Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione, nell’ambito di una piena tutela della salute fisica e dello stato di benessere dei cittadini, nel rispetto della dignità della persona, promuove la formazione di una più ampia coscienza civile per la donazione di sangue, midollo osseo e organi, come momento di solidarietà sociale, essenziale per l’intera comunità regionale.
2. A tal fine riconosce il Donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario e il ruolo fondamentale, insopprimibile e necessario delle Associazioni e Federazioni di volontariato legalmente riconosciute, rappresentative a livello Nazionale e/o Regionale ed iscritte nel registro regionale del volontariato da almeno due anni.
ARTICOLO 2
Obiettivi prioritari
1. Per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1 è considerato prioritario il conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) promuovere in collaborazione con le Associazioni o Federazioni di volontariato, riconosciute a livello nazionale, un’adeguata e costante informazione ed educazione sanitaria della popolazione sulla donazione di sangue ed emocomponenti, sul significato e sul contenuto delle procedure aferetiche, sulla donazione di midollo osseo e cellule staminali, sui trapianti di organi e tessuti e su tutte le questioni connesse a tali argomenti, per una piena consapevolezza dell’utilità della donazione, al fine di incrementare l’adesione di nuovi donatori;
b) assicurare, per quanto attiene la donazione del sangue, il mantenimento dell’autosufficienza di sangue intero ed il raggiungimento dell’autosufficienza di plasma, favorendo la conversione dalla donazione tradizionale di sangue intero alla donazione di plasma o di emocomponenti, nel rispetto della legge n. 219 del 2005;
c) diffondere tra i cittadini la conoscenza di stili di vita utili a prevenire l’insorgenza di patologie che possano richiedere come terapia anche il trapianto di organi e che, al contempo, consentano a tutti di essere potenziali donatori, favorendo la salute ed il benessere dell’ammalato ricevente.
ARTICOLO 3
Attività per l’informazione e l’educazione sanitaria
1. Per promuovere un’adeguata opera d’informazione ed educazione sanitaria di cui all’art. 2 lettera a), la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente sovvenzioni alle associazioni o federazioni di donatori operanti nel territorio regionale, di cui al precedente art. 1 comma 2.
2. Una quota non superiore al 30 per cento di tale sovvenzione può essere destinata al funzionamento delle associazioni o federazioni medesime.
3. La domanda di sovvenzione di cui al comma 1, accompagnata da una relazione illustrativa dell’attività svolta nell’anno precedente nonché da un programma di massima e da un preventivo di spesa delle attività che l’associazione o federazione intende sostenere nell’anno, deve essere presentata all’autorità competente.
4. E’ fatto altresì obbligo alle beneficiarie delle sovvenzioni di presentare, entro il 31 marzo dell’anno successivo, la documentazione attestante l’impiego delle sovvenzioni stesse, secondo la destinazione prevista dal provvedimento di concessione.
5. Resta fermo che le associazioni o federazioni non potranno presentare tale domanda di sovvenzione se per le stesse attività ottengono finanziamenti previsti da altre normative regionali.
6. Per quanto concerne le attività di plasmaferesi territoriali le associazioni o federazioni di volontariato possono presentare appositi progetti per il raggiungimento dell’autosufficienza regionale che, ottenuto il parere preventivo della Commissione Tecnica Regionale già costituita presso il Dipartimento di Sicurezza e Solidarietà Sociale, saranno finanziati dalla Regione Basilicata.
ARTICOLO 4
Interventi a favore dei donatori
1. Fermo restando il principio fondamentale della gravità di ogni forma di donazione, la Regione Basilicata prevede interventi premiali a favore dei donatori di sangue, di midollo osseo e di organo tra viventi.
2. La Giunta Regionale, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua gli esami oggetto di esenzione per i donatori di cui al comma 1 e le modalità di espletamento.
ARTICOLO 5
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia, agli accordi Stato-Regioni, alle ordinanze ministeriali vigenti nel tempo.
2. Per l’adozione degli atti, connessi e conseguenti alle disposizioni contenute nella presente legge provvedono, per le rispettive competenze, la Giunta regionale, l’Assessorato alla Sicurezza Sociale e i Direttori Generali delle ASL e delle Aziende Ospedaliere interessate.
ARTICOLO 6
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3 della presente legge, quantificabili per l’anno 2009 in Euro 20.000,00, si provvede mediante prelevamento di tale somma dallo stanziamento previsto nel Bilancio della Regione Basilicata per l’esercizio 2009 alla U.P.B. 1211.01, capitolo 37000 “Fondo Speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all’approvazione del Bilancio – Fondi regionali liberi – Spesa corrente operativa” ed istituzione dello stesso bilancio di apposita U.P.B., con dotazione finanziaria di pari importo, denominata “Attività per l’informazione e l’educazione sanitaria”.
Per gli anni successivi si provvede con le risorse individuate nelle rispettive leggi di approvazione del bilancio regionale.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4 della presente legge si provvede mediante le economie derivanti dalla minore spesa a carico del Servizio Sanitario Regionale per acquisto di emoderivati derivante dall’intensificazione dell’attività di plasmaferesi in Basilicata.
ARTICOLO 7
Entrata in vigore
1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 9 luglio 2009
DE FILIPPO