IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
Art. 1
Retribuzioni dei dipendenti delle strutture private accreditate al SSR
1. Al fine di assicurare e garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nell’ambito delle convenzioni stipulate tra aziende sanitarie e strutture private accreditate del Servizio sanitario regionale (SSR) che forniscano prestazioni sanitarie e socio sanitarie non immediatamente surrogabili da strutture pubbliche regionali, qualora tali strutture risultino inadempienti in ordine alle retribuzioni relative, al proprio personale, le aziende sanitarie, assegnati 10 giorni per l’erogazione delle spettanze maturate e non corrisposte, permanendo l’inadempienza contrattuale, con provvedimento del Direttore generale, sospendono ogni pagamento.
2. Decorso inutilmente il termine di ulteriori cinque giorni lavorativi dalla data del provvedimento di sospensione, ove le strutture non abbiano adempiuto alle proprie obbligazioni, il Direttore generale dell’azienda sanitaria competente, nei limiti delle spettanze dovute a qualsiasi titolo, procede, in nome e per conto della struttura privata inadempiente, all’anticipazione delle retribuzione dovute e non pagate nella misura del 90% dell’ultima mensilità erogata ai soli dipendenti che prestano servizio presso la struttura privata accreditata operante sul territorio regionale.
Art. 2
Attivazione della procedura
1. La procedura di cui all’articolo 1 è attivata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o dalla maggioranza dei lavoratori interessati, mediante apposita istanza all’Azienda sanitaria territorialmente competente.
2. La stessa procedura è attivabile per non più di 2 volte. A fronte di ulteriori inadempienze, l’Azienda sanitaria competente deve avviare il procedimento di risoluzione contrattuale con la struttura privata inadempiente.
Art. 3
Definizione delle procedure amministrative
1. Le modalità operative delle procedure di cui agli artt. 1 e 2, nonché la quantificazione e le modalità di remunerazione dei maggiori oneri derivanti all’Azienda sanitaria dall’esecuzione della procedura di cui alla presente legge, sono definite con apposito provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro il termine massimo di 15 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. In ogni caso, dall’applicazione della presente legge non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.
Art. 4
Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.