Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
iARTICOLO 1
(Finalità)
1. La presente legge disciplina la pratica della cremazione e dispersione delle ceneri nel rispetto delle volontà e dignità del defunto e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni individuo.
ARTICOLO 2
(Cremazione, conservazione e dispersione delle ceneri)
l. L’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”.
2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall’articolo 3, comma l, lett. c) della legge n. 130/2001 o nel cinerario comune ed è eseguita dal coniuge, da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall’avente diritto o, in caso di iscrizione del defunto a un’associazione aderente alla Federazione italiana delle società per la cremazione, dal rappresentante legale dell’associazione stessa che ne dà comunicazione ai familiari di primo grado.
3. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un’urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l’affidamento ai familiari di primo grado.
4. Il coniuge superstite e i figli possono richiedere l’affidamento delle ceneri del defunto già depositate nel cinerario comune.
5. La consegna dell’urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell’urna o delle ceneri. Tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso,
costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.
6. In caso di comprovata necessità, l’ufficiale di stato civile autorizza, con il consenso dei familiari di primo grado, la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure
previste per l’autorizzazione alla cremazione.
ARTICOLO 3
(Attività funebre)
l. I comuni singoli o associati disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, i servizi cimiteriali e ne informano i cittadini, con particolare riguardo alle differenti forme di sepoltura e ai relativi profili economici.
2. I comuni assicurano spazi adeguati per lo svolgimento di funerali civili tali da consentire la riunione di persone e lo svolgimento delle onoranze funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari. Tali spazi possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di riti funebri per culti diversi da quello cattolico.
3. La Giunta regionale, d’intesa con l’ANCI e le associazioni di categoria, emana il codice deontologico delle imprese, società e consorzi che svolgono attività funebre.
ARTICOLO 4
(Cimiteri)
1. Il Comune è tenuto a garantire sepoltura ai cadaveri dei propri residenti e delle persone decedute nel territorio del comune, quale ne fosse la residenza, ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso e alle ossa, resti mortali e ceneri derivanti da cadaveri.
2. Ogni comune, nell’ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco dei trenta anni successivi all’adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1 e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull’ambiente.
3. La cremazione e la manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti privati mediante convenzione.
4. L’area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione. L’area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale deve essere definita considerando:
a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;
b) l’eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 2;
c) l’eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all’interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;
d) il rispetto delle attività di culto.
5. Il Comune, su richiesta di privati o associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all'interno del cimitero per sepolture private, nel rispetto dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa.
6. Il Comune può richiedere al Presidente della Giunta regionale l’autorizzazione alla tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.
ARTICOLO 5
(Norme regolamentari)
l. Le attività cimiteriali sono disciplinate dai comuni sulla base di un regolamento tipo, emanato, sentito l’ANCI, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Nota all’art. 2, commi 1 e 2:
- La legge 30 marzo 2001, n. 130, recante “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”, è pubblicata nella G.U. 19 aprile 2001, n. 91. Si riporta il testo dell’art 3, comma 1, lett. c):
«Art. 3.
Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti princìpi:
Omissis;
c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti; Omissis.».
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, addì 21 luglio 2004
LORENZETTI