul territorio regionale;
k) l'eventuale indicazione di strumenti, criteri e modalita' per la diffusione delle informazioni al pubblico in materia di impianti e infrastrutture energetiche anche ai fini della condivisione delle opzioni e del consenso sociale;
l) le eventuali indicazioni e disposizioni, per le strutture interne dell'Amministrazione regionale, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi energetici.
5. Il PER e' predisposto a cura della struttura regionale competente in materia di energia, sentite le altre strutture regionali eventualmente interessate dalla predisposizione di programmi e interventi settoriali finanziati con fondi comunitari, statali e regionali che riguardino anche la materia dell'energia.
6. Il PER e' adottato dalla Giunta regionale, e' sottoposto alle procedure relative alla valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alle vigenti norme, e' approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, e' emanato con decreto del Presidente della Regione pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
7. In attuazione del provvedimento ministeriale previsto dall' articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), (burden sharing), nelle more dell'approvazione del PER con i contenuti di cui al comma 4, e' predisposto, con le modalita' di cui al comma 5, un atto di programmazione regionale per le fonti rinnovabili (APR) congruente con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili assegnata alla Regione.
8. L'APR assicura uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti, definisce le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati dal provvedimento ministeriale, puo' individuare le aree e i siti del territorio non idonei all'installazione di impianti a fonti rinnovabili sulla base dei criteri di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 10 settembre 2010 ed e' approvato con le modalita' di cui al comma 11, escluse le procedure relative alla VAS.
9. Nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei di cui al comma 8, l'APR e' sottoposto alle procedure relative alla VAS.
10. Nell'ambito delle finalita' e in attuazione degli obiettivi del PER, possono essere predisposti, con le modalita' di cui al comma 5, programmi regionali operativi (PRO) singolarmente dedicati ai settori delle fonti rinnovabili, della generazione distribuita di energia e a quelli del risparmio energetico, finalizzati, nel campo dell'offerta di energia, allo sfruttamento ottimale e integrato delle risorse energetiche rinnovabili e non rinnovabili disponibili in specifici ambiti territoriali e, nel campo della domanda di energia, all'ottenimento dei migliori risparmi energetici nei diversi settori.
11. I PRO sono predisposti, anche per fasi di attuazione, con riferimento all'intero territorio regionale o a sue parti, sono sottoposti alle procedure relative alla VAS di cui alle vigenti norme, sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
12. Gli atti di pianificazione, programmazione e regolamentazione di cui al presente articolo sono pubblicati nel sito internet della Regione.
Art. 6
(Documento energetico comunale)
1. Il documento energetico comunale (DEC), in conformita' alle norme di attuazione e compatibilmente con gli obiettivi, le indicazioni, gli indirizzi, i criteri, i limiti e le condizioni del PER e dei PRO di cui all'articolo 5 qualora esistenti, contiene:
a) l'analisi della distribuzione e dell'intensita' della domanda e dell'offerta di energia per tipologia, fonte energetica e per settore nel territorio comunale;
b) l'analisi delle disponibilita' energetiche presenti e potenziali del territorio comunale per quanto riguarda lo sfruttamento delle fonti rinnovabili in genere, con particolare riferimento alle risorse agro-forestali esistenti;
c) la stima del potenziale quantitativo e qualitativo, effettuata anche per ambiti, delle superfici complessive di coperture e involucri degli edifici esistenti e in previsione, con particolare riferimento a quelli produttivi, per l'installazione di impianti solari e solari fotovoltaici;
d) l'individuazione delle ipotesi, delle proposte e delle misure atte ad attuare e a favorire lo sfruttamento delle potenzialita' e delle risorse da fonti energetiche rinnovabili, in relazione alle tecnologie disponibili e di utilizzo preferenziale, anche da parte delle attivita' e delle aziende agricole, artigianali e industriali presenti sul territorio;
e) l'individuazione, subordinatamente all'approvazione del PER o dell'APR di cui all'articolo 5 e nel rispetto dei loro contenuti, degli ambiti e dei complessi edilizi del territorio comunale ritenuti particolarmente idonei e di quelli ritenuti inidonei fino alla preclusione, per lo sfruttamento delle diverse potenzialita' energetiche delle singole fonti, con le eventuali relative specifiche condizioni tecniche di ammissibilita', da introdurre successivamente negli strumenti urbanistici comunali; l'individuazione degli ambiti e dei complessi edilizi tiene conto della loro localizzazione ed esposizione anche in relazione alle infrastrutture energetiche esistenti e agli ambiti insediativi, delle qualita' agricole e forestali dei terreni, degli aspetti paesaggistici e ambientali;
f) l'individuazione di interventi energetici coordinati e integrati negli ambiti industriali-artigianali di interesse locale a libera localizzazione atti ad attuare il risparmio e l'efficienza energetica, nonche' la generazione distribuita di energia;
g) le indicazioni e le misure relative a programmi e interventi di risparmio energetico, con particolare riferimento agli edifici di proprieta' comunale, nonche' con riferimento al sistema della mobilita' locale, del traffico e della viabilita';
h) un programma di diffusione dell'informazione agli utenti finali in materia di risparmio energetico, uso razionale dell'energia, fonti rinnovabili e sostenibilita' degli edifici;
i) l'individuazione delle possibili disposizioni normative in materia di risparmio energetico, uso razionale dell'energia negli edifici e sostenibilita' degli edifici, da introdurre successivamente nei regolamenti edilizi comunali in riferimento anche a quanto disposto dall'articolo 6, commi 4 e 5, della legge regionale 23/2005 ;
j) l'individuazione delle aree idonee alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e relativi impianti anche con riferimento alle aree di insediamento industriale delle centrali termoelettriche;
k) l'indicazione degli obiettivi energetici da perseguire anche attraverso altri strumenti di programmazione e pianificazione comunale.
2. Il documento di cui al comma 1, anche predisposto da piu' Comuni in forma associata, e' aggiornato almeno ogni cinque anni, e' approvato dal Comune, e' pubblicato sul suo sito internet ed e' trasmesso alla struttura regionale competente in materia di energia.
3. I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono provvedere alla predisposizione del DEC in forma associata. La popolazione complessiva dei Comuni associati deve essere superiore ai 5.000 abitanti.
Art. 7
(Programmi energetici dei Distretti e dei Consorzi industriali)
1. Al fine di promuovere l'evoluzione competitiva e la riduzione dei costi dell'energia delle imprese negli ambiti degli agglomerati e delle aree industriali piu' energivore, nonche' per le altre finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, le Agenzie per lo sviluppo dei Distretti industriali (ASDI) di cui alla legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), e i Consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), possono predisporre specifici e rispettivi programmi energetici distrettuali o consortili d'intesa con i Comuni territorialmente interessati.
2. I programmi di cui al comma 1 contengono un'analisi della distribuzione e dell'intensita' della domanda e dell'offerta di energia per tipologia, fonte energetica e settore di attivita' negli ambiti distrettuali o consortili, e individuano le caratteristiche tecniche, tipologiche, localizzative, i costi e le modalita' attuative di progetti relativi a:
a) interventi di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali per le attivita' produttive;
b) generazione distribuita di energia con impianti per la produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili e non rinnovabili anche in assetto cogenerativo o trigenerativo;
c) realizzazione delle relative connessioni elettriche.
3. I programmi di cui al comma 1 sono approvati dalle Agenzie e dai Consorzi e sono inviati alla Regione e agli enti locali interessati.
4. Gli incentivi regionali eventualmente previsti per i progetti di cui al comma 2 sono prioritariamente concessi a progetti predisposti a seguito e in conformita' ai programmi di cui al comma 1.
5. Dopo la lettera m) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 27/1999 e' aggiunta la seguente:
<<m bis) la predisposizione dei programmi energetici distrettuali come previsti dalla legislazione energetica regionale.>>.
6. Dopo la lettera g) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 3/1999 e' aggiunta la seguente:
<<g bis) alla predisposizione dei programmi energetici consortili come previsti dalla legislazione energetica regionale.>>.
Art. 8
(Programmazione finanziaria regionale)
1. La programmazione regionale delle risorse finanziarie derivanti da fonti comunitarie, statali o regionali, da destinare alla spesa per interventi in materia di energia, fonti energetiche rinnovabili e risparmio ed efficienza energetici, e' operata in coerenza con gli indirizzi, gli obiettivi e le indicazioni del PER di cui all'articolo 5, ed e' deliberata dalla Giunta regionale previo parere dell'Assessore regionale competente in materia di energia.
Art. 9
(Conferenza regionale per l'energia)
1. Per promuovere la conoscenza, il confronto e la condivisione sui principali temi dell'energia, anche ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento degli atti regionali di pianificazione, programmazione e regolamentazione di cui all'articolo 5, e in tutti gli altri casi in cui se ne ravvisi l'opportunita', puo' essere convocata la conferenza regionale per l'energia.
2. Alla conferenza di cui al comma 1, presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di energia o da suo delegato, partecipano gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati e convocati. La conferenza puo' approvare la sottoscrizione di protocolli d'intesa per l'attuazione di obiettivi di politica energetica regionale, nonche' per la definizione e la realizzazione di interventi energetici d'interesse regionale e nazionale. I protocolli possono prevedere eventuali condizioni, criteri e modalita' attuative dei programmi e degli interventi.
3. La conferenza di cui al comma 1 verifica, altresi', la possibilita' di stipulare gli accordi di programma di cui all' articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per il coordinamento e l'integrazione delle azioni di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
CAPO III
ACCORDI E INTESE CON LO STATO
Art. 10
(Accordi fra Stato e Regione)
1. La Regione e' autorizzata a stipulare accordi con lo Stato al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze energetiche.
Art. 11
(Intesa fra Stato e Regione)
1. L'intesa di cui all' articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 110/2002 , o di cui ad altre norme statali in materia di impianti e infrastrutture energetiche di competenza autorizzativa statale, e' espressa dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per l'energia di concerto con gli altri Assessori eventualmente interessati. Nei procedimenti unificati statali l'intesa e' espressa successivamente alla trasmissione, da parte ministeriale, del verbale della conferenza di servizi finale che riporti le eventuali condizioni, raccomandazioni e prescrizioni che la conferenza stessa abbia ritenuto di formulare per la costruzione e l'esercizio dell'impianto o dell'infrastruttura.
2. Ai fini dell'espressione dell'intesa di cui al comma 1 e per determinare le eventuali condizioni alle quali essa puo' essere rilasciata, l'Assessore regionale competente per l'energia consulta gli enti locali interessati, con particolare riferimento a quelli che abbiano manifestato, nel corso dell'iter istruttorio, determinazioni non favorevoli sui progetti degli impianti e infrastrutture energetiche oggetto di intesa.
3. Considerate le risultanze dei procedimenti di ammissibilita' ambientale, viste le risultanze dei procedimenti relativi all'esame tecnico-amministrativo con particolare riferimento agli aspetti territoriali, socio-economici, sanitari e di sicurezza, esaminata la sostenibilita' complessiva degli interventi previsti, tenuto conto delle risultanze della consultazione con gli enti locali di cui al comma 2 e di quanto previsto al comma 4, la Giunta regionale ai fini dell'espressione dell'intesa individua, valuta ed esprime l'interesse regionale complessivo.
4. L'intesa di cui al comma 1 puo' essere subordinata alla stipula degli accordi di cui all'articolo 17, comma 1.
CAPO IV
PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI
Art. 12
(Autorizzazioni)
1. Sono soggetti ad autorizzazione di costruzione ed esercizio rilasciata dalle amministrazioni competenti ai sensi degli articoli 2, 3 e 4:
a) gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e i relativi ampliamenti, potenziamenti, rifacimenti totali e parziali, riattivazioni e modifiche sostanziali di cui all' articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), nonche' le relative opere e infrastrutture connesse di cui al paragrafo 3 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010 indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi comprese le opere e le linee elettriche necessarie, con riferimento all' articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'), al paragrafo 14 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'), e alla normativa regionale in materia;
b) gli elettrodotti e il potenziamento di quelli esistenti, ivi incluse le linee dirette di cui all' articolo 2, comma 16, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), compresi l'impiantistica e i manufatti a essi funzionali, con riferimento alla normativa regionale in materia e al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi previsti;
c) i gasdotti non di competenza statale e i relativi potenziamenti, compresi l'impiantistica e i manufatti a essi funzionali, con riferimento al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell' articolo 42 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ), e al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi previsti;
d) le reti di trasporto di fluidi termici (teleriscaldamento) con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi previsti;
e) gli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti tradizionali, anche in assetto cogenerativo, e i relativi ampliamenti, con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell' articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE ), e alla normativa regionale in materia;
f) gli impianti e i depositi di stoccaggio di oli minerali con riferimento all' articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali), al decreto legislativo 128/2006 , alla normativa regionale in materia e con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 se dotati di relativi oleodotti.
2. Gli impianti e le infrastrutture di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito al comma 7, sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata a conclusione di un procedimento unificato nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' e nei termini di cui alle vigenti disposizioni che disciplinano l'istituto della conferenza di servizi.
3. L'autorizzazione unica rilasciata a seguito di conferenza di servizi sostituisce autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, contiene la dichiarazione di pubblica utilita' nei casi previsti dalla legge e costituisce a tutti gli effetti titolo a costruire ed esercire gli impianti e le infrastrutture relative, in aderenza e in conformita' al progetto tecnico approvato. L'efficacia dell'autorizzazione unica e' in ogni caso subordinata al formale anche successivo rilascio, da parte degli enti competenti, delle concessioni d'uso demaniali e di beni pubblici eventualmente dovute, ferma restando la necessita' dei relativi assensi al loro rilascio espressi dagli enti stessi e acquisiti in sede di procedimento unificato.
4. Nei casi in cui la pubblica utilita' non consegua da disposizioni di legge, questa puo' essere dichiarata con il provvedimento di autorizzazione unica di cui al presente articolo previa conforme deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell' articolo 67, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
5. Ai fini della presente legge per impianti e infrastrutture energetiche di cui al comma 1 si intendono quelli, esistenti o di progetto, che insistono sulla terraferma del territorio regionale, ambiti lagunari inclusi.
6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate previa verifica della compatibilita' degli interventi con le norme, gli obiettivi, i programmi, le azioni, gli indirizzi e le previsioni del PER.
7. Per le linee elettriche con tensione inferiore o uguale a 35 chilovolt, per gli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti tradizionali con potenza inferiore o uguale a 6 megawatt termici e per gli impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali non dotati di relativi oleodotti, le autorizzazioni sono rispettivamente rilasciate con le modalita' previste dalle norme richiamate al comma 1, lettere b), e) e f), e, solo in caso di specifica richiesta dell'interessato, con il procedimento unificato di cui al comma 2.
8. Interventi per modifiche non sostanziali come definiti dall' articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 28/2011 , da realizzarsi anche in corso d'opera a impianti e infrastrutture che hanno ottenuto l'autorizzazione unica di cui al presente articolo, possono essere realizzati con il ricorso alla procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all' articolo 6 dello stesso decreto legislativo 28/2011 .
9. Tra gli impianti di cui al comma 1, lettera a), sono incluse le serre fotovoltaiche di potenza superiore o uguale a 1 megawatt elettrico. Per serre fotovoltaiche si intendono i manufatti fissi e ancorati al suolo con strutture di fondazione, adibiti a coltivazioni agricole, ortofrutticole e florovivaistiche, per i quali i pannelli fotovoltaici siano elementi costruttivi della copertura o delle pareti.
Art. 13
(Contenuti dell'istanza)
1. Nell'istanza di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 il proponente individua autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati che, ai sensi delle vigenti norme di settore, devono essere rilasciati con riferimento al relativo progetto, anche individuandoli tra quelli di cui all'allegato A alla presente legge.
2. L'istanza deve contenere l'elenco di tutte le interferenze e il relativo progetto composto da elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto definitivo dei lavori pubblici; nei casi in cui l'autorizzazione unica comporti l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto e' corredato del relativo piano particellare contenente anche l'elenco dei nominativi e degli indirizzi dei proprietari delle aree interessate. Il proponente e' tenuto alla presentazione di tutta la documentazione prevista nell'istanza con modalita' cartacea in tre copie e con modalita' informatica per le eventuali altre copie necessarie.
3. Nei casi in cui l'intervento debba essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero alla relativa verifica di assoggettabilita', l'istanza puo' essere corredata del progetto composto da elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto preliminare dei lavori pubblici. Dopo l'emissione del provvedimento di VIA, e comunque ai fini della convocazione della conferenza di servizi, l'istanza e' integrata dal progetto di cui al comma 2, redatto in conformita' alle eventuali prescrizioni del provvedimento stesso.
4. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica relativa agli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), e) ed f), e' corredata, a pena di improcedibilita', dei seguenti documenti:
a) progetto con contenuti assimilabili al progetto definitivo dell'opera pubblica, comprensivo di:
1) opere per la connessione alla rete;
2) altre infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;
3) elaborati grafici e normativi di variante al PRGC, qualora necessaria;
b) qualora previsto dalle norme di settore, progetto di dismissione dell'impianto e ripristino dello stato dei luoghi ovvero, per gli impianti idroelettrici, progetto delle misure di reinserimento e recupero ambientale;
c) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in particolare:
1) i dati generali del proponente;
2) nel caso di impresa, estremi della partita IVA, ovvero, nel caso di autoproduttore, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualifica di autoproduttore ai sensi dell' articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 79/1999 ;
3) la descrizione delle caratteristiche tecniche ed energetiche dell'impianto e della fonte utilizzata, il calcolo dell'indice EROEI (Energy Return on Energy Invested), con l'analisi della producibilita' attesa, ovvero delle modalita' di approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della risorsa utilizzata privilegiando la filiera corta atta al contenimento della produzione di co2 derivante dal trasporto su gomma; e', altresi', vietata la realizzazione di impianti alimentati da biomasse situati in un raggio inferiore a 2 chilometri da colture pregiate; per gli impianti eolici descrizione delle caratteristiche anemometriche del sito, delle modalita' e della durata dei rilievi, che non puo' essere inferiore a un anno, e delle risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento;
4) la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi, delle modalita' di esecuzione dei complessivi lavori previsti, dei costi complessivi degli interventi, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;
5) la stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;
6) l'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale anche finalizzata alla formazione e alla riconversione della manodopera locale;
d) i contratti preliminari o gli atti definitivi attestanti la titolarita' delle aree ai sensi del comma 6, ovvero indicazione degli specifici atti di concessione o autorizzazione di cui al comma 8;
e) qualora la pubblica utilita' derivi da disposizione di legge, o nei casi di cui all'articolo 12, comma 4, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilita' delle opere connesse e di relativa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con contestuale richiesta di dichiarazione di inamovibilita' di cui all' articolo 52 quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 , corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate e il piano particellare; tale documentazione e' aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;
f) per gli impianti per i quali non e' necessaria la titolarita' dell'area ai sensi del comma 6, ove non sussista tale titolarita', la richiesta di dichiarazione di pubblica utilita' dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate e il piano particellare; tale documentazione e' aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;
g) per gli impianti idroelettrici, la concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico qualora sia stata gia' acquisita ai sensi della previgente normativa di settore, ovvero dichiarazione di assenso di cui all'articolo 20;
h) per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 dell'allegato alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas del 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 (Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica - Testo integrato delle connessioni attive -TICA), e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonche' gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente; entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione;
i) la dichiarazione sostituiva di atto notorio attestante la destinazione e la normativa urbanistica delle aree interessate dal progetto;
j) la relazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilita' paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ), ove prescritta;
k) la documentazione prevista dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , recante norme in materia ambientale), ove prescritta, per la verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale, ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, relativa al progetto definitivo;
l) la ricevuta di pagamento degli oneri istruttori di cui all'articolo 15, comma 10, se previsti;
m) per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), l'impegno alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di rimessa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione comunale, che esegue le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente;
n) nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a piu' impianti e le opere in esso individuate siano soggette a valutazione di impatto ambientale, la relazione del gestore di rete da cui risultino le valutazioni da questo effettuate a seguito della presentazione di piu' richieste di connessione riferite a una medesima area, tali da rendere necessaria la realizzazione di una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a piu' impianti; tale relazione deve essere corredata dei dati e delle informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima e le motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre l'estensione complessiva e contenere l'impatto ambientale delle infrastrutture di rete;
o) nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), la copia della comunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica;
p) la specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e di cui e' fornito un elenco indicativo nell'allegato A.
5. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica relativa alle infrastrutture energetiche lineari di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), c) e d), e' corredata, a pena di improcedibilita', dei seguenti documenti:
a) progetto con contenuti assimilabili al progetto definitivo dell'opera pubblica, comprensivo di elaborati grafici e normativi di variante al PRGC, qualora necessaria;
b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica in particolare:
1) i dati generali del proponente con gli estremi della partita IVA;
2) i dati tecnico-energetici specifici dell'infrastruttura;
3) la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi, dei costi complessivi degli interventi, delle modalita' di esecuzione dei complessivi lavori previsti;
4) l'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale anche finalizzata alla formazione e alla riconversione della manodopera locale;
c) qualora la pubblica utilita' derivi da disposizione di legge o nei casi di cui all'articolo 12, comma 4, richiesta di dichiarazione di pubblica utilita' delle opere connesse e di relativa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio con contestuale richiesta di dichiarazione di inamovibilita' di cui all' articolo 52 quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi di linee elettriche; in tal caso l'istanza e' corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate e il piano particellare; tale documentazione e' aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;
d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la destinazione e la normativa urbanistica delle aree interessate dal progetto;
e) relazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 , ove prescritta;
f) ove prescritta, documentazione prevista dal decreto legislativo 4/2008 , per la verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale, ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, relativa al progetto definitivo;
g) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori di cui all'articolo 15, comma 10, se previsti;
h) nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004 , copia della comunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica;
i) specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e di cui e' fornito un elenco indicativo nell'allegato A;
j) nel caso del progetto di elettrodotto di carattere sovraregionale, copia dell'istanza di autorizzazione, presentata all'Amministrazione competente al suo rilascio, per la realizzazione della parte dell'infrastruttura prevista fuori dal territorio regionale, ovvero copia dell'autorizzazione ottenuta;
k) nel caso del progetto di elettrodotto di carattere sovraregionale che attraversa il confine nazionale, idonea documentazione, rilasciata dai rispettivi competenti enti gestori delle reti di trasmissione nazionale interessati, attestante l'ammissibilita' tecnica e costruttiva del progetto in relazione agli obblighi di sicurezza, affidabilita' ed efficienza delle reti e dei rispettivi sistemi elettrici nazionali.
6. L'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), escluse le aree interessate dalle opere e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), esclusi i casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, nonche' quella di cui all'articolo 12, comma 1, lettere e) e f), e' rilasciata esclusivamente al richiedente che dimostri di essere in possesso di idonei requisiti soggettivi, nonche' di atti definitivi attestanti la titolarita' delle aree. Si considerano soggetti dotati di idonei requisiti soggettivi le imprese ovvero, limitatamente ai soli impianti e con l'esclusione delle infrastrutture, gli autoproduttori, come definiti dall' articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 79/1999 . Sono atti definitivi attestanti la titolarita' delle aree quelli che legittimano l'ottenimento del permesso di costruire ai sensi della vigente normativa edilizia regionale.
7. Il procedimento autorizzativo puo' essere avviato anche sulla base di dichiarazioni sostitutive di atti di notorieta' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attestino la titolarita' delle aree, ovvero sulla base di contratti preliminari regolarmente registrati, purche' entro la data di adozione del provvedimento autorizzativo finale l'istanza sia integrata con gli atti definitivi redatti in forma di atti pubblici regolarmente registrati.
8. Si prescinde dalla titolarita' di cui al comma 6 sull'area interessata dall'impianto di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), qualora la sua localizzazione sia vincolata in relazione al rilascio, da parte degli enti pubblici competenti, di specifici atti di concessione o autorizzazione relativi allo sfruttamento specificatamente localizzato di risorse energetiche rinnovabili presenti sul territorio.
Note:
1Le disposizioni relative ai divieti di cui al c. 4, lett. c), n. 3 del presente articolo entrano in vigore l'1 gennaio 2014, come stabilito dall'art. 54, c. 4, della presente legge.
Art. 14
(Procedimento)
1. Partecipano alla conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo tutte le amministrazioni pubbliche competenti al rilascio degli atti di assenso relativi all'istanza, ai sensi dell'articolo 13, comma 1. Le amministrazioni partecipanti, prima della conferenza di servizi, istruiscono gli atti ricevuti in relazione ai provvedimenti di competenza loro attribuiti e agli eventuali relativi subprocedimenti.
2. Nei casi in cui l'impianto di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004 , contestualmente alla presentazione dell'istanza, il proponente effettua una comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, ai sensi del paragrafo 13.3 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, le Soprintendenze informano l'amministrazione procedente circa l'eventuale esito positivo di detta verifica al fine di consentire alla stessa amministrazione di convocare alla conferenza di servizi le Soprintendenze stesse.
3. Sono invitati alla conferenza di servizi, ai fini della salvaguardia e tutela degli interessi pubblici gestiti, e comunque senza diritto di voto, i soggetti titolari di concessione di gestione di opere e servizi pubblici e di interesse pubblico, nonche' i soggetti che gestiscono infrastrutture di interesse pubblico aventi interferenze con i progetti.
4. Nelle conferenze di servizi relative ai procedimenti unificati non di competenza regionale in materia di energia, la Regione e' rappresentata dal direttore della struttura regionale competente in materia o suo delegato, che cura, altresi', la convocazione della conferenza interna di cui all' articolo 21 della legge regionale 7/2000 per la formazione del parere regionale unico.
5. Per i procedimenti unificati di competenza regionale in materia di energia le strutture regionali individuate con l'indizione della conferenza interna dei servizi di cui all' articolo 21 della legge regionale 7/2000 sono direttamente convocate in conferenza di servizi unificata congiuntamente agli enti e ai soggetti individuati con l'indizione della conferenza di servizi di cui all' articolo 22 e seguenti della stessa legge regionale 7/2000 . In sede di conferenza di servizi unificata il rappresentante regionale unico e responsabile del procedimento raccoglie ed esprime il parere unico di competenza regionale tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse.
6. In luogo della diretta partecipazione alla conferenza di servizi i soggetti pubblici regolarmente convocati possono manifestare per iscritto unicamente le loro determinazioni favorevoli senza prescrizioni, a pena di inammissibilita'; in tali casi gli atti di competenza devono pervenire all'amministrazione procedente, anche anticipati per via telematica o informatica, entro la data e l'ora di convocazione della conferenza.
7. Le autorizzazioni per gli elettrodotti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), e quelle per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) ed e), nei casi in cui siano previste linee elettriche di collegamento fra rete elettrica di distribuzione e impianti entro o fuori dalla loro area di pertinenza, sono rilasciate, limitatamente alle sole linee con tensione superiore a 35 chilovolt e comunque fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 8, previa espressione del parere favorevole di ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita', relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).
8. Il procedimento relativo all'istanza di autorizzazione unica per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), si svolge secondo quanto previsto al paragrafo 14 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, nonche' all' articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 387/2003 , compatibilmente con quanto previsto dalla legge regionale 7/2000 e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
9. Per gli impianti e le infrastrutture energetiche lineari di cui al presente titolo, per i quali la pubblica utilita' consegua da disposizioni di legge o sia dichiarata ai sensi dell'articolo 12, comma 4, ovvero ai sensi dell'articolo 18, comma 2, nei casi in cui non vi sia conformita' fra il progetto e lo strumento urbanistico comunale vigente e in sede di conferenza di servizi il rappresentante del Comune abbia espresso il suo assenso sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio comunale, fatte salve le vigenti norme in materia di ambiente, tutela della salute, paesaggio e beni culturali, l'autorizzazione unica costituisce approvazione di variante allo strumento urbanistico stesso senza necessita' di esperire la relativa ordinaria procedura di adozione, ivi compresa la valutazione ambientale strategica.
10. Nei casi di cui al comma 9 il progetto definitivo dell'opera soggetta all'autorizzazione unica e' integrato con gli elaborati grafici e normativi di variante urbanistica. La variante comporta apposizione del vincolo preordinato all'esproprio al di fuori dei casi in cui e' necessaria la titolarita' delle aree ai sensi dell'articolo 13.
11. La Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente in materia di energia di concerto con gli altri Assessori eventualmente interessati, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente e d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, puo' individuare la rilevanza strategica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza autorizzatoria regionale o riconoscere l'interesse regionale complessivo alla loro realizzazione. In tali casi l'autorizzazione unica comprende la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle relative aree, nonche', per gli elettrodotti, l'eventuale dichiarazione di inamovibilita'. Fatte in ogni caso salve le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumita', del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, l'autorizzazione stessa costituisce, ove occorra, approvazione di variante agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, senza necessita' di esperire la relativa ordinaria procedura di adozione o quella di cui al comma 9; a tal fine il progetto definitivo delle opere e' integrato con i relativi elaborati grafici e normativi di variante urbanistica. Per la verifica della conformita' urbanistica e' richiesto, anche fuori dalla conferenza di servizi, il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le relative opere.
12. Per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), in sede di conferenza di servizi per il rilascio della relativa autorizzazione unica sono determinate le eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni nei quali sono localizzati gli impianti stessi in conformita' e nei limiti di quanto previsto ai paragrafi 14.15 e 16.5 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, nonche' all'allegato 2 del medesimo decreto ministeriale 10 settembre 2010. Tali determinazioni sono assunte su proposta dei Comuni interessati, sentiti i soggetti richiedenti l'autorizzazione unica.
13. Nei casi in cui il progetto sia soggetto all'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la stessa e' acquisita nell'ambito del procedimento unificato di cui all'articolo 12, comma 2. Si applica l' articolo 22 ter, comma 5, della legge regionale 7/2000 .
Art. 15
(Provvedimento di autorizzazione unica)
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, fissa i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati e i termini, decorrenti dall'inizio dei lavori, entro i quali i lavori stessi devono essere conclusi. Tali termini, stabiliti a pena di decadenza dell'autorizzazione, possono essere prorogati per cause di forza maggiore su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione riporta l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.
3. L'autorizzazione riporta l'obbligo per il titolare di provvedere, in caso di dismissione degli impianti o delle infrastrutture, agli adempimenti di cui all'articolo 23.
4. Il Comune interessato puo' richiedere al proponente la stipula di una apposita convenzione a garanzia del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 2, senza che cio' condizioni in alcun modo la ricevibilita', la procedibilita' dell'istanza ovvero la conclusione del procedimento di autorizzazione unica.
5. La convenzione di cui al comma 4 contiene la stima dei costi degli interventi per l'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 2, l'impegno ad assicurare le idonee garanzie finanziarie costituite da versamento di deposito cauzionale o da stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa a favore del Comune interessato a copertura di quei costi, le modalita' di svincolo dalle garanzie finanziarie stesse a seguito del completamento dei relativi lavori e i modi e i tempi di esecuzione dei lavori medesimi. L'entita' della garanzia finanziaria viene determinata in misura pari a una volta e mezza il costo totale degli interventi per l'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 2, e deve essere prevista la sua rivalutazione sulla base del tasso di inflazione programmata ogni cinque anni.
6. L'autorizzazione riporta, altresi', l'obbligo per il titolare di provvedere in tutti i casi agli adempimenti relativi ai collaudi di cui all'articolo 21.
7. Le autorizzazioni sono immediatamente efficaci, salvo eventuali condizioni sospensive ivi previste, e sono pubblicate per estratto, a cura dell'ente procedente, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
8. L'autorizzazione puo' essere trasferita dal titolare ad altro soggetto mediante voltura previa comunicazione, da parte degli interessati obbligati in solido, all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione e al Comune. Il soggetto subentrante deve avere i requisiti di cui all'articolo 13, comma 6. La voltura comporta il trasferimento di tutti gli obblighi, vincoli, termini e quant'altro previsto dalla stessa autorizzazione.
9. Ai fini del monitoraggio degli impianti alimentati a fonti rinnovabili sul territorio regionale e della trasmissione ai Ministeri competenti della relazione regionale di cui al paragrafo 7 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, nonche' ai fini della programmazione regionale in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, le Province e i Comuni trasmettono alla Regione un elenco, con i contenuti di cui al paragrafo 7 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, contenente ogni autorizzazione rilasciata e ogni dichiarazione e comunicazione ricevuta, relativa a impianti a fonti rinnovabili, anche con riferimento a quelle antecedenti all'entrata in vigore della presente legge relative alle competenze gia' assunte a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia).
10. Le amministrazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 competenti al rilascio delle autorizzazioni e al ricevimento delle dichiarazioni e delle comunicazioni di cui agli articoli da 12 a 16 possono porre a carico del soggetto richiedente le spese per le attivita' istruttorie tecniche, amministrative e per le conseguenti necessita' logistiche e operative, ivi comprese le spese per eventuali consulenze di professionalita' esterne alla pubblica amministrazione, con le modalita' e i limiti di cui al comma 11.
11. Le spese di cui al comma 10 sono determinate in misura non superiore allo 0,03 per cento dell'investimento totale per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), e allo 0,05 per cento dell'investimento totale per gli altri impianti, e sono determinate e periodicamente aggiornate, per le procedure di competenza della Regione, con deliberazione della Giunta regionale e, per le procedure di competenza delle autonomie locali, dagli organi statutari competenti.
12. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri per la determinazione degli oneri istruttori relativi agli adempimenti di competenza di ARES (Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile) di cui alla legge regionale 23/2005 . Tali oneri sono determinati in relazione ai costi occorrenti per svolgere i succitati adempimenti e sono periodicamente aggiornati dalla Giunta regionale.
13. L'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), non puo' essere rilasciata al soggetto richiedente se non comprende anche le opere connesse di cui al paragrafo 3 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010 e le infrastrutture, qualora inesistenti o insufficienti, indispensabili alla costruzione, alla funzionalita' e all'esercizio dell'impianto, ivi comprese le linee e le opere elettriche necessarie alla connessione dell'impianto stesso alle reti di distribuzione esistenti, indipendentemente dalla titolarita' delle aree da esse interessate.
14. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano anche ai procedimenti di autorizzazione unica degli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e).
Art. 16
(Interventi non soggetti ad autorizzazione)
1. Qualora il proponente abbia titolo sulle aree e sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse, gli interventi di cui al presente articolo non sono soggetti ad autorizzazione ai fini della presente legge e sono compatibili con gli strumenti urbanistici comunali qualora non espressamente vietati dagli stessi.
2. Sono realizzabili previa comunicazione dell'inizio dei lavori i seguenti interventi:
a) gli impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attivita' produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell' articolo 16, comma 1, lettera m bis), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
b) gli impianti solari fotovoltaici, qualunque sia la loro capacita' di generazione, di cui all' articolo 16, comma 1, lettera m), della legge regionale 19/2009 ;
c) gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici di cui al paragrafo 12.7, lettera a), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010;
d) gli impianti eolici di cui al paragrafo 12.5, lettere a) e b), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, nonche' di cui all' articolo 16, comma 1, lettera m), della legge regionale 19/2009 ;
e) gli impianti di generazione elettrica alimentati a biomasse, biogas, gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione di cui al paragrafo 12.3, lettere a) e b), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010;
f) le unita' di microgenerazione di cui all' articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonche' modifica alla direttiva 92/42/CEE - unita' di cogenerazione con una capacita' di generazione massima inferiore a 50 chilowatt elettrici), i gruppi elettrogeni di soccorso e i gruppi elettrogeni costituenti attivita' a inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi delle vigenti norme;
g) gli impianti di stoccaggio di oli minerali di capacita' inferiore o uguale a 25 metri cubi se per usi privati, agricoli e industriali, ovvero di capacita' inferiore o uguale a 10 metri cubi se per usi commerciali, nonche' i depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) se in bombole aventi capacita' di accumulo non superiore a 1.000 chilogrammi di prodotto;
h) le linee elettriche di carattere locale e regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), con tensione inferiore o uguale a 35 chilovolt realizzate in cavo interrato di qualsiasi lunghezza, ovvero realizzate in soluzione aerea ma in tal caso di lunghezza complessiva non superiore a 500 metri, sempre che in tutti i casi per la loro realizzazione non siano previste procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 , siano eventualmente state preventivamente istituite le relative servitu' a seguito di accordi bonari fra le parti e fermo restando quanto previsto al comma 8;
i) la manutenzione delle linee elettriche esistenti con la riparazione, rimozione e sostituzione dei componenti di linea (sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti a terra), con elementi di caratteristiche tecniche analoghe;
j) la sostituzione di linee elettriche esistenti di qualsiasi tensione qualora realizzata sull'identico tracciato, con la stessa tensione di esercizio e caratteristiche tecniche equivalenti a quelle esistenti, anche con modifica del tipo di conduttori e dell'armamento in genere, qualora sia stato ottenuto da parte del soggetto interessato, limitatamente alle sole linee con tensione superiore a 35 chilovolt, il parere favorevole di ARPA di cui all'articolo 14, comma 7, e fermo restando quanto previsto al comma 8;
k) le linee elettriche di distribuzione con tensione inferiore a 1 chilovolt;
l) i gasdotti di distribuzione, sempre che per la loro realizzazione non siano previste procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 e siano eventualmente state preventivamente istituite le relative servitu' a seguito di accordi bonari fra le parti;
m) la sostituzione di gasdotti esistenti, sia di distribuzione che appartenenti alla rete nazionale e alle reti di trasporto regionale come classificate dalle vigenti norme, qualora realizzata sull'identico tracciato e con la stessa pressione di esercizio e caratteristiche tecniche equivalenti a quelle esistenti;
n) all'interno delle stazioni elettriche esistenti, modifiche che non comportino aumenti di cubatura degli edifici, ovvero che comportino aumenti non superiori al 20 per cento delle cubature esistenti.
3. Degli interventi di cui al comma 2 e' data comunicazione dell'inizio dei lavori, anche per via telematica, da parte dei soggetti interessati al Comune competente. La comunicazione comprende, oltre al parere di cui all'articolo 14, comma 7, qualora dovuto, una relazione con gli elaborati tecnici e con i dati energetici, tecnici e localizzativi necessari a descrivere gli interventi, nonche' quanto previsto ai paragrafi 11.9, 11.10 e 11.11 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010. La comunicazione include la ricevuta di pagamento delle spese, qualora previste, di cui all'articolo 15, comma 10.
4. Qualora non realizzabili previa comunicazione ai sensi del comma 2, sono soggetti alla procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 28/2011 , i seguenti interventi:
a) gli impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico, ovvero quelli di cui al paragrafo 12.2, lettera a), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010;
b) gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico;
c) gli impianti eolici di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico ovvero quelli di cui al paragrafo 12.6, lettera b), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010;
d) gli impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, biogas, gas di discarica e gas derivati da processi di depurazione, di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico;
e) le unita' di piccola cogenerazione di cui all' articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20/2007 (unita' di cogenerazione con una capacita' di generazione installata inferiore a 1 megawatt elettrico, ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3 megawatt termici);
f) le serre fotovoltaiche di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico.
5. La dichiarazione relativa alla PAS include la ricevuta di pagamento delle spese, qualora previste, di cui all'articolo 15, comma 10.
6. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere h), i) e j) la comunicazione e' inviata anche alla Provincia, qualora interessata in virtu' delle proprie competenze ai sensi dell'articolo 3, nonche' alla Regione nei casi di elettrodotti di carattere regionale e sovraregionale di cui all'articolo 18 e nei casi di linee elettriche soggette all'intesa di cui all'articolo 11.
7. Per gli interventi di installazione di impianti solari termici, di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica e di impianti di produzione di energia termica da altre fonti rinnovabili riguardanti gli edifici esistenti, trova applicazione quanto previsto all' articolo 7 del decreto legislativo 28/2011 .
8. Il parere di ARPA, finalizzato a garantire la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti ai sensi della legge 36/2001 , non e' dovuto esclusivamente nei seguenti casi:
a) linee elettriche esercite a frequenze diverse da quella di rete (50Hz);
b) linee elettriche di distribuzione con tensione nominale inferiore o uguale a 1 chilovolt;
c) linee elettriche interrate o aeree, qualora realizzate in cavo cordato a elica, con tensione superiore a 1 chilovolt e inferiore o uguale a 35 chilovolt.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fatto salvo l'obbligo per il proponente di ottenere gli eventuali provvedimenti autorizzativi in materia edilizia, urbanistica, ambientale, paesaggistica, sanitaria, di telecomunicazioni, di sicurezza e fiscale, nonche' di garantire il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita', relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 36/2001 , ferma restando in ogni caso la facolta' per il proponente di richiedere l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12.
10. Gli interventi sugli elettrodotti esistenti che comportino variazioni di tracciato comunque contenute entro un massimo di 40 metri lineari, anche con sostituzione di componenti di linea di cui al comma 2, lettera j), sono realizzati mediante denuncia di inizio attivita'.
Art. 17
(Accordi tra Regione e proponente)
1. Per assicurare la sostenibilita' socio-economica, territoriale e ambientale dei progetti di impianti e infrastrutture energetiche di cui all'articolo 12 di competenza autorizzativa regionale, fatto salvo quanto stabilito all' articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 387/2003 , nonche' dei progetti di competenza autorizzativa statale soggetti all'intesa di cui all'articolo 11, l'Assessore regionale competente in materia di energia puo' proporre alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i proponenti. In tal caso l'espressione dell'intesa di cui all'articolo 11 e' subordinata alla stipula dell'accordo. L'accordo stesso e' sottoscritto dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato.
2. L'accordo di cui al comma 1 prevede una o piu' delle seguenti condizioni:
a) quantificate e positive ricadute sul territorio in termini di vantaggi economici, occupazionali e di sviluppo per le utenze produttive o civili del territorio regionale;
b) adeguate misure di compensazione e di riequilibrio ambientale, territoriale ed economico ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), fermo restando il contributo compensativo di cui all' articolo 1, comma 36, della stessa legge 239/2004 per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti tradizionali di potenza termica non inferiore a 300 megawatt;
c) nei casi di progetti di nuove linee elettriche aeree anche proposti da parte di soggetti concessionari, realizzazione di contestuali interventi di miglioramento in tema ambientale, paesaggistico e di emissioni elettromagnetiche, con opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti che prevedano, ove possibile, interventi di demolizione e interramento di linee aeree esistenti in ragione, di norma, di due unita' di misura lineari per ogni unita' di misura lineare di nuova linea prevista, con definizione dei tempi e delle fasi di attuazione dei relativi interventi;
d) ripristino dello stato originario dei luoghi con individuazione delle relative garanzie finanziarie in caso di cessazione o dismissione delle attivita' energetiche.
Art. 18
(Infrastrutture energetiche lineari)
1. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per elettrodotti di carattere sovraregionale, regionale e locale quelli con tensione inferiore o uguale a 150 chilovolt il cui tracciato interessi, rispettivamente, i confini anche nazionali del territorio regionale, il territorio di piu' province e uno o piu' territori comunali; sono comunque considerati di carattere sovraregionale gli elettrodotti di tensione inferiore o uguale a 150 chilovolt appartenenti alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica;
b) per gasdotti di carattere regionale e locale quelli, non appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 164/2000 , il cui tracciato interessa, rispettivamente, il territorio di piu' province e uno o piu' territori comunali.
2. L'autorizzazione unica, rilasciata con le modalita' di cui all'articolo 12, relativa alle infrastrutture energetiche lineari, qualora realizzate da soggetti titolari di obblighi di servizio pubblico in relazione alle attivita' di trasmissione, trasporto e distribuzione ai sensi delle vigenti norme, comporta la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere e, per gli elettrodotti, l'eventuale dichiarazione di inamovibilita', nonche', anche qualora sia stata approvata la variante urbanistica ai sensi di quanto disposto all'articolo 14, comma 9, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
3. Gli stessi effetti di cui al comma 2 si applicano anche all'autorizzazione unica, rilasciata con le modalita' di cui all'articolo 12, relativa agli elettrodotti di carattere sovraregionale, limitatamente alle linee elettriche transfrontaliere realizzate da soggetti in possesso dei requisiti previsti ai sensi del decreto ministeriale 21 ottobre 2005 (Modalita' e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 novembre 2005, n. 256, che connettono nodi, a tensione uguale o superiore a 120 chilovolt, appartenenti a sistemi elettrici nazionali diversi.
4. Relativamente agli elettrodotti di cui al comma 3, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, i progetti devono comportare la previsione che una quota significativa del totale dell'energia elettrica disponibile importata venga destinata all'uso e al soddisfacimento dei fabbisogni energetici di attivita' del sistema economico e produttivo aventi sedi o impianti localizzati e operanti nel territorio regionale.
5. L'autorizzazione unica relativa a progetti di elettrodotti di carattere sovraregionale che interessano il territorio della Regione Veneto e' rilasciata previo raggiungimento di intesa, espressa con le modalita' di cui all'articolo 11.
Art. 19
(Ulteriori norme in materia di provvedimenti energetici)
1. Le linee elettriche con tensione inferiore o uguale a 35 chilovolt nel territorio regionale, autorizzate a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, devono di norma essere realizzate in cavo interrato. L'autorizzazione puo' ammettere eccezioni a seguito di una oggettiva valutazione della fattibilita', dell'opportunita' e della convenienza di tale realizzazione in rapporto ai relativi aspetti tecnici ed economici e alle reali esigenze di salvaguardia paesaggistica e ambientale.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i progetti relativi all'installazione e all'esercizio di nuovi impianti di generazione elettrica a biomasse, da autorizzarsi dalle amministrazioni competenti ai sensi degli articoli 12 e seguenti, sono integrati da idonei piani di approvvigionamento della materia prima. All'atto della comunicazione di fine lavori deve essere presentata idonea documentazione che attesti la provenienza del prodotto, nonche' la sua tracciabilita' e rintracciabilita' attraverso certificazioni di origine e di assenza di contaminazioni di ogni genere, ivi comprese quelle radioattive. Il relativo provvedimento di autorizzazione dispone modalita' e termini per la trasmissione periodica, all'amministrazione competente al suo rilascio, della documentazione e delle certificazioni.
3. I progetti degli impianti di cui al comma 2, soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, devono prevedere la realizzazione di idonei apparati tecnologici e relativi sistemi informatici per il monitoraggio ambientale continuo delle emissioni degli impianti stessi. I dati giornalieri costanti del monitoraggio devono essere riportati e archiviati in specifici siti internet appositamente aperti e curati dalle societa' titolari degli impianti stessi.
4. L'obbligo di cui al primo periodo del comma 2 e' esteso anche agli impianti a biomasse soggetti a procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 16, comma 4.
Art. 20
(Rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua per impianti idroelettrici nel procedimento unificato)
1. La concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico e' rilasciata a seguito dell'emissione dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, fatte salve le concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1 la struttura regionale competente al rilascio della concessione di derivazione d'acqua, esperiti gli adempimenti di competenza, ivi inclusi quelli relativi alla preferenza tra le domande concorrenti ai sensi del regio decreto 1775/1933 , emette una dichiarazione di assenso al rilascio della concessione che attesta la sussistenza dei presupposti per il rilascio della concessione medesima. La dichiarazione di assenso e' condizione di procedibilita' dell'istanza di autorizzazione unica di cui all'articolo 12.
3. Il decreto di concessione prevede la possibilita' per il concessionario di asportare dall'alveo il materiale inerte estratto per la pulizia dei canali di derivazione o dalle vasche di sedimentazione facenti parte dell'impianto autorizzato senza la necessita' di corrispondere alla Regione alcun indennizzo. Analoga possibilita' e' concessa, con apposito atto integrativo al decreto di concessione di derivazione d'acqua, ai titolari di concessioni in atto.
Art. 21
(Provvedimento accertativo finale di collaudo, certificazione finale e certificato di collaudo in materia di energia)
1. Ai fini dell'abilitazione all'esercizio definitivo degli impianti, dei depositi e delle infrastrutture energetiche autorizzati ai sensi della presente legge e di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), e) ed f), esclusi quelli non soggetti ad autorizzazione di cui all'articolo 16, l'amministrazione competente ai sensi della presente legge rilascia un provvedimento accertativo finale di collaudo redatto sulla base delle verifiche effettuate e sui collaudi ottenuti, previa presentazione da parte del titolare interessato, unitamente alla relativa richiesta, della seguente documentazione:
a) atti di collaudo e verifica rilasciati dagli enti competenti ai fini delle verifiche di idoneita' tecnica degli impianti in relazione agli aspetti fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio, sanitari, demaniali e altri eventuali;
b) certificazione del direttore dei lavori sulla conformita' dei lavori realizzati al progetto dell'impianto o del deposito autorizzato.
2. In attesa del provvedimento di cui al comma 1 o del collaudo di cui al comma 6, l'impianto o il deposito puo' essere esercito solo sulla base di un'autorizzazione all'esercizio provvisorio. La domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a un anno, rinnovabile su motivata richiesta dell'interessato, si considera accolta qualora l'amministrazione competente entro trenta giorni dal suo ricevimento non ne comunichi il diniego, previa presentazione della seguente documentazione:
a) certificazione del direttore dei lavori sulla conformita' dei lavori realizzati al progetto dell'impianto o del deposito autorizzato;
b) certificazione rilasciata da un tecnico abilitato, comprovante il rispetto delle norme tecniche, di sicurezza e fiscali, nonche' la corretta esecuzione dei lavori in conformita' al progetto approvato;
c) copia della ricevuta del Comando provinciale dei vigili del fuoco dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di conformita' dei lavori come previsto dalla vigente legislazione statale in materia di prevenzione incendi, o nel caso di impianti e depositi soggetti alla vigente normativa sui rischi di incidenti rilevanti, il parere tecnico conclusivo di cui all' articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);
d) copia della ricevuta del deposito della richiesta al competente Comando dei vigili del fuoco del certificato di prevenzione incendi da parte del titolare con l'impegno all'osservanza delle prescrizioni o condizioni di esercizio imposte dai vigili del fuoco;
e) copia della ricevuta dell'Agenzia delle dogane competente del deposito della richiesta della licenza di esercizio, se prevista.
3. Per i gasdotti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), autorizzati ai sensi della presente legge, e' inviata all'amministrazione competente una certificazione finale, sottoscritta da un tecnico abilitato, diverso dal progettista delle opere e indipendente rispetto al titolare dell'autorizzazione. La certificazione finale attesta:
a) la funzionalita' delle opere realizzate;
b) la conformita' delle opere stesse alle norme tecniche vigenti, al progetto autorizzato, alle prescrizioni tecniche e agli obblighi particolari imposti con l'autorizzazione.
4. Per le linee elettriche di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), qualora entro il termine di tre anni dalla messa in esercizio della linea e dei relativi impianti non siano state presentate opposizioni dal Ministero competente per le interferenze elettromagnetiche con linee di telecomunicazioni, la certificazione di cui al comma 3 e' inviata all'amministrazione competente entro un anno dalla scadenza del suddetto termine triennale.
5. La certificazione finale di cui al comma 3 tiene luogo del provvedimento accertativo di collaudo o del certificato di collaudo di cui al presente articolo.
6. In luogo del provvedimento di cui al comma 1 il titolare dell'autorizzazione puo' motivatamente richiedere all'amministrazione competente che venga effettuato il collaudo da parte della commissione di cui al comma 7. Alla richiesta e' allegata la documentazione di cui al comma 2. In tal caso l'amministrazione, valutata la congruita' della motivazione, designa entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, un proprio rappresentante nella commissione di cui al comma 7. Il rappresentante e' individuato dall'amministrazione procedente fra i propri funzionari; puo' essere individuato anche fra tecnici abilitati per materia esterni all'amministrazione.
7. La commissione collaudatrice e' composta dal rappresentante dell'amministrazione competente e dai rappresentanti designati dagli enti interessati, individuati fra quelli competenti in materia fiscale, di sicurezza ambientale, antincendio, sanitaria, demaniale e altre eventuali; entro i successivi trenta giorni dalla designazione di cui al comma 6 gli enti interessati sono invitati a designare i loro rappresentanti ed e' convocata la commissione collaudatrice per il sopralluogo da effettuarsi non oltre ulteriori trenta giorni.
8. La commissione effettua il sopralluogo alla presenza di un rappresentante della ditta titolare dell'autorizzazione. Il verbale di collaudo e' redatto in sede di sopralluogo a cura del rappresentante dell'amministrazione procedente, e' sottoscritto dai componenti della commissione ed e' successivamente trasmesso al titolare dell'impianto e a tutti gli enti rappresentati nella commissione.
9. Nel sopralluogo di cui al comma 8 i rappresentanti degli enti convocati accertano, secondo le loro competenze, l'idoneita' tecnica degli impianti, depositi e infrastrutture in relazione agli aspetti fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio, sanitari, demaniali e altri eventuali.
10. Qualora nel corso del sopralluogo siano accertate irregolarita', la commissione assegna al titolare dell'autorizzazione un congruo termine per provvedere alla loro eliminazione e dispone una nuova visita di sopralluogo.
11. In esito al verbale di collaudo l'amministrazione procedente emette il certificato di collaudo e lo trasmette al titolare dell'autorizzazione e agli enti coinvolti, nonche' al Comune interessato.
12. I compensi e i rimborsi spese spettanti ai componenti della commissione, secondo le disposizioni previste dai singoli enti di appartenenza, sono a carico del titolare dell'autorizzazione.
13. L'amministrazione competente al rilascio del certificato di collaudo puo' porre a carico del soggetto richiedente gli oneri relativi alle attivita' di propria competenza riguardanti il collaudo stesso; in tal caso gli oneri sono determinati con deliberazione della Giunta regionale e dalla Provincia ovvero dal Comune, secondo i rispettivi ordinamenti.
14. Sono in tutti i casi fatti salvi gli eventuali collaudi e verifiche di competenza delle amministrazioni interessate qualora richiesti da specifiche norme di settore.
Art. 22
Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, l'autorizzazione decade automaticamente alla data della dismissione di cui all'articolo 23. Nel caso in cui l'autorizzazione sia rilasciata sulla base di un diritto reale diverso dalla proprieta', la stessa decade alla scadenza del relativo atto contrattuale o, comunque, al venir meno del diritto reale stesso, fatti salvi i casi di eventuale precoce dismissione.
2. Le autorizzazioni decadono qualora persista la violazione di uno o piu' obblighi o prescrizioni contenuti nelle medesime, ferme restando le sanzioni previste dalla presente legge. A tal fine l'amministrazione competente notifica al soggetto autorizzato la violazione con contestuale diffida a conformarsi entro congrui termini agli obblighi contenuti nell'autorizzazione stessa.
3. La diffida di cui al comma 2 dispone l'eventuale sospensione dell'esercizio dell'impianto o infrastruttura autorizzati e le modalita' per l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni violate. Qualora entro i termini stabiliti il soggetto autorizzato non abbia provveduto a conformarsi, l'amministrazione competente revoca l'autorizzazione.
4. L'autorizzazione e' revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumita' e per la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico.
Art. 23
(Dismissione degli impianti e delle infrastrutture energetiche)
1. La dismissione in via definitiva del complesso degli impianti e delle infrastrutture esistenti, per cessata attivita' dovuta a qualsiasi causa, e' comunicata dal titolare all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione e al Comune. In assenza della comunicazione il Comune, constatata la perdurante inattivita' dell'impianto, invita il titolare a provvedere entro novanta giorni alla comunicazione di dismissione ovvero a comunicare la ripresa dell'attivita'. Decorso inutilmente tale termine il Comune dichiara d'ufficio la dismissione dell'impianto.
2. In caso di dismissione e' fatto obbligo al titolare, previa comunicazione al Comune, di provvedere a propria cura e spese alla rimozione dal suolo e dal sottosuolo delle relative opere, comprese quelle connesse al loro funzionamento, nonche' alla rimessa in pristino dei luoghi allo stato precedente alla realizzazione delle opere realizzate; nel caso di impianti idroelettrici e' fatto, altresi', obbligo di provvedere all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.
CAPO V
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 24
(Verifiche degli impianti termici degli edifici e verifica delle certificazioni energetiche e VEA)
1. Al fine di garantire condizioni omogenee agli utenti della Regione e di coordinare le procedure per i controlli e le verifiche degli impianti termici di cui al decreto legislativo 192/2005 , la Giunta regionale con propria deliberazione, assunta su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, determina gli indirizzi e gli elementi omogenei, individuati in un tavolo di coordinamento con le Province e i Comuni con piu' di 40.000 abitanti, relativi alle procedure di controllo, esercizio e manutenzione degli impianti termici, eventualmente sentite le principali associazioni di categoria delle imprese e degli operatori interessati dalle installazioni e manutenzioni.
2. Al fine di procedere con le verifiche sulle certificazioni energetiche e sulle certificazioni VEA, cosi' come previsto dall' articolo 6 quater della legge regionale 23/2005 , la Giunta regionale con propria deliberazione determina gli indirizzi e le procedure per le verifiche, i controlli, gli accertamenti e le ispezioni delle certificazioni energetiche e delle certificazioni VEA.
Art. 25
(Catasto informatico comunale degli impianti termici e di quelli a fonti rinnovabili degli edifici)
1. In attuazione di quanto previsto all' articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 192/2005 , la Regione promuove, nell'ambito del sistema informativo regionale, la realizzazione, anche da parte di piu' Comuni in forma associata, del catasto informatico comunale degli impianti termici e di quelli a fonti rinnovabili degli edifici per facilitare, omogeneizzare e rendere piu' efficaci, efficienti ed economici gli adempimenti degli enti e degli organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni degli impianti stessi ai fini del contenimento dei consumi energetici, cosi' come previsto dagli obiettivi fissati dal burden sharing. Il sistema informativo regionale assicura, ove possibile, anche ai fini della gestione della sicurezza degli impianti e del contenimento della spesa, la compatibilita' dell'intero sistema con i sistemi di catasto informatico gia' in uso all'entrata in vigore della presente legge presso gli enti locali.
2. Ai fini di cui al comma 1 ed entro un anno a decorrere dalla realizzazione del catasto informatico di cui al comma 1, il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio o un terzo responsabile comunicano ai Comuni, esclusivamente per via telematica utilizzando il portale messo a disposizione dalla Regione, la titolarita', l'ubicazione, la potenza nominale, l'anno di installazione e il tipo di combustibile in uso del proprio impianto, nonche' le sue successive sostituzioni o potenziamenti. Le societa' distributrici di combustibili comunicano ai Comuni la titolarita' e l'ubicazione degli impianti da loro riforniti negli ultimi dodici mesi.
3. I soggetti di cui al primo periodo del comma 2 comunicano, altresi', gli analoghi dati corrispondenti a impianti a fonti rinnovabili per la produzione di calore e di energia elettrica installati negli edifici esistenti.
4. I Comuni mantengono aggiornato il catasto informatico comunale degli impianti termici.
5. Le informazioni relative al catasto informatico comunale degli impianti termici sono pubblicate sulla rete internet a disposizione dei soggetti pubblici e privati interessati tenuto conto della normativa nazionale e comunitaria in materia di riservatezza dei dati personali, commerciali e industriali e sono in ogni caso rese disponibili alle competenti strutture dell'amministrazione regionale.
Art. 26
(Utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia negli edifici)
1. In materia di utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica negli edifici pubblici e privati, si applicano le norme di cui al decreto legislativo 192/2005 , nonche', per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli articoli 11 e 12, comma 1, del decreto legislativo 28/2011 .
Art. 27
(Catasto informatico regionale degli elettrodotti)
1. Ai fini della determinazione dei livelli dei campi elettromagnetici degli elettrodotti e delle relative condizioni di esposizione della popolazione ai medesimi, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 36/2001 , e' istituito il catasto informatico regionale degli elettrodotti con tensione uguale o superiore a 130 chilovolt.
2. Il catasto di cui al comma 1 deve consentire:
a) di disporre di un inventario delle linee elettriche di cui al comma 1 presenti sul territorio;
b) di determinare i livelli di campi elettrici e magnetici di linee esistenti sul territorio, anche a seguito di interventi di loro ristrutturazione e potenziamento;
c) di valutare i livelli di campi elettrici e magnetici di nuove linee tenendo conto di quelle esistenti;
d) di evidenziare le eventuali situazioni critiche in termini di esposizione della popolazione ai campi magnetici a bassa frequenza;
e) di determinare l'estensione delle fasce di rispetto degli elettrodotti di cui al comma 1 anche ai fini dell'attivita' di pianificazione territoriale delle autonomie locali.
3. Il catasto di cui al comma 1 contiene informazioni relative a:
a) dati dei gestori e dei proprietari;
b) codifiche, denominazioni e tipologie degli elementi della linea e dei relativi impianti;
c) dati autorizzativi delle linee e dei relativi impianti;
d) dati geografici degli elementi e dei tracciati delle linee e dei relativi impianti organizzati in ambiente GIS ai fini della loro visualizzazione su opportuno supporto informatico;
e) dati tecnici e fisici delle linee ai fini del calcolo delle emissioni di campo elettrico e magnetico e relative fasce di rispetto;
f) valori di campo misurati ai fini del monitoraggio spaziale e temporale dei livelli di campo magnetico.
4. I gestori delle linee elettriche trasmettono all'ARPA i dati necessari all'implementazione del catasto di cui al comma 1 con le modalita' di cui al comma 6.
5. Le informazioni relative al catasto informatico regionale degli elettrodotti sono pubblicate sulla rete internet a disposizione dei soggetti pubblici e privati interessati tenuto conto della normativa nazionale e comunitaria in materia di riservatezza dei dati personali, commerciali e industriali e sono in ogni caso rese disponibili alle competenti strutture dell'amministrazione regionale.
6. Alla realizzazione e alle modalita' di gestione del catasto di cui al comma 1 provvede l'ARPA, secondo le disposizioni di cui al presente articolo e con la definizione delle specifiche modalita' operative per la realizzazione del catasto e per i requisiti di accesso ai dati pubblicati.
CAPO VI
SANZIONI
Art. 28
(Sanzioni amministrative)
1. L'installazione e l'esercizio di infrastrutture e impianti energetici per i quali si accerti l'assenza delle autorizzazioni di cui agli articoli 12 e seguenti, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti norme di settore e gli obblighi di vigilanza locale edilizia e urbanistica e fermo restando l'obbligo della riduzione a conformita', sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento in solido di una somma, a carico del proprietario, dell'esecutore delle opere e del direttore dei lavori, comminata dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi della presente legge, determinata come segue:
a) da 60 euro a 360 euro per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale in caso di impianti non termici di produzione di energia;
b) da 40 euro a 240 euro per ogni chilowatt termico di potenza nominale in caso di impianti termici di produzione di energia;
c) da 30 euro a 180 euro per ogni metro lineare in caso di linee elettriche e di altre infrastrutture lineari a rete di cui alla presente legge;
d) da 60 euro a 360 euro per ogni metro quadrato in caso di stazioni e cabine elettriche, nonche' in caso di impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali e di gas naturale anche liquefatto, fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo 128/2006 per le attivita' relative al gas da petrolio liquefatto.
2. La violazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 di obblighi o prescrizioni posti con l'autorizzazione o con atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'articolo 16 e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento in solido di una somma, comunque non inferiore a 300 euro, pari a un terzo di quelle stabilite ai commi 1 e 5, fermo restando l'obbligo di riduzione a conformita'.
3. Ferme restando le sanzioni previste all' articolo 15 del decreto legislativo 192/2005 , la mancata installazione degli impianti e delle apparecchiature per l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica negli edifici di cui all'articolo 26, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del soggetto titolare del provvedimento edilizio, pari al doppio del valore venale degli impianti e delle apparecchiature non installate, determinata dall'amministrazione competente, fermo restando l'obbligo delle relative installazioni.
4. La mancata rimozione degli impianti e delle infrastrutture per i quali sia cessato l'esercizio ai sensi dell'articolo 23 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari a quella stabilita al comma 1, nonche' la demolizione e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a cura dell'amministrazione competente e a spese del soggetto responsabile.
5. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 16, comma 4, in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformita' da quanto nella stessa dichiarato, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro, cui sono tenuti i soggetti di cui al comma 1.
6. In caso di omessa comunicazione di cui all'articolo 15, comma 8, e di cui all'articolo 16, comma 2, il Comune applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro, esclusi i casi di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b), limitatamente agli edifici di civile abitazione.
7. Qualora gli interventi soggetti a comunicazione di cui all'articolo 16, comma 2, lettere h), i) e j), siano realizzati in assenza del parere favorevole di ARPA di cui all'articolo 14, comma 7, si applica la sanzione di cui al comma 1, lettera c), fermo restando l'obbligo della riduzione a conformita'.
CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE
Art. 29
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto stabilito ai commi 2, 3 e 4, e fermo restando che i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalle amministrazioni che risultavano competenti ai sensi della previgente normativa regionale di settore.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali non sia stata ancora convocata la conferenza di servizi.
3. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 28 si applicano anche agli impianti e alle infrastrutture esistenti all'entrata in vigore della presente legge che risultino sprovvisti delle autorizzazioni previste e per i quali non sia stata presentata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge istanza di autorizzazione in sanatoria.
4. Le procedure in corso avviate dalle Province e dai Comuni con piu' di 40.000 abitanti prima della determinazione della Giunta regionale di cui all'articolo 24 sono uniformate alla medesima, ferma restando la validita' delle verifiche gia' effettuate presso i singoli impianti.
5. Fino all'entrata in vigore del PER di cui all'articolo 5, trova applicazione il Piano energetico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0137/Pres. del 21 maggio 2007.
Art. 30
(Norme finanziarie)
1. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 28, comma 1, sono accertate e riscosse sull'unita' di bilancio 3.2.121 con riferimento al capitolo 1264 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che si istituisce per memoria con la denominazione <<Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di energia>>.
TITOLO II
NORME IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI
CAPO I
PRINCIPI GENERALI, FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DEFINIZIONI
Art. 31
(Finalita')
1. Con il presente titolo la Regione disciplina, in attuazione dei principi comunitari di tutela della liberta' di stabilimento e della concorrenza e nel rispetto dei principi e degli indirizzi generali della legislazione nazionale in materia, l'installazione, le modifiche e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti a uso pubblico e privato, riconosciuti come impianti di interesse pubblico, al fine di conseguire l'instaurazione di un mercato di settore pienamente concorrenziale ai fini della promozione del miglioramento della rete di distribuzione e della diffusione dei carburanti eco-compatibili secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualita' del servizio per i cittadini nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dall' articolo 83 bis, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .
2. La Regione tutela, altresi', le esigenze di servizio di interesse pubblico nei territori montani economicamente svantaggiati.
Art. 32
(Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) cura la predisposizione delle norme, degli indirizzi e delle linee guida di settore;
b) effettua periodicamente attivita' di monitoraggio per verificare l'evoluzione del processo di liberalizzazione e il miglioramento della rete.
Art. 33
(Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione.
2. Spetta ai Comuni il rilascio di:
a) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburanti per uso commerciale sulla rete stradale ordinaria, sulle autostrade e sui raccordi autostradali;
b) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburante per uso privato;
c) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburanti destinati all'esclusivo rifornimento di natanti e di aeromobili e di distributori terra - mare e terra - aviosuperficie;
d) attestazioni per il prelievo di carburanti in recipienti mobili presso distributori della rete ordinaria.
3. Ai Comuni competono inoltre:
a) il ricevimento della comunicazione per le modifiche agli impianti stradali, autostradali e dei raccordi autostradali;
b) il ricevimento della comunicazione relativa al trasferimento della titolarita' dell'autorizzazione relativa agli impianti;
c) il ricevimento della comunicazione concernente la sospensione temporanea dell'esercizio dell'impianto;
d) la verifica delle cause di sospensione temporanea dell'esercizio dell'impianto;
e) gli adempimenti relativi al collaudo degli impianti;
f) l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 52;
g) l'identificazione degli impianti in condizioni di incompatibilita' territoriale e di inidoneita' tecnica;
h) la trasmissione alla struttura regionale competente di copia dei provvedimenti amministrativi rilasciati e di ogni altro dato che la stessa ritenga utile acquisire.
Art. 34
(Definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione della disciplina regionale in materia di distribuzione di carburanti si intendono per:
a) carburanti: le benzine, i gasoli per autotrazione, il gas metano per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), l'idrogeno, le miscele metano-idrogeno, i biocarburanti, il biometano e gli altri carburanti rinnovabili, nonche' ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati nella regolamentazione del settore;
b) rete della distribuzione carburanti: l'insieme costituito da impianti a uso commerciale eroganti carburanti per autotrazione ubicati sulla rete stradale ordinaria, sulle autostrade e raccordi autostradali, impianti per natanti e per aeromobili;
c) impianto di distribuzione carburanti: un complesso unitario, ovunque ubicato, costituito da uno o piu' apparecchi di erogazione dei carburanti per autotrazione con le relative attrezzature e accessori a uso commerciale o privato;
d) impianti esistenti: gli impianti di distribuzione di carburanti realizzati sul territorio alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi inclusi quelli autorizzati e in corso di realizzazione;
e) impianto non presidiato: l'impianto costituito da una o piu' colonnine a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi dotato di uno o piu' fra i prodotti di cui alla lettera a) e comprendente: esclusivamente apparecchiature self-service prepagamento funzionanti 24 ore su 24 senza la presenza del gestore - apparecchiature di ricarica per alimentazione auto elettriche - pensiline di copertura delle aree di rifornimento - pannelli fotovoltaici sulle coperture, di potenza installata nell'area almeno pari a 10 chilowatt;
f) stazione di servizio: l'impianto su area di pertinenza propria costituito da piu' colonnine a semplice, doppia o multipla erogazione automatica di carburanti con relativi serbatoi, dotato di uno o piu' prodotti fra quelli di cui alla lettera a); l'impianto deve, inoltre, comprendere almeno: apparecchiature di tipo self-service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24 - apparecchiature di ricarica per alimentazione auto elettriche - locale per l'attivita' del gestore con eventuale relativo servizio igienico - eventuali attivita' commerciali integrative come definite alla lettera p) - servizi igienici separati per sesso di utenti, di cui almeno uno con servizio igienico per diversamente abili - pensiline di copertura delle aree di rifornimento - pannelli fotovoltaici sulle coperture, di potenza installata nell'area almeno pari a 10 chilowatt - uno o piu' parcheggi per gli utenti - accessi dei veicoli alla stazione separati e distinti per entrata e uscita - eventuali servizi accessori come definiti alla lettera o);
g) stazione di rifornimento: l'impianto costituito da piu' colonnine a semplice, doppia o multipla erogazione automatica di carburanti con relativi serbatoi, dotato di uno o piu' prodotti fra quelli di cui alla lettera a) e comprendente anche: apparecchiature di tipo self-service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24 - apparecchiature di ricarica per alimentazione auto elettriche - locale per l'attivita' del gestore con relativo servizio igienico;
h) stazione di rifornimento elettrico: l'impianto costituito da apparecchiature di ricarica per alimentazione di auto elettriche di tipo self-service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24, locale per l'attivita' del gestore con relativo servizio igienico, servizio gestito di car-sharing;
i) punto vendita sia isolato sia appoggiato: l'impianto costituito da una o piu' colonnine a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi, senza alcun altro servizio o struttura sussidiari;
j) area di pertinenza: l'area su cui insiste l'impianto di distribuzione carburanti, nonche' gli eventuali edifici e manufatti per i servizi accessori e le attivita' integrative, comprensiva dei parcheggi e delle relative aree di manovra, dei percorsi di ingresso e uscita sulla viabilita' pubblica destinati esclusivamente ad accesso all'impianto, con esclusione delle superfici occupate dalle eventuali corsie di accelerazione e decelerazione;
k) erogatore: l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi delle singole erogazioni e la loro totalizzazione; esso e' composto da una pompa o un sistema di adduzione, da un contatore o un misuratore, da una pistola o una valvola di intercettazione, dalle tubazioni che le connettono;
l) colonnina: l'apparecchiatura contenente uno o piu' erogatori, anche attrezzati per l'erogazione monoprodotto multipla; per colonnina multidispencer si intende l'apparecchiatura attrezzata per l'erogazione contemporanea di diversi prodotti;
m) self-service prepagamento: il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica di cui l'utente si serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non e' necessaria l'assistenza di apposito personale;
n) self-service postpagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante usato direttamente dall'utente per l'erogazione del carburante, il cui pagamento viene effettuato successivamente ad apposito incaricato;
o) servizi accessori: le attivita' di servizio riguardanti i veicoli, quali servizi di autofficina, di elettrauto, di gommista, di lavaggio e pulizia dei mezzi;
p) attivita' commerciali integrative: il locale/i per le attivita' commerciali nei settori merceologici alimentari e non alimentari e per le attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, con relativi servizi igienici separati per sesso di utenti, piu' servizio igienico per diversamente abili, qualora non gia' previsti nella stazione di servizio;
q) trasferimento dell'impianto: lo spostamento di un impianto dalla posizione in cui si trova allo stato di fatto in un'altra dentro o fuori il territorio comunale;
r) trasferimento della titolarita' dell'autorizzazione: l'intestazione dell'autorizzazione a gestire l'impianto da un soggetto a un altro;
s) incompatibilita' territoriale dell'impianto: la situazione di contrasto del sito di localizzazione dell'impianto con le prescrizioni concernenti la sicurezza stradale secondo le fattispecie di incompatibilita' territoriale previste dall'articolo 41, comma 1;
t) inidoneita' tecnica dell'impianto: la situazione di contrasto dell'impianto con le caratteristiche tipologiche di cui alle lettere e), f) o g), ovvero la sussistenza delle fattispecie di cui all'articolo 41, comma 2;
u) collaudo complessivo: il collaudo relativo alla verifica dell'idoneita' tecnica dell'impianto riferita a ogni sua parte e aspetto;
v) collaudo parziale: il collaudo relativo alla verifica dell'idoneita' tecnica dell'impianto riferita esclusivamente a singoli e parziali interventi di modifica, come definiti dalla presente legge, effettuati antecedentemente alla sua entrata in vigore;
w) impianti terra-mare: gli impianti di distribuzione carburanti che, per collocazione e disponibilita' di attrezzature, consentono il rifornimento di carburante sia ai natanti che ai veicoli terrestri.
CAPO II
IMPIANTI DELLA RETE STRADALE ORDINARIA E AUTOSTRADALE
Art. 35
(Autorizzazione unica per gli impianti sulla rete stradale ordinaria e sulla rete autostradale)
1. L'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria e sulle autostrade e i raccordi autostradali, di seguito denominati impianti, sono attivita' esercitate sulla base dell'autorizzazione unica rilasciata dal Comune a conclusione di un procedimento unificato nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' e nei termini di cui alle vigenti disposizioni previste per l'istituto della conferenza di servizi, secondo le disposizioni di cui agli articoli 12 e seguenti della presente legge, per quanto applicabili e compatibili.
2. L'autorizzazione unica e' subordinata alla verifica della conformita' del progetto dell'impianto alle norme e alle previsioni urbanistiche, ambientali, paesaggistiche, di tutela dei beni storici e artistici, nonche' fiscali e a quelle concernenti la sicurezza ai fini della prevenzione incendi, la sicurezza stradale e la sicurezza sanitaria.
3. Il provvedimento di autorizzazione unica fissa i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati e i termini, decorrenti dall'inizio dei lavori, entro i quali i lavori stessi devono essere conclusi. Tali termini, stabiliti a pena di decadenza dell'autorizzazione, possono essere prorogati per cause di forza maggiore su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione.
4. La domanda di autorizzazione unica e' presentata al Comune nel cui territorio si intende installare l'impianto e riporta:
a) i dati identificativi del richiedente e gli estremi della partita IVA;
b) la documentazione o l'autocertificazione volta a dimostrare il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti soggettivi e della capacita' tecnico-organizzativa ed economica di cui all' articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);
c) gli atti definitivi attestanti la titolarita' delle aree o che comunque legittimino l'ottenimento del permesso di costruire ai sensi della vigente normativa edilizia regionale;
d) l'elenco di tutte le interferenze e dei provvedimenti necessari per la realizzazione del progetto, quali autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati che, ai sensi delle vigenti norme di settore, devono essere rilasciati con riferimento al progetto, in relazione a tutti i vincoli presenti: urbanistici, di tutela dei beni storici artistici e paesaggistici, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio, ambientale, di disciplina fiscale e normativi regionali;
e) l'attestazione di avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell' articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 );
f) gli elaborati tecnici progettuali e illustrativi dell'impianto, della sua dettagliata composizione tecnica anche in relazione a quanto previsto ai commi 11 e 12, della sua localizzazione e della relativa area di pertinenza, sottoscritti da un tecnico abilitato, redatti con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto definitivo dei lavori pubblici;
g) l'eventuale relazione tecnico-economica del progettista sul prodotto gas metano per autotrazione che attesti la sussistenza degli ostacoli e degli oneri relativi all'obbligo di cui al comma 8.
5. Nel caso di impianti autostradali e su raccordi autostradali la domanda di autorizzazione unica, oltre ai documenti di cui al comma 4, contiene:
a) la dichiarazione di assenso da parte della societa' titolare della concessione autostradale o dell'ente nazionale per le strade;
b) la copia della domanda di concessione in diritto di superficie relativa all'area autostradale rivolta all'ente competente.
6. L'autorizzazione e' revocata per motivi di pubblico interesse e negli altri casi previsti dalla disciplina regionale e statale.
7. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge possono essere autorizzati sul territorio regionale esclusivamente nuovi impianti di tipologia stazione di servizio come definiti all'articolo 34, comma 1, lettera f), fatto salvo quanto disposto ai successivi commi. Nuovi impianti di tipologia stazione di rifornimento come definiti all'articolo 34, comma 1, lettera g), possono essere realizzati esclusivamente negli ambiti territoriali dei Comuni classificati montani e ricompresi nelle zone di svantaggio socio-economico "B" e "C" di cui all' articolo 21 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e all' articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani), fermo restando quanto disposto dall'articolo 50. Nuovi impianti di tipologia stazione di rifornimento elettrico come definiti all'articolo 34, comma 1, lettera h), possono essere realizzati esclusivamente negli ambiti territoriali dei Comuni tra loro limitrofi con popolazione superiore a 40.000 abitanti.
8. Per gli impianti di cui al comma 7 l'installazione del prodotto gas metano per autotrazione e' obbligatoria, esclusi i casi in cui questa comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalita' di tale obbligo.
9. Gli impianti non presidiati come definiti all'articolo 34, comma 1, lettera e), possono essere realizzati, anche a seguito di modifiche a impianti esistenti, esclusivamente negli ambiti territoriali di cui al comma 7.
10. Non e' mai ammessa la realizzazione di nuovi impianti di tipologia punto vendita sia isolato sia appoggiato.
11. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge, per i nuovi impianti di distribuzione carburanti e per quelli esistenti che prevedono il prodotto metano, ogni erogatore deve essere doppio e avere ognuno capacita' minima di mandata per tale prodotto almeno pari a 350 mc/ora indipendentemente dalla pressione di esercizio della rete del gas metano.
12. La capacita' di erogazione minima di cui al comma 11 deve essere prevista negli atti progettuali e verificata in sede di atti di collaudo di cui all'articolo 45 o di comunicazione di cui all'articolo 37 nei casi di modifica degli impianti.
13. E' sempre consentito, per gli impianti dotati di attivita' commerciali integrative, fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione:
a. l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui all' articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi), fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, del decreto legislativo 59/2010 , e il possesso dei requisiti di onorabilita' e professionali di cui all' articolo 71 del medesimo decreto legislativo 59/2010 ;
b) l'esercizio dell'attivita' di un punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq;
c) la vendita di ogni bene e servizio nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posti in vendita.
14. Le attivita' di cui al comma 13, di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari dell'impianto di distribuzione dei carburanti, salvo rinuncia del titolare stesso che puo' consentire a terzi lo svolgimento delle predette attivita'. Sono in ogni caso fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione.
Art. 36
(Trasferimento della titolarita' dell'autorizzazione)
1. Il trasferimento della titolarita' del provvedimento abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto e' comunicato, da entrambe le parti, al Comune, alla Regione e all'Agenzia delle dogane competente per territorio entro quindici giorni dall'avvenuto trasferimento a pena di sospensione del provvedimento stesso.
2. La comunicazione contiene, oltre ai dati identificativi dell'impianto, la documentazione idonea a dimostrare il passaggio della proprieta', ovvero della disponibilita' dell'impianto, nonche' il possesso dei requisiti previsti per il soggetto subentrante.
3. Nel caso di impianti autostradali e su raccordi autostradali la comunicazione contiene inoltre:
a) la dichiarazione di assenso da parte della societa' titolare della concessione autostradale o dell'ente nazionale per le strade ovvero, in via provvisoria, la copia fotostatica della richiesta di assenso;
b) la documentazione o l'autocertificazione dalla quale risulti che il soggetto subentrante e' in possesso dei requisiti soggettivi, nonche' della capacita' tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 (Norme per l'esecuzione dell' articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, numero 745 , convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034 , riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione);
c) il parere dell'Agenzia delle dogane competente ovvero, in via provvisoria, la copia fotostatica della richiesta di assenso.
Art. 37
(Modifiche degli impianti esistenti)
1. Si intende per modifica degli impianti esistenti uno o piu' dei seguenti tipi di intervento:
a) la sostituzione di colonnine a semplice o a doppia erogazione con altre rispettivamente a doppia o multipla erogazione e viceversa;
b) l'aumento o la diminuzione del numero di colonnine;
c) il cambio di destinazione dei serbatoi e delle colonnine erogatrici;
d) la sostituzione e la variazione sia del numero che della capacita' di stoccaggio dei serbatoi interrati per il contenimento di carburanti o di olio lubrificante;
e) l'aggiunta di nuovi prodotti erogabili ivi compresi i biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili;
f) l'inserimento dell'olio lubrificante, se mancante;
g) l'installazione di apparecchiature self-service postpagamento;
h) l'installazione di apparecchiature self-service prepagamento;
i) l'estensione delle apparecchiature self-service prepagamento ad altri prodotti gia' autorizzati;
j) l'installazione di apparecchiature per la ricarica delle auto elettriche;
k) le opere e gli interventi di adeguamento dell'impianto alle norme fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio e sanitaria.
2. Gli interventi di modifica di cui al comma 1 sono realizzati in conformita' al relativo progetto e nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggetti a comunicazione, preventivamente alla loro realizzazione, al Comune, ai Vigili del fuoco e all'Agenzia delle dogane competenti per territorio ai fini dell'aggiornamento del certificato incendi e della licenza dell'Agenzia delle dogane.
3. La comunicazione di cui al comma 2, trasmessa almeno trenta giorni prima dell'inizio lavori, oltre che degli elaborati tecnici di progetto idonei a descrivere gli interventi, e' corredata di:
a) dichiarazione, redatta da un tecnico competente e abilitato per la sottoscrizione del progetto, che gli interventi sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia fiscale e di sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, e sono realizzati su impianto per il quale siano escluse condizioni di incompatibilita' territoriale di cui all'articolo 41;
b) copia del progetto presentato al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 151/2011 .
4. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), la comunicazione di cui ai commi 2 e 3 deve essere trasmessa anche all'ARPA, deve specificare la data prevista di inizio dei lavori di sostituzione serbatoi e deve comprendere una relazione di analisi del terreno interessato e dell'acqua di falda, al fine di verificare la presenza di eventuali inquinamenti dovuti a perdite pregresse.
5. Sugli impianti in condizioni di incompatibilita' territoriale di cui all'articolo 41 e sugli impianti per i quali sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 42 non possono essere effettuati interventi di modifica, fermo restando quanto previsto per le ipotesi di adeguamento spontaneo di cui all'articolo 43.
6. Tutti gli impianti esistenti come definiti all'articolo 34, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge devono essere dotati di apparecchiature self-service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24, nonche', entro dodici mesi, di apparecchiature di ricarica per alimentazione di auto elettriche; si applicano le sanzioni di cui all'articolo 52, comma 5.
7. Dell'adempimento di cui al comma 6 e' data comunicazione al Comune competente e alla Regione entro quindici giorni dalla fine dei relativi lavori.
Art. 38
(Sospensione dell'esercizio dell'impianto)
1. L'attivita' dell'impianto puo' essere sospesa dal titolare dell'autorizzazione per cause di forza maggiore tali da determinare un'oggettiva impossibilita' di funzionamento dello stesso.
2. La sospensione dell'attivita' dell'impianto e' preventivamente o contestualmente comunicata al Comune e indica il periodo di tempo e le cause che determinano l'oggettiva impossibilita' di proseguire l'attivita': la chiusura dell'impianto, l'esecuzione di lavori sull'impianto, il cambio di gestione, l'impedimento del gestore.
3. La sospensione non puo' eccedere i sei mesi, decorsi i quali puo' essere motivatamente comunicata la sospensione di ulteriori sei mesi.
4. L'attivita' dell'impianto e' sospesa dal Comune nei casi di cui all'articolo 45, comma 18.
5. Il titolare di autorizzazione che abbia sospeso la propria attivita' in assenza della prescritta comunicazione, o che abbia comunicato la sospensione in assenza di motivazioni o in difformita' da quanto previsto al comma 2, ovvero che alla scadenza del periodo di sospensione non abbia riattivato l'impianto, e' diffidato dal Comune a riattivarlo entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di inerzia il Comune dichiara la decadenza del provvedimento autorizzativo e dispone la chiusura e la rimozione dell'impianto.
Art. 39
(Prelievo di carburanti in recipienti presso distributori stradali)
1. Il Comune rilascia idonea attestazione per il prelievo di carburanti in recipienti agli utenti interessati. L'attestazione indica, tra l'altro, l'impianto presso il quale devono essere effettuati i rifornimenti e le eventuali prescrizioni dell'autorita' sanitaria, nonche' quelle dei Vigili del fuoco concernenti la sicurezza degli impianti e dei recipienti.
2. La domanda deve essere corredata dell'indicazione dell'impianto presso il quale si intende effettuare il rifornimento e di idonea autocertificazione attestante la proprieta' di mezzi, impianti e attrezzature non rifornibili direttamente presso gli impianti stradali ma solo sul posto di lavoro.
3. Le attestazioni rilasciate dal Comune hanno validita' di un anno e possono essere rinnovate.
Art. 40
(Disciplina urbanistica)
1. Gli strumenti urbanistici comunali, avuto riguardo alle condizioni ambientali, paesaggistiche, storiche e architettoniche del territorio, nonche' di sicurezza stradale e sanitaria, possono stabilire in quali ambiti di territorio e' esclusa la realizzazione degli impianti e possono, altresi', individuare gli ambiti di localizzazione preferenziali per l'installazione degli impianti stessi indicando criteri, requisiti e caratteristiche per la scelta delle specifiche localizzazioni, nonche' eventuali prescrizioni tecniche, progettuali e realizzative per la costruzione degli impianti.
2. Nei casi in cui lo strumento urbanistico comunale non disciplini, ai sensi del comma 1, la realizzazione degli impianti di distribuzione di carburante, ovvero nei casi in cui il progetto dell'impianto non risulti compatibile con le previsioni dello strumento urbanistico stesso e in sede di conferenza di servizi il rappresentante del Comune abbia espresso il suo assenso sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio comunale, fatte salve le vigenti norme in materia di ambiente, tutela della salute, paesaggio e beni culturali, l'autorizzazione unica costituisce approvazione di variante allo strumento urbanistico stesso senza necessita' di esperire la relativa procedura di adozione; il progetto definitivo dell'opera soggetta all'autorizzazione unica e' in tali casi integrato con gli elaborati grafici e normativi di variante. La variante non comporta apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
3. Il Comune, nei casi in cui preveda di riservare aree pubbliche all'installazione degli impianti, stabilisce i criteri per la loro assegnazione tramite pubbliche gare.
Art. 41
(Incompatibilita' territoriale e inidoneita' tecnica degli impianti esistenti)
1. E' considerato incompatibile con il territorio l'impianto che rientra in almeno una delle seguenti fattispecie:
a) e' situato in zone pedonali o in zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati;
b) e' privo di sede propria e il rifornimento al veicolo avviene sulla sede stradale, all'interno dei centri abitati;
c) e' localizzato in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico con incroci a Y e ubicato sulla cuspide degli stessi con accessi su piu' strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;
d) e' localizzato all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani, al di fuori dei centri abitati;
e) e' privo di sede propria e il rifornimento al veicolo avviene sulla sede stradale, al di fuori dei centri abitati;
f) e' localizzato a distanza non regolamentare, rispetto al vigente codice della strada, da intersezioni o accessi di rilevante importanza ai sensi delle norme in materia di sicurezza stradale e tutela del traffico urbano ed extraurbano e non e' possibile l'adeguamento ai fini viari a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali; gli indirizzi per l'identificazione degli accessi di rilevante importanza presenti sul territorio comunale sono stabiliti dal Comune;
g) e' situato, all'entrata in vigore della presente legge, in ambiti degli strumenti urbanistici comunali vigenti nei quali e' esclusa la realizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti; la disposizione non trova applicazione agli impianti attualmente attivi realizzati successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), in conformita' all'articolo 9, comma 1, della medesima legge regionale.
2. E' considerato in situazione di inidoneita' tecnica:
a) l'impianto esistente che, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ancorche' assimilabile a impianto non presidiato, a stazione di servizio o a stazione di rifornimento, non rispetti le norme in essa contenute e le caratteristiche tipologiche di cui all'articolo 34, comma 1, lettere e), f) e g), con l'esclusione dell'obbligo dell'installazione dei pannelli fotovoltaici sulle coperture, nonche' di quello relativo all'installazione delle apparecchiature self-service prepagamento di cui all'articolo 37, comma 6;
b) l'impianto parzialmente o totalmente privo di verifiche fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio e sanitaria;
c) l'impianto, ancorche' dotato di collaudo in corso di validita', per il quale il Comune o altro ente, nell'ambito delle rispettive competenze, abbia in ogni tempo accertato difformita', nelle materie di cui alla lettera b), tali da aver modificato le condizioni oggettive del collaudo stesso; qualora la difformita' sia rilevata da un ente diverso dal Comune, questo ne da' immediata comunicazione al Comune stesso.
Art. 42
(Impianti incompatibili e inidonei)
1. Il Comune verifica, entro sei mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui all'articolo 41, comma 2, lettera a), l'esistenza di condizioni di incompatibilita' territoriale, nonche' l'esistenza di condizioni di inidoneita' tecnica degli impianti esistenti sul proprio territorio. Gli esiti delle verifiche sono comunicati alla struttura regionale competente entro i successivi trenta giorni.
2. In assenza della comunicazione di cui al comma 1, la Regione diffida il Comune ad adempiere entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale la Giunta regionale designa un commissario ad acta che si avvale delle strutture del Comune inadempiente che e' tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria.
3. Il Comune nei confronti del quale e' stato disposto l'intervento regionale di cui al comma 2 conserva il potere di compiere gli atti per i quali e' stata rilevata l'omissione fino al momento dell'adozione, da parte del commissario ad acta, degli atti in via sostitutiva.
4. Qualora il Comune, in attuazione a quanto previsto al comma 1, abbia accertato fattispecie di incompatibilita' territoriale di cui all'articolo 41, ovvero, anche su segnalazione degli enti di cui al medesimo articolo 41, abbia accertato condizioni di inidoneita' tecnica, entro i successivi trenta giorni ne da' comunicazione al titolare dell'impianto, invitandolo a presentare un programma di adeguamento, ovvero un programma di chiusura e rimozione dell'impianto, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla comunicazione. I programmi devono essere trasmessi anche alla struttura regionale competente.
5. Si applicano le procedure di cui all'articolo 43, commi 3, 4 e 5.
6. Qualora il programma non sia presentato entro il termine previsto il Comune dichiara la decadenza del provvedimento autorizzativo disponendo la chiusura e la rimozione dell'impianto.
7. Successivamente al termine di cui al comma 1, la verifica di incompatibilita' territoriale e' sempre ripetuta per gli impianti che nel tempo siano stati eventualmente interessati dalla realizzazione di nuove infrastrutture stradali o da ristrutturazioni e adeguamenti di infrastrutture esistenti e tali da aver modificato le loro condizioni di compatibilita' originarie in relazione alle fattispecie di cui all'articolo 41. Si applicano in tale caso le norme di cui al presente articolo e quelle di cui agli articoli 43 e 44.
8. Il Comune, nei casi di accertamento di condizioni di inidoneita' tecnica di cui all'articolo 41, provvede a sospendere l'attivita' di distribuzione carburanti fino al rilascio del provvedimento di esercizio provvisorio o degli atti in esito ai procedimenti di collaudo.
Art. 43
(Programmi di adeguamento e di chiusura degli impianti)
1. Il titolare dell'impianto in condizioni di incompatibilita' territoriale o di inidoneita' tecnica puo' presentare al Comune, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un proprio programma spontaneo di adeguamento alla normativa vigente, qualora possibile, ovvero un proprio programma di chiusura e rimozione dell'impianto, anche articolati per fasi temporali e in ogni caso da realizzarsi entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il titolare che intenda procedere alla chiusura dell'impianto per motivi diversi da quelli di cui al comma 1 presenta al Comune un programma di chiusura volontaria e rimozione dell'impianto.
3. Il Comune verifica l'ammissibilita' dei programmi di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto tale termine la verifica si intende resa in senso positivo.
4. Qualora la verifica di cui al comma 3 dia esito negativo, il Comune comunica all'interessato gli elementi carenti, da integrare nel termine di quindici giorni. Nei successivi trenta giorni, qualora il Comune non si esprima negativamente sul programma, la verifica si intende resa in senso positivo.
5. Il Comune verifica il rispetto dei programmi alla scadenza di ogni fase temporale.
6. L'inammissibilita' dei programmi verificati ai sensi del comma 3 e decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 4, nonche' la mancata esecuzione dei programmi secondo le modalita' e le scadenze in essi previste, comportano la decadenza di diritto dell'autorizzazione. Il Comune in tal caso ingiunge la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi da eseguirsi nel termine di sessanta giorni e, in caso di inottemperanza, il Comune provvede alla demolizione e al ripristino a spese del titolare dell'autorizzazione.
Art. 44
(Chiusura e rimozione dell'impianto)
1. Il provvedimento comunale di cui agli articoli 38, comma 5, e 42, e i programmi di cui all'articolo 43, commi 1 e 2, devono prevedere, definendo i tempi degli interventi:
a) la rimozione di tutte le attrezzature tecniche costituenti l'impianto sopra e sotto il suolo, secondo la normativa vigente;
b) la verifica delle condizioni del sito e l'eventuale bonifica, ai sensi delle vigenti norme, ovvero la rimozione di qualsiasi episodio, anche pregresso, di inquinamento legato alle attivita' dell'impianto.
2. Il provvedimento o il programma di cui al comma 1 sono trasmessi per conoscenza alla struttura regionale competente in materia di inquinamento.
Art. 45
(Provvedimento accertativo finale di collaudo e collaudo in materia di carburanti)
1. Ai fini dell'abilitazione all'esercizio definitivo degli impianti di distribuzione carburanti autorizzati ai sensi della presente legge, ultimati i lavori e prima della messa in esercizio dell'impianto, il Comune rilascia un provvedimento accertativo finale di collaudo redatto sulla base delle verifiche effettuate e sui collaudi ottenuti, previa presentazione al Comune da parte del titolare interessato, unitamente alla relativa richiesta, della seguente documentazione:
a) atti di collaudo e verifica rilasciati dagli enti competenti ai fini delle verifiche di idoneita' tecnica degli impianti in relazione agli aspetti fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio e sanitari;
b) certificazione del direttore dei lavori sulla conformita' dei lavori realizzati al progetto dell'impianto autorizzato.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 ha validita' di quindici anni. Alla scadenza di tale termine l'impianto deve essere provvisto di un nuovo provvedimento dichiarativo finale di collaudo richiesto dal titolare.
3. In attesa del provvedimento di cui al comma 1 l'impianto puo' essere esercito solo sulla base di un'autorizzazione all'esercizio provvisorio. La domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabile per un periodo massimo di pari durata su motivata richiesta dell'interessato, si considera accolta qualora il Comune entro trenta giorni dal suo ricevimento non ne comunichi il diniego, previa presentazione della seguente documentazione:
a) certificazione del direttore dei lavori sulla conformita' dei lavori realizzati al progetto dell'impianto di distribuzione autorizzato;
b) certificazione rilasciata da un tecnico abilitato, comprovante il rispetto delle norme di sicurezza e fiscali, nonche' la corretta esecuzione dei lavori in conformita' al progetto approvato;
c) copia della ricevuta del Comando provinciale dei vigili del fuoco dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di conformita' dei lavori come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 151/2011 ;
d) copia della ricevuta del deposito della richiesta al competente Comando dei vigili del fuoco del certificato di prevenzione incendi da parte del titolare con l'impegno all'osservanza delle prescrizioni o condizioni di esercizio imposte dai vigili del fuoco;
e) copia della ricevuta dell'Agenzia delle dogane competente del deposito della richiesta della licenza di esercizio se prevista.
4. In luogo del provvedimento di cui al comma 1 il titolare dell'impianto puo' motivatamente richiedere al Comune che venga effettuato il collaudo da parte della commissione di cui al comma 5. In tal caso il Comune, valutata la congruita' della motivazione, designa entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, un proprio rappresentante nella commissione di cui al comma 5.
5. La commissione collaudatrice e' composta dal rappresentante comunale, dai rappresentanti dell'Agenzia delle dogane, del Comando provinciale dei vigili del fuoco, dell'Azienda per i servizi sanitari e dell'ARPA.
6. Entro i successivi trenta giorni dalla designazione comunale di cui al comma 4 gli enti interessati sono invitati a designare i loro rappresentanti ed e' convocata la commissione collaudatrice per la visita di sopralluogo da effettuarsi non oltre ulteriori trenta giorni. La commissione effettua il sopralluogo di collaudo alla presenza di un rappresentante della ditta titolare dell'autorizzazione e, nei casi di impianti localizzati su autostrade o raccordi autostradali, alla presenza anche di un rappresentante dell'ente nazionale per le strade ovvero della societa' concessionaria autostradale.
7. Il verbale di collaudo e' redatto sul luogo a cura del rappresentante del Comune, e' sottoscritto dai componenti della commissione ed e' trasmesso al titolare dell'impianto, ai componenti della commissione e agli altri soggetti invitati al sopralluogo.
8. Nel sopralluogo di cui al comma 6 il rappresentante comunale accerta la conformita' dei lavori realizzati al progetto dell'impianto; i rappresentanti degli enti convocati accertano l'idoneita' tecnica degli impianti secondo le loro competenze.
9. Qualora nel corso del sopralluogo siano accertate irregolarita', la commissione assegna al titolare dell'autorizzazione un congruo termine per provvedere alla loro eliminazione e dispone una nuova visita di sopralluogo.
10. In esito al verbale di collaudo il Comune emette l'atto finale di collaudo e lo trasmette al titolare dell'impianto, agli enti di cui al comma 5 e agli altri soggetti invitati, anche ai fini del conseguente rilascio del certificato di prevenzione incendi e del registro di carico e scarico del carburante.
11. I compensi e i rimborsi spese spettanti ai componenti della commissione, secondo le disposizioni previste dai singoli enti di appartenenza, sono a carico del titolare dell'impianto.
12. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali collaudi e le verifiche a cura delle amministrazioni interessate qualora richiesti da specifiche norme di settore.
13. Il Comune competente al rilascio dell'atto finale di collaudo puo' porre a carico del soggetto richiedente gli oneri relativi alle attivita' di propria competenza riguardanti il collaudo stesso.
14. Gli oneri di cui al comma 13 sono determinati dall'organo statutario competente.
15. Il rappresentante di cui al comma 4 e' di norma individuato dal Comune fra i propri funzionari; puo' essere individuato anche fra i tecnici competenti e abilitati esterni all'amministrazione.
16. Si applicano per il collaudo le disposizioni di cui al comma 2 relative al provvedimento dichiarativo di collaudo.
17. Gli interventi di cui all'articolo 37 non sono soggetti a provvedimento dichiarativo di collaudo, ne' ad atto di collaudo ai sensi del presente articolo, ma sono in ogni caso realizzati nel rispetto delle previsioni di progetto, delle norme fiscali, ambientali e antincendio, che e' documentato da un'asseverazione sottoscritta da un tecnico abilitato, trasmessa al Comune, al Comando provinciale dei vigili del fuoco e all'Agenzia delle dogane.
18. L'esercizio degli impianti di cui al presente titolo, in assenza del provvedimento dichiarativo finale di collaudo, del collaudo o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio comporta, oltre alla sanzione di cui all'articolo 52, la sospensione di cui all'articolo 38, con l'applicazione delle disposizioni di cui allo stesso articolo.
Art. 46
(Salvaguardia del servizio nelle zone montane svantaggiate)
1. Al fine di garantire il servizio pubblico, negli ambiti territoriali dei Comuni classificati montani e ricompresi nelle zone di svantaggio socio-economico "B" e "C" di cui all' articolo 21 della legge regionale 33/2002 e all' articolo 3 della legge regionale 14/2011 , il Comune puo' autorizzare la prosecuzione dell'attivita' di un solo impianto risultato incompatibile alla verifica di cui all'articolo 42, comma 1, purche' sia stata accertata l'idoneita' tecnica ai fini della sicurezza sanitaria e la compatibilita' con le disposizioni a tutela dell'ambiente, se nel medesimo territorio comunale non e' presente altro impianto e, comunque, fino a quando non sia installato un nuovo impianto conforme alla normativa vigente.
Art. 47
(Orario minimo)
1. Ai fini di garantire almeno un servizio di base all'utenza, gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti osservano un orario minimo settimanale di trenta ore.
CAPO III
ALTRI IMPIANTI
Art. 48
(Impianti a uso privato)
1. Per impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione a uso privato si intende un autonomo complesso, ubicato all'interno di stabilimenti, aviosuperfici, cantieri, magazzini e simili, a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, di amministrazioni pubbliche non statali, nonche' di ditte operanti temporaneamente nelle medesime aree, e costituito da attrezzature fisse o mobili e da uno o piu' apparecchi meccanici collegati a serbatoi interrati o fuori terra e a qualsiasi sistema di erogazione con contalitri di carburanti per uso di trazione.
2. Non sono considerati impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti i contenitori provvisti di dispositivi per l'erogazione aventi le caratteristiche del prototipo individuato con il decreto ministeriale 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 1990, n. 76. E' inoltre fatto salvo quanto disposto in tema di contenitori-distributori rimovibili dal decreto ministeriale 12 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 settembre 2003, n. 221.
3. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi o di amministrazioni pubbliche, a eccezione delle amministrazioni dello Stato, e' rilasciata dal Comune con le medesime modalita' e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti della rete stradale.
4. L'autorizzazione contiene il divieto di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito a pena della sua revoca e dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 52.
5. Ai fini della presente legge l'uso esclusivo di impianti a uso privato da parte di imprese produttive e di servizi si intende riferito anche a imprese appartenenti a uno stesso gruppo. Si considerano appartenenti a uno stesso gruppo le imprese tra le quali sussiste un rapporto di controllo e di collegamento secondo i criteri definiti dall' articolo 2359 del codice civile .
6. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45.
Art. 49
(Impianti per natanti e aeromobili)
1. Sono impianti per natanti e per aeromobili quelli destinati al loro esclusivo rifornimento e formati da uno o piu' apparecchi per l'erogazione del carburante e delle eventuali relative attrezzature e pertinenze. La distribuzione puo' avvenire per uso commerciale o per uso privato.
2. Gli impianti esclusivamente per natanti e per aeromobili a uso commerciale, nonche' gli impianti terra-mare e terra-aviosuperfice, definiti come tali quelli che per collocazione e disponibilita' di attrezzature consentono il rifornimento di carburante sia ai natanti e agli aeromobili che ai veicoli terrestri, si considerano come impianti stradali soggetti alle norme di cui al capo II del presente titolo.
3. Gli impianti per natanti e per aeromobili a uso commerciale e gli impianti terra-mare e terra-aviosuperfice devono essere almeno della tipologia stazione di rifornimento come definita all'articolo 34, comma 1, lettera g), con l'esclusione dell'obbligo, per i primi, dell'installazione delle apparecchiature di ricarica per alimentazione di auto elettriche.
4. Gli impianti a uso privato di cui al presente articolo sono soggetti alle norme di cui all'articolo 48.
Art. 50
(Disposizioni in materia di sicurezza sanitaria e ambientale)
1. Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza sanitaria e ambientale.
2. La sostituzione dei serbatoi di stoccaggio deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme e inoltre:
a) la data di inizio dei lavori di sostituzione deve essere comunicata all'ARPA con specifico avviso scritto inviato con congruo anticipo;
b) deve essere effettuata e comunicata all'ARPA l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo e dell'acqua di falda al fine di verificare l'eventualita' di inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni di sostituzione o dovuti a perdite pregresse.
3. Nell'area di rifornimento devono essere adottati idonei sistemi di protezione dall'inquinamento della falda idrica ovvero sistemi di contenimento dei versamenti di idrocarburi e per la raccolta delle acque meteoriche.
4. I piazzali e le relative opere devono essere in ogni caso dotati di impianti a rete di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque meteoriche e di quelle nere secondo i locali regolamenti di fognatura e secondo le specifiche norme in materia.
5. La continuita' dei fossi e dei corsi d'acqua di ogni tipo e consistenza lungo e presso la strada deve essere garantita dagli interventi secondo le indicazioni comunali.
Art. 51
(Norme tecniche specifiche per gli impianti di distribuzione di carburanti di nuova realizzazione)
1. Fatto salvo quanto previsto dal codice della strada e dalle vigenti norme tecniche di settore, gli impianti stradali di distribuzione di carburanti ovunque ubicati devono rispettare anche le seguenti norme.
2. Gli accessi agli impianti devono essere realizzati sulla viabilita' pubblica e devono avere le seguenti caratteristiche tecniche minime:
a) impianti ovunque ubicati: realizzazione su fronte strada di almeno 40 metri, accessi distinti per entrata e uscita separati da aiuola spartitraffico centrale;
b) impianti ubicati nei Comuni di cui all'articolo 35, comma 7, secondo periodo: realizzazione su fronte strada di almeno 25 metri, accessi distinti per entrata e uscita separati da aiuola spartitraffico centrale;
c) impianti lungo strade a quattro o piu' corsie: realizzazione su fronte strada di almeno 100 metri, accessi distinti per entrata e uscita separati da aiuola spartitraffico centrale; in tali casi gli accessi devono essere provvisti di idonee corsie di accelerazione e di decelerazione.
3. Il piazzale dell'impianto deve sempre essere separato dalla sede stradale da apposita aiuola spartitraffico.
4. Nessun impianto stradale di distribuzione di carburanti puo' essere dotato di accessi su due o piu' strade pubbliche.
5. Nei casi di realizzazione di attivita' commerciali integrative, a prescindere dall'ubicazione dell'impianto, deve essere previsto, nell'area di pertinenza dell'impianto, un numero di parcheggi per autovetture almeno pari a un posto macchina ogni 12 metri quadrati di superficie di vendita prevista, esclusi spazi di accesso e manovra.
6. Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale orizzontale e verticale, come previsto dal vigente codice della strada, che indichi il percorso ai rifornimenti, l'accesso e l'uscita, la delimitazione delle aree di parcheggio, il divieto di manovre di svolta a sinistra sulla viabilita'.
CAPO IV
SANZIONI
Art. 52
(Sanzioni)
1. L'installazione degli impianti di cui alla presente legge in assenza delle autorizzazioni previste, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti norme di settore e gli obblighi di vigilanza locale, edilizia e urbanistica e fermo restando l'obbligo della riduzione a conformita', e' soggetta a una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.
2. Le modifiche di cui all'articolo 37 effettuate in assenza della prevista comunicazione comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 4.000 euro.
3. L'esercizio degli impianti di cui alla presente legge in assenza del provvedimento dichiarativo finale di collaudo, del collaudo o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 euro a 12.000 euro.
4. Nei casi di accertata violazione del divieto di cessione di cui all'articolo 48, comma 4, per gli impianti a uso privato, oltre alla revoca dell'autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 20 euro per ogni litro o frazione di litro indebitamente ceduto.
5. Nei casi di mancato adeguamento all'installazione di apparecchiature self-service prepagamento negli impianti esistenti entro il termine di cui all'articolo 37, comma 6, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da determinarsi in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento.
6. Negli altri casi, il mancato adeguamento entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione, dichiarata dal Comune competente.
7. L'irrogazione delle sanzioni previste spetta al Comune competente per territorio.
TITOLO III
ABROGAZIONI E NORME FINALI
CAPO I
ABROGAZIONI E NORME FINALI E DI RINVIO
Art. 53
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate:
a) la legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia);
b) la legge regionale 16 novembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici);
c) la legge regionale 14 febbraio 2002, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 24 , recante "Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici");
d) gli articoli 21 e 22 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilita', trasporto pubblico locale, cultura, sport);
e) i commi 8, 9 e 10 dell' articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione);
f) l' articolo 36 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivita' venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);
g) il comma 1 bis dell'articolo 40 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio);
h) la legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), e il relativo piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del 16 dicembre 2002, n. 0394/Pres;
i) i commi 1, 2 e 5 dell' articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale); i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi a istanze presentate in vigenza dell' articolo 1, comma 5, della legge regionale 14/2008 , concludono il proprio iter di approvazione ai sensi di quanto in esso disposto;
j) la legge regionale 23 aprile 1990, n. 17 (Criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ai sensi dell' articolo 54, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ), a decorrere da centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione dell'articolo 13, comma 1, che viene abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 54
(Norme finali)
1. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attivita' produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale).
2. All' articolo 22 ter, comma 6, della legge regionale 7/2000 dopo le parole << preposte alla tutela >> sono aggiunte le seguenti: << dell'urbanistica, del patrimonio storico-artistico, >>.
3. Il comma 3 bis dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilita' individuale ecologica e il suo sviluppo), e' sostituito dal seguente:
<<3 bis. Gli importi delle aperture di credito di cui al comma 3, a favore dei Segretari generali in carica presso ciascuna Camera di commercio, in qualita' di funzionari delegati, sono erogati con le seguenti modalita':
a) il 70 per cento all'inizio dell'anno, in proporzione all'importo totale dei mandati di pagamento, emessi da ciascun Segretario generale a favore dei gestori, a titolo di rimborso dei contributi concessi nel corso dell'anno precedente;
b) il 30 per cento dopo il 30 giugno, in proporzione all'importo totale dei mandati di pagamento emessi da ciascun Segretario generale a favore dei gestori, a titolo di rimborso dei contributi concessi nel corso del semestre precedente, tenendo conto degli importi ancora a disposizione dei Segretari generali;
c) le eventuali risorse stanziate sul pertinente capitolo di spesa, ulteriori rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b), sono erogate in proporzione all'importo totale dei mandati di pagamento emessi da ciascun Segretario generale a favore dei gestori, a titolo di rimborso dei contributi concessi nel corso del primo semestre dell'anno in corso, tenendo conto degli importi ancora a disposizione dei Segretari generali.>>.
4. La norma contenente il divieto di cui all'articolo 13, comma 4, lettera c), numero 3), entra in vigore l'1 gennaio 2014.
Art. 55
Norma di rinvio)
1. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano la normativa statale e regionale vigenti in materia.
Art. 56
(Rinvio dinamico)
1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.
Art. 57
(Norme urgenti)
1. Al comma 7 dell'articolo 24 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36- Disposizioni in materia di risorse idriche), le parole << , che devono essere validati da organismi di certificazione qualificati, scelti dall'Autorita' per la vigilanza di cui all'articolo 18 >> sono soppresse.
2. Il termine per presentare domanda per il contributo per l'abbattimento dei tassi d'interesse di cui all'articolo 1, commi da 90 a 92, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), e' fissato al 15 ottobre 2013.
3. In sede di rendicontazione dei finanziamenti concessi, per la creazione di centri commerciali naturali e di centri in via, ai sensi dell' articolo 2, commi 43, 44, 45, 46 e 47, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 - 2013 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), in deroga a quanto disposto dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 7/2000 , i soggetti beneficiari presentano le rispettive documentazioni di spesa riferite esclusivamente all'utilizzazione delle somme percepite a titolo di finanziamento.
4. Al comma 11 dell'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivita' venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo le parole << con le norme del Piano stesso >> sono sostituite dalle seguenti: << con le misure di salvaguardia del Piano, definite con la deliberazione della Giunta regionale di adozione del progetto del Piano >>;
b) al secondo periodo le parole << con il Piano di tutela delle acque >> sono sostituite dalle seguenti: << con le misure di salvaguardia del Piano regionale di tutela delle acque, definite con la deliberazione della Giunta regionale di adozione del progetto del Piano >>.
5. Nelle more del passaggio di consegne e fino al compimento degli adempimenti successivi necessari per l'effettivo subentro nella titolarita' dei rapporti giuridici inerenti la soppressa struttura del Commissario per l'emergenza socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado, l'Amministrazione regionale continua a erogare i finanziamenti relativi alle rate in scadenza dei ruoli di spesa fissa emessi ai sensi dell' articolo 5, comma 24, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dell' articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008), e dell'articolo 4, commi 13 e 14, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), a fronte dei contratti di mutuo stipulati dal suddetto Commissario.
Art. 58
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.