Aggiornato al con n.41351 documenti

HOME  |  PUBBLICITA'  |  REDAZIONE  |  COPYRIGHT  |  FONTI  |  FAQ   

 

 
 

NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

Indietro
Legge regionale 28 luglio 2004, n.16
«Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modificazione dello Statuto regionale.»
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
(Oggetto)


1. La presente legge disciplina le modalità di svolgimento del referendum sulla approvazione o modifica dello Statuto della Regione Umbria.


ARTICOLO 2
(Pubblicazione delle leggi di revisione statutaria ai fini della richiesta di referendum)


1. Il testo della legge di approvazione o di modifica dello Statuto è trasmesso dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta entro cinque giorni dalla data della seconda deliberazione da parte del Consiglio, adottata ai sensi dell’articolo 123, secondo comma della Costituzione.
2. Il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dal ricevimento, provvede alla pubblicazione del testo della legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria senza formula di promulgazione e senza numerazione, con l’intestazione: “Testo di legge di approvazione (o di modifica) statutaria deliberato a norma dell’articolo 123, secondo comma della Costituzione”.
3. Dopo il testo della legge è inserito l’avvertimento che, entro tre mesi dalla pubblicazione, un cinquantesimo degli elettori della Regione o un numero di Consiglieri pari a un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere che si proceda a referendum popolare ai sensi dell’articolo 123, terzo comma della Costituzione e della presente legge.
4. Con l’avvertimento di cui al comma 3 è specificato il numero degli elettori, calcolato sulla base delle liste elettorali per l’elezione del Consiglio regionale, e dei consiglieri regionali che possono richiedere il referendum.
5. In allegato alla pubblicazione è pubblicato il fac simile del modulo da utilizzare, a pena di nullità, per la richiesta di referendum di cui all’articolo 5 e per la raccolta delle firme di cui all’articolo 8.


ARTICOLO 3
(Questione di legittimità costituzionale)


1. Qualora il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’articolo 123, secondo comma della Costituzione, il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso, ne dà notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e comunicazione agli eventuali promotori del referendum di cui agli articoli 7 e 11.
2. Dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1, il termine di tre mesi di cui all’articolo 2, comma 3 è sospeso e, sino alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della decisione della Corte costituzionale, è preclusa ogni attività ed operazione referendaria, ivi compresa la presentazione di nuove richieste.
3. Nel caso in cui la Corte costituzionale rigetti il ricorso del Governo, il termine di tre mesi di cui all’articolo 2, comma 3 riprende nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della decisione della Corte stessa. In tale caso tutte le operazioni compiute prima della sospensione conservano validità ed il procedimento referendario riprende dall’ultima operazione compiuta.
4. Nel caso in cui la legge statutaria venga dichiarata parzialmente o totalmente illegittima dalla Corte costituzionale, le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla legge oggetto della sentenza perdono efficacia.


ARTICOLO 4
(Promulgazione in caso di scadenza dei termini)


1. Il Presidente della Giunta regionale, trascorsi tre mesi dalla pubblicazione ai sensi dell’articolo 2, comma 2, senza che il Governo abbia promosso ricorso di legittimità costituzionale, ovvero sia stata avanzata richiesta di referendum, promulga la legge di approvazione o di modifica dello Statuto e ordina che venga pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
2. La promulgazione avviene con la seguente formula: “Il Consiglio regionale ha approvato ai sensi dell’articolo 123, secondo comma della Costituzione;
il Governo non ha promosso giudizio di legittimità avanti la Corte Costituzionale;
nessuna richiesta di referendum è stata presentata;
il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge”:
(testo della legge).


ARTICOLO 5
(Richiesta di referendum)


1. La richiesta di referendum della legge di approvazione o di modifica dello Statuto deve contenere l’indicazione del testo della legge che si intende sottoporre alla votazione popolare e deve, altresì, citare la data della sua approvazione finale da parte del Consiglio regionale e la data ed il numero del Bollettino Ufficiale della Regione Umbria nel quale è stata pubblicata.
2. Il quesito da sottoporre a referendum è espresso nella seguente formula: “Approvate il testo della legge regionale concernente: …(titolo della legge), approvata dal Consiglio regionale in seconda deliberazione il giorno …(data) e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ...(numero) del …(data)?”.


ARTICOLO 6
(Responsabile del procedimento)


1. Il Segretario Generale del Consiglio regionale è responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale previsti dalla presente legge non espressamente attribuiti ad altri soggetti.
2. Il Segretario Generale può assegnare ad altro dirigente la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento.


ARTICOLO 7
(Iniziativa popolare)


1. Ai fini dell’esercizio dell’iniziativa referendaria da parte degli elettori, almeno tre di essi, in qualità di promotori, si presentano muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione presso la Segreteria Generale del Consiglio regionale, che ne dà atto con verbale di cui rilascia copia, unitamente ai moduli di cui all’articolo 8, comma 1.
2. Copia del verbale è inviata entro quarantotto ore al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta, che ne cura la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.


ARTICOLO 8
(Raccolta delle firme)


1. Le firme necessarie per la presentazione della richiesta di referendum devono essere raccolte su moduli forniti e vidimati dal Consiglio regionale.
2. Accanto alla firma l’elettore sottoscrittore indica per esteso il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita e il comune nelle cui liste elettorali egli è iscritto.
3. Le firme apposte dagli elettori sono autenticate da uno dei soggetti e secondo le modalità indicate dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni. L’iscrizione nelle liste elettorali è comprovata dai relativi certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori.
4. Il pubblico ufficiale provvede personalmente alla stesura del nome, cognome e generalità del cittadino analfabeta o comunque impedito a sottoscrivere, dopo aver raccolto la sua dichiarazione di volontà, indicando a margine i motivi dell’impedimento.


ARTICOLO 9
(Deposito delle firme)


1. Entro tre mesi dalla pubblicazione della legge ai sensi dell’articolo 2, comma 2, i promotori depositano presso la Segreteria Generale del Consiglio regionale la richiesta referendaria corredata dalle prescritte firme raccolte con le modalità di cui all’articolo 8 e dai certificati di cui all’articolo 8, comma 3. Il responsabile del procedimento ne dà atto, mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell’ora dell’avvenuto deposito. Copia del verbale è consegnata ai promotori.
2. Entro trenta giorni dal deposito, il responsabile del procedimento provvede alla verifica della rispondenza e regolarità delle firme, del loro numero, della loro autenticazione nonché della validità della documentazione allegata.
3. Il responsabile del procedimento redige processo verbale anche sottoscritto dai promotori attestante il risultato delle verifiche effettuate. Il verbale è trasmesso ai promotori, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale.


ARTICOLO 10
(Indizione del referendum)


1. Il Presidente della Giunta regionale, entro quindici giorni dal ricevimento del verbale del responsabile del procedimento attestante la regolarità della richiesta referendaria procede, con proprio decreto, alla indizione del referendum, fissandone la data di svolgimento in una domenica compresa tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto medesimo. Il decreto è comunicato al Presidente del Consiglio regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
2. Qualora il verbale del responsabile del procedimento attesti la non regolarità della richiesta referendaria, il Presidente della Giunta ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria con la seguente formula: “La richiesta di referendum di iniziativa popolare avente ad oggetto la legge regionale di approvazione (o di modifica) dello Statuto regionale non è stata ritenuta regolare”.


ARTICOLO 11
(Richiesta di referendum ad iniziativa dei Consiglieri regionali)


1. La richiesta di referendum da parte dei Consiglieri regionali, formulata ai sensi dell’articolo 5, è sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il Consiglio ed è presentata alla Segreteria Generale del Consiglio regionale.
2. Il responsabile del procedimento redige processo verbale dell’avvenuto deposito, procedendo all’autentica delle firme dei richiedenti ed attestando che trattasi di Consiglieri regionali in carica.
3. I Consiglieri che sottoscrivono la richiesta di referendum devono indicare all’atto del deposito uno o più incaricati a rappresentarli nelle successive fasi della procedura referendaria.


ARTICOLO 12
(Svolgimento del referendum)


1. Per lo svolgimento del referendum si applicano le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, comma 1, 15, 16 e 17 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 22.
2. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Regione con le caratteristiche risultanti dal modello allegato alla presente legge.
3. Le schede contengono il quesito così come formulato nella richiesta di referendum in conformità all’articolo 5, cui seguono le due risposte proposte alla scelta dell’elettore “SI” – “NO”.
4. L’elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene, a pena di nullità.
5. La scheda è nulla qualora presenti segni di riconoscimento ovvero non consenta di risalire alla volontà dell’elettore.
6. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore sette della domenica fissata con il decreto di indizione del referendum e terminano alle ore ventidue del giorno medesimo.
7. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il calendario e le modalità indicate nel decreto di indizione del referendum.
8. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell’Ufficio regionale possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici presenti in Consiglio regionale e dei promotori del referendum.


ARTICOLO 13
(Proclamazione dei risultati – Promulgazione o decadenza)


1. Nel caso in cui le risposte “NO” costituiscano la maggioranza dei voti validamente espressi o siano in numero uguale ai voti validi contenenti la risposta “SI” la legge di approvazione o di modifica statutaria risulta non approvata dal referendum. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base del verbale trasmessogli dall’Ufficio centrale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e la legge statutaria non approvata dal referendum decade.
2. Nel caso in cui le risposte “SI” costituiscano la maggioranza dei voti validamente espressi, il Presidente della Giunta regionale, sulla base del verbale trasmessogli dall’Ufficio centrale per il referendum, promulga la legge di approvazione o di modifica statutaria adottando la seguente formula: “Il Consiglio regionale ha approvato; il referendum svoltosi in data ….. ha dato esito favorevole; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge”: (testo della legge). In calce viene adottata la seguente formula: “La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Umbria”.


ARTICOLO 14
(Norma finanziaria)


1. Le spese per lo svolgimento del referendum disciplinato dalla presente legge sono a carico della Regione.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con le somme annualmente iscritte nella unità previsionale di base 01.1.002 denominata “Consultazioni
elettorali” (cap. 875 di nuova istituzione) del bilancio regionale.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma 2, sia in termini di competenza che di cassa.


Formula Finale:


La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, addì 28 luglio 2004
LORENZETTI



Nota all’art. 2, commi 1, 2 e 3:
- Si riporta il testo dell’art. 123 della Costituzione della Repubblica italiana promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 (pubblicata nella G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, Ed. Straord.), ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948, come modificato dall’art. 3, della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24 ottobre 2001, n. 248):
«Art. 123.
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.».


Nota agli artt. 3, comma 1 e 4, comma 2:
- Per il testo dell’art. 123 della Costituzione si veda la nota all’art. 1, commi 1, 2 e 3.


Nota all’art. 8, comma 3:
- Si riporta il testo dell’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, recante “Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale” (pubblicata nella G.U. 22 marzo 1990, n. 68):
«Art. 14.
1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122,
dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e
provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.
2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.».


Nota all’art. 12, comma 1:
- Il testo degli artt. 11, 12, 13, comma 1, 15, 16 e 17 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 22, recante “Norme sul referendum abrogativo e sul referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali” (pubblicata nel B.U.R. 9 luglio 1997, n. 33), è il seguente:
«Art. 11.
Ufficio regionale e uffici circoscrizionali per il referendum.
1. Entro 15 giorni dalla data del decreto che indice il referendum, il primo presidente della Corte di appello provvede alla costituzione dell'Ufficio centrale regionale per il referendum popolare formato nei modi previsti dall'art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.
2. Entro i successivi trenta giorni sono costituiti presso i tribunali di Perugia e di Terni gli uffici centrali circoscrizionali per il referendum, da formarsi sempre nei tempi e nei modi previsti dalla legge suddetta.
Art. 2.
Operazioni elettorali.
1. Le operazioni relative al referendum, per gli aspetti organizzativi ed amministrativi, sono di competenza della Regione, la quale, nell'espletamento di esse, si servirà della collaborazione delle Amministrazioni comunali.
2. Per la costituzione dei seggi e degli uffici elettorali, nonché per quant'altro non previsto dalla presente legge, si applicano,
per lo svolgimento delle operazioni, le norme di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 108 e al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con l'attribuzione alla Giunta regionale delle competenze e delle funzioni dalla stessa legge attribuite al Ministero dell'interno.
Art. 13.
Modalità della votazione.
1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale dei registri elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione, sono disciplinate dalle disposizioni del T.U. approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.
Omissis.
Art. 15.
Operazioni degli uffici circoscrizionali.
1. Ogni ufficio circoscrizionale, sulla scorta dei verbali di scrutinio ricevuti dagli uffici di sezione di tutti i Comuni della provincia, da atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati, previo esame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
2. Delle operazioni di cui al comma 1 deve essere redatto verbale in tre esemplari dei quali uno resta depositato presso la Cancelleria del Tribunale, uno viene inviato a mezzo corriere speciale all'Ufficio centrale regionale per il referendum unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione e relativi documenti ed uno viene trasmesso al Presidente della Giunta regionale.
Art. 16.
Operazioni dell'Ufficio centrale.
1. L'Ufficio centrale per il referendum, appena ricevuto dagli uffici circoscrizionali quanto specificato nel precedente articolo, procede in seduta pubblica, con l'intervento del Procuratore generale presso la Corte di appello, e con l'assistenza, per l'esecuzione materiale dei calcoli di esperti designati dal presidente dell'ufficio stesso, al controllo degli elettori che hanno votato ed alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla abrogazione e alla conseguente proclamazione dei risultati.
2. Di tutte le operazioni di cui al comma 1 viene redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Cancelleria della Corte di appello e l'altro viene trasmesso immediatamente alla Segreteria della Giunta regionale. 3. I delegati ed i promotori della richiesta di referendum hanno facoltà di prendere cognizione o di estrarre copia dell'esemplare del verbale di cui al comma 2 già depositato presso la Cancelleria della Corte di appello.
Art. 17.
Reclami.
1. Sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli uffici circoscrizionali ed all'Ufficio centrale per il referendum decide quest'ultimo nella pubblica seduta di cui all'articolo precedente prima di procedere alle operazioni ivi previste.».



STAMPA QUESTA PAGINA
 
 
 

CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
     Tutti i CONVEGNI >

LIBRI ED EBOOK

Manuale di diritto amministrativo 2014
F. Caringella, Dike Giuridica Editrice, 2014
Nel corso dell'ultimo anno le incessanti fatiche della giurisprudenza hanno dato vitalità all'introduzione, ...
Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
Codice degli appalti pubblici
A. Cancrini, C. Franchini, S. Vinti, UTET Giuridica, 2014
Il volume presenta una trattazione molto meticolosa e approfondita di tutti gli istituti previsti dall'ordinamento ...
Atti e procedure della Polizia municipale
E. Fiore, Maggioli Editore, 2014
Il manuale insegna ad individuare le corrette procedure per l'accertamento degli illeciti sia amministrativi ...
     Tutti i LIBRI >