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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale 9 luglio 2007, n. 23
Riforma del sistema amministrativo regionale e locale – Unione Europea e relazioni internazionali – Innovazione e semplificazione.
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


TITOLO I
FINALITA’ E OBIETTIVI


ARTICOLO 1
(Finalità e obiettivi)


1. La Regione, con la presente legge adegua il proprio ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e allo Statuto regionale, perseguendo il massimo livello di valorizzazione delle autonomie locali, di cooperazione e di leale collaborazione tra le stesse.
2. La Regione, in particolare, persegue i seguenti obiettivi:
a) attuare nell’ordinamento regionale i principi di sussidiarietà verticale e orizzontale, cittadinanza sociale, efficienza, economicità, responsabilità, adeguatezza, differenziazione, integrazione;
b) sviluppare gli organismi di raccordo e coordinamento tra Regione e istituzioni locali, a partire dal Consiglio delle autonomie locali;
c) rafforzare gli strumenti di integrazione e concertazione tra diverse istituzioni e diverse politiche, al fine di offrire ai cittadini prestazioni e interventi organicamente coordinati;
d) favorire la cooperazione in ambito interregionale;
e) adeguare l’ordinamento della Regione alle esigenze di svolgimento del ruolo che la Costituzione le riconosce in ambito europeo e internazionale;
f) introdurre nuove possibilità di semplificazione e trasparenza in particolare mediante l’utilizzazione di strumenti informatici;
g) contenere la spesa per il funzionamento del sistema pubblico generale.
3. La Regione, in attuazione dell’articolo 2 della Costituzione e dell’articolo 16, comma 3 dello Statuto, disciplina con legge i propri rapporti con l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati e delle formazioni sociali, concernenti lo svolgimento di attività di interesse generale nei settori inerenti i servizi pubblici sociali, i servizi culturali, i servizi a supporto dello sviluppo economico, i servizi alla persona e le prestazioni di utilità alla generalità di cittadini e alle categorie particolarmente svantaggiate.


TITOLO II
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ASSETTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE


ARTICOLO 2
(Funzioni amministrative dei Comuni)


1. I Comuni, singoli o associati, esercitano le funzioni amministrative proprie e quelle relative alla cura degli interessi della comunità locale e tutte le funzioni amministrative non riservate allo Stato, alla Regione o conferite alle Province.


ARTICOLO 3
(Funzioni amministrative delle Province)


1. Le Province esercitano le funzioni amministrative proprie e quelle loro conferite con legge statale.
2. Le Province esercitano le funzioni conferite dalla Regione, nelle materie di cui ai commi terzo e quarto dell’articolo 117 della Costituzione, che richiedono l’esercizio unitario a livello provinciale.
3. Le Province esercitano le funzioni di programmazione generale e settoriale in ambito provinciale laddove non sia diversamente previsto dalla legge. Le Province nell’ambito della programmazione regionale promuovono progetti integrati e attività di programmazione negoziata in ambiti territoriali sub-provinciali e partecipano a quelli di cui all’articolo 5.
4. Le Province nel loro ambito territoriale:
a) promuovono e coordinano attività in collaborazione con i Comuni, sulla base di programmi da esse predisposti;
b) realizzano opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, ambientale, produttivo turistico e commerciale, sia in quello sociale e culturale;
c) raccolgono e coordinano, laddove la legislazione specifica lo preveda, le proposte avanzate dai Comuni ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;
d) concorrono alla determinazione dei programmi regionali di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali;
e) formulano ed adottano, con riferimento alle previsioni ed agli obiettivi dei programmi regionali di sviluppo, propri programmi pluriennali di carattere sia generale che settoriale e promuovono il coordinamento dell’attività programmatoria dei Comuni;
f) adottano il piano territoriale di coordinamento provinciale, alla cui formazione concorrono i Comuni, ed accertano la compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale comunale con le previsioni dello stesso;
g) forniscono assistenza tecnica ed amministrativa ai Comuni, o loro forme associative, che la richiedano.
5. Le funzioni di cui al comma 2, sono esercitate dalle Province anche per il tramite degli Ambiti Territoriali Integrati, istituiti dal Capo III del presente Titolo.


ARTICOLO 4
(Potestà regolamentare)


1. La Regione esercita la potestà regolamentare in tutte le materie non attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e fatta salva la potestà regolamentare degli enti locali in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
2. La Regione esercita altresì la potestà regolamentare dello Stato nelle materie di legislazione esclusiva in caso di delega della stessa da parte dello Stato.


ARTICOLO 5
(Funzioni di programmazione in capo alla Regione)


1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale e settoriale a scala regionale, promuove e coordina progetti di programmazione integrata e negoziata in ambiti territoriali di rilevante interesse regionale.


ARTICOLO 6
(Funzioni di amministrazione attiva in capo alla Regione)


1. La Regione esercita le funzioni di amministrazione attiva che richiedono l’esercizio unitario a livello regionale.
2. L’esercizio unitario a livello regionale è assicurato dalle strutture dell’Amministrazione regionale ovvero da apposite strutture aventi carattere strumentale e istituite con legge regionale.
3. Per le funzioni amministrative che non richiedono l’esercizio unitario a livello regionale, la legge regionale che conferisce tali funzioni ad altro livello istituzionale sopprime contestualmente le strutture, aventi carattere strumentale e istituite con legge regionale, che le esercitano.
4. La Regione esercita le funzioni amministrative delegate dallo Stato.


CAPO II
NORME GENERALI DI RIFERIMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE


ARTICOLO 7
(Conferimento delle funzioni amministrative)


1. La Regione procede nelle materie di propria competenza, alla attribuzione ai Comuni e al conferimento alle Province delle funzioni amministrative in conformità ai principi di sussidiarietà, efficienza, economicità, responsabilità, adeguatezza, differenziazione e integrazione.
2. La Regione entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, provvede all’emanazione di specifici atti legislativi riferiti a settori organici di materie con i quali individua, sulla base delle previsioni ed in coerenza con i principi in essa definiti, le funzioni amministrative attribuite ai Comuni, quelle conferite alle Province e quelle ad essa riservate.


ARTICOLO 8
(Attuazione dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza)


1. Le funzioni amministrative sono attribuite al livello istituzionale più vicino al cittadino e secondo il principio di adeguatezza, tenendo conto della dimensione territoriale e demografica degli stessi.
2. Le funzioni amministrative attribuite ai Comuni, quando la legge regionale fissa requisiti minimi di carattere demografico, organizzativo o di estensione territoriale per il loro esercizio, sono esercitate per i Comuni che non li raggiungono, dalle forme associative da loro adottate che rispettano tali requisiti e che espressamente deliberino di accettare, in conformità alle previsioni del Programma di riordino territoriale, di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni.


ARTICOLO 9
(Attuazione dei principi di responsabilità e di differenziazione)


1. Il conferimento delle funzioni amministrative di cui all’articolo 7, avviene perseguendo l’obiettivo di individuare in un unico livello istituzionale la piena responsabilità dell’azione amministrativa al fine di evitare sovrapposizioni di competenza che riducano l’efficienza e l’efficacia della stessa, e che impediscano la piena identificabilità della responsabilità in ordine ai procedimenti.
2. Al fine di perseguire l’obiettivo di cui al comma 1, il conferimento di una funzione amministrativa in capo ad un ente presuppone, salvo che sia diversamente previsto per legge, anche il conferimento di tutte le funzioni connesse, strumentali e complementari della stessa.


ARTICOLO 10
(Attuazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità)


1. Nel conferimento delle funzioni amministrative la Regione persegue al massimo livello l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa e complessivamente l’economicità e la sostenibilità dei costi generali di funzionamento della pubblica amministrazione regionale ed endo-regionale.
2. La valutazione del livello adeguato allo svolgimento della funzione amministrativa è effettuata avuto riguardo anche al criterio di cui al comma 1.


ARTICOLO 11
(Attuazione del principio di integrazione delle politiche in ambiti territoriali)


1. La Regione pone a fondamento dell’intervento legislativo e della disciplina sul conferimento delle funzioni amministrative a livello locale, il principio di integrazione, con particolare riferimento alla integrazione tra le politiche ambientali, economiche e sociali.
2. A tale scopo, la Regione e gli enti locali adottano strumenti di programmazione e progettazione ad approccio integrato, valorizzando i collegamenti tra politiche settoriali nei medesimi contesti territoriali e tenendo conto degli effetti reciproci di tali politiche.


ARTICOLO 12
(Esercizio associato delle funzioni comunali)


1. I Comuni possono sempre esercitare in forma associata le funzioni loro attribuite o conferite, ivi comprese le funzioni fondamentali stabilite dalla legge statale. La Regione incentiva l’esercizio associato delle funzioni da parte degli enti locali, sulla base di quanto previsto dalla l.r. 18/2003.


ARTICOLO 13
(Poteri normativi degli enti locali e rapporti con l’ordinamento regionale)


1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, gli enti locali, esercitano la potestà regolamentare ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione, in ordine alla organizzazione e allo svolgimento delle funzioni loro conferite, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge regionale.
2. I regolamenti regionali che disciplinano al momento dell’entrata in vigore della presente legge, l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite agli enti locali cessano di avere efficacia nell’ordinamento del singolo ente quando lo stesso emana proprie norme regolamentari ai sensi del comma 1.
3. Nell’ambito delle materie di competenza legislativa regionale, salvo diversa disposizione di legge, i regolamenti e le ordinanze degli enti locali determinano l’importo minimo e quello massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione. Tali importi non possono essere inferiori a 25,00 euro né superiori a 10.000,00 euro.
4. In assenza della individuazione di limiti edittali della sanzione nell’atto normativo dell’ente locale, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.


ARTICOLO 14
(Integrazione e concertazione in ambito regionale)


1. La partecipazione degli enti locali sugli atti della programmazione regionale è assicurata, in generale, dal Consiglio delle autonomie locali, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 21 marzo 1997, n. 7.
2. La partecipazione degli enti locali alla predisposizione del Piano Urbanistico Territoriale (PUT) è assicurata attraverso le conferenze partecipative di cui all’articolo 7 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, così come modificato dall’articolo 21 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34.


ARTICOLO 15
(Poteri di indirizzo e coordinamento)


1. La Regione esercita poteri di indirizzo e coordinamento al fine di assicurare livelli minimi ed uniformi nell’esercizio delle funzioni da essa conferite agli enti locali.
2. Le funzioni di cui al comma 1, sono esercitate, fuori dei casi nei quali sia previsto che si provveda con legge, mediante deliberazione della Giunta regionale.


ARTICOLO 16
(Potere sostitutivo)


1. La Regione, in attuazione dell’articolo 27 dello Statuto regionale, nelle materie di competenza legislativa, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo sugli enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell’esercizio di funzioni amministrative di natura obbligatoria e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale, secondo le modalità e le garanzie di cui al comma 2.
2. Il potere sostitutivo di cui al comma 1 è esercitato dalla Giunta regionale, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta, previa diffida all’ente inadempiente, con fissazione di un congruo termine per provvedere non inferiore comunque ai sessanta giorni.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale adotta gli atti necessari, sentito il Consiglio delle autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio regionale.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano in tutti i casi di potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale.


CAPO III
SEMPLIFICAZIONE ISTITUZIONALE


ARTICOLO 17
(Ambiti territoriali ottimali per la programmazione e gestione integrata di funzioni e servizi di livello sovracomunale)


1. Le funzioni di più enti, consorzi, associazioni, conferenze e/o organismi comunque denominati composti dai Comuni e/o partecipati dagli enti locali, ovvero ai quali partecipano di diritto i Sindaci, istituiti in ambito provinciale o sub-provinciale sulla base di leggi regionali in particolare in materia di sanità, politiche sociali, gestione dei rifiuti, ciclo idrico integrato, turismo, sono unificate in capo ad un unico organismo, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, denominato Ambito Territoriale Integrato, di seguito A.T.I..
2. Al fine di procedere alla semplificazione istituzionale di cui al comma 1, il Consiglio regionale, sentiti gli enti locali interessati ed acquisito il parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali, procede entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge alla rideterminazione degli ambiti ottimali previsti da leggi regionali per la gestione di funzioni e servizi di livello sovracomunale ed in ogni caso di quelli riferiti alle seguenti materie:
a) sanità;
b) integrazione socio-sanitaria;
c) rifiuti;
d) ciclo idrico integrato;
e) turismo,
assumendo come riferimento gli ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali di cui alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, così come modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 35.
3. Agli A.T.I. di cui al comma 1 vengono conferite le funzioni già esercitate dagli enti, consorzi, associazioni, conferenze e/o organismi comunque denominati, unificati secondo i principi, i termini e le modalità di cui ai commi 1 e 2. Gli stessi sono soppressi dalla data di effettivo conferimento delle funzioni agli A.T.I..
4. Le strutture e/o risorse umane, finanziarie e strumentali dei soggetti soppressi, di cui al comma 3, sono assunte in capo agli A.T.I..
5. Gli A.T.I. assolvono a tutte le funzioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di risorse idriche e rifiuti, in particolare a quelle di autorità di ambito.


ARTICOLO 18
(Natura e funzioni dell’A.T.I.)


1. L’A.T.I. è forma speciale di cooperazione tra gli enti locali, con personalità giuridica, autonomia regolamentare, organizzativa e di bilancio nell’ambito delle risorse ad esso attribuite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione in ragione delle funzioni ad esso trasferite o delegate. Agli A.T.I. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di enti locali ed in particolare di quelle ordinamentali, ivi comprese quelle di cui al titolo V della parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L’A.T.I. esercita le funzioni conferite con legge regionale ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 17.
3. L’A.T.I. esercita altresì:
a) le funzioni ad esso attribuite o delegate dalla Provincia esercitate a qualsiasi titolo dalla stessa;
b) le funzioni ad esso conferite mediante convenzione dai Comuni che ne fanno parte al fine della gestione associata delle stesse e a qualsiasi titolo esercitate dagli stessi;
c) le funzioni conferite anche dai Comuni singoli mediante convenzione, ai fini di una più efficace gestione delle stesse.
4. Laddove l’A.T.I. eserciti le funzioni di cui al comma 3, lettera b), allo stesso si applicano le disposizioni di incentivazione delle forme associative di cui alla l.r. 18/2003.


ARTICOLO 19
(Ruolo dell’A.T.I. nei processi di sviluppo economico e sociale di livello sovracomunale)


1. L’A.T.I. costituisce lo strumento istituzionale con il quale i Comuni promuovono in modo coordinato lo sviluppo economico e sociale del territorio di livello sovracomunale mediante la definizione di progetti e programmi di comune interesse, la partecipazione unitaria ai processi di programmazione, ianificazione generale e settoriale di competenza della Regione o della Provincia, il coordinamento nelle attività di programmazione territoriale e socio economica di loro competenza.
2. L’A.T.I. rappresenta, altresì, lo strumento per la promozione e per la partecipazione coordinata dei Comuni ai processi di concertazione con le forze economiche e sociali e alle attività di programmazione negoziata, relative al territorio di livello sovracomunale, definiti dalle leggi o dagli atti di programmazione regionale.
3. In materia di sviluppo economico locale, le funzioni relative al governo di area vasta contemplate dagli strumenti di programmazione di cui al comma 2 sono coordinate dal Presidente della Provincia di riferimento.
4. Laddove la Provincia abbia proceduto al conferimento di funzioni in materia di sviluppo economico locale, ai sensi della lettera a), del comma 3, dell’articolo 18, il coordinamento delle attività di cui al comma 2 è altresì affidato al Presidente della Provincia di riferimento.


ARTICOLO 20
(Disposizioni in ordine al procedimento di istituzione dell’A.T.I.)


1. Gli A.T.I. sono istituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base di apposita deliberazione del Consiglio regionale a seguito di proposta della Giunta regionale sulla quale è acquisito il parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali. La proposta definisce anche i Comuni ricompresi nell’ambito e disciplina altresì le procedure di insediamento e definisce le modalità di funzionamento dello stesso fino alla approvazione dello Statuto di cui all’articolo 22, nonché individua gli atti di maggior rilevanza sui quali è chiamata a deliberare l’Assemblea di Ambito in ordine ai quali i Sindaci o loro delegati possono procedere a deliberare in Assemblea solo sentiti i rispettivi Consigli comunali. L’Assemblea delibera, altresì, trascorsi trenta giorni dal ricevimento degli atti di maggior rilevanza da parte di ciascun Consiglio comunale. Tra gli atti di maggior rilevanza sono ricompresi il bilancio di previsione e il conto consuntivo e il Piano d’Ambito del servizio idrico integrato.
2. L’A.T.I. è costituito tra tutti i Comuni ricompresi nell’ambito definito ai sensi del comma 1. Dell’A.T.I. fa parte la Provincia competente per territorio, laddove proceda al conferimento di funzioni ai sensi della lettera a), del comma 3, dell’articolo 18.


ARTICOLO 21
(Organi dell’A.T.I.)


1. Sono organi dell’A.T.I.:
a) il Presidente;
b) l’Assemblea di Ambito.
2. L’Assemblea di Ambito è composta da tutti i Sindaci dei Comuni che costituiscono l’A.T.I. e rappresenta l’organo di governo dello stesso, esercita tutti i poteri che le sono attribuiti dallo Statuto, elegge il Presidente con il voto favorevole della maggioranza degli stessi, che rappresentino anche la maggioranza della popolazione dell’A.T.I.. Il regolamento di cui all’articolo 22, ne disciplina le modalità di funzionamento. Il Sindaco può delegare in via permanente o in ragione delle materie trattate altro membro della Giunta comunale.
3. Laddove la Provincia abbia proceduto ai sensi dell’ultimo periodo del comma 2, dell’articolo 20, dell’Assemblea di Ambito fa parte il Presidente della Provincia o suo delegato. Il Presidente della Provincia non partecipa alle votazioni per l’elezione del Presidente dell’A.T.I..
4. Il Presidente dell’A.T.I. è eletto tra i Sindaci dei Comuni che ne fanno parte, ha la rappresentanza dell’ente, convoca e presiede l’Assemblea di Ambito, promuove e coordina l’attività dell’ente, svolge tutti i poteri, le funzioni e i compiti attribuitigli dallo Statuto e dal regolamento di cui all’articolo 22.
5. L’Assemblea di Ambito delibera sugli atti di maggior rilevanza individuati dalla delibera del Consiglio regionale, con il voto favorevole del settantacinque per cento dei Comuni che rappresentano il settantacinque per cento della popolazione dell’A.T.I., salvo diversa previsione dello Statuto dell’A.T.I..
6. Laddove sugli atti di cui al comma 5, sussista l’obbligo di provvedere ed il quorum ivi previsto non venga raggiunto, l’Assemblea di Ambito delibera a maggioranza assoluta decorsi sessanta giorni dall’iscrizione dei medesimi atti all’ordine del giorno.
7. Gli organi dell’A.T.I. si avvalgono, per il proprio funzionamento, delle strutture e/o risorse di cui al comma 4 dell’articolo 17, ovvero di strutture e/o personale messe a disposizione dagli enti costituenti gli A.T.I..


ARTICOLO 22
(Statuto dell’A.T.I.)


1. Lo Statuto dell’A.T.I. è approvato con deliberazione conforme di tutti i Consigli comunali sulla base di una convenzione definita d’intesa da tutti i Comuni interessati. Lo Statuto integra la disciplina degli organi, composti da Sindaci o da componenti delle Giunte degli enti locali interessati, individua le funzioni dell’ente, disciplina i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio e regola le modalità per l’effettivo conferimento delle funzioni.
Al fine di assicurare la massima trasparenza e partecipazione sulle attività dell’A.T.I. lo Statuto prevede forme di informazione e di consultazione delle popolazioni interessate anche favorendo i sistemi di comunicazione informatica nonché di concertazione in ordine agli atti di maggior rilievo con le forze economiche e sociali, con le rappresentanze degli utenti e consumatori, con le associazioni ambientaliste e di tutela. Lo Statuto prevede altresì le modalità di approvazione del regolamento di funzionamento dell’ente.


ARTICOLO 23
(Comunità montane)


1. Le Comunità montane sono unioni di Comuni, enti locali costituiti tra Comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a Province diverse, per la valorizzazione delle zone montane, per l’esercizio di funzioni conferite e per l’esercizio associato delle funzioni comunali.
2. La legge regionale stabilisce:
a) il numero massimo delle zone omogenee;
b) la popolazione massima dei Comuni montani e parzialmente montani che possono far parte della Comunità montana;
c) le competenze attribuite direttamente dalla Regione alle Comunità montane;
d) le disposizioni in ordine all’esercizio associato delle funzioni comunali anche tramite le Comunità montane e le relative forme di incentivazione;
e) le forme di collaborazione delle Comunità montane con i Comuni montani o parzialmente montani esclusi dalle stesse in ragione delle loro dimensioni demografiche al fine di assicurare nei territori di tali Comuni gli strumenti a favore delle popolazioni montane;
f) le forme di collaborazione delle Comunità montane con i Comuni non montani, laddove gli stessi si avvalgano delle Comunità montane limitrofe per l’esercizio in forma associata di funzioni proprie e conferite.
3. La definizione delle zone omogenee delle Comunità montane avviene secondo il procedimento previsto dalla l.r. 18/2003, assumendo come parametro di riferimento le previsioni della presente legge, della legislazione specifica sulle Comunità montane, nonché le linee di indirizzo dettate dal Consiglio regionale per il Programma di riordino territoriale.
4. Laddove il territorio di una Comunità montana coincida con quello di un Ambito Territoriale Integrato così come previsto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17, la Conferenza dei Sindaci della Comunità montana di cui all’articolo 11 della l.r. 18/2003 assume, altresì, le funzioni dell’Assemblea di Ambito dell’A.T.I. di cui all’articolo 21 e la Comunità montana assume la denominazione di Comunità montana – Ambito Territoriale Integrato.
5. Nel caso di cui al comma 4, la Comunità montana – Ambito Territoriale Integrato, rappresenta l’unica forma di collaborazione e cooperazione tra i Comuni del territorio e può svolgere tutte le funzioni che alle Comunità montane sono attribuite dalla legge nazionale e/o regionale nonché quelle conferite e/o delegate dai Comuni.


CAPO IV
DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLE RISORSE IN MATERIA DI FUNZIONI CONFERITE


ARTICOLO 24
(Patrimonio)


1. I beni mobili ed immobili di proprietà della Regione, dalla stessa utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge per l’esercizio delle funzioni che vengono conferite agli enti locali, sono trasferiti agli enti destinatari delle funzioni in misura corrispondente alle esigenze di esercizio delle stesse, senza vincolo di destinazione.
2. I beni immobili di proprietà della Regione, utilizzati per l’esercizio delle funzioni delegate, sono assegnati in uso o in comodato agli enti esercitanti le funzioni in misura corrispondente alle esigenze di esercizio delle stesse.
3. I beni mobili, ivi compresi i beni mobili registrati di proprietà della Regione, utilizzati per l’esercizio delle funzioni delegate sono trasferiti agli enti esercitanti le funzioni in misura corrispondente alle esigenze di esercizio delle stesse.
4. Il Presidente della Giunta regionale provvede con decreto, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, al trasferimento o all’assegnazione dei beni individuati con apposito inventario redatto dalla competente struttura regionale in contraddittorio con ciascun ente destinatario.
5. I decreti del Presidente della Giunta regionale che trasferiscono agli enti locali i beni in relazione alle funzioni attribuite, costituiscono titolo per l’apposita trascrizione. Il conferimento agli enti locali dei beni regionali, ai sensi dei commi 1 e 2, comporta la successione degli stessi nei diritti e negli obblighi inerenti la loro gestione.
6. I documenti riguardanti i beni relativi alle funzioni conferite vengono consegnati, mediante elenchi descrittivi, agli enti territoriali competenti.
Resta salva la facoltà dell’amministrazione regionale di chiedere ed ottenere la restituzione oppure la copia conforme di ogni documento consegnato.
7. I beni di cui ai commi 1 e 2 sono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con gli oneri ed i pesi connessi e con le relative pertinenze.
8. La gestione in uso o in comodato è disposta con atto che regola i rapporti finanziari con gli enti delegati connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alle spese di gestione dei beni ceduti.


ARTICOLO 25
(Trasferimento strutture organizzative e personale)


1. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, determina le strutture organizzative ed il contingente organico di personale da trasferire o assegnare funzionalmente per lo svolgimento delle funzioni conferite, previo confronto ed esame con le organizzazioni sindacali.
2. La Giunta regionale, sulla base delle predette determinazioni, stabilisce i piani di mobilità e l’elenco del personale regionale corrispondente, previo confronto ed esame dei criteri con le organizzazioni sindacali, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali.
3. La Giunta regionale provvede alla messa a disposizione del personale individuato negli elenchi di cui al comma 2, entro la data di effettivo esercizio delle funzioni conferite.
4. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di trasferimento di personale è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti locali destinatari.
5. Nei confronti del personale da trasferire o assegnare funzionalmente la Regione concorre ad attivare iniziative formative di riqualificazione del personale stesso.
6. La Regione favorisce il processo di innovazione organizzativa e funzionale che si renda necessario in ragione del nuovo ruolo affidato alle strutture regionali.


ARTICOLO 26
(Finanziamento delle funzioni conferite)


1. Fino all’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, la Regione garantisce le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio delle funzioni conferite.
2. Le somme destinate al finanziamento delle funzioni trasferite sono stanziate in specifici capitoli, rispettivamente per le Province, i Comuni, le Comunità montane, e sono attribuite agli enti locali sulla base di parametri oggettivi senza vincolo di destinazione.
3. Le somme destinate al finanziamento delle funzioni delegate o sub-delegate sono stanziate in appositi capitoli di bilancio regionale e sono ripartite tra gli enti locali in base a parametri oggettivi e con vincolo di destinazione.
4. Le assegnazioni di cui al comma 1, tengono conto delle spese relative all’organizzazione generale della Regione per effetto del conferimento delle funzioni.
5. A ciascun ente locale spettano i proventi delle tasse, diritti, tariffe, corrispettivi sui servizi relativi alle funzioni nelle materie conferite dalla Regione.6. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di finanziamento
delle funzioni è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti locali destinatari.


CAPO V
DECORRENZA ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E STRUMENTI A SUPPORTO DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE


ARTICOLO 27
(Decorrenza esercizio delle funzioni)


1. L’esercizio delle funzioni conferite è condizionato dall’effettivo trasferimento o messa a disposizione delle risorse finanziarie, umane, patrimoniali e strumentali necessarie.
2. Nel caso di cui al comma 1, la decorrenza dell’esercizio delle funzioni conferite, è stabilita dalla Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali.


ARTICOLO 28
(Strumenti di conoscenza e monitoraggio a supporto del sistema delle Autonomie locali)


1. La Regione e gli enti locali operano secondo il principio di leale collaborazione e sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta o periodicamente, informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.
2. La Regione promuove e predispone strumenti di conoscenza e di circolazione delle informazioni a servizio del sistema delle autonomie, al fine di favorire l’esercizio delle funzioni conferite, sulla base dei dati e dei risultati che emergono dalla attuazione delle politiche e dalla applicazione delle norme.
3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali individua indicatori, criteri di rilevazione e metodologie per l’analisi degli effetti delle politiche regionali sul sistema delle autonomie. Tali indicatori, criteri e metodologie sono riferiti in particolare, alla elaborazione, analisi e pubblicazione dei dati relativi alla finanza regionale e locale, nonché alle indagini finalizzate alla valutazione dell’impatto organizzativo, economico e finanziario delle funzioni conferite.
4. Sulla base di tali indicazioni e per le finalità di cui al comma 1, la Regione raccoglie ed elabora dati e informazioni di carattere generale che riguardano le attività delle autonomie locali.
5. Gli enti locali trasmettono alla Regione copia, su supporto informatico, del bilancio di previsione con relativi allegati e copia del conto consuntivo entro sessanta giorni dalla approvazione dei competenti organi, nonché copia su supporto informatico del certificato al bilancio e del certificato al conto di bilancio, entro la stessa scadenza a loro imposta dai provvedimenti statali. Gli enti locali sono altresì tenuti ad inviare ogni altra documentazione richiesta, utile all’attività di analisi di cui al comma 3. Le modalità e il protocollo di comunicazione per la trasmissione dei dati sono stabiliti dalla Giunta regionale in conformità con quanto richiesto per la trasmissione di analoghi documenti alla Corte dei Conti, Sezione autonomie locali.
6. Le risultanze delle attività di monitoraggio costituiscono oggetto di relazione annuale che la Giunta presenta al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali entro il 31 ottobre di ogni anno. Sulla base di queste risultanze, inoltre, la Giunta elabora proposte per l’adeguamento della normativa, il riordino dell’apparato amministrativo e la revisione delle procedure amministrative della Regione, verificando che i conferimenti di funzioni agli enti locali siano sorretti da adeguate risorse finanziarie, strumentali ed umane.


TITOLO III
UNIONE EUROPEA – RAPPORTI INTERNAZIONALI – COOPERAZIONE INTERREGIONALE
CAPO I
UNIONE EUROPEA


ARTICOLO 29
(Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario)


1. Il Presidente della Giunta regionale assicura, nel quadro delle linee di indirizzo definiti dal Consiglio regionale, la più ampia partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari, secondo le modalità definite nell’articolo 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
2. Nell’ambito di tale funzione, il Presidente della Giunta regionale si avvale degli strumenti previsti dalla vigente legislazione statale e comunitaria ed in particolare:
a) partecipa o nomina un proprio delegato per la partecipazione al Comitato delle Regioni presso l’Unione europea, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti;
b) nomina, ove previsto dalle norme nazionali e comunitarie, propri delegati incaricati di partecipare ai gruppi di lavoro e ai comitati del Consiglio, della Commissione e delle altre istituzioni o organismi dell’Unione europea, quando questi esercitino attività in materie di competenza regionale;
c) formula osservazioni al Governo ed al Parlamento, richiedendo di essere sentito su tematiche attinenti alle materie di competenza regionale;
d) interviene nella riunione del Consiglio dei Ministri, con voto consultivo, nell’ipotesi prevista dall’articolo 14, comma 3 della l. 11/2005;
e) richiede, ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della l. 11/2005, la convocazione della sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni e la costituzione, secondo le modalità individuate in quella sede, dei gruppi regionali cui è attribuito il compito di rappresentare al Governo la posizione comune delle Regioni nell’ambito delle politiche comunitarie;
f) individua e delega propri esperti ai fini della partecipazione alle attività dei gruppi di lavoro e dei tavoli di coordinamento nazionali volti alla definizione della posizione italiana presso le competenti istituzioni comunitarie ed in ogni altro caso previsto dalla legge;
g) propone al Governo il ricorso dinanzi alla Corte di giustizia della Comunità europea avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
h) assume le ulteriori iniziative volte ad esprimere presso le istituzioni comunitarie il parere della Regione sugli atti normativi di loro competenza.
3. Il Presidente della Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale entro il termine di cui al comma 1 dell’articolo 30 delle iniziative e dei compiti svolti ai sensi del comma 2.
4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 della l. 11/2005, la partecipazione degli enti locali alle iniziative ed ai compiti svolti ai sensi del comma 2, è disciplinata dalla Giunta regionale previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.


ARTICOLO 30
(Adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi comunitari)


1. La Giunta regionale, in attuazione dell’articolo 25, comma 2 dello Statuto, per il periodico adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall’emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di giustizia, presenta, entro il trenta giugno di ogni anno, il progetto di legge regionale di recepimento, che deve essere comunque approvato entro il termine che consenta alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di predisporre l’elenco di cui all’articolo 8, comma 5, lettera a) della l. 11/2005 e di trasmetterlo alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche Comunitarie, non oltre il venticinque gennaio di ogni anno.
2. La legge regionale:
a) recepisce gli atti normativi emanati dall’Unione europea nelle materie di competenza regionale e attua, in particolare, le direttive comunitarie, disponendo inoltre quanto necessario per il completamento dell’attuazione dei regolamenti comunitari;
b) detta disposizioni per l’attuazione delle sentenze della Corte di giustizia e degli altri provvedimenti, anche di rango amministrativo, della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;
c) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all’attuazione o applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) e b);
d) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione la Giunta è autorizzata a provvedere con regolamento o in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi all’uopo necessari.


CAPO II
RAPPORTI INTERNAZIONALI


ARTICOLO 31
(Attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali)


1. La Regione provvede, nelle materie di propria competenza, all’esecuzione ed all’attuazione di accordi internazionali, nel rispetto dei principi stabiliti da leggi dello Stato.


ARTICOLO 32
(Attività di rilievo internazionale della Regione)


1. Nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, la presente legge detta norme sulle modalità di esercizio dei rapporti internazionali della Regione.
2. Le attività di rilievo internazionale della Regione si riferiscono in particolare:
a) alla promozione di politiche che favoriscono lo sviluppo della cultura della pace e l’instaurarsi di rapporti di equa e solidale cooperazione tra i popoli mediante iniziative che promuovano in maniera anche permanente il confronto politico e culturale, la cooperazione istituzionale e formativa nonché iniziative di cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;
b) alla promozione di iniziative di interscambio di esperienze istituzionali, culturali e sociali con le autorità locali regionali e nazionali di paesi esteri;
c) alla promozione di attività che favoriscano la presenza economica delle imprese umbre nei mercati internazionali nonché la loro internazionalizzazione;
d) alla promozione di iniziative finalizzate all’attrazione di investimenti nella Regione da parte di soggetti pubblici e privati esteri;
e) alla promozione di attività che favoriscano la conoscenza della cultura dell’Umbria e del suo patrimonio storico e artistico-culturale ed ambientale nel mondo;
f) alla promozione di politiche di sostegno nei confronti delle comunità umbre presenti all’estero;
g) alla predisposizione di missioni, studi, eventi finalizzati al perseguimento degli obbiettivi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);
h) alle attività promozionali indirette di supporto a soggetti pubblici e privati presenti in Umbria per l’attuazione di iniziative similari a quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g);
i) al supporto di iniziative di scambio e collaborazione in campo universitario, scolastico e formativo nonché delle politiche giovanili promosse dalle Università e dalle altre istituzioni scolastiche e formative presenti nella Regione;
l) alla promozione ed incentivazione dello sviluppo dei gemellaggi tra i Comuni e le Province dell’Umbria, quelli europei e del resto del mondo ed alle iniziative degli stessi per la diffusione della cultura della pace.


ARTICOLO 33
(Accordi con Stati esteri ed intese con Enti territoriali interni ad altro Stato)


1. La Regione, in attuazione dell’articolo 25, comma 4 dello Statuto, nelle materie di competenza delle Regioni, fermo restando il rispetto delle leggi di cui all’articolo 117, nono comma della Costituzione, ed in particolare dell’articolo 6 della l. 131/2003, coerentemente con le linee di indirizzo generali dettate dal Consiglio regionale, può sottoscrivere accordi con Stati esteri, ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato. Gli accordi e le intese hanno efficacia per la Regione solo dopo la ratifica consiliare.
2. Gli accordi e le intese hanno, di norma, una durata determinata.
3. Il Presidente della Giunta regionale, nell’ambito delle proprie competenze, nel rispetto della normativa nazionale e in coerenza con le linee di indirizzo dettate dal Consiglio regionale, può concordare con Stati ed enti territoriali interni ad altro Stato dichiarazioni programmatiche di mero rilievo internazionale. Tali dichiarazioni hanno validità per un tempo determinato.
4. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 6, comma 7 della l. 131/2003, i Comuni e le Province comunicano alla Regione le attività di mero rilievo internazionale da essi svolte.


ARTICOLO 34
(Strutture regionali per l’esercizio di attività esterne al territorio nazionale)


1. La Regione, al fine di esercitare le competenze previste nel presente Titolo e favorire il raccordo tra la Regione e le Autonomie locali e funzionali, individua, all’interno della propria organizzazione apposite strutture che possono avere sede anche fuori dal territorio nazionale.
2. Possono avvalersi delle strutture di cui al comma 1, previa convenzione, gli enti locali e le altre istituzioni, associazioni e organismi rappresentativi di interessi collettivi presenti in Umbria.


CAPO III
COOPERAZIONE INTERREGIONALE


ARTICOLO 35
(Intese con altre Regioni)


1. Per il migliore esercizio delle proprie funzioni la Regione può promuovere intese con altre Regioni finalizzate alla definizione di discipline uniformi o all’esercizio in comune di attività e servizi, da ratificare con legge regionale.


TITOLO IV
RIASSETTO NORMATIVO
CAPO I
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E AMMINISTRATIVA


ARTICOLO 36
(Armonizzazione e semplificazione)


1. La Regione approva un programma di riordino normativo per:
a) armonizzare la disciplina sostanziale delle funzioni conferite con l’assetto istituzionale delle stesse;
b) redigere, ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto regionale, testi unici di riordino e di semplificazione delle disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei.


ARTICOLO 37
(Disciplina dei procedimenti amministrativi, silenzio assenso, autocertificazione, posta elettronica)


1. La Regione, in attuazione dei principi recati dall’articolo 30 dello Statuto regionale, nelle materie di sua competenza regola i procedimenti amministrativi, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 29, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La Regione disciplina i procedimenti amministrativi, perseguendo il massimo livello di semplificazione e di accelerazione degli stessi al fine di facilitare l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini e delle imprese e di assicurare la massima tempestività dell’azione amministrativa, anche mediante la promozione dello sportello unico.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 2, nelle materie di competenza legislativa regionale e fatto salvo quanto previsto in materia di tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute, gli atti di approvazione o di assenso, comunque denominati, che debbono essere resi da parte di altre amministrazioni sugli atti degli enti locali, devono essere adottati entro il termine massimo di centoventi giorni ovvero entro il diverso
termine previsto dalle specifiche disposizioni di legge, scaduti i quali l’assenso si considera acquisito.
4. La Regione indirizza l’intervento legislativo al fine di individuare le attività che possono essere esercitate sulla base di un’autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge.
5. In ogni procedimento amministrativo di competenza di amministrazioni diverse da quella di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione, le istanze, documenti o atti rivolti da persone o imprese alla pubblica amministrazione, possono contenere la dichiarazione di accettare ad ogni effetto di legge, che ogni comunicazione, escluso la trasmissione del provvedimento finale sia effettuata mediante posta elettronica.
6. La trasmissione del provvedimento finale può essere validamente effettuata solo nel caso in cui sia il mittente che il destinatario siano in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, con modalità che ne assicuri la consegna.


CAPO II
FORMAZIONE E INNOVAZIONE


ARTICOLO 38
(Promozione della qualità nella Pubblica Amministrazione – Formazione – Innovazione tecnologica)


1. La Regione, tenuto conto in particolare delle finalità di cui al comma 2 dell’articolo 37 e le connesse esigenze, promuove la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni. A questo fine la Regione promuove e sostiene la Scuola di amministrazione pubblica “Villa Umbra” costituita tra la Regione Umbria e i Comuni di Perugia e Terni, le Province di Perugia e Terni e la Federazione delle autonomie locali con deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 1998, n. 3107.
2. La Regione favorisce i processi di innovazione amministrativa e gestionale, valorizzando le esperienze attuate e favorendone lo sviluppo ai fini della massima fruibilità da parte degli utenti anche mediante la promozione di programmi tra gli enti locali finalizzati all’innovazione tecnologica.


TITOLO V
MODIFICAZIONI, INTEGRAZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ABROGAZIONI,NORMA FINANZIARIA
CAPO I
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1995, N. 28


ARTICOLO 39
(Modificazioni articolo 7)


1. All’articolo 7 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, così come modificato dall’articolo 21 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
“3 bis. Alle Conferenze di cui al comma 3, partecipano i Presidenti di Provincia, i Sindaci e i Presidenti delle Comunità montane.
3 ter. La Conferenza partecipativa è presieduta, in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a) del d.lgs. 267/2000, dal Presidente della Provincia, che la convoca su istanza del Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. La Conferenza è convocata con un preavviso di quindici giorni e si conclude improrogabilmente nei successivi venti giorni.
3 quater. Il Presidente della Conferenza coordina i tempi e i modi della discussione e decide sugli aggiornamenti. Dei lavori della Conferenza è redatto un processo verbale che è trasmesso alla Giunta regionale e da questa allegato agli atti da inoltrare al Consiglio regionale.
3 quinquies. La Giunta regionale può partecipare alla Conferenza; ne ha l’obbligo se richiesta dal Presidente della Conferenza.
3 sexies. In attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera b) del d.lgs. 267/2000, la Provincia concorre alla programmazione regionale, di cui al comma 2, trasmettendo, negli stessi tempi indicati nel comma 5, i propri pareri e le proposte alla Giunta regionale. I pareri e le proposte del Consiglio provinciale sono allegati agli atti da inoltrare al Consiglio regionale.”.


CAPO II
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 2000, N. 13


ARTICOLO 40
(Modificazioni articolo 5)


1. Il comma 3, dell’articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 è sostituito dal seguente:
“3. Il partenariato istituzionale si esplica, per quanto concerne gli enti locali, attraverso conferenze partecipative sul Piano Urbanistico Territoriale (P.U.T.) di cui all’articolo 7 della l.r. 28/1995, e attraverso la concertazione con il Consiglio delle autonomie locali.”.


ARTICOLO 41
(Modificazioni articolo 17)


1. Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 13/2000, dopo le parole “dall’articolo 5” sono soppresse le parole “e delle conferenze partecipative sugli atti della programmazione regionale istituite dall’articolo 6 della l.r. 34/1998” e sono sostituite dalla seguenti “e all’esame del Consiglio delle autonomie locali.”.


ARTICOLO 42
(Modificazioni articolo 19)


1. Al comma 4, dell’articolo 19 della l.r. 13/2000, dopo le parole “dall’articolo 5,” sono soppresse le parole “e delle conferenze partecipative sugli atti della programmazione regionale previsti dall’articolo 6 della l.r. 34/1998” e sono sostituite dalle seguenti “e all’esame del Consiglio delle autonomie locali.”.


ARTICOLO 43
(Modificazioni articolo 20)


1. Al comma 4, dell’articolo 20 della l.r. 13/2000, dopo le parole “dall’articolo 5” sono soppresse le parole “e delle conferenze partecipative sugli atti della programmazione regionale previste dall’articolo 6 della l.r. 34/1998” e sono sostituite dalle seguenti “e all’esame del Consiglio delle autonomie locali.”.


ARTICOLO 44
(Modificazioni articolo 21)


1. Al comma 2, dell’articolo 21 della l.r. 13/2000, dopo le parole “dall’articolo 5” sono soppresse le parole “e della conferenza partecipativa sugli atti della programmazione regionale istituita dall’articolo 6 della l.r. 34/1998” e sono sostituite dalle seguenti “e all’esame del Consiglio delle autonomie locali.”.


CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI


ARTICOLO 45
(Regolamenti regionali)


1. I regolamenti approvati dalla Giunta regionale, sulla base dell’articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, elencati nell’Allegato A alla presente legge, sono convalidati e ne sono fatti salvi gli effetti prodotti.


ARTICOLO 46
(Norma di prima applicazione sul funzionamento dell’A.T.I.)


1. Fino all’approvazione dello Statuto, l’A.T.I., di cui all’articolo 17, opera sulla base delle disposizioni della delibera del Consiglio regionale di cui all’articolo 20, comma 1, che funge da norma statutaria e regolamentare transitoria.
2. La delibera del Consiglio, di cui all’articolo 20, comma 1, stabilisce fino all’approvazione dello Statuto dell’A.T.I., le modalità con cui assicurare il preventivo confronto con i rispettivi Consigli comunali dei Comuni facenti parte dell’Ambito, gli indirizzi e linee programmatiche relative all’attività annuale dell’Ambito nonché le modalità per la verifica a consuntivo dell’attività svolta.


ARTICOLO 47
(Decorrenza esercizio nuovo potere sostitutivo)


1. Dall’entrata in vigore della presente legge, l’esercizio del potere sostitutivo sugli enti locali è disciplinato dall’articolo 16 e sono, pertanto, prive di efficacia le disposizioni in contrasto con la medesima norma.


ARTICOLO 48
(Abrogazioni)


1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 della l.r. 34/1998 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il rinvio agli articoli 17, 18 e 19 della l.r. 34/1998, operato da norme regionali, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 della presente legge.


ARTICOLO 49
(Norma finanziaria)


1. Per quanto previsto dall’articolo 26, si provvede con gli stanziamenti previsti, in termini di competenza e di cassa, nei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, inerenti le spese di gestione, del personale regionale, nonché la spesa di gestione, locazione e manutenzione degli immobili.


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 9 luglio 2007
LORENZETTI


Note:
Note all’art. 1, commi 1 e 3:
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, è pubblicata nella G.U. 24 ottobre 2001, n. 248.
- La legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria”, è pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17. Il testo dell’art. 16, comma 3, è il seguente: «Art. 16Sussidiarietà.
Omissis.
3. La Regione favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. A tal fine incentiva la diffusione dell’associazionismo ed in particolare la formazione e l’attività delle associazioni di volontariato.».
- La Costituzione della Repubblica italiana, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 e pubblicata nell’E.S. alla G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Si riporta l’art. 2:«2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.»


Nota all’art. 3, comma 2:
- Si riporta il testo dell’art. 117 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (si vedano le note all’art. 1, commi 1 e 3):«117.
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali .
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato .
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni .
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».


Nota all’art. 8, comma 2:
- La legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, recante “Norme in materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle stesse – Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 8 ottobre 2003, n. 42), è stata modificata ed integrata con legge regionale 19 giugno 2006, n. 9 (in E.S. al B.U.R. 23 giugno 2006, n. 30). Il testo dell’art. 2 è il seguente: «Art. 2 Programma di riordino territoriale.
1. Il Programma di riordino territoriale ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato ed aggiornato dalla Giunta regionale con le modalità dell’articolo 4:
a) effettua la ricognizione delle fusioni, delle unioni di comuni, delle Comunità montane, delle associazioni intercomunali;
b) definisce gli àmbiti territoriali ottimali per l’esercizio associato delle funzioni di cui all’articolo 1;
c) definisce le zone omogenee delle Comunità montane ai sensi dell’articolo 22;
d) specifica i criteri perla concessione dei contributi annuali e straordinari di cui al Titolo II, Capo III della presente legge a sostegno delle fusioni, delle unioni di comuni, delle Comunità montane e delle associazioni intercomunali.».


Nota all’art. 12:
- Per la legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, si veda la nota all’art. 8, comma 2.


Nota all’art. 13, comma 1:
- Per il testo dell’art. 117 della Costituzione, si veda la nota all’art. 3, comma 2.


Note all’art. 14:
- La legge regionale 21 marzo 1997, n. 7, recante “Norme sulla
partecipazione all’esercizio delle funzioni di competenza del Consiglio regionale e sul referendum consultivo”, è pubblicata nel B.U.R. 26 marzo 1997, n. 15.
- Il testo dell’art. 7 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, recante “Norme in materia di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 19 aprile 1995, n. 21), così come modificato dalla legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 (in B.U.R. 19 ottobre 1998, n. 63), è il seguente: «Art. 7 Concorso delle Province e dei Comuni alla formazione del P.U.T.
. La Giunta regionale promuove il concorso dei vari livelli istituzionali per la predisposizione del P.U.T.. In particolare le Province ed i comuni concorrono alla determinazione dei contenuti del P.U.T. e partecipano al procedimento della sua formazione.
2. Per i fini di cui al comma 1 la Giunta regionale approva il documento preliminare di P.U.T., che contiene:
a) una analisi della situazione territoriale sociale ed economica della Regione;
b) gli obiettivi da perseguire per il riordino, la salvaguardia e l’utilizzazione del territorio regionale;
c) i lineamenti del piano.
3. La Giunta regionale invia il documento preliminare di P.U.T. alle province, ai comuni e alle comunità montane al fine dell’indizione di Conferenze partecipative.
4. La Giunta regionale, acquisiti i verbali delle conferenze partecipative, entro i successivi 60 giorni, promuove sul documento preliminare di P.U.T. e sui predetti verbali una Conferenza dei rappresentanti degli enti e delle amministrazioni dello Stato, di altri soggetti di competenza sovraregionale o comunque coinvolti nella realizzazione del piano, nonché delle organizzazioni sindacali ed economiche e delle diverse realtà sociali e culturali.
5. La redazione definitiva del P.U.T. è fatta anche tenuto conto dei verbali delle Conferenze partecipative di cui al comma 3, e delle indicazioni che scaturiscono dalla Conferenza di cui al comma 4.».


Nota all’art. 16, comma 1:
- Il testo dell’art. 27 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (si vedano le note all’art. 1, commi 1 e 3), è il seguente: «Art. 27 Potere sostitutivo.
1. La legge regionale disciplina le modalità e le garanzie del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte dei Comuni e delle Province nell’esercizio delle funzioni amministrative loro conferite.
2. La Giunta regionale, previa diffida all’ente inadempiente con fissazione di un congruo termine, esercita, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, il potere sostitutivo e adotta gli atti necessari dandone comunicazione al Consiglio regionale.».


Note all’art. 17, commi 2 e 5:
- La legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3,
recante “Ordinamento del sistema sanitario regionale” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 28 gennaio 1998, n. 7), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 27 marzo 2000, n. 29 (in E.S. al B.U.R. 7 aprile 2000, n. 21), 28 dicembre 2004, n. 35 (in B.U.R. 31 dicembre 2004, n. 57) e 23 febbraio 2005, n. 16 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 16 marzo 2005, n. 12).
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 14 aprile 2006, n. 88), è stato modificato ed integrato con: decreto legge 12 maggio 2006, n. 173 (in G.U. 13 maggio 2006, n. 110) convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2006, n. 228 (in G.U. 12 luglio 2006, n. 160); decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (in G.U. 3 ottobre 2006, n. 230) convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2006, n. 286 (in S.O. alla G.U. 28 novembre 2006, n. 277);
decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284 (in G.U. 24 novembre 2006, n. 274); legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2006, n. 299); decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 (in G.U. 28 dicembre 2006, n. 300) convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2007, n. 17 (in S.O. alla G.U. 26 febbraio 2007, n. 47).


Note all’art. 18, commi 1 e 4:
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 28 settembre 2000, n. 227), è stato modificato ed integrato con: legge 23 dicembre 2000, n. 388 (in S.O.
alla G.U. 29 dicembre 2000, n. 302); decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392 (in G.U. 30 dicembre 2000, n. 303) convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2000, n. 26 (in G.U. 1 marzo 2001, n. 50); decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (in S.O. alla G.U. 16 agosto 2001, n. 189); legge 28 dicembre 2001, n. 448 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2001, n. 301); decreto legge 22 febbraio 2002, n. 13 (in G.U. 25 febbraio 2002, n. 47) convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2002, n. 75 (in G.U. 26 aprile 2002, n. 97); legge 6 luglio 2002, n. 137 (in G.U. 8 luglio 2002, n. 158); legge 15 luglio 2002, n. 145 (in G.U. 24 luglio 2002, n. 172);
legge 1 agosto 2002, n. 166 (in S.O. alla G.U. 3 agosto 2002, n. 181); legge 27 dicembre 2002, n. 289 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2002, n. 305); legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in S.O. alla G.U. 20 gennaio 2003, n. 15); decreto legge 31 marzo 2003, n. 50 (in G.U. 31 marzo 2003, n. 75) convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio 2003, n. 116 (in G.U. 28 maggio 2003, n. 122); decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (in S.O. alla G.U. 2 ottobre 2003, n. 229) convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326 (in S.O. alla G.U. 25 novembre 2003, n. 274); legge 24 dicembre 2003, n. 350 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2003, n. 299); decreto legge 29 marzo 2004, n. 80 (in G.U. 30 marzo 2004, n. 75) convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 2004, n. 140 (in G.U. 29 maggio 2004, n. 125); decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 (in G.U. 28 maggio 2004, n. 124) convertito, con modificazioni, in legge 27 luglio 2004, n. 186 (in S.O. alla G.U. 28 luglio 2004, n. 175);
decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (in S.O. alla G.U. 12 luglio 2004, n. 161) convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2004, n. 191 (in S.O. alla G.U. 31 luglio 2004, n. 178); legge 15 dicembre 2004, n. 308 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2004, n. 302);
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2004, n. 306); decreto legge 31 marzo 2005, n. 44 (in G.U. 1 aprile 2005, n. 75) convertito, con modificazioni, in legge 31 maggio 2005, n. 88 (in G.U. 31 maggio 2005, n. 125); decreto legge 30 giugno 2005, n. 115 (in G.U. 1 luglio 2005, n. 151) convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168 (in G.U. 22 agosto 2005, n. 194);
decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (in G.U. 3 ottobre 2005, n. 230) convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005, n. 248 (in S.O. alla G.U. 2 dicembre 2005, n. 281); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (in S.O. alla G.U. 14 aprile 2006, n. 88).
- Per la legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, si veda la nota all’art. 8, comma 2.


Nota all’art. 23, commi 3 e 4:
- Il testo dell’art. 11 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (si veda la nota all’art. 8, comma 2), è il seguente: «Art. 11 Conferenza dei Sindaci.
1. La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci dei comuni ricompresi nell’àmbito di ogni Comunità montana o assessore da loro delegato.
2. La Conferenza dei Sindaci formula proposte relative alla composizione degli organi.
3. Il funzionamento della Conferenza dei Sindaci è disciplinato dallo statuto su proposta della stessa Conferenza.»


Nota all’art. 26, comma 1:
- Si riporta il testo dell’art. 119 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (si vedano le note all’art. 1, commi 1 e 3): «119.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.».


Note all’art. 29, commi 1, 2 e 4:
- La legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”, è pubblicata nella G.U. 15 febbraio 2005, n. 37. Si riporta il testo degli artt. 5, 6, 8, comma 5, 14, comma 3 e 17, comma 1: «5.Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari.
1. I progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell’inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle regioni e alle province autonome un’informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, curandone il costante aggiornamento.
3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.
4. Qualora un progetto di atto normativo comunitario riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell’intesa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell’intesa.
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri dell’Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri dell’Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.
6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all’atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.
7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati in base a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.
8. Dall’attuazione del comma 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle proposte e delle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell’Unione europea.
10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all’ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell’Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all’ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.
11. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell’Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
12. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
6.Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari.
1. Qualora i progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle associazioni rappresentative degli enti locali. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche comunitarie e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all’esame della Conferenza stessa.
2. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie convoca alle riunioni di cui al comma 7 dell’articolo 5 esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all’atto di trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.
8.Legge comunitaria.
Omissis.
5. Nell’àmbito della relazione al disegno di legge di cui al comma 4
il Governo:
a) riferisce sullo stato di conformità dell’ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;
b) fornisce l’elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;
c) dà partitamente conto delle ragioni dell’eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l’esercizio della delega legislativa;
d) fornisce l’elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell’articolo 11, nonché l’indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;
e) fornisce l’elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L’elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno.
14.Decisioni delle Comunità europee.
Omissis.
3. Se l’esecuzione della decisione investe le competenze di una regione o di una provincia autonoma, il presidente della regione o della provincia autonoma interessata interviene alla riunione del Consiglio dei Ministri, con voto consultivo, salvo quanto previsto dagli statuti speciali.
Omissis.
17.Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni.
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca almeno ogni sei mesi, o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.
Omissis.».
- Il testo dell’art. 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3” (pubblicata nell G.U. 10 giugno 2003, n. 132), è il seguente:
«5.Attuazione dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria.
Omissis.
2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.».


Note all’art. 30, comma 1:
- Il testo dell’art. 25 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (si vedano le note all’art. 1, commi 1 e 3), è il seguente: «Art. 25 Integrazione europea e rapporti con l’estero.
1. La Regione, nelle materie di propria competenza, concorre alla formazione degli atti comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalle norme comunitarie e dalle leggi.
2. La Regione partecipa ai programmi ed ai progetti dell’Unione Europea, promuovendo la conoscenza dell’attività comunitaria presso gli enti locali ed i soggetti della società civile. Favorisce la partecipazione degli Enti locali ai programmi e progetti promossi dall’Unione. La Regione procede con legge al periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento legislativo.
3. La Regione, anche in collaborazione con le altre regioni, stabilisce forme di collegamento con organi dell’Unione Europea per l’esercizio delle proprie funzioni ed in particolare di quelle connesse alla applicazione delle normative comunitarie.
4. La Regione, nelle materie di sua competenza, conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati dalla legge.
5. La Regione provvede alla attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato.».
- Per il testo dell’art. 8, comma 5, lettera a), della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si vedano le note all’art. 29, commi 1, 2 e 4.


Note all’art. 33, commi 1 e 4:
- Per il testo dell’art. 25, comma 4, della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, si vedano le note all’art. 30, comma 1.
- Per il testo dell’art. 117, nono comma, della Costituzione, si veda la nota all’art. 3, comma 2.
- Si riporta il testo dell’art. 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (si vedano le note all’art. 29, commi 1, 2 e 4):
«6.Attuazione dell’articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull’attività internazionale delle regioni.
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l’intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all’articolo 114, primo comma, della Costituzione.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei princìpi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare princìpi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all’estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l’accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, ed accertata l’opportunità politica e la legittimità dell’accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.
4. Agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano è data pubblicità in base alla legislazione vigente.
5. Il Ministro degli affari esteri può, in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità inerenti alle attività di cui ai commi da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato e, in caso di dissenso, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei ministri che, con l’intervento del Presidente della Giunta regionale o provinciale interessato, delibera sulla questione.
6. In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni dell’articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.
7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l’ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa.».


Nota all’art. 36:
- Il testo dell’art. 40 della legge regionale 16 aprile 2005,
n. 21 (si vedano le note all’art. 1, commi 1 e 3), è il seguente: «Art. 40 Testi unici.
1. Il Consiglio regionale autorizza con legge la Giunta a redigere, entro un tempo stabilito, progetti di testi unici di riordino e di semplificazione delle disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge determina l’ambito del riordino e della semplificazione e fissa i criteri direttivi, nonché gli adempimenti procedurali a cui la Giunta si deve conformare.
2. Nel termine assegnato dalla legge la Giunta presenta al Consiglio il progetto di testo unico delle disposizioni di legge. Il progetto è sottoposto all’approvazione finale del Consiglio con sole dichiarazioni di voto.
3. Le proposte di legge tendenti a modificare gli atti legislativi oggetto di riordino e di semplificazione e presentate nel periodo prefissato per la predisposizione del progetto di testo unico, sono discusse ed approvate solo sotto forma di proposte di modifica della legge di autorizzazione.
4. Le disposizioni contenute nei testi unici possono essere abrogate solo con previsione espressa; la approvazione di deroghe, di modifiche e di integrazioni deve essere testuale e prevedere, previa verifica del coordinamento formale, l’inserimento delle nuove norme nel testo unico.
5. Nelle materie oggetto del testo unico legislativo, la Giunta, nel rispetto dei criteri di riordino e semplificazione fissati dalla legge e acquisito il parere favorevole della Commissione competente, approva il testo unico delle disposizioni regolamentari di esecuzione di quelle autorizzate e provvede alla redazione di un testo unico compilativo, con l’indicazione per ogni disposizione della relativa fonte, legislativa o regolamentare.».


Note all’art. 37, commi 1 e 5:
- Il testo dell’art. 30 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (si vedano le note all’art. 1, commi 1 e 3), è il seguente: «Art. 30 Azione amministrativa.
1. La Regione informa l’azione amministrativa ai principi di legalità, imparzialità, efficienza, economicità ed efficacia.


2. I procedimenti di formazione degli atti amministrativi sono disciplinati in modo da assicurare semplificazione, snellezza e trasparenza e da garantire il coordinamento e la collaborazione tra organi, strutture e servizi.
3. La Regione cura la raccolta e la elaborazione dei dati e delle informazioni utili all’esercizio dell’attività amministrativa, in collaborazione con i Comuni e le Province.».
- Si riporta il testo dell’art. 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192), così come sostituito dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21 febbraio 2005, n. 42): «29. Ambito di applicazione della legge.
Omissis.
2. Le regioni e gli enti locali, nell’àmbito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come definite dai princìpi stabiliti dalla presente legge.».
- Per il testo dell’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, si veda la nota all’art. 3, comma 2.


Note all’art. 39:
- Per il testo dell’art. 7 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, si vedano le note all’art. 14.- Si riporta il testo dell’art. 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (si vedano le note all’art. 18, commi 1 e 4):
«20. Compiti di programmazione.
1. La provincia:
a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;
b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
Omissis.».


Note all’art. 40:
- Il testo vigente dell’art. 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), così come modificato dalla presente
legge, è il seguente: Art. 5
Concertazione e partenariato istituzionale e sociale.
1. La Giunta regionale promuove le più ampie forme di concertazione-partenariato istituzionale e sociale ai fini della predisposizione delle proposte di atti di programmazione regionale.
2. Il partenariato sociale si attua, anche con riferimento a esperienze nazionali e comunitarie, attraverso l’istituzione di un tavolo di concertazione a cui partecipano i soggetti indicati all’articolo 4, comma 1. Entro tre mesi dall’inizio di ogni legislatura, la Giunta regionale definisce la composizione del tavolo di concertazione e gli ambiti di attività. Le specifiche sessioni di concertazione vengono precisate d’intesa con le rappresentanze economico-sociali all’inizio di ogni anno. La Giunta regionale, nella definizione delle regole di selezione dei partecipanti, si ispira ai criteri del pluralismo delle istanze, della rappresentatività generale dei soggetti, della specifica competenza tecnica rispetto agli strumenti oggetto di esame partenariale.
3. Il partenariato istituzionale si esplica, per quanto concerne gli enti locali, attraverso conferenze partecipative sul Piano Urbanistico Territoriale (P.U.T.) di cui all’articolo 7 della l.r. 28/1995, e attraverso la concertazione con il Consiglio delle autonomie locali.
4. Gli altri interlocutori regionali, nazionali e comunitari, di cui all’articolo 4, comma 2, possono essere chiamati a partecipare alle sessioni di partenariato sociale ed istituzionale di cui al presente articolo in ragione delle loro competenze di istituto o con riferimento a specifiche normative.
5. La Giunta regionale attua e promuove la più ampia partecipazione alle istanze di concertazione e partenariato promosse dal Governo e dalle istituzioni dell’Unione Europea. Nell’ambito di tale attività, la Giunta regionale cura i collegamenti con le altre Regioni ai fini della proposizione di istanze e programmi comuni.».
- Per il testo dell’art. 7 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, si vedano le note all’art. 14.


Nota all’art. 41:
- Il testo vigente dell’art. 17, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si vedano le note all’art. 40), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: «Art. 17 Procedimento di formazione del piano regionale di sviluppo.
Omissis.
2. Lo schema di PRS, è sottoposto dalla Giunta regionale, all’esame del tavolo di concertazione economico-sociale istituito dall’articolo 5 e all’esame del Consiglio delle autonomie locali.
Gli organismi suddetti esercitano le loro funzioni entro 45 giorni dalla presentazione dello schema di PRS.
Omissis.».


Nota all’art. 42:
- Il testo vigente dell’art. 19, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si vedano le note all’art. 40), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: «Art. 19 Procedimento di formazione dei programmi di intervento strutturale
regionale dell’Unione Europea.
Omissis.
4. La Giunta regionale, preliminarmente alla elaborazione degli atti da presentare per il negoziato con il Governo e la Commissione europea, adotta uno schema generale di orientamenti di programma da sottoporre all’esame del tavolo di concertazione economico-sociale istituito ai sensi dell’articolo 5, e all’esame del Consiglio delle autonomie locali. La Giunta regionale presenta lo schema generale di orientamenti di programma al Consiglio regionale allegando i pareri e i documenti che scaturiscono dalla concertazione. Il Consiglio regionale approva, ai fini del negoziato, una risoluzione in cui, in coerenza con il PRS, vengono delineati gli indirizzi fondamentali e le priorità. Gli orientamenti generali della Commissione europea e del Governo costituiscono, in ordine ai contenuti dello schema generale di orientamenti e dei relativi programmi strutturali, il quadro di riferimento per il confronto delle coerenze strategiche fra priorità regionali e indirizzi generali dell’Unione Europea.
Omissis.».


Nota all’art. 43:
- Il testo vigente dell’art. 20, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si vedano le note all’art. 40), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: Art. 20 Procedimento di formazione delle intese istituzionali di programma.
Omissis.
4. La Giunta regionale, in preparazione del negoziato con il Governo, adotta uno schema generale di orientamenti di programma che sottopone all’esame dei tavoli di concertazione istituito dall’articolo 5 e all’esame del Consiglio delle autonomie locali.
Omissis.».


Nota all’art. 44:
- Il testo vigente dell’art. 21, comma 2, della legge
regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si vedano le note all’art. 40),
così come modificato dalla presente legge, è il seguente: «Art. 21 Procedimento di formazione del documento regionale annuale di programmazione.
Omissis.
2. Lo schema di DAP è sottoposto all’esame del tavolo di concertazione economico-sociale istituito dall’articolo 5 e all’esame del Consiglio delle autonomie locali.
Omissis.».


Nota all’art. 45:
- La legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1,
recante “Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni”, è pubblicata nella G.U. 22 dicembre 1999, n. 299.


Nota all’art. 48:
- La legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, recante “Criteri e modalità per il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali e per l’organizzazione e l’esercizio delle stesse a livello locale. Modificazioni e integrazioni legge regionale 10 aprile 1995, n. 28”, è pubblicata nel B.U.R. 19 ottobre 1998, n. 63.


ALLEGATO 1
ALLEGATO A
REGOLAMENTI APPROVATI DALLA GIUNTA REGIONALE DAL 25 FEBBRAIO 2000 AL 13 AGOSTO 2004 (Art. 45 delle legge)


ANNO 2000 Regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 1 Istituzione del Comitato legislativo. Regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2 Disciplina dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie e socio sanitarie. Regolamento regionale 12 aprile 2000, n. 3 Norme per la disciplina dell’esercizio dei poteri sostitutivi regionali, in attuazione dell’articolo 50 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31. Regolamento regionale 24 maggio 2000, n. 4 Regolamento tecnico attuativo della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 – Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni. Regolamento regionale 12 settembre 2000, n. 5 Norme transitorie di applicazione del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 – Prelievo venatorio della specie cinghiale. Regolamento regionale 31 ottobre 2000, n. 6 Modifica del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 – Prelievo venatorio della specie cinghiale.


ANNO 2001 Regolamento regionale 19 giugno 2001, n. 1 Regolamento di attuazione della disciplina delle Strade del vino in Umbria Regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2 Disciplina per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. Regolamento regionale 9 luglio 2001, n. 3 Norme per l’adozione e l’utilizzo dell’emblema distintivo di Protezione civile della Regione Umbria. Regolamento regionale 28 settembre 2001, n. 4 Modificazioni del regolamento regionale 26 giugno 1989, n. 21 –Ordinamento degli archivi della Giunta regionale Regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 5 Disciplina dell’attività di pesca nelle acque interne. Regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 6 Funzionamento del Comitato legislativo e procedure di formazione degli atti normativi di competenza della Giunta regionale. Regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 7 Disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi.


ANNO 2002 Regolamento regionale 24 aprile 2002, n. 1 Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico in materia di agricoltura e foreste. Regolamento regionale 21 giugno 2002, n. 2 Regolamento di attuazione della disciplina della Strada dell’olio extravergine d’oliva DOP Umbria. Regolamento regionale 31 luglio 2002, n. 3 Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Regolamento regionale 20 agosto 2002, n. 4 Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 19 giugno 2001, n. 1 – Regolamento di attuazione della disciplina delle Strade del vino in Umbria. Regolamento regionale 1° ottobre 2002, n. 5 Regolamento regionale degli archivi della Giunta regionale. Regolamento regionale 22 novembre 2002, n. 6 Modalità e procedure per il riconoscimento dei sistemi turistici locali. Regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7 Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28. Regolamento regionale 23 dicembre 2002, n. 8 Norme per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e patrimoniali, non diversamente disciplinati.


ANNO 2003 Regolamento regionale 9 gennaio 2003, n. 1 Modalità di effettuazione dei controlli relativi all’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, piscicoltura e nella florivivaistica. Regolamento regionale 21 gennaio 2003, n. 2 Modalità di esercizio del controllo sugli atti delle Comunanze e Università agrarie e delle altre Associazioni agrarie. Regolamento regionale 27 febbraio 2003, n. 3 Disciplina della riproduzione animale. Regolamento regionale 4 marzo 2003, n. 4 Modalità per l’acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario. Regolamento regionale 16 aprile 2003, n. 5 Norme regolamentari in attuazione della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 26. Regolamento regionale 6 maggio 2003, n. 6 Disposizioni di attuazione della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 25 – Norme per il rilascio del nulla-osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizione a scopo medico. Regolamento regionale 30 maggio 2003, n. 8 Modalità per la concessione, l’erogazione e la rendicontazione del contributo finanziario annuale a favore del Circolo aziendale della Regione Umbria – C.A.R.U. Regolamento regionale 15 luglio 2003, n. 9 Norme regolamentari di attuazione dell’art. 5 della legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18 – Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio. Regolamento regionale 15 luglio 2003, n. 10 Regolamento di attuazione della legge regionale 26 novembre 2002, n. 24. Norme per l’esercizio e la valorizzazione dell’apicoltura in Umbria. Regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 11 Modificazioni e integrazioni del regolamento regionale 22 novembre 2002, n. 6 – Modalità e procedure per il riconoscimento dei sistemi turistici locali. Regolamento regionale 27 ottobre 2003, n. 12 Disposizioni di attuazione della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13 “Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione”.


ANNO 2004 Regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1 Regolamento di attuazione della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8 – Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico.



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