NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria
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Legge regionale 9 novembre 2010, n. 16
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Prime disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
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L' Assemblea legislativa della Liguria ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette)) 1. Il comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) è abrogato. 2. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 12/1995, è sostituito dal seguente: “1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale tra i componenti del Consiglio, all’atto della relativa nomina, sentita la Comunità del Parco.”. 3. L’articolo 10 della l.r. 12/1995 è sostituito dal seguente: “Articolo 10 (Consiglio) 1. I Consigli degli Enti di gestione sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale; la relativa composizione è definita dallo Statuto che prevede un’equilibrata rappresentanza delle comunità locali e degli interessi generali. Il numero dei componenti è fissato in un massimo di cinque membri, compreso il Presidente. 2. Le designazioni dei componenti del Consiglio, come definiti dai singoli Statuti ai sensi del comma 1, sono trasmesse entro sessanta giorni dalla richiesta al Presidente della Giunta regionale che, decorso tale termine, provvede comunque alla nomina del Consiglio qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salvo successive integrazioni.”. 4. All’articolo 11 della l.r. 12/1995 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, le parole: “un rappresentante per ogni associazione di imprenditori agricoli operanti nel territorio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “una adeguata rappresentanza delle categorie economiche che operano nell’ambito territoriale del Parco”; b) al comma 6, dopo le parole: “parere obbligatorio” sono aggiunte le seguenti: “o vincolante, secondo le previsioni dello Statuto”; c) dopo la lettera d) del comma 6, è inserita la seguente : “d bis) su altre questioni previste dallo Statuto;”. 5. Al comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 12/1995, dopo le parole: “revisori dei conti” sono inserite le seguenti: “resta in carica quattro anni,”. 6. Il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 12/1995, è sostituito dal seguente: “1. Lo Statuto dell’Ente di gestione dell’area protetta, nell’ambito dei principi fissati dalle leggi statali e regionali ed in conformità allo schema tipo di Statuto approvato dalla Giunta regionale, definisce gli obiettivi dell’attività dell’Ente, fissa le norme fondamentali per la sua organizzazione ed in particolare determina la composizione e le attribuzioni degli organi e l’ordinamento degli uffici.”. ARTICOLO 2 (Consorzio di Bonifica ed Irrigazione del Canale Lunense) 1. Il Consorzio di Bonifica ed Irrigazione del Canale Lunense è tenuto ad adeguare il proprio Statuto alle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei termini ivi previsti. 2. Le modifiche statutarie di adeguamento di cui al comma 1 sono approvate dalla Giunta regionale. ARTICOLO 3 (Organi di amministrazione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona) 1. Le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’adeguamento dei rispettivi Statuti al fine di assicurare che gli organi di amministrazione siano costituiti da un numero non superiore a cinque componenti. 2. Al fine di consentire l’adeguamento dello Statuto alle disposizioni di cui al comma 1, sono prorogati fino alla nomina del nuovo organo i consigli di amministrazione delle ASP con un numero di componenti superiore a cinque, già scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza nei successivi sessanta giorni. Fatta salva la deliberazione di modifica statutaria, i consigli di amministrazione prorogati provvedono esclusivamente all’ordinaria amministrazione. ARTICOLO 4 (Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 2006, n. 39 (Nuove norme per l’Istituto Regionale per la Floricoltura)) 1. La lettera e) del comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 39 (Nuove norme per l’Istituto Regionale per la Floricoltura), è sostituita dalla seguente: “e) eleggere, nel proprio seno, quattro membri del Comitato Direttivo di cui all’articolo 5 e il Vicepresidente dell’IRF ai sensi dell’articolo 6;”. 2. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 39/2006, è sostituito dal seguente: “1. Il Comitato direttivo è l’organo di governo dell’IRF ed è composto dal Presidente, nominato ai sensi dell’articolo 6, e da altri quattro membri eletti dall’Assemblea nel suo seno, di cui: a) uno scelto tra i rappresentanti della Regione; b) uno scelto tra i rappresentanti degli altri Enti pubblici; c) uno scelto tra i rappresentanti delle cooperative e delle associazioni partecipanti di cui all’articolo 2; d) uno scelto tra i rappresentanti delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli.”. 3. Alla fine del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 39/2006, sono aggiunte le parole: “tra i membri del Comitato Direttivo.”. ARTICOLO 5 (Adeguamento dello Statuto dell’Istituto Regionale per la Floricoltura) 1. L’Istituto Regionale per la Floricoltura adegua il proprio Statuto alle disposizioni di modifica recate dall’articolo 4 della presente legge e alle disposizioni dell’articolo 6 del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, nei termini ivi previsti. 2. Le modifiche statutarie di adeguamento di cui al comma 1 sono approvate dalla Giunta regionale. ARTICOLO 6 (Norma transitoria per l’adeguamento degli Statuti degli Enti Parco) 1. La Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta lo schema tipo di Statuto di cui all’articolo 13, comma 1 della l.r. 12/1995, come modificato dall’articolo 1 della presente legge. Gli Enti Parco adottano le conseguenti modifiche statutarie entro i successivi sessanta giorni. 2. In caso di mancato adeguamento dello Statuto nel termine perentorio di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31 della l.r. 12/1995. 3. Al fine di consentire l’adeguamento alle disposizioni di cui al d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010, sono prorogati fino al 30 aprile 2011 i Consigli, attualmente in corso di rinnovo, degli Enti Parco dell’Antola, del Beigua, di Montemarcello-Magra e di Portofino. Entro la medesima data sono nominati i nuovi Consigli. 4. Gli organi di amministrazione degli Enti Parco delle Alpi Liguri e dell’Aveto restano in carica non oltre il 31 dicembre 2011. Entro la medesima data sono nominati i nuovi Consigli. ARTICOLO 7 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 9 novembre 2010 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)
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