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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale 7 febbraio 2005, n.3
«Perimetrazione definitiva dell’Area naturale protetta “Parco del Monte Subasio”».
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


Articolo 1
(Perimetrazione definitiva dell’Area naturale protetta Parco del Monte Subasio)


1. La perimetrazione definitiva dell’Area naturale protetta Parco del Monte Subasio, ai
sensi dell’articolo 12, comma 7 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, è rappresentata
dalla cartografia a scala 1:25.000 di cui alla tavola A allegata alla presente legge.


ARTICOLO 2
(Tutela delle aree escluse dall’Area naturale protetta Parco del Monte Subasio)


1. Le aree escluse dalla perimetrazione provvisoria dell’Area naturale protetta Parco del
Monte Subasio individuata dall’articolo 25, comma 2, della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, sono rappresentate dalla cartografia in scala 1:25.000 di cui alla tavola B allegata alla presente legge.
2. Tali aree sono classificate aree boscate, comprensive delle relative radure, ai sensi
dell’art. 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 e ne seguono la relativa disciplina.


NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)
Nota all’art. 1:
- Il testo dell’art. 12, comma 7, della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, recante “Tutela
dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla
legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142” (in S.O. n. 1 al B.U.R.
15 marzo 1995, n. 13), è il seguente:
«Art. 12 Piano dell'Area naturale protetta.
Omissis.
7. Il piano dell'Area naturale protetta può contenere la proposta di modifica della perimetrazione provvisoria stabilita dalla legge istitutiva ed, in ipotesi di accoglimento di
tale proposta, la nuova perimetrazione è approvata con legge regionale.
Omissis.».
Note all’art. 2:
- Il testo dell’art. 25, comma 2, della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (si veda la nota
all’art. 1), è il seguente:
«Art. 25 Istituzione delle Aree naturali protette regionali.
Omissis.
2. Le perimetrazioni provvisorie, a scala 1:25000, per ciascuna delle suddette Aree naturali protette sono rappresentate nelle cartografie allegate alla presente legge.
Omissis.».
- Il testo dell’art. 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, recante “Piano urbanistico territoriale” (in S.O. al B.U.R. 31 maggio 2000, n. 31), come modificato dall’art. 50 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 28
novembre 2001, n. 58), è il seguente:
«Art. 15 Aree boscate.
1. Per la definizione di aree boscate si fa riferimento alla definizione dell'art. 5 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28.
2. Le aree boscate e quelle dove il bosco è parzialmente o totalmente distrutto da incendi, alluvioni o frane sono ulteriormente disciplinate dal PTCP quale piano paesistico - ambientale, ai fini della tutela e salvaguardia dell'estensione della superficie boscata e delle relative radure perimetrali o interne, fermo restando il divieto assoluto di nuovi interventi edilizi.
3. I comuni recepiscono nel PRG parte strutturale, le perimetrazioni delle aree boscate in conformità alla definizione di cui al comma 1 ed alla disciplina del PTCP, ed individuano, nelle aree extraurbane, una fascia di transizione in cui l'attività edilizia è limitata agli interventi di cui all'art. 31, lett. a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457.
4. La Regione destina risorse finanziarie per valorizzare le fasce di transizione circostanti il bosco al fine di assicurare un adeguato reddito ai coltivatori che ne riconvertano l'uso per produzioni ecocompatibili.
5. Le aree boscate non sono computabili ai fini dell'applicazione della densità edilizia prevista per le zone agricole dall'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Nelle aree boscate sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 8 dalla legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione è consentita altresì la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, nonché le opere di sistemazione idraulica e forestale e gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, con le modalità ivi indicate.
8. Gli impianti di arboricoltura da legno, gli imboschimenti ed i rimboschimenti sono individuati dalla Giunta regionale su apposita cartografia.».
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.Data a Perugia, addì 7 febbraio 2005
LORENZETTI



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