NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria
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Legge regionale 9 aprile 2009 n. 9
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Azioni di supporto allo sviluppo del traffico aereo a fini turistici degli aeroporti liguri
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA la seguente legge: Articolo 1 (Finalità) 1. Al fine di incentivare lo sviluppo turistico del territorio, la Regione concede aiuti di stato per il potenziamento del traffico aereo in arrivo (incoming) degli aeroporti liguri. 2. Gli aiuti sono finalizzati alle azioni connesse all’avviamento e alla promozione di nuovi collegamenti e nuove frequenze con i mercati di maggior afflusso turistico verso la Liguria e agli interventi di miglioramento e potenziamento delle strutture e infrastrutture aeroportuali degli scali liguri strettamente finalizzati all’incremento dei flussi turistici. ARTICOLO 2 (Interventi finanziabili) 1. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, concede aiuti per le finalità di cui all’articolo 1 per le seguenti azioni: a) attivazione di nuove frequenze con gli aeroporti liguri da destinazioni già servite, compresa la relativa attività di promozione e informazione; b) attivazione di nuovi collegamenti, finalizzati anche alla destagionalizzazione delle presenze turistiche ed alla connessione con il mercato croceristico, compresa la relativa attività di promozione e informazione; c) attività di promozione e pubblicità di nuovi voli verso gli aeroporti liguri con finalità di “incoming”. d) realizzazione e miglioramento delle strutture di accoglienza aeroportuali; e) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture dei servizi a terra attuati anche attraverso la razionalizzazione degli spazi e degli immobili esistenti nell’area aeroportuale. ARTICOLO 3 (Beneficiari degli aiuti) 1. I beneficiari degli aiuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono le imprese operanti nel campo del trasporto aereo passeggeri. 2. I beneficiari degli aiuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), sono le società di gestione degli aeroporti liguri. ARTICOLO 4 (Intensità degli aiuti) 1. La Regione concede gli aiuti di cui all’articolo 2 nei limiti stabiliti dal regime "de minimis", secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria relativa all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”). 2. Gli aiuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono concessi fino ad un massimo del 50 per cento delle spese ammissibili nei limiti finanziari e temporali previsti dalla normativa di cui al comma 1. 3. Gli aiuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), sono concessi fino ad un massimo del 70 per cento delle spese ammissibili nei limiti finanziari e temporali previsti dalla normativa di cui al comma 1. ARTICOLO 5 (Modalità attuative) 1. Gli aiuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono attivati attraverso una apposita procedura selettiva definita con atto della Giunta regionale, nel quale sono altresì indicati i criteri di ammissibilità e selezione. 2. Gli aiuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), sono concessi alle società di gestione degli aeroporti liguri secondo criteri individuati dalla Giunta regionale e con modalità disciplinate da apposita convenzione, con priorità per l’attività di promozione e pubblicità di nuovi voli charter dai paesi extra Unione Europea verso gli aeroporti liguri. 3. Gli aiuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), sono concessi alle società di gestione degli aeroporti liguri secondo criteri individuati dalla Giunta regionale in funzione dell’aumento del traffico “incoming” verso la Liguria e con modalità disciplinate da apposita convenzione. ARTICOLO 6 (Revoca o riduzione dell’aiuto) 1. L’aiuto è revocato e si procede al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali, quando: a) vengano accertate gravi irregolarità nella documentazione giustificativa della spesa; b) l’intervento non venga effettuato in conformità al progetto approvato o entro i termini indicati nell’atto di concessione; c) i beneficiari dichiarino di rinunciare all’aiuto concesso. 2. Nei casi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), può essere ammessa, in via alternativa, la realizzazione parziale delle opere o dei servizi qualora tale realizzazione sia identificabile come lotto funzionale. ARTICOLO 7 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2009: - prelevamento di euro 600.000,00 dall’U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente"; - prelevamento di euro 400.000,00 dall’U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale"; - iscrizione di euro 600.000,00 all’U.P.B. 17.101 "Interventi promozionali per il turismo"; - iscrizione di euro 400.000,00 all’U.P.B. 17.201 "Interventi promozionali per il turismo". 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. ARTICOLO 8 (Dichiarazione d’urgenza) 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 9 aprile 2009 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)
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