Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Il comma 4 dell’art. 8 della Legge Regionale 19 maggio 2004, n.9, (Aggiornamento delle norme in materia di trasporto pubblico locale ed avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi) è così sostituito:
“4. La restituzione del contributo di cui al comma 3, per gli autobus, ricorre all’accertamento, anche per una sola volta, dell’inadempienza commessa dall’azienda e si applica sull’autobus adoperato.”
ARTICOLO 2
Pubblicazione
La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 9 marzo 2009
DE FILIPPO