NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria
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Legge regionale 9 aprile 2009 n. 10
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Norme in materia di bonifiche di siti contaminati
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA la seguente legge: TITOLO I COMPETENZE E PROCEDURE ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 117 della Costituzione e del Titolo V - Parte quarta - del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, definisce la disciplina in materia di bonifica dei siti contaminati e il riparto delle funzioni amministrative ad essa relative fra la Regione e gli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, efficienza ed economicità. ARTICOLO 2 (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge, si assumono le definizioni così come stabilite dall’articolo 240 del d.lgs. 152/2006. ARTICOLO 3 (Siti di interesse regionale) 1. Ai fini della bonifica, si definiscono siti di interesse regionale: a) i siti che in relazione alle loro caratteristiche, alla pericolosità e quantità degli inquinanti presenti, all’impatto rilevante sull’ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ambientale, nonché di pregiudizio per i beni ambientali e culturali, sono individuati come tali da parte della Regione; b) i siti che interessano anche il territorio di altra regione limitrofa, purché non definiti di interesse nazionale; c) i siti che interessano il territorio di più province. 2. All’individuazione dei siti di cui al comma 1 e alla loro perimetrazione si provvede con atto di Giunta regionale e, in particolare, la Giunta provvede ad accertare l’esistenza delle condizioni di cui alla lettera a), sentiti gli enti locali interessati e a stipulare intesa con la Regione interessata nella fattispecie della lettera b). 3. Ai fini della perimetrazione dei siti di interesse regionale, sono sentiti i Comuni, le Province e le Regioni interessate, i responsabili dell’inquinamento, nonché i proprietari delle aree da bonificare, se diversi. 4. Per la bonifica dei siti di interesse regionale, si applicano le procedure di cui all’articolo 9. ARTICOLO 4 (Competenze della Regione) 1. Sono di competenza della Regione: a) la predisposizione e l’approvazione del Piano regionale di bonifica dei siti contaminati di cui all’articolo 7; b) la predisposizione e l’approvazione dei Piani di intervento e bonifica per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso; c) la definizione di criteri e linee guida in materia di bonifiche di siti contaminati; d) gli interventi da finanziare e le azioni da promuovere, anche in attuazione del Piano di cui alla lettera a); e) l’individuazione e la perimetrazione dei siti contaminati di cui all’articolo 3, nonché la gestione delle conferenze di servizi relative alla messa in sicurezza e bonifica dei siti medesimi; f) la predisposizione dell’Anagrafe dei siti da bonificare di cui all’articolo 8; g) la definizione delle modalità di rilascio delle certificazioni di completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché di conformità degli stessi al progetto approvato e delle certificazioni di avvenuta bonifica. ARTICOLO 5 (Competenze delle Province) 1. Sono di competenza delle Province: a) la gestione delle conferenze di servizi nell’ambito dei procedimenti di messa in sicurezza e di bonifica dei siti contaminati sovracomunali nonché di quelli localizzati nei Comuni con popolazione inferiore a 8.000 abitanti; b) le verifiche e le attività istruttorie nell’ambito dei procedimenti di messa in sicurezza e di bonifica dei siti contaminati di cui alla lettera a). Per la validazione dei documenti di analisi di rischio la Provincia può avvalersi dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL); c) l’adozione delle ordinanze nei confronti dei responsabili dei potenziali inquinamenti, a provvedere ai sensi della vigente normativa in materia di bonifiche; d) il rilascio delle certificazioni di avvenuta bonifica; e) il rilascio delle certificazioni di completamento degli interventi di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché di conformità degli stessi al progetto approvato; f) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti avvalendosi del supporto tecnico di ARPAL; g) i procedimenti semplificati, di cui all’allegato 4 al Titolo V – Parte quarta - del d.lgs. 152/2006, relativamente agli interventi di cui alla lettera a); h) gli interventi in danno dei responsabili della contaminazione, qualora il Comune territorialmente competente non provveda. ARTICOLO 6 (Competenze dei Comuni) 1. Sono di competenza dei Comuni: a) la gestione delle conferenze di servizi nell’ambito dei procedimenti di messa in sicurezza e di bonifica dei siti contaminati limitatamente ai Comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti, che possono avvalersi della competenza tecnica di ARPAL in relazione alle verifiche ed alle attività istruttorie; b) i procedimenti semplificati, di cui all’allegato 4 al Titolo V – Parte quarta - del d.lgs. 152/2006, limitatamente ai Comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti; c) gli interventi in danno dei responsabili della contaminazione qualora i soggetti responsabili non provvedano agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia o non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati. ARTICOLO 7 (Piano regionale di bonifica dei siti contaminati) 1. Il Piano regionale di bonifica dei siti contaminati, che costituisce parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti, può essere approvato quale stralcio funzionale dello stesso e contiene la pianificazione degli interventi per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti contaminati. 2. Relativamente alla messa in sicurezza o bonifica e ripristino dei siti contaminati il Piano contiene gli obiettivi generali, i principi ed i criteri per individuare le priorità di intervento. 3. Il Piano regionale di bonifica dei siti contaminati contiene: a) l’elenco dei siti inseriti nell’Anagrafe dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti; b) l’elenco delle aree vaste con criticità ambientali; c) l’ordine di priorità degli interventi nei siti di cui alla lettera a) la cui realizzazione spetta alla Pubblica Amministrazione; d) la stima di massima degli oneri finanziari. 4. Il Piano regionale è approvato con atto del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ha una durata di dieci anni e resta in vigore fino ad approvazione del successivo Piano. 5. La Giunta regionale può aggiornare il Piano regionale di bonifica, sulla base dell’Anagrafe di cui all’articolo 8, apportando le eventuali necessarie modifiche all’ordine di priorità degli interventi. 6. Valutate le indicazioni dei Comuni non costieri aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la Giunta regionale, sulla base delle risorse finanziarie, può provvedere al finanziamento della rimozione dei rifiuti abbandonati in aree pubbliche. ARTICOLO 8 (Anagrafe dei siti da bonificare) 1. L’Anagrafe dei siti da bonificare contiene: a) l’elenco dei siti per i quali è stata approvata l’analisi di rischio sito specifica che ha dimostrato il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) di cui all’articolo 240, comma 1, lettera c), del d.lgs. 152/2006; b) l’elenco dei siti oggetto di bonifica anche con procedura semplificata, fatta esclusione del primo caso riportato nelle procedure amministrative di cui all’allegato 4 al Titolo V – Parte quarta - del d.lgs. 152/2006; c) l’elenco dei siti di cui all’articolo 242, comma 5, del d.lgs. 152/2006 per i quali, a seguito della procedura di analisi del rischio sito specifica, si sia concluso positivamente il procedimento; d) la descrizione degli interventi realizzati sui siti di cui alla lettere a) e b); e) l’individuazione dei soggetti cui compete la bonifica. 2. La Regione provvede all’iscrizione di un sito in Anagrafe a seguito dell’approvazione del documento di analisi di rischio da parte dell’ente competente che evidenzi il superamento di almeno un valore di concentrazione di soglia di rischio (CSR) o del progetto di bonifica nel caso si applichi la procedura semplificata di cui al d.lgs. 152/2006. 3. La Regione, successivamente all’inserimento di un sito in Anagrafe, ne dà comunicazione: a) al Comune interessato, affinché l’inserimento in Anagrafe venga riportato nel certificato di destinazione urbanistica, nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico comunale; b) alla Conservatoria dei registri immobiliari presso l’Agenzia del territorio, affinché l’inserimento in Anagrafe venga iscritto nel catasto immobiliare. 4. Ai fini dell’aggiornamento dell’Anagrafe, entro il 31 gennaio di ogni anno, le Province trasmettono alla Regione l’elenco dei siti per i quali è stata certificata l’avvenuta bonifica o il completamento degli interventi di messa in sicurezza operativa o permanente. ARTICOLO 9 (Procedure amministrative ordinarie) 1. Il responsabile dell’inquinamento, entro ventiquattro ore dal verificarsi dell’evento contaminante, dà comunicazione dello stesso e delle misure di prevenzione adottate a Regione, Provincia, Comune ed al Prefetto. 2. La comunicazione di cui al comma 1 deve necessariamente contenere: a) le generalità del responsabile dell’inquinamento; b) la localizzazione geografica dell’evento; c) la tipologia ed estensione della contaminazione; d) le misure di prevenzione adottate. 3. Una volta adottate le misure di prevenzione, il responsabile dell’inquinamento svolge un’indagine preliminare sui parametri oggetto della contaminazione. 4. Nel caso in cui l’indagine preliminare accerti che le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), di cui all’articolo 240, comma 1, lettera b), del d.lgs. 152/2006, non sono state superate, il responsabile dell’inquinamento provvede al ripristino della zona contaminata e trasmette la relativa autocertificazione all’ente territoriale competente, ai sensi della presente legge, entro quarantotto ore dalla comunicazione di cui al comma 1. 5. L’autocertificazione di cui al comma 4 conclude il procedimento di notifica dell’evento contaminante, fatti salvi eventuali controlli e verifiche da parte dell’ente territoriale competente entro i successivi quindici giorni. 6. Nel caso in cui l’indagine preliminare accerti il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), anche per un solo parametro, il responsabile dell’inquinamento ne dà comunicazione all’ente territoriale competente ai sensi della presente legge. 7. Entro i successivi trenta giorni, il responsabile dell’inquinamento trasmette il piano di caratterizzazione, con i requisiti di cui all’allegato 2 al Titolo V – Parte quarta - del d.lgs.152/2006, all’ente territoriale competente ai sensi della presente legge. 8. L’ente territoriale competente, di cui al comma 7, convoca, nei successivi trenta giorni, la conferenza di servizi di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) con gli enti territoriali competenti al rilascio dei permessi, autorizzazioni e concessioni necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel piano di caratterizzazione ed approva lo stesso con eventuali prescrizioni integrative. 9. Entro sei mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione, il responsabile dell’inquinamento applica al sito la procedura di analisi del rischio sito specifica e ne presenta i risultati all’ente territoriale competente. Questo convoca la conferenza di servizi, di cui al comma 8, per l’approvazione del documento di analisi di rischio, entro sessanta giorni dalla sua ricezione e previa istruttoria in contraddittorio col responsabile dell’inquinamento. 10. Qualora il documento di analisi di rischio dimostri il non superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), la conferenza di servizi, di cui al comma 8, dichiara concluso il procedimento. 11. Nella fattispecie di cui al comma 10, la conferenza di servizi indetta dall’ente territoriale competente può prescrivere l’effettuazione di un programma di monitoraggio sul sito. In tal caso, il responsabile dell’inquinamento invia all’ente territoriale competente, entro sessanta giorni, un piano di monitoraggio che deve indicare: a) i parametri da sottoporre a controllo; b) la frequenza e durata del monitoraggio. 12. L’ente territoriale competente approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal suo ricevimento, fatta salva la facoltà di richiedere integrazioni o approfondimenti, assegnando un termine per l’adempimento. 13. Alla scadenza del periodo di monitoraggio, il responsabile dell’inquinamento trasmette all’ente territoriale competente una relazione tecnica riassuntiva. Nel caso in cui dalla relazione emerga il superamento di uno o più valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il responsabile dell’inquinamento deve avviare la procedura di bonifica di cui al comma 14.14. Qualora il documento di analisi di rischio, di cui al comma 9, dimostri il superamento di uno o più valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il responsabile dell’inquinamento trasmette all’ente territoriale competente, entro i sei mesi successivi all’approvazione dei risultati dell’analisi di rischio, il progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente. 15. L’ente territoriale competente convoca la conferenza di servizi, di cui al comma 8, e approva il progetto di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente, con eventuali prescrizioni e/o integrazioni, entro sessanta giorni dal suo ricevimento. 16. L’approvazione di cui al comma 15 sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi quelli relativi, ove necessario, alla gestione delle terre e rocce da scavo ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. Nel caso in cui sia necessaria la valutazione di impatto ambientale, il termine di cui al comma 15 resta sospeso fino all’acquisizione del relativo parere. L’approvazione di cui al comma 15 costituisce altresì variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. 17. Con il provvedimento di approvazione di cui al comma 15 sono stabiliti, altresì, i tempi di esecuzione dei lavori ed è fissata l’entità delle garanzia finanziaria in favore dell’ente territoriale che approva il progetto di bonifica, nella misura del 50 per cento del costo stimato dell’intervento. ARTICOLO 10 (Siti industriali dismessi) 1. Sono siti industriali dismessi, ai fini del presente articolo, le aree caratterizzate dalla cessazione dell’attività e ricomprese nell’Anagrafe di cui all’articolo 8. 2. Il Comune, accertata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, diffida la proprietà dell’area a presentare una proposta di riutilizzo della stessa, entro un termine da definirsi in ragione della complessità della situazione riscontrata e comunque non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi. 3. A seguito della presentazione dei risultati della caratterizzazione, il Comune adotta, anche attraverso l’assunzione delle opportune varianti urbanistiche, le possibili destinazioni d’uso dell’area. 4. La proposta di riutilizzo di cui al comma 2 deve indicare: a) il progetto di bonifica in conformità con le previsioni del piano di cui all’articolo 7; b) le attività e funzioni che si intendono insediare; c) gli interventi urbanistico edilizi, infrastrutturali e per l’accessibilità, le funzioni e le destinazioni d’uso; d) il cronoprogramma degli interventi previsti; e) il piano economico-finanziario. 5. In caso di mancata ottemperanza alla diffida o nel caso in cui la proposta di riutilizzo non corrisponda ai contenuti di cui al presente articolo, il Comune chiede l’attivazione della procedura di cui all’articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente) convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13. Conclusa tale procedura il Comune provvede ad acquisire proposte di riutilizzo mediante procedura pubblica. 6. A seguito della selezione di proposte di riutilizzo di cui al comma 5, il Comune può costituire con il soggetto selezionato una società di trasformazione urbana ai sensi e per gli effetti dell’articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) per dare attuazione alla proposta stessa. ARTICOLO 11 (Siti con inquinamento pregresso) 1. Nel caso di eventi inquinanti avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, ma che si manifestino successivamente a tale data, il soggetto interessato comunica alla Regione, alla Provincia, al Comune e all’ARPAL l’esistenza della potenziale contaminazione, unitamente al piano di caratterizzazione. 2. L’ente territoriale competente, ai sensi della presente legge, espleta le procedure relative al procedimento di bonifica, di messa in sicurezza permanente, di messa in sicurezza operativa, secondo quanto stabilito all’articolo 242, comma 13, del d.lgs. 152/2006. ARTICOLO 12 (Acque di falda) 1. Il prelievo delle acque di falda emunte nel corso di interventi di bonifica di un sito ed utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, ai sensi dell’articolo 243 del d.lgs. 152/2006, non necessita di concessione di derivazione d’acqua. 2. Nel caso di cui al comma 1, in sede di approvazione del progetto di bonifica dovranno essere effettuate le valutazioni in ordine al rischio indotto dal prelievo ed all’impatto sull’acquifero. ARTICOLO 13 (Accordi di programma) 1. Gli enti territoriali competenti, i soggetti obbligati agli interventi di cui alla presente legge ed i soggetti altrimenti interessati, possono stipulare, entro sei mesi dall’approvazione del documento di analisi di rischio, appositi accordi di programma per definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi medesimi. TITOLO II PROCEDURE E MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 242, COMMA 13, E 248, COMMA 2, DEL D.LGS. 152/2006 ARTICOLO 14 (Oggetto) 1. La Provincia rilascia la certificazione di cui all’articolo 242, comma 13, relativamente al caso di cui al comma 11 dello stesso articolo, nonché la certificazione di cui all’articolo 248, comma 2, del d.lgs. 152/2006, per i casi ordinari, secondo le procedure e con le modalità di cui al presente Titolo. ARTICOLO 15 (Certificazioni) 1. La certificazione di avvenuta bonifica è l’atto con cui viene accertato dalla Provincia il completamento degli interventi di bonifica, la conformità degli stessi al progetto approvato e il non superamento dei livelli di accettabilità per il sito, definiti dalle concentrazioni soglia di rischio (CSR). 2. Nel caso di interventi volti alla messa in sicurezza permanente e alla messa in sicurezza operativa, la certificazione è l’atto con cui viene accertato dalla Provincia il completamento degli interventi e la conformità degli stessi al progetto approvato nonché il rispetto, nelle matrici ambientali influenzate dal sito, dei livelli soglia di contaminazione di cui all’articolo 240, comma 1, lettera b), del d.lgs. 152/2006 ovvero dei livelli di concentrazione residua proposti in fase di progettazione ed approvati. ARTICOLO 16 (Compiti di ARPAL) 1. Gli accertamenti di cui all’articolo 15, commi 1 e 2, sono effettuati dalla Provincia sulla base di una relazione tecnica predisposta dall’ARPAL, corredata di risultanze analitiche debitamente commentate. 2. L’ARPAL provvede, di norma entro quarantacinque giorni, a trasmettere alla Provincia la relazione tecnica di cui al comma 1. ARTICOLO 17 (Istanza di certificazione) 1. Al termine degli interventi previsti dal progetto approvato e da eventuali varianti dello stesso debitamente approvate, il soggetto responsabile degli interventi deve presentare istanza alla Provincia per il rilascio della certificazione, producendo una relazione tecnica di fine lavori, rilasciata dal direttore dei lavori, contenente: a) dichiarazione che i lavori sono stati regolarmente eseguiti; b) descrizione degli interventi effettuati e rispondenza alle prescrizioni progettuali; c) illustrazione dei risultati ottenuti dall’intervento, corredata dei relativi referti analitici; d) documentazione relativa agli eventuali smaltimenti di rifiuti effettuati. 2. Nel caso di interventi di competenza degli enti pubblici, oltre alla documentazione di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), deve essere presentata una relazione di fine lavori e una relazione di collaudo ovvero una certificazione di regolare esecuzione, nelle forme previste dalla legge. 3. Copia della documentazione tecnica di cui ai commi 1 e 2 deve essere inviata anche all’ARPAL. ARTICOLO 18 (Atto di certificazione) 1. La Provincia, tenuto conto della documentazione trasmessa dal responsabile dell’intervento, degli accertamenti effettuati e della relazione tecnica di ARPAL, emana, entro trenta giorni dal ricevimento di quest’ultima, l’atto di certificazione. 2. L’atto di certificazione deve contenere, quale sua parte integrante: a) nel caso di interventi di bonifica, l’attestazione che: 1) gli interventi sono ultimati; 2) le opere realizzate e gli interventi effettuati risultano conformi al progetto approvato; 3) i campionamenti e le verifiche analitiche effettuate non hanno evidenziato superamenti dei livelli di accettabilità per il sito, definiti dalle concentrazioni soglia di rischio (CSR); b) nel caso di interventi di messa in sicurezza permanente o messa in sicurezza operativa, l’attestazione che: 1) gli interventi sono ultimati; 2) le opere realizzate e gli interventi effettuati risultano conformi al progetto approvato; 3) sono rispettati, nelle matrici ambientali influenzate dal sito, i livelli soglia di contaminazione di cui all’articolo 240, comma 1, lettera b), del d.lgs. 152/2006 ovvero i livelli di concentrazione residua proposti in fase di progettazione ed approvati; 4) sono stati predisposti i piani di monitoraggio e controllo di cui all’articolo 240, comma 1, lettere n) ed o) del d.lgs. 152/2006. 3. La Provincia può prescrivere il proseguimento delle operazioni di monitoraggio definendone la durata, i parametri analitici da analizzare e la frequenza temporale dei campionamenti. 4. Copia dell’atto di certificazione viene notificata al soggetto responsabile dell’intervento e trasmessa, per conoscenza, al Comune, alla Regione e all’ARPAL. ARTICOLO 19 (Certificazione su siti dove si realizzano opere edilizie) 1. L’efficacia dei titoli edilizi rilasciati su un’area soggetta ad intervento di bonifica, messa in sicurezza permanente, messa in sicurezza operativa, è subordinata alla certificazione rilasciata dalla Provincia. 2. Qualora sulla base del progetto di bonifica approvato ed in presenza di particolari condizioni di interesse pubblico sia possibile l’utilizzazione dell’area per lotti successivi, la certificazione può essere rilasciata per singoli lotti, in assenza di interazione tra gli stessi, fermo restando lo svincolo delle garanzie finanziarie ad avvenuto completamento del progetto di bonifica. ARTICOLO 20 (Certificazione in presenza di trattamento della falda) 1. La certificazione può essere rilasciata anche in presenza di processi di depurazione a lungo termine della falda acquifera, qualora l’area sovrastante sia stata bonificata in conformità al progetto approvato. 2. La depurazione della falda deve comunque essere garantita fino al raggiungimento degli standard prescritti nel progetto stesso, prevedendo comunque un monitoraggio che attesti il buon andamento delle operazioni condotte sulla falda stessa. 3. Resta fermo lo svincolo delle garanzie finanziarie ad avvenuto completamento di tutto il progetto di bonifica. ARTICOLO 21 (Costi di certificazione) 1. I costi del procedimento di certificazione sono a carico del soggetto responsabile dell’inquinamento o di altro soggetto obbligato all’intervento e sono quantificati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentite le Province. 2. Nel caso di interventi effettuati ai sensi dell’articolo 250 del d.lgs. 152/2006 i costi di certificazione non sono dovuti. TITOLO III NORME TRANSITORIE E FINALI ARTICOLO 22 (Norme transitorie) 1. I Comuni e le Province concludono i procedimenti di bonifica e di messa in sicurezza già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge e trasmettono alla Regione gli atti adottati. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Province trasmettono alla Regione le Anagrafi dei siti da bonificare, aggiornate alla data di entrata in vigore della stessa. 3. I soggetti di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e il Ministro della sanità 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni) che non abbiano ancora provveduto ad attivare le relative procedure di bonifica, sono tenuti ad attivarle, ai sensi della presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa. 4. Nelle more dell’approvazione del Piano di bonifica dei siti contaminati, di cui all’articolo 7, la Giunta regionale, anche sulla base delle informazioni contenute nell’Anagrafe di cui all’articolo 8, approva l’elenco dei siti che richiedono interventi di bonifica e la relativa stima degli oneri finanziari. ARTICOLO 23 (Norma finale) 1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, si richiamano le disposizioni del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. ARTICOLO 24 (Abrogazione di norme) 1. Sono abrogati gli articoli da 51 a 58 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia). ARTICOLO 25 (Sanzioni) 1. Le sanzioni previste dall’articolo 257, comma 1, del d.lgs. 152/2006 sono accertate e contestate dalla Provincia competente per territorio, secondo le disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati). 2. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono assegnati alle Province che li utilizzano per le finalità della presente legge. ARTICOLO 26 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nell’Area IV “Ambiente” all’U.P.B. 4.201 “Interventi nel Settore dell’Ambiente”. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 9 aprile 2009 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)
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