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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge regionale 9 marzo 2007, n. 4
Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile.
 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Finalità.


1. Al fine di tutelare la qualità della vita, dell’ambiente e del territorio, la Regione del Veneto promuove e incentiva la sostenibilità energetico - ambientale nella realizzazione di opere di edilizia pubblica e privata.
2. Per edilizia sostenibile deve intendersi l’osservanza di teorie progettuali che fondano l’ideazione e la realizzazione del manufatto edilizio su principi di compatibilità dello stesso con l’ambiente e di miglioramento della qualità della vita umana.


ARTICOLO 2
Interventi di edilizia sostenibile e linee guida.


1. Ai fini della presente legge s’intende per interventi di edilizia sostenibile, comunemente indicata anche come bioedilizia, edilizia naturale, edilizia ecologica, edilizia bio-etico-compatibile, edilizia bio-ecologica, gli interventi di edilizia pubblica o privata che siano caratterizzati dai seguenti requisiti:
a) favoriscano il risparmio energetico, l’utilizzo delle fonti rinnovabili ed il riutilizzo delle acque piovane;
b) garantiscano il benessere, la salute e l’igiene dei fruitori;
c) si avvalgano di materiali da costruzione, di componenti per l’edilizia, di impianti, di elementi di finitura, di arredi fissi selezionati tra quelli che non determinano lo sviluppo di gas tossici, emissione di particelle, radiazioni o gas pericolosi, inquinamento dell’acqua o del suolo;
d) privilegino l’impiego di materiali e manufatti di cui sia possibile il riutilizzo anche al termine del ciclo di vita dell’edificio e la cui produzione comporti un basso consumo energetico;
e) conservino, qualora si tratti di interventi di ristrutturazione, i caratteri tipo morfologici di interesse storico.
2. Con il provvedimento di cui all’articolo 8, comma 1, la Giunta regionale definisce le linee guida in materia di edilizia sostenibile, di seguito denominate linee guida, su cui l’amministrazione regionale basa la valutazione della qualità ambientale ed energetica espressa dai singoli interventi di bioedilizia, ai fini dell’ammissibilità degli stessi alla contribuzione regionale prevista dalla presente legge e della graduazione dei contributi stanziati, nonché ai fini dello scomputo della superficie e delle volumetrie di cui all’articolo 5. Dette linee guida costituiscono inoltre riferimento per l’elaborazione e l’integrazione degli strumenti edilizi ed urbanistici comunali.
3. Le linee guida di cui al comma 2, suddivise in singole aree di valutazione, sono direttive di tipo prestazionale, funzionali al riconoscimento della sostenibilità dell’intervento in base all’elaborazione di una corrispondente scala di prestazione qualitativa, in ragione della quale viene assegnato il punteggio di valutazione dell’intervento stesso.
4. Fra le aree di valutazione di cui al comma 3 sono incluse quelle che fanno riferimento:
a) alla qualità dell’ambiente esterno;
b) al consumo di risorse;
c) ai carichi ambientali;
d) alla qualità dei servizi forniti;
e) alla qualità della gestione dell’intervento e degli impianti;
f) all’accessibilità ai servizi pubblici e di trasporto.


ARTICOLO 3
Criteri di individuazione dei materiali da costruzione.


1. L’individuazione dei materiali da costruzione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) risponde ai seguenti criteri:
a) utilizzo di materiali ecologicamente compatibili, sulla base di requisiti di valutazione definiti dalle linee guida di cui all’articolo 2, comma 2, fra i quali la riciclabilità globale, la loro natura di materie prime rinnovabili, il contenuto consumo energetico richiesto ai fini della loro estrazione, produzione, distribuzione e smaltimento;
b) utilizzo di materiali, oltre che di tecniche costruttive, che consentano di recuperare la tradizione locale e di contenere i costi di trasporto;
c) utilizzo di materiali privi di sostanze riconosciute nocive per la salute e per l’ambiente e non radioattivi.
2. I materiali isolanti termoacustici debbono soddisfare oltre ai requisiti di cui al comma 1, le seguenti ulteriori caratteristiche, nella misura delle soglie da definire con le linee guida di cui all’articolo 2, comma 2:
a) permeabilità al vapore ed alta traspirabilità;
b) elettrostaticità;
c) massima durabilità nel tempo.


ARTICOLO 4
Azioni regionali per la promozione dell’edilizia residenziale pubblica e privata sostenibile.


1. Ai fini di cui all’articolo 1, comma 1, la Regione del Veneto adotta le seguenti iniziative:
a) promozione di concorsi di idee e progettazione, in collaborazione con gli enti locali, per la realizzazione di interventi edili pubblici o privati, secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalle linee guida di cui all’articolo 2, comma 2;
b) attivazione, mediante intese con l’Università, con le istituzioni scolastiche, gli enti di formazione professionale, gli ordini professionali e le associazioni di categoria interessate, di iniziative di ricerca e diffusione culturale in materia di architettura ed edilizia ecocompatibili, nonché di corsi di formazione in tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile per tecnici e operatori del settore;
c) individuazione di agevolazioni regionali per la realizzazione di interventi di costruzione o ristrutturazione secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalle linee guida di cui all’articolo 2, comma 2, a favore dei seguenti soggetti:
1) cooperative edilizie che esercitino attività edile nel territorio della Regione del Veneto;
2) soggetti d’impresa che esercitino attività edile nel territorio della Regione del Veneto;
3) soggetti pubblici e privati titolari della proprietà o di altro diritto reale sul bene oggetto dell’intervento di costruzione o ristrutturazione.
2. I criteri, le modalità e le procedure per la predisposizione e l’attuazione delle azioni di cui al comma 1, lettere a) e b), oltre che per l’individuazione delle agevolazioni regionali di cui al comma 1, lettera c) sono stabiliti col provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 8, comma 1.


ARTICOLO 5
Scomputo della superficie e delle volumetrie per gli interventi di edilizia sostenibile.


1. Per gli interventi in edilizia sostenibile finalizzati al contenimento del fabbisogno energetico, riconosciuti conformi alle linee guida di cui all’articolo 2, comma 2, i comuni prevedono nel regolamento edilizio lo scomputo dei volumi tecnici e delle murature perimetrali degli edifici.


ARTICOLO 6
Intervento finanziario della Regione.


1. La Regione del Veneto assegna contributi destinati alla realizzazione di interventi di costruzione o ristrutturazione secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile posti dalle linee guida di cui all’articolo 2, comma 2. La assegnazione è regolata da specifici bandi con i quali si individuano, in particolare:
a) i soggetti ammissibili al contributo;
b) le modalità di accesso al contributo;
c) le spese ammissibili al contributo;
d) i termini di presentazione delle domande;
e) i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute;
f) le modalità di pubblicizzazione dell’intervento finanziato dalla Regione.
2. Il provvedimento d’assegnazione dei contributi oggetto dei bandi di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.
3. Gli interventi di costruzione o ristrutturazione secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile finanziati dalla Regione del Veneto esibiscono, a titolo di segnalazione, un logo regionale recante un simbolo distintivo individuato dal provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 8, comma 1.


ARTICOLO 7
Rispetto della normativa comunitaria.


1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono disposti in conformità alla normativa dell’Unione europea e, in particolare a:
a) la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, pubblicato in Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C213 del 23 luglio 1996 e successive modificazioni;
b) gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C74 del 10 marzo 1998 e successive modificazioni;
c) la disciplina comunitaria prevista per specifici settori.


ARTICOLO 8
Disposizioni finali.


1. Con provvedimento della Giunta regionale, da approvare previo parere della Commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono adottati:
a) le linee guida in materia di edilizia sostenibile, di cui all’articolo 2, comma 2;
b) i criteri, le modalità e le procedure per la predisposizione e l’attuazione delle azioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), oltre che per l’individuazione delle agevolazioni regionali di cui al medesimo articolo 4, comma 1, lettera c);
c) il logo regionale di cui all’articolo 6, comma 3.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge, promuovendo gli interventi di edilizia sostenibile ed, in particolare, il ricorso a materiali che garantiscano, oltre all’elevata qualità abitativa, la minima dispersione di calore all’esterno ed il massimo accumulo di energia, assicurano il contenimento energetico nelle more dell’approvazione di una legge regionale organica di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.


ARTICOLO 9
Norma finanziaria.


1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009, si provvede con le risorse allocate sull’upb U0186 “Fondo
speciale per le spese d’investimento”, partita n. 8 “Interventi per la casa
ecologica”, del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009;
contestualmente lo stanziamento dell’upb U0211 “Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica” viene aumentato di euro 1.000.000,00 per competenza e cassa nell’esercizio 2007 e per sola competenza negli esercizi 2008 e 2009.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 9 marzo 2007



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