Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Modificazione all’articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34)
1. Al comma 11 dell’articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 (Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trasformate ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Abrogazione della legge regionale 12 luglio 1996, n. 18), le parole: “con deliberazione della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “dal consiglio di amministrazione”.
ARTICOLO 2
(Modificazione all’articolo 6 della l.r. 34/2004)
1. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 34/2004 è sostituita dalla seguente:
“c) approvare il bilancio preventivo pluriennale di durata triennale, il bilancio preventivo economico annuale (budget) e il bilancio di esercizio;”.
ARTICOLO 3
(Modificazione all’articolo 9 della l.r. 34/2004)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 34/2004, è aggiunto il seguente:
“1bis. Le analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati, in termini di qualità dei servizi erogati per centri di responsabilità, sono rese pubbliche mediante pubblicazione annuale all’albo dell’azienda, unitamente alla deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio.”.
ARTICOLO 4
(Modificazione all’articolo 10 della l.r. 34/2004)
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 34/20004 è sostituita dalla seguente:
“c) il bilancio preventivo economico pluriennale di durata triennale, il bilancio preventivo economico annuale (budget) e il bilancio di esercizio;”.
ARTICOLO 5
(Modificazioni all’articolo 11 della l.r. 34/2004)
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 34/2004, le
parole: “e finanziaria” sono soppresse.
2. Il comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 34/2004 è sostituito dal seguente:
“4. Il consiglio di amministrazione approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo pluriennale di durata triennale e il bilancio preventivo economico annuale (budget). Il bilancio di esercizio è approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.”.
3. Il comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 34/2004 è abrogato.
4. Al comma 6 dell’articolo 11 della l.r. 34/2004, le parole: “e l’approvazione del bilancio e del rendiconto” sono sostituite dalle seguenti: “e l’approvazione del bilancio preventivo economico annuale (budget) e di quello di esercizio”.
ARTICOLO 6
(Modificazione all’articolo 12 della l.r. 34/2004)
1. Il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 34/2004 è sostituito dal seguente:
“2. Per la gestione dei servizi socio-assistenziali, la Regione assicura all’azienda un finanziamento annuale definito sulla base del sistema della quota capitaria determinata in misura non superiore a quella riconosciuta alle strutture per anziani gestite dagli enti locali. All’azienda è inoltre concesso un contributo annuale non superiore al 20 per cento dei costi di esercizio risultanti dal bilancio di esercizio riferito all’anno precedente, il cui ammontare è determinato, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base della stima previsionale dei costi relativa all’anno cui si riferisce il contributo presentata dall’azienda entro il 30 settembre di ogni anno. Contributi straordinari per scopi determinati o interventi speciali possono essere disposti con legge.”.
ARTICOLO 7
(Disposizione transitoria)
1. Per gli esercizi finanziari 2010 e 2011, il termine per la presentazione della stima previsionale dei costi di cui all’articolo 12, comma 2, della l.r. 34/2004, come sostituito dall’articolo 6, è fissato al 20 dicembre 2010.
ARTICOLO 8
(Disposizioni finanziarie)
1. L’onere complessivo derivante dall’applicazione degli articoli 6 e 7 è determinato complessivamente in annui euro 400.000 a decorrere dall’anno 2010.
2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 nell’unità previsionale di base 1.8.1.10 (Interventi per servizi e provvidenze socio-assistenziali).
3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante l’utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci:
a) nell’unità previsionale di base 1.8.1.10 per annui euro 150.000 per il triennio 2010/2012 a valere sul Fondo regionale per le politiche sociali di cui all’articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004);
b) nell’unità previsionale di base 1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente) a valere sull’accantonamento previsto al punto F1 (Regionalizzazione della motorizzazione civile) dell’allegato n. 2/A al bilancio stesso per euro 250.000 per l’anno 2010;
c) nell’unità previsionale di base 1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente) a valere sull’accantonamento previsto al punto G1 (Istituzione commissioni valanghe) dell’allegato n. 2/A al bilancio stesso per annui euro 250.000 per gli anni 2011 e 2012.
4. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
ARTICOLO 9
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Aosta, 9 novembre 2010.
Il Presidente
ROLLANDIN