Aggiornato al con n.41361 documenti

HOME  |  PUBBLICITA'  |  REDAZIONE  |  COPYRIGHT  |  FONTI  |  FAQ   

 

 
 

NORMATIVA
Normativa regionale - Campania

Indietro
Legge regionale 9 dicembre 2004 n. 11
Misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


Titolo I
Parte generale


Art. 1
Finalità e obiettivi


1. La regione Campania con la presente legge promuove misure di solidarietà in favore delle vittime di reati perpetrati dalla criminalità organizzata e comune con particolare riferimento a quelli di estorsione ed di usura.
2. Le misure di cui al comma 1 integrano le provvidenze nazionali al fine di realizzare una più efficace strategia per la tutela delle vittime, la prevenzione della criminalità, la diffusione della legalità, la formazione e la partecipazione alla vita civile della comunità regionale.


Art. 2
Definizione di vittima della criminalità


1. Agli effetti della presente legge si intende per vittima della criminalità, anche in riferimento all’articolo 1, lettera a) della decisione quadro del consiglio dell’Unione europea 2001/220/GAI, la persona fisica che ha subito un pregiudizio, fisico o mentale, sofferenze psichiche e danni materiali, in seguito a reati perpetrati dalla criminalità organizzata e comune con particolare riferimento a quelli di estorsione e di usura e che ha presentato denuncia all’autorità competente.


Titolo II
Misure di sostegno alle vittime della criminalità e ai loro familiari


Art. 3
Attività della Regione


1. La Giunta regionale, acquisiti gli indirizzi della commissione speciale per la vigilanza e la difesa contro la camorra e la criminalità del Consiglio regionale, definisce annualmente, su proposta del Presidente o dell’assessore delegato, sentita la conferenza regione – autonomie locali, le linee di intervento per le finalità della presente legge.
2. Le linee di intervento di cui al comma 1 hanno ad oggetto le seguenti attività:
a) promozione e sostegno alle province ed ai comuni, anche in forma associata, per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata che hanno come finalità l’aiuto alle vittime di reati e la prevenzione di attività criminali, con particolare riferimento alla criminalità organizzata ed ai fenomeni di usura ed estorsione;
b) promozione e sostegno all’associazionismo di settore di cui al titolo III;
c) acquisizione e catalogazione delle buone pratiche, anche comunitarie ed internazionali, sviluppatesi in materia;
d) promozione di attività di comunicazione e pubblicizzazione sui servizi offerti alle vittime ed ai loro familiari e campagne di sensibilizzazione sulle tematiche di cui alla presente legge;
e) predisposizione, anche con l’ausilio della scuola regionale di polizia locale, di piani di formazione finalizzati a qualificare operatori del settore ed alla creazione di nuove professionalità;
f) adozione del metodo della consultazione delle associazioni dei familiari delle vittime e degli altri organismi consultivi ed associativi.


Art. 4
Attività delle province


1. La Giunta regionale eroga contributi alle province per la realizzazione di progetti rivolti,prioritariamente, alle seguenti attività:
a) servizi di informazione e sostegno per l’accesso alle misure previste dalla normativa nazionale e regionale per i cittadini e per i comuni singoli o associati;
b) servizi di accompagnamento al credito, alla consulenza aziendale e legale anche attraverso le organizzazioni del terzo settore di comprovata esperienza e competenza;
c) campagne di sensibilizzazione, attività di comunicazione e pubblicizzazione degli interventi;
d) attività di formazione relativa a specifici campi di intervento per il sostegno alle vittime di reati e la o prevenzione di attività criminali;
e) attività di monitoraggio delle iniziative presenti sul territorio provinciale.
2. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati fino alla misura massima del settanta per cento delle spese ammissibili.


Art. 5
Attività dei comuni


1. La Giunta regionale eroga contributi ai comuni per la realizzazione prioritariamente di progetti che:
a) sono presentati da comuni in forma associata;
b) prevedono l’attivazione di partenariati e coalizioni locali anche con la collaborazione delle organizzazioni del terzo settore di comprovata esperienza e competenza;
c) sono finalizzati alla realizzazione di servizi di accompagnamento alle vittime, di sostegno alla risocializzazione e di supporto psicologico.
2. La Giunta regionale eroga, nel caso di vittime di reati perpetrati dalla criminalità organizzata e comune con particolare riferimento a quelli di estorsione e di usura, contributi ai comuni per la realizzazione di progetti di sostegno agli orfani delle vittime ed al nucleo familiare. I progetti possono prevedere, se sussistono condizioni di grave disagio o il danno subito ha determinato la mancanza della fonte di reddito per il nucleo familiare, le seguenti attività:
a) tutoraggio e accompagnamento del minore orfano;
b) sostegno ed incentivazione all’espletamento dell’obbligo scolastico per gli orfani minorenni;
c) partecipazione agli oneri derivanti dalla regolare frequenza ai corsi di studio della scuola superiore e dell’università, ed ai corsi di qualifica, formazione e specializzazione per gli orfani;
d)consulenza ed accompagnamento alle misure di inserimento nel mondo del lavoro;
e)contributi per il sostegno al reddito del nucleo familiare ed alle esigenze straordinarie connesse all’atto criminoso.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono assegnati fino alla misura massima del settanta per cento delle spese ammissibili.


Titolo III
Misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni di usura ed estorsione e incentivi all’associazionismo di settore


Art. 6
Principi e finalità


1. La regione Campania, al fine di favorire la convivenza civile e democratica e sostenere lo sviluppo economico del proprio territorio, nel convincimento che i reati di usura ed estorsione sono reati contro la collettività e pregiudicano il tessuto economico e sociale della comunità campana, promuove e sostiene attività di prevenzione ed interventi a favore delle vittime di tali reati tramite gli enti locali, come disposto negli articoli 4, 5 e 8, e l’associazionismo di settore senza scopo di lucro e con sede legale nel territorio regionale, come previsto dagli articoli 7 e 8.


Art. 7
Misure di sostegno alle organizzazioni riconosciute


1. La Giunta regionale, secondo quanto stabilito annualmente nelle linee di intervento di cui all’articolo 3, al fine di sostenere ed incentivare l’associazionismo di settore, eroga contributi a favore di:
a) associazioni e organizzazioni antiestorsione di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, articolo 13,comma 2;
b) fondazioni, organizzazioni e associazioni per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n.108, articolo 15.
2. Il contributo è concesso prioritariamente per i progetti realizzati in collaborazione con gli enti locali e per le seguenti attività:
a) informazione e sensibilizzazione sui fenomeni dell’usura e dell’estorsione;
b) costituzione di parte civile nei procedimenti penali per i reati di usura ed estorsione;
c) assistenza legale, consulenza aziendale e supporto psicologico finalizzati ad un programma di tutoraggio sottoscritto dall’interessato;
d) iniziative sociali urgenti ed efficaci finalizzate a prevenire reati di usura e di estorsione nei confronti di persone fisiche in particolari condizioni di necessità attraverso un’attività di accompagnamento e di tutoraggio sociale.


Art. 8
Iniziative finalizzate all’accesso al credito


1. La Giunta regionale eroga contributi a favore di:
a) enti locali, anche in forma associata, che sostengono la costituzione e l’incremento con proprie risorse di fondi di garanzia antiusura, ai sensi della legge 108/96, articolo 15, al fine di prevenire i
fenomeni di usura ed estorsione e promuovere la costituzione di una rete di supporto a favore delle piccole e medie imprese con difficoltà di accesso al credito;
b) consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi -denominati confidi- ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, articolo 29, al fine di promuovere la costituzione e l’integrazione dei fondi speciali antiusura, ai sensi della legge 108/96, articolo 15, comma 1;
c) fondazioni e associazioni antiusura al fine di promuovere la costituzione e l’integrazione del fondo di garanzia di cui alla legge 108/96, articolo 15, comma 6.


Art. 9
Consulta delle associazioni


1. E’ istituita la consulta delle organizzazioni antiestorsione ed antiusura presieduta dal presidente o dall’assessore delegato e composta:
a) da un rappresentante designato con atto formale per ognuna delle organizzazioni di cui agli articoli 7 e 8;
b) da un rappresentante locale di ognuna delle organizzazioni nazionali rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
2. La consulta è nominata con decreto del Presidente della regione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. La consulta, entro il 31 marzo di ogni anno, redige un rapporto delle attività realizzate sul territorio per il contrasto ai fenomeni di estorsione ed usura finalizzato a fornire un quadro complessivo delle azioni poste in essere nell’annualità precedente e a segnalare nuovi ambiti ed aree tematiche da inserire in sede di definizione delle linee di intervento.


Titolo IV
Norme conclusive


Art. 10
Limiti temporali


1. I contributi di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8 sono erogati per gli eventi dannosi verificatisi nel territorio della regione Campania successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 11
Linee di attuazione


1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisito il parere della commissione speciale per la vigilanza e la difesa contro la camorra e la criminalità del Consiglio regionale, adotta le linee per l’attuazione che sanciscono i criteri, i tempi e le modalità di finanziamento delle attività previste dalla presente legge nei limiti degli stanziamenti di cui alla legge di bilancio annuale.


Art. 12
Norma finanziaria


1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, stabilito per il triennio 2004-2006 in 7.000.000,00 di euro si fa fronte, in termini di competenza e di cassa, con imputazione alle risorse dell’Unità Previsionale di Base 6.23.222 con consequenziale istituzione del capitolo di spesa “Fondo di prossimità per le azioni di solidarietà a favore delle vittime della criminalità”.
2. Per il corrente esercizio finanziario la spesa pari ad 1.000.000,00 di euro grava sul capitolo di spesa di cui al comma 1 mediante prelievo della occorrente somma dall’U.P.B. 7.29.65. - bilancio corrente – che diminuisce di pari importo.
3. Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 la spesa annuale pari a 3.000.000,00 di euro grava sul capitolo di cui al comma 1, mediante copertura finanziaria in sede di adozione delle leggi di bilancio corrispondenti.


Art. 13
Dichiarazione d’urgenza


1. La presente legge è di chiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto,ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
9 dicembre 2004
Bassolino


Nota all’art. 2
L’art.1, lettera a) della decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea 2001/220/GAI è il seguente:
“Ai fini della presente decisione quadro si intende per: “vittima” la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro.”


Nota all’art. 7
L’articolo 13, comma 2. della legge 23 febbraio 1999 n.44, è il seguente:
(Modalità e termini per la domanda) 2. La domanda può essere presentata dall’interessato ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL). La domanda può essere altresì presentata da uno dei soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, ovvero, per il tramite del legale rappresentante e con il consenso dell’interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinati le condizioni ed i requisiti per l’iscrizione nell’elenco e sono disciplinate le modalità per la relativa tenuta.”
L’articolo 15 della legge 7 marzo 1996 n. 108 è il seguente:
“1. E’ istituito presso il Ministero dei tesoro il “Fondo per la prevenzione dei fenomeno dell’usura” di entità pari a lire 300 miliardi, da costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al 70 per cento per l’erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati “Confidi”, istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali, e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione dei fenomeno dell’usura, di cui al comma 4.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai Confidi alle seguenti condizioni:
che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all’80 per cento le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamento a medio termine e all’incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell’importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità del Confidi al rilascio della garanzia;
che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, determina con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura di cui al comma 2 e i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti dei fondi medesimi.
4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura sono iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell’usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare dall’atto costitutivo e dallo statuto.
5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell’interno ed il Ministro per gli affari sociali, determina con decreto i requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell’usura ed i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti delle medesime fondazioni e associazioni.
6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell’usura prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l’erogazione di finanziamento a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito.
7. Fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le fondazioni e le associazioni per la prevenzione dei fenomeno dell’usura esercitano le altre attività previste dallo statuto.
8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e l’assegnazione dei contributi, il Governo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’istituzione di una commissione costituita da rappresentanti dei Ministeri del tesoro e dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dei Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché all’adozione del relativo regolamento di gestione. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.
9. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti dello stanziamento previsto al comma 1.
10. All’onere derivante dall’attuazione dei comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1996, utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. “


Nota all’art. 8
L’art. 15 della legge n.108/96 è già stato citato.
L’art. 29 della legge 5 ottobre 1991 n. 317 è il seguente:
“Consorzi di garanzia collettiva fidi”
1. Ai fini dell’ammissione ai benefici di cui all’articolo 31, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le società consortili e le cooperative di cui all’articolo 30 che abbiano come scopi sociali:
a) l’attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società… di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate;
b) l’attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché‚ le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale attività, in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive, si applicano le disposizioni tributarie specificamente previste per quest’ultima. 2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all’articolo 31 i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai quali, alla data del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali con non più di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito di cui all’articolo 1, in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo delle aziende consorziate”.
L’art.15, commi 1. e 6. della legge n.108/1996 è già stato citato.



STAMPA QUESTA PAGINA
 
 
 

CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
     Tutti i CONVEGNI >

LIBRI ED EBOOK

Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Atti e procedure della Polizia municipale
E. Fiore, Maggioli Editore, 2014
Il manuale insegna ad individuare le corrette procedure per l'accertamento degli illeciti sia amministrativi ...
Sicurezza sul lavoro. Responsabilità. Illeciti e Sanzioni
P. Rausei, IPSOA, 2014
Il volume fornisce una analisi puntuale, schematica e sistematica, dell’attuale quadro sanzionatorio ...
     Tutti i LIBRI >