Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Al comma 13, art. 11, della Legge regionale 29 ottobre 2002, n.38, le parole "non coniugati e senza prole a carico" sono soppresse.
ARTICOLO 2
Aggiungere all’art. 11, comma 4, penultimo capoverso, dopo la parola “contribuzione” la seguente espressione: “, facendo salve le deroghe previste negli articoli del Titolo II, relativamente al compimento dell’età richiesta per il diritto all’assegno vitalizio, applicandosi così la tabella di cui al successivo comma 10.”
ARTICOLO 3
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza 8 febbraio 2010
De Filippo