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NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia

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Legge regionale 8 novembre 2007, n. 28
Istituzione dell’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale (ALER) della Provincia di Monza e Brianza
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Istituzione)

1. E’ istituita l’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale (ALER) della Provincia di Monza e della Brianza (d’ora innanzi: ALER di Monza e Brianza).
2. All’ALER di Monza e Brianza, a cui si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 (Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle aziende lombarde per l’edilizia residenziale (A.L.E.R.)), sono attribuite le competenze sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica nei comuni indicati nell’articolo 1 della legge 11 giugno 2004, n. 146 (Istituzione della Provincia di Monza e della Brianza) e di ogni altro comune che successivamente farà parte della medesima provincia.

ARTICOLO 2
(Patrimonio)

1. All’ALER di Monza e Brianza, dalla data di nomina del Commissario di cui all’articolo 7, sono trasferiti i beni immobili di proprietà dell’ALER di Milano ubicati nei comuni della Provincia di Monza e della Brianza e i beni mobili così come individuati ai sensi dell’articolo 3, comma 2.
2. L’ALER di Monza e Brianza, dalla medesima data di cui al comma 1, subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici inerenti ai beni immobili, anche in costruzione, e ai beni mobili.

ARTICOLO 3
(Beni immobili e mobili)

1. Entro sessanta giorni dalla nomina del Commissario di cui all’articolo 7, l’ALER di Milano trasmette all’ALER di Monza e Brianza l’inventario del patrimonio immobiliare con i documenti relativi ad ogni singola unità immobiliare esistenti presso l’ALER di provenienza.
2. Entro lo stesso termine, l’ALER di Milano trasmette all’ALER di Monza e Brianza l’inventario di tutti i beni mobili, attrezzature ed apparecchiature presenti presso gli uffici decentrati dell’ALER di Milano nella Provincia di Monza e della Brianza.
3. Entro i successivi novanta giorni, il Commissario di cui all’articolo 7 trasmette gli elenchi degli immobili trasferiti ai conservatori dei registri immobiliari ed ai direttori degli uffici tecnico-erariali competenti per territorio per l’esecuzione delle trascrizioni e delle variazioni necessarie.

ARTICOLO 4
(Documentazione contabile e tecnica)

1. Entro novanta giorni dalla nomina del Commissario, l’ALER di Milano trasmette all’ALER di Monza e Brianza la situazione contabile di ogni immobile di cui all’articolo 2, nonché la situazione aggiornata della gestione speciale ai sensi dell’articolo 10 del d.p.r. 30 dicembre 1972, n. 1036 (Norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore della edilizia residenziale pubblica) e la situazione della gestione dei fondi ai sensi dell’articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 (Testo unico e disposizioni generali sull’edilizia popolare ed economica.
Provvedimenti urgenti per l’accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell’edilizia residenziale pubblica).
2. L’ALER di Milano, entro il medesimo termine di cui al comma 1, trasmette altresì la documentazione relativa allo stato di attuazione dei programmi di manutenzione straordinaria relativa agli immobili trasferiti all’ALER di Monza e Brianza.

ARTICOLO 5
(Personale)

1. Il Consiglio di Amministrazione, entro dodici mesi dalla sua costituzione, approva la pianta organica.
2. Alla copertura della pianta organica si provvede con il personale già operante presso gli uffici dell’ALER di Milano decentrati nella Provincia di Monza e della Brianza, nonché con altro personale alle dipendenze dell’ALER di Milano o tramite mobilità.

ARTICOLO 6
(Programmi di intervento e convenzioni per la gestione)

1. L’ALER di Monza e Brianza subentra all’ALER di Milano nei rapporti che intercorrono tra i comuni della Provincia di Monza e della Brianza e l’ALER di Milano, aventi ad oggetto l’attuazione di programmi di intervento di edilizia residenziale pubblica nonché attività di gestione di alloggi ERP nei tempi e modi previsti con apposita convenzione.

ARTICOLO 7
(Disposizioni di prima applicazione)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nomina un Commissario che svolge le funzioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e del presente articolo.
2. Il Commissario di cui al comma 1 assume:
a) le determinazioni necessarie per la partecipazione dell’ALER di Monza e Brianza ai programmi di edilizia residenziale pubblica;
b) adotta il rendiconto della gestione commissariale;
c) ogni altro atto di ordinaria amministrazione.
3. Il Commissario non può assumere alcuno degli atti di cui articolo 9, comma 2, della l.r. 13/1996.
4. A conclusione dell’incarico, il Commissario adotta la relazione finale dell’attività svolta e il rendiconto della gestione e li invia alla Giunta regionale. La Giunta regionale, con propria deliberazione, verifica l’attività del Commissario e conferma i beni, il personale e i rapporti attivi e passivi in relazione al nuovo ambito territoriale di competenza dell’ALER di Monza e Brianza.
5. Sino all’approvazione da parte del Consiglio regionale dello statuto ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 13/1996 e dei propri regolamenti, l’ALER di Monza e Brianza applica lo statuto e i regolamenti vigenti nell’ALER di Milano.
6. Per l’espletamento delle funzioni ad esso conferite dalla presente legge, il Commissario si avvale del personale dell’ALER di Milano operante presso gli uffici decentrati nella Provincia di Monza e della Brianza, nonché di personale dell’ALER di Milano nei casi di motivata necessità. Le indennità spettanti al Commissario, anticipate dall’ALER di Milano e a carico dell’ALER di Monza e Brianza, sono determinate, nell’atto di nomina, in considerazione degli elementi di cui all’articolo 14, comma 1, della l.r. 13/1996.
7. Il Consiglio di Amministrazione, sino alla data di approvazione della pianta organica, si avvale del medesimo personale di cui al comma 6.
8. Le procedure di nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell’ALER di Monza e Brianza sono avviate, ai sensi di legge, in concomitanza con quelle di primo rinnovo utile ordinario degli organi delle altre ALER.

Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.
Milano, 8 novembre 2007

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/455 del 30 ottobre 2007)


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