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NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia

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Legge regionale 9 novembre 2007, n. 29
Norme in materia di trasporto aereo, coordinamento aeroportuale e concessioni di gestione aeroportuali
 
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
(Norme di principio)

1. Gli aeroporti situati nel territorio regionale costituiscono nodi essenziali di una rete strategica per la mobilità, per il governo del territorio lombardo e per l’economia intera della Regione.
2. La presente legge, nell’ambito e in attuazione delle competenze regionali di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, disciplina, nel rispetto dalla normativa nazionale e comunitaria, procedure e modalità di acquisizione e tutela degli interessi regionali relativamente agli aeroporti di cui al comma 1, ispirandosi ai seguenti principi:
a) coordinamento con le politiche nazionali e comunitarie;
b) valorizzazione delle potenzialità del territorio lombardo e dell’economia della Regione;
c) trasparenza nelle procedure;
d) sostenibilità sociale ed ambientale;
e) concertazione con tutti i livelli locali;
f) collaborazione con gli operatori economici.

TITOLO II
COORDINAMENTO AEROPORTUALE E INTERESSI REGIONALI

ARTICOLO 2
(Parere della Regione)

1. Al fine di acquisire gli interessi regionali, il coordinatore riceve il parere della Regione qualora le decisioni che deve assumere riguardino direttamente l’accesso ai nodi infrastrutturali di cui all’articolo
1, comma 1, e incidano sulle politiche economiche regionali, sul governo del territorio e sull’utilizzo della capacità aeroportuale.
2. In tal caso, la Regione rilascia il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; il termine può essere sospeso per un massimo di quindici giorni qualora la Regione rappresenti motivate esigenze istruttorie.
3. Nel rispetto dei principi di trasparenza, il coordinatore comunica alla Regione i provvedimenti assunti, fornendo una motivazione specifica in ordine al parere di cui al comma 1.
4. In caso di decorrenza del termine senza che la Regione abbia comunicato il proprio parere e senza che siano state comunicate al coordinatore esigenze istruttorie, il coordinatore ha la facoltà di procedere anche in assenza del parere.

ARTICOLO 3
(Rappresentanza regionale nel comitato di coordinamento)

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, la Regione nomina una propria rappresentanza nel comitato di coordinamento degli aeroporti di cui all’articolo 1, comma 1.
2. La rappresentanza regionale, ove sia necessario per acquisire gli interessi pubblici e privati rilevanti sul territorio, convoca apposita conferenza di servizi istruttoria, indetta ai sensi dell’articolo 7, e presenta al comitato la propria valutazione.
3. Le decisioni del comitato di coordinamento che incidono direttamente sugli interessi regionali vengono assunte sentito il parere del rappresentante regionale e, qualora si discostino da detto parere, deve essere fornita specifica e congrua motivazione in ordine a tale difformità.
4. Qualora le decisioni del comitato di coordinamento che incidono direttamente sugli interessi regionali risultino difformi da quelli rappresentati dalla Regione, la Regione sottopone al coordinatore le proprie determinazioni.

ARTICOLO 4
(Coordinamento aeroportuale – Parametri di coordinamento)

1. Negli aeroporti di cui all’articolo 1, designati come aeroporti coordinati ai sensi del reg. (CEE) 95/93, i criteri di assegnazione della bande orarie devono garantire anche il perseguimento degli interessi regionali.
2. A tale fine, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione e dell’articolo 6 del reg. (CEE) 95/93, la Regione, nel rispetto delle regole comunitarie e statali in tema di concorrenza e del principio della libertà d’iniziativa economica e della piena e libera competitività tra i diversi attori, nonchè a tutela degli utenti, concorre a definire i seguenti parametri di coordinamento:
a) assicurare un adeguato livello di accessibilità diretta da e per gli aeroporti lombardi, privilegiando il mantenimento della tipologia di rotte intercontinentali, internazionali e nazionali eventualmente spostate, trasferite o scambiate di orario in base all’articolo 8bis, comma 1, del reg. (CEE) 95/93;
b) destinare e mantenere un adeguato livello di bande orarie destinate a rotte intercontinentali; detto livello è indicato e modificato con apposita deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dei criteri dell’articolo 1, comma 2;
c) dare priorità, in fase di assegnazione delle bande orarie eventualmente rese disponibili, alle richieste relative a servizi aerei commerciali, tali da consentire il mantenimento del network dell’aeroporto hub in termini di collegamento da e per destinazioni intercontinentali;
d) dare priorità all’assegnazione degli slot a vettori che richiedano bande orarie in grado di consentire l’attivazione di rotte intercontinentali tali da sfruttare al meglio il traffico di connessione;
e) prevedere sanzioni a carico del vettore qualora non confermi la richiesta di bande orarie con la corrispondente destinazione come comunicata al coordinatore;
f) garantire il supporto continuativo per assicurare l’efficienza del traffico a lungo raggio negli aeroporti hub;
g) organizzare le bande orarie in modo da consentire e implementare anche le rotte con aeroporti privi di collegamenti intercontinentali.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il coordinatore può avvalersi dei dati operativi e tecnici messi a disposizione dal gestore aeroportuale.
4. In caso di mancato rispetto dei parametri di cui al comma 2, la Regione può diffidare il coordinatore, assegnandogli un termine entro cui provvedere alla corretta applicazione dei parametri stessi. Se l’inadempimento persiste, la Regione segnala il fatto al Governo, anche proponendo la revoca dell’incarico al coordinatore.

ARTICOLO 5
(Poteri di informazione)

1. La Regione acquisisce periodicamente dal coordinatore le informazioni necessarie per verificare che l’attività di coordinamento abbia rispettato i parametri di cui all’articolo 4, comma 2.
2. La Regione promuove accordi e intese con lo Stato al fine di garantire l’adeguato coinvolgimento regionale nelle funzioni di controllo e vigilanza dell’attività del coordinatore.

ARTICOLO 6
(Segnalazioni alla Commissione Europea e alle autorità nazionali)

1. La Regione provvede a segnalare alla Commissione Europea eventuali violazioni delle disposizioni comunitarie di cui sia venuta a conoscenza e ad informare le competenti autorità nazionali in casi di violazione dei parametri integrativi di cui all’articolo 4, comma 2, o delle regole della concorrenza.

TITOLO III
RILEVANZA E MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEGLI INTERESSI REGIONALI

ARTICOLO 7
(Modalità di concertazione e acquisizione degli interessi regionali)

1. Al fine di garantire l’ottimale gestione delle capacità aeroportuali a livello regionale, anche per assicurare l’ottimale assorbimento della domanda di traffico aereo sugli aeroporti lombardi, tenendo conto dei vari tipi di traffico nei diversi scali, della congestione dello spazio aereo e della situazione della capacità aeroportuale disponibile, la Regione promuove un’efficace cooperazione tra i sistemi aeroportuali e le autorità regionali e locali che li ospitano, per l’acquisizione e la tutela degli interessi regionali, ivi compresi gli interessi degli enti locali.
2. Al fine di cui al comma 1, la Regione promuove forme di collaborazione e coordinamento, compresa la convocazione di tavoli territoriali, che coinvolgano gli incaricati del coordinamento aeroportuale e gli altri soggetti interessati tra cui le altre regioni interessate, i comuni limitrofi all’aeroporto, gli organi statali eventualmente interessati e gli operatori economici interessati.
3. La Regione può altresì promuovere anche apposite conferenze di servizi istruttorie ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), alle quali sono invitati a partecipare anche i portatori di interessi privati coinvolti che ne facciano richiesta.
4. La Regione promuove il coordinamento con le altre regioni interessate al fine di valutare strategie aeroportuali che consentano di intervenire in ogni sede locale, valutando le conseguenze dei singoli interventi sul complesso del sistema aeroportuale del Paese.

ARTICOLO 8
(Iniziative correlate della Regione)

1. La Regione adotta iniziative volte a consentire il pieno sviluppo della capacità aeroportuale esistente e la promozione di nuove capacità, con particolare riguardo agli aspetti socio-ambientali, alla pianificazione territoriale, alla crescita, all’occupazione, nonché in generale all’impatto delle attività aeroportuali sui territori circostanti. In particolare, la Regione, valutata l’attuale configurazione del traffico aereo negli aeroporti insistenti sul territorio lombardo, emana provvedimenti che, tenuto conto delle implicazioni connesse alla salvaguardia delle predette tematiche, consentano una ripartizione del traffico sulla base delle concrete esigenze del territorio e degli utenti.
2. La Regione riferisce periodicamente alla Commissione e alle altre competenti autorità europee sulle procedure seguite in materia di coordinamento degli aeroporti, nonché sui programmi di ricerca collegati all’impatto dello sviluppo di nuove capacità sui territori circostanti.

TITOLO IV
NORME IN TEMA DI CONCESSIONI DI GESTIONE AEROPORTUALE

ARTICOLO 9
(Partecipazione della Regione alla procedura per il rilascio della nuove concessioni di gestione aeroportuale)

1. Nel rispetto e in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 704, comma 1, del Codice della navigazione, la Regione, nell’ambito delle procedure per il rilascio delle concessioni di gestione di aeroporti che ricadono nel suo territorio, promuove e concorre a fissare gli obiettivi di sviluppo del sistema aeroportuale che devono essere tenuti in considerazione ai sensi del comma 2. Tali obiettivi sono individuati dalla Regione in relazione alle necessità proprie del territorio regionale, emerse anche in esito alle forme di concertazione e di acquisizione degli interessi regionali ai sensi dell’articolo 7.
2. In fase di selezione, i soggetti interessati alla concessione di gestione aeroportuale presentano un piano di sviluppo che tenga conto anche delle richieste della Regione, adeguatamente formalizzate e pubblicizzate nell’ambito della procedura per l’assegnazione della concessione di gestione aeroportuale.
3. La Regione, al fine di garantire il perseguimento degli interessi regionali e ispirandosi ai principi di cui all’articolo 1, comma 2, emana proprie direttive relative alle nuove convenzioni sottoscritte tra il gestore aeroportuale e l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC).
4. Tali direttive, insieme a quelle emanate dal Ministero dei Trasporti ai sensi dell’articolo 704, comma 3, del Codice della navigazione, costituiscono linee guida vincolanti per le convenzioni tra gestore aeroportuale ed ENAC in relazione agli aeroporti di cui all’articolo 1, comma 1.

ARTICOLO 10
(Concessioni di gestione aeroportuale da rilasciare ai concessionari in via provvisoria)

1. Nel procedimento per il rilascio delle concessioni definitive di gestione aeroportuale, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 (Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell’articolo 2 della L. 9 novembre 2004, n. 265), ai concessionari in via provvisoria, la Regione esprime, ai competenti organi statali, il proprio parere sul rilascio definitivo della concessione, verificata la rispondenza del piano di sviluppo aeroportuale promosso dal gestore con gli obiettivi del territorio regionale.

TITOLO V
NORME FINALI

ARTICOLO 11
(Norma finale)

1. La Giunta regionale avvia la procedura per l’adozione delle direttive relative alle convenzioni tra gestore aeroportuale ed ENAC, di cui all’articolo 10, comma 3, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 12
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.
Milano,9 novembre 2007
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/460 del 6 novembre 2007)


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