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NORMATIVA
Normativa regionale - Emilia Romagna

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Legge regionale 9 febbraio 2010 n. 2
Partecipazione della Regione Emilia Romagna all'Associazione Bitis (Bureau International du Tourisme social) ed all'Associazione Necstour (Network of European Regions for a Sustainable and Competitive Tourism)
 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Autorizzazione a partecipare all’associazione Bits - Bureau International du Tourisme Social


1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’articolo 64 dello Statuto, è autorizzata a partecipare in qualità di socio al Bureau International du Tourisme Social, d’ora in avanti denominato BITS.
2. Il BITS è un’associazione di diritto privato, non governativa, costituita conformemente alla legge belga 25 ottobre 1919 (sulle associazioni internazionali con scopi scientifici) come modificata dalle leggi 6 dicembre 1954 (di modifica della legge 25 ottobre 1919) e 30 giugno 2000 (di modifica della legge 25 ottobre 1919 che accorda personalità giuridica alle associazioni internazionali che perseguono uno scopo filantropico, religioso, scientifico, artistico o pedagogico), ed ha l’obiettivo di favorire un partenariato e lo scambio di buone pratiche fra gli attori locali e regionali che operano nel settore del turismo sociale e solidale, partendo dalla valorizzazione delle esperienze esistenti.
3. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna in qualità di socio all’associazione BITS è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l’associazione non persegua scopi di lucro;
b) che la stessa goda di autonomia patrimoniale perfetta.


ARTICOLO 2
Autorizzazione a partecipare all’associazione NECSTouR “Network of European Regions for a Sustainable and Competitive Tourism”


1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’articolo 64 dello Statuto, è autorizzata a partecipare in qualità di socio alla Associazione di regioni europee per il turismo sostenibile e competitivo NECSTouR (Network of European Regions for a Sustainable and Competitive Tourism) d’ora in avanti denominata NECSTouR.
2. NECSTouR è un’associazione europea senza fine di lucro, costituita conformemente alla legge belga 27 giugno 1921 (sulle associazioni senza scopo di lucro, sulle associazioni internazionali senza scopo di lucro e fondazioni), che ha lo scopo di sviluppare e rafforzare una coerente struttura per il coordinamento di programmi regionali di sviluppo e ricerca sul turismo competitivo e sostenibile.
3. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna in qualità di socio all’associazione NECSTouR è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l’associazione non persegua scopi di lucro;
b) che la stessa goda di autonomia patrimoniale perfetta.


ARTICOLO 3
Esercizio dei diritti partecipativi


1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle associazioni BITS e NECSTouR.
2. I diritti attinenti alla qualità di socio sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale, ovvero da un suo delegato allo scopo.
3. La Giunta regionale provvede alla nomina del rappresentante della Regione negli organi delle associazioni di cui agli artt. 1 e 2.
4. Ogni modifica dello statuto delle reti BITS e NECSTouR deve essere previamente comunicata alla Giunta regionale ai fini della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del vincolo partecipativo. La Giunta stessa provvederà a informare l’Assemblea legislativa, in attuazione dell’articolo 64, comma 4, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.


ARTICOLO 4
Partecipazione finanziaria


1. La Regione Emilia-Romagna partecipa alle associazioni di cui agli artt. 1 e 2 con una prima quota di adesione una tantum, pari a Euro 1.000,00 per la rete BITS e ad Euro 2.000,00 per la rete NECSTouR. La Regione è altresì autorizzata a corrispondere la quota associativa annuale, il cui importo viene determinato nell’ambito delle autorizzazioni disposte, annualmente, dalla legge di approvazione del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall’art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
2. La Regione può concedere eventuali contributi per la realizzazione dei programmi di attività delle associazioni, nell’ambito delle disponibilità autorizzate dalle leggi di bilancio.
3. Agli oneri derivanti dalle partecipazioni alle associazioni di cui al comma 1, ai sensi degli articoli 1 e 2, la Regione fa fronte mediante l’istituzione di apposita unità previsionale di base e appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è garantita dai fondi a tale scopo specifico accantonati, nell’ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100 e al capitolo 86350, voce n. 15 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti", elenco n. 2 del bilancio regionale per l’esercizio 2010.
4. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 3, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall’articolo 31, comma 2,
lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001.


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 9 febbraio 2010
VASCO ERRANI



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