Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Oggetto e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell’articolo 45, comma secondo, della Costituzione e nell’esercizio della propria potestà legislativa in materia di artigianato ai sensi dell’articolo 117, comma quarto, della Costituzione, tutela, promuove e sviluppa l’artigianato nelle sue diverse espressioni territoriali, produttive, artistiche, tradizionali e di qualità.
2. La presente legge detta norme per la creazione di imprese artigiane, per sostenerne la crescita e lo sviluppo, per favorire la successione di impresa, per salvaguardare e tutelare i valori emiliano-romagnoli, saperi e mestieri dell’artigianato artistico e tradizionale. Disciplina inoltre, nel rispetto dei principi di semplificazione e snellimento dell’azione amministrativa, le procedure per l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane e gli organi di tutela, rappresentanza, vigilanza.
ARTICOLO 2
Albo delle imprese artigiane
1. All’Albo regionale delle imprese artigiane, suddiviso in sezioni provinciali, sono tenute ad iscriversi le imprese artigiane. I requisiti per l’iscrizione sono definiti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l’artigianato).
2. Alla separata sezione dell’Albo sono iscritti i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane. Le aziende diverse da quelle artigiane, che possono farne parte in numero non superiore ad un terzo, sono le piccole e medie imprese, come definite nel Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).
3. L’iscrizione delle imprese aventi titolo, costituite anche in forma cooperativa o consortile, nonché dei loro consorzi, è effettuata con le modalità di cui all’articolo 3.
4. L’iscrizione all’Albo ha efficacia costitutiva e costituisce condizione per l’applicazione delle norme e delle agevolazioni previste per il settore artigiano.
5. L’Albo regionale è conservato presso gli uffici competenti della Regione Emilia-Romagna. Le sezioni provinciali dell’Albo sono depositate anche presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competenti.
6. La Regione delega alle Camere di Commercio l’esercizio delle funzioni amministrative per l’iscrizione, modificazione e cancellazione nell’Albo delle imprese artigiane, sulla base delle procedure previste dall’articolo 3. Le imprese artigiane sono altresì annotate nel Registro imprese secondo la normativa vigente.
7. Per le attività previste dalla presente legge si applicano a favore delle Camere di commercio i diritti di segreteria stabiliti in attuazione dell’articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura).
ARTICOLO 3
Iscrizione, modifiche e cancellazione nell’Albo delle imprese artigiane
1. Al fine dell’iscrizione, modificazione, cancellazione dall’Albo, l’interessato presenta alla Camera di commercio, Ufficio del Registro delle imprese, territorialmente competente, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui all’articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
2. La comunicazione unica, predisposta sull’apposita modulistica e corredata a mezzo delle autocertificazioni e delle attestazioni richieste, vale quale adempimento che consente l’acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana con conseguente iscrizione nell’Albo regionale e nella relativa sezione provinciale delle imprese artigiane o nella separata sezione per i consorzi e le cooperative e l’avvio immediato dell’attività, nonché per la registrazione di modifiche o cancellazione, comprese le modificazioni relative alla perdita dei requisiti previsti dalla legge per l’iscrizione.
3. In caso di omissione o ritardo nella presentazione della comunicazione unica ai fini dell’iscrizione si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da Euro 250,00 a Euro 2.500,00.
4. La Camera di commercio contestualmente rilascia la ricevuta dell’avvenuta comunicazione e dà notizia alle Amministrazioni competenti ed alla sezione territoriale della Commissione regionale per l’artigianato, di cui all’articolo 5, della presentazione della comunicazione unica.
5. Gli effetti costitutivi dell’iscrizione, della modifica e della cancellazione nell’Albo delle imprese artigiane, o nella separata sezione, decorrono dalla data di presentazione da parte dell’interessato della comunicazione unica di cui al comma 2.
6. È fatta salva la disciplina statale sulla decorrenza degli effetti dell’iscrizione, modifica o cancellazione negli elenchi invalidità, vecchiaia, e superstiti di cui al decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6 (Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale), convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63.
7. La sezione territoriale della Commissione regionale per l’artigianato, qualora abbia acquisito elementi da cui si desuma la possibile insussistenza dei requisiti di legge per l’iscrizione, può richiedere alla Commissione regionale di presentare istanza alla struttura regionale competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato di cui all’articolo 7 per l’avvio della procedura di accertamento a carico delle imprese iscritte all’Albo in ordine alla sussistenza e modificazione dei requisiti medesimi.
8. La procedura di accertamento può essere attivata entro il termine di venti giorni dalla presentazione della comunicazione unica di cui al comma 1. Il Servizio competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato, di cui all’articolo 7, provvede a far conoscere alle imprese interessate l’avvio del procedimento, perché presentino le proprie ragioni o gli elementi integrativi entro il termine alle stesse assegnato, comunque non inferiore a dieci giorni. Il Servizio, esperiti gli accertamenti, decide in merito entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione unica, trasmette nei successivi cinque giorni la decisione all’impresa interessata, nonché agli organi ed enti che hanno richiesto l’accertamento ed alla Camera di commercio, affinché provveda agli adempimenti di competenza.
ARTICOLO 4
Modificazioni e cancellazioni dall’Albo
1. Le imprese artigiane iscritte all’Albo sono tenute a trasmettere entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento alla Camera di commercio, Ufficio del Registro delle imprese, la comunicazione unica in ordine a:
a) le modificazioni dei requisiti artigiani;
b) la cessazione dell’attività;
c) la perdita dei requisiti previsti dalla legge per l’iscrizione.
2. In caso di omissione o ritardo della presentazione della comunicazione unica per le modificazioni relative ai requisiti ed alle condizioni dichiarate ed accertate ai fini della modificazione o cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da Euro 200,00 a Euro 1.000,00.
3. L’applicazione delle sanzioni amministrative ed i relativi proventi spettano alle Camere di commercio nel rispetto delle modalità e procedure della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
ARTICOLO 5
Commissione regionale per l’artigianato
1. La Commissione regionale per l’artigianato è l’organo di tutela e rappresentanza dell’artigianato ed ha sede presso la Regione Emilia-Romagna.
2. La Commissione regionale per l’artigianato, articolata anche in sezioni provinciali, è composta di 21 membri:
a) diciotto membri di comprovata esperienza nel settore dell’artigianato, di cui 2 componenti per ciascuna delle sezioni provinciali, designati per ciascuna Provincia dalle organizzazioni artigiane risultanti più rappresentative con riferimento agli esiti delle nomine dei consigli delle Camere di Commercio;
b) due componenti designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative in ambito regionale;
c) un rappresentante della Regione, esperto in materia di artigianato, nominato dalla Giunta regionale.
3. La Commissione regionale per l’artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni dalla data di insediamento. Con il medesimo decreto sono nominati, tra i componenti, il Presidente della Commissione ed il Vicepresidente con funzioni vicarie.
4. La designazione dei componenti indicati al comma 2, lettere a) e b), deve essere comunicata alla Regione entro trenta giorni dalla relativa richiesta.
In caso di omessa designazione di alcuni membri nel termine, il Presidente della Giunta regionale provvede ugualmente alla costituzione della Commissione con i componenti già designati e con il rappresentante della Regione previamente nominato dalla Giunta regionale. Così costituita, la Commissione opera ad ogni effetto e viene integrata mano a mano che pervengano le designazioni.
5. Non si provvede alla costituzione dell’organo quando i componenti siano meno di tre. In tal caso la Giunta regionale nomina il rappresentante della Regione con compiti di Commissario straordinario, il quale esercita le funzioni della Commissione fino alla ricostituzione dell’organo, cui provvede il Presidente della Giunta regionale a seguito delle prescritte designazioni.
6. I componenti decadono dall’ufficio in caso di perdita dei requisiti personali e professionali. Alla sostituzione dei componenti di cui al comma 2, lettere a) e b), in caso di loro decadenza, dimissioni, revoca o decesso, provvede il Presidente della Regione con decreto, a seguito di designazione da parte delle organizzazioni di cui al comma 2, lettere a) e b). Alla sostituzione del rappresentante della Regione nella Commissione regionale in caso di sua decadenza, dimissioni, revoca o decesso, provvede la Giunta regionale con deliberazione.
7. Ai componenti della Commissione regionale per l’artigianato spettano i compensi e ogni altro emolumento previsti per le commissioni individuate a norma dell’articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1985, n. 8 (Modificazioni alle leggi regionali n. 49 del 15 dicembre 1977 e n. 23 del 21 agosto 1981, relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali).
8. Al Presidente della Commissione ed al Vicepresidente, od al Commissario di cui al comma 5, spettano le indennità di funzione determinate ai sensi della legge regionale 10 maggio 1982, n. 20 (Disciplina dei compensi e dei rimborsi a favore dei componenti di organi di enti ed aziende regionali).
9. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede alla costituzione della Commissione regionale per l’artigianato, di cui all’articolo 5, e del Servizio competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato di cui all’articolo 7.
ARTICOLO 6
Funzioni della Commissione regionale per l‘artigianato
1. La Commissione regionale per l‘artigianato espleta le seguenti funzioni:
a) esprime pareri consultivi e formula proposte alla Giunta regionale per l’emanazione di direttive nelle quali sono definiti criteri omogenei per la tenuta dell’Albo delle imprese artigiane e per la sua armonizzazione con le procedure attinenti al Registro delle imprese, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);
b) sulla base di segnalazione delle sezioni provinciali, attiva la richiesta al Servizio competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato, di cui all’articolo 7, di verifica delle iscrizioni o modifiche nell’Albo delle imprese artigiane;
c) promuove forme di comunicazione stabili con le Camere di Commercio e con Unioncamere regionale nel settore dell’artigianato;
d) svolge attività di documentazione, di studio e d’informazione, ed elabora periodiche indagini conoscitive e rilevazioni statistiche sulla struttura, le caratteristiche, le prospettive e le potenzialità dell’artigianato in Emilia-Romagna, avvalendosi della struttura organizzativa regionale che svolge funzioni di osservatorio regionale dell’artigianato;
e) formula proposte alla Giunta, comprese quelle di tipo promozionale, per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato, in particolare quello artistico e tradizionale, anche attraverso le proposte inerenti i progetti promozionali a favore dell’artigianato di cui all’articolo 13;
f) elabora, insieme al Servizio regionale di cui all’articolo 7, e presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale concernente le attività artigianali della Regione Emilia-Romagna e i dati relativi all’attività svolta.
2. I compiti di segreteria della Commissione sono svolti da personale appartenente al Servizio Artigianato della Regione.
ARTICOLO 7
Organo dell’Amministrazione regionale per l’artigianato
1. La Giunta Regionale istituisce il Servizio competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato.
2. Il Servizio:
a) svolge tutte le funzioni previste dalle normative di settore e conserva presso di sé l’Albo regionale delle imprese artigiane;
b) decide in merito agli accertamenti richiesti dalla Commissione regionale per l’artigianato o da altri organi o enti interessati, sulla sussistenza dei requisiti per la qualifica d’impresa artigiana;
c) attribuisce la qualifica d’impresa artigiana svolgente lavorazioni artistiche tradizionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento concernente l’individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell’abbigliamento su misura) e ne dà comunicazione all’Albo;
d) svolge, ove necessario, sopralluoghi e accertamenti d’ufficio al fine di verificare la sussistenza dei requisiti personali e professionali delle imprese artigiane, nonché sui requisiti tecnici e professionali richiesti dalle normative di settore per particolari categorie di imprese artigiane.
ARTICOLO 8
Vigilanza
1. La Commissione regionale per l’artigianato è sottoposta alla vigilanza
della Giunta regionale.
2. Nel caso in cui la Commissione, per dimissioni o altra causa, sia nell’impossibilità di funzionare, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario straordinario che assume i poteri e le funzioni della Commissione, con il compito di promuovere il ripristino delle condizioni di regolare funzionamento. Qualora, entro sei mesi dalla nomina, il Commissario non sia stato in grado di ripristinare il regolare funzionamento della Commissione, il Presidente della Giunta provvede al rinnovo della Commissione, con le modalità previste dalla presente legge.
ARTICOLO 9
Osservatorio regionale dell’artigianato
1. La Regione, allo scopo di acquisire gli elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione e all’attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato, nell’ambito della qualificazione nel sistema delle imprese, promuove un’attività permanente di rilevazione, di analisi e di studio delle problematiche del settore, nell’ambito del sistema statistico e del sistema informativo regionale (SIR), mediante:
a) l’analisi dell’Albo delle imprese artigiane e delle sue dinamiche in una banca dati informatizzata, nell’ambito del SIR, e la raccolta e l’aggiornamento delle principali informazioni sul settore, con acquisizione sistematica di dati da fonti già disponibili;
b) la valutazione dell’efficacia degli interventi regionali in materia di artigianato;
c) la realizzazione d’indagini, ricerche, studi e pubblicazioni su temi di particolare rilevanza per il settore.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può avvalersi di supporti e consulenze esterne, nonché stipulare apposite convenzioni, in particolare con Unioncamere e Camere di Commercio, enti e istituzioni che abbiano competenze in materia di artigianato e con le associazioni del settore.
ARTICOLO 10
Artigianato artistico, tradizionale e di qualità
1. La Regione tutela e promuove l’artigianato artistico, tradizionale e di qualità, anche con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 288 del 2001.
2. A tal fine la Regione sostiene:
a) la progettazione, organizzazione e realizzazione d’iniziative promozionali per valorizzare le lavorazioni artistiche e tradizionali anche attraverso lo svolgimento di giornate dell’artigianato;
b) la realizzazione d’archivi, pubblicazioni, supporti anche audiovisivi che cataloghino e documentino l’evoluzione storica, le testimonianze, le tecniche produttive ed i valori intrinseci dell’artigianato artistico e tradizionale sulla base di programmi concordati con la Commissione regionale di cui all’articolo 5, nonché iniziative volte alla formazione di nuove professionalità in questi campi;
c) la partecipazione a rassegne e manifestazioni di carattere commerciale o culturale sia in Italia che all’estero;
d) l’allestimento presso le strutture pubbliche o private di conservazione di beni culturali, di spazi idonei alla presentazione ed alla vendita di oggetti o riproduzioni ispirati alle collezioni ivi esistenti;
e) l’acquisizione di attrezzature strettamente inerenti alle lavorazioni artistiche e tradizionali;
f) ogni altra iniziativa volta alla valorizzazione dell’artigianato artistico, tradizionale e di qualità.
3. Per l’attuazione delle azioni previste dal presente articolo la Regione può intervenire, direttamente o mediante la concessione di contributi sia di parte corrente che in conto capitale, a favore delle imprese artigiane che svolgono le attività previste al comma 1.
4. I criteri e le modalità di concessione sono stabiliti dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 11
Nuove imprese artigiane e sostegno al ricambio generazionale
1. La Regione, per le azioni di cui all’articolo 1, comma 2, sostiene altresì le nuove imprese artigiane nel territorio regionale, il ricambio generazionale e la successione d’impresa per garantirne la continuità, mediante le seguenti tipologie d’intervento:
a) sostegno per favorire la trasmissione d’impresa a favore dei familiari del titolare, dei dipendenti, di altri soggetti aventi i requisiti soggettivi per l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane;
b) introduzione d’innovazioni tecnologiche, organizzative, finanziarie;
c) sostegno ai processi di filiazione d’impresa volti a favorire il ricambio generazionale nelle imprese artigiane.
2. Per gli interventi previsti al comma 1 la Regione sostiene in particolare studi di fattibilità, spese di avviamento, spese per la formazione imprenditoriale e manageriale, spese per l’acquisto di tecnologie informatiche e telematiche e di primo impianto.
3. La Regione concede contributi sia di parte corrente che in conto capitale per gli interventi elencati nel comma 1, con criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 12
Strumenti di sostegno e di sviluppo dell’artigianato
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto nella legislazione regionale vigente, nel programma regionale per le attività produttive e negli altri documenti di programmazione regionale, promuove e sostiene:
a) lo sviluppo degli investimenti delle imprese artigiane;
b) l’innovazione, la ricerca e la qualificazione delle imprese artigiane anche sul piano ambientale e organizzativo;
c) la promozione di iniziative per la capitalizzazione delle imprese artigiane;
d) le reti d’impresa anche attraverso la certificazione di qualità;
e) l’export e l’internazionalizzazione;
f) programmi per strutture e infrastrutture di rilievo per lo sviluppo delle imprese artigiane nel territorio;
g) programmi per la qualificazione degli insediamenti produttivi.
2. La Regione inoltre promuove e sostiene l’accesso al credito delle impreseartigiane favorendo:
a) la costituzione di fondi regionali di garanzia, controgaranzia e cogaranzia;
b) la costituzione di fondi rotativi finalizzati all’erogazione di finanziamenti, anche agevolati;
c) la concessione di contributi per l’abbattimento dei tassi di interesse praticati dal sistema finanziario e del credito;
d) il sostegno al sistema dei Consorzi fidi regionale;
e) la stipula di convenzioni con il sistema finanziario e del credito.
3. La Regione sostiene gli interventi per le imprese artigiane previsti al presente articolo tramite la concessione di contributi di parte corrente, in conto interessi, e in conto capitale, i cui criteri sono stabiliti dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 13
Progetti promozionali a favore dell’artigianato
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto nella programmazione regionale in materia di attività produttive, contribuisce al finanziamento di progetti di particolare interesse per la salvaguardia e la promozione delle attività e della cultura artigiane, con particolare riferimento allo sviluppo dell’associazionismo economico, alla valorizzazione dei prodotti e servizi artigiani, nonché dell’artigianato artistico, tradizionale e di qualità.
2. Possono presentare i progetti di cui al comma 1 le associazioni dell’artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale e le fondazioni e associazioni giuridicamente riconosciute, aventi fra i propri scopi la promozione dell’artigianato.
3. Per il finanziamento delle attività previste nei progetti di cui al comma 1, la Giunta regionale approva i criteri e le modalità di concessione, erogazione e revoca dei benefici, le categorie di spesa ammissibili, le modalità di presentazione delle domande e le misure dei contributi.
4. Nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti ai sensi del presente comma, la Giunta regionale approva i progetti di cui al comma 1, i quali devono individuare le problematiche del settore o del territorio, le esigenze delle imprese che vi operano, gli obiettivi, i tempi, le modalità ed i costi complessivamente previsti per l’attuazione del progetto, i soggetti attuatori.
ARTICOLO 14
Qualificazione degli insediamenti
1. La Regione promuove la qualificazione degli insediamenti delle imprese artigiane attraverso la predisposizione ed il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi comuni, la realizzazione di infrastrutture di rete per il miglioramento della qualità energetico-ambientale e telematica dell’area.
2. Per tali interventi la Regione concede contributi agli enti locali in conto capitale o in conto interessi.
ARTICOLO 15
Aiuti di Stato
1. Gli atti adottati in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 che prevedano l’attivazione di interventi configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
ARTICOLO 16
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione della presente legge l’Amministrazione regionale fa fronte con l’istituzione o la modificazione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale che saranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma dell’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
ARTICOLO 17
Disposizioni finali e transitorie
1. Sono abrogate:
a) la legge regionale 29 ottobre 2001, n. 32 (Disciplina degli organi di rappresentanza e tutela dell’artigianato);
b) la legge regionale 16 maggio 1994, n. 20 (Norme per la qualificazione dell’impresa artigiana).
2. La Commissione regionale per l’artigianato e le Commissioni provinciali per l’artigianato di cui rispettivamente agli articoli 5 e 2 della legge regionale n. 32 del 2001 sono prorogate fino alla data di costituzione della Commissione regionale e del Servizio competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato di cui alla presente legge. A decorrere dalla medesima data trova applicazione la disciplina per l’iscrizione, modifica e cancellazione nell’Albo delle imprese artigiane o alla separata sezione, ai sensi dell’articolo 3 della presente legge.
3. Le procedure relative alla concessione ed alla liquidazione dei contributi previste dall’articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale n. 32 del 2001, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere disciplinate fino alla loro conclusione dalle disposizioni della legge regionale n. 32 del 2001.
4. I rapporti derivanti dall’applicazione della legge regionale n. 20 del 1994, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere disciplinati fino alla loro conclusione dalle disposizioni della legge regionale n. 20 del 1994.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 9 febbraio 2010
VASCO ERRANI