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NORMATIVA
Normativa regionale - Trentino Alto Adige

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Legge regionale 8 febbraio 2005, n.1
Pacchetto famiglia e previdenza sociale
 

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


promulga la seguente legge:

Capo I
Previdenza e assicurazioni sociali


ARTICOLO 1

(Copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli)

1. Ai soggetti autorizzati ad effettuare i versamenti volontari nelle gestioni
dei/delle lavoratori/trici dipendenti, dei/delle lavoratori/trici autonomi/e o
nella gestione separata dell’INPS o iscritti ad un fondo pensione disciplinato
dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, residenti da almeno cinque
anni nella regione Trentino-Alto Adige, può essere corrisposto, per i periodi
di astensione dal lavoro dedicati alla cura e all’educazione dei propri figli,
qualora residenti in regione, il contributo di cui al comma 2. Il contributo non
spetta ai/alle lavoratori/trici dipendenti da pubbliche amministrazioni e a
coloro che sono titolari di pensione diretta.
2. Il contributo viene corrisposto in misura pari all’importo del versamento
volontario effettuato e comunque in misura non superiore a euro 3 mila 500
rapportati ad anno. Il contributo è erogato per i periodi di astensione dal
lavoro effettuati successivamente ai periodi di congedo previsti dal decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e comunque entro i tre anni di vita
del/della bambino/a o entro tre anni dalla data del provvedimento di
adozione o affidamento. Il contributo spetta per un massimo di dodici mesi,
elevabili a quindici nell’ipotesi in cui il padre del/della bambino/a si avvalga
del diritto di cui al comma 2 dell’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151 per almeno tre mesi.
3. Il contributo previsto al comma 2 per i periodi di astensione dal lavoro
dedicati alla cura e all’educazione dei propri figli può essere corrisposto, in
misura pari all’importo del versamento previdenziale effettuato e comunque
in misura non superiore a euro 3 mila 500, anche ai/alle lavoratori/trici
autonomi/e qualora, durante tali periodi, venga assunta in loro sostituzione
per lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma un’altra persona almeno
con contratto di lavoro a tempo parziale pari al 50 per cento del contratto a
tempo pieno. In caso di mancata assunzione l’importo massimo del
contributo viene ridotto del 50 per cento. L’assunzione di un’altra persona
non è richiesta ai fini dell’erogazione del contributo ai/alle coltivatori/trici
diretti/e, mezzadri/e e coloni/e.
4. A coloro che sono residenti da almeno cinque anni nella regione
Trentino-Alto Adige e che, dopo aver fruito dei congedi previsti dal decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, riprendono o intraprendono lo
svolgimento di un’attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo parziale
entro i tre anni di vita del/della bambino/a o entro tre anni dalla data del
provvedimento di adozione o affidamento, può essere corrisposto un
contributo ai fini dell’integrazione dei versamenti previdenziali dovuti, fino
alla concorrenza del 100 per cento di quelli previsti per il medesimo
contratto a tempo pieno e comunque in misura non superiore a euro
1.750,00 rapportati ad anno. Il contributo viene concesso per un periodo
massimo di dodici mesi, elevabili a quindici nell’ipotesi in cui il padre
del/della bambino/a si avvalga del diritto di cui al comma 2 dell’articolo 32
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 per almeno tre mesi. Il
contributo non spetta ai/alle lavoratori/trici dipendenti da pubbliche
amministrazioni.
5. Le modalità per l’accertamento dei periodi di astensione dal lavoro,
nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione delle norme
contenute nel presente articolo, sono stabilite con regolamento regionale da
emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
In alternativa ai cinque anni di residenza di cui ai commi 1 e 4 è riconosciuta
la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente
antecedente la domanda. Le modalità e i termini per la presentazione delle
domande e per l’erogazione dei contributi sono stabiliti da ciascuna
Provincia autonoma con proprio regolamento.
6. Gli interventi di cui al presente articolo sono tra loro cumulabili, ma il
periodo complessivo per il quale vengono concessi i contributi non può
comunque superare i dodici mesi o i quindici mesi nell’ipotesi in cui il padre
del/della bambino/a si avvalga del diritto di cui al comma 2 dell’articolo 32
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. I contributi di cui al presente
articolo non sono cumulabili con gli interventi previsti dalla legge regionale
25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.


ARTICOLO 2 (Copertura previdenziale dei periodi di assistenza a familiari non autosufficienti)


1. Ai/Alle lavoratori/trici autonomi/e e ai soggetti autorizzati ad effettuare i
versamenti volontari nelle gestioni dei/delle lavoratori/trici dipendenti,
dei/delle lavoratori/trici autonomi/e o nella gestione separata dell’INPS o
iscritti ad un fondo pensione disciplinato dal decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto
Adige, può essere corrisposto, per i periodi di astensione dal lavoro dedicati
all’assistenza domiciliare di familiari gravemente non autosufficienti, un
contributo pari all’importo del versamento previdenziale effettuato e
comunque in misura non superiore a euro 3 mila 500 rapportati ad anno,
fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione di
anzianità o di vecchiaia. Il contributo non spetta ai/alle lavoratori/trici
dipendenti da pubbliche amministrazioni e a coloro che sono titolari di
pensione diretta.
2. A coloro che sono residenti da almeno cinque anni nella regione
Trentino-Alto Adige e che svolgono attività lavorativa a tempo parziale per
prestare assistenza domiciliare a familiari gravemente non autosufficienti,
può essere corrisposto un contributo ai fini dell’integrazione dei versamenti
previdenziali dovuti, fino alla concorrenza del 100 per cento di quelli previsti
per il medesimo contratto a tempo pieno e comunque in misura non
superiore a euro 1.750,00 rapportati ad anno. Il contributo viene concesso
fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione di
anzianità o di vecchiaia e spetta solo qualora l’interessato/a non abbia diritto
a fruire dell’intervento previsto dalla lettera r) del comma 2 dell’articolo 1
della legge 23 agosto 2004, n. 243.
3. L’individuazione delle categorie di familiari, la determinazione del livello
di non autosufficienza, nonché ogni altra disposizione necessaria per
l’attuazione delle norme contenute nel presente articolo, sono stabilite con il
regolamento regionale di cui al comma 5 dell’articolo 1. Fermo restando che
il contributo non può superare gli importi di cui ai commi 1 e 2, il
regolamento regionale può prevedere inoltre che il contributo stesso venga
graduato in relazione al livello di non autosufficienza del/della familiare
al/alla quale l’assistenza è rivolta. In alternativa ai cinque anni di residenza
di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di
cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda. Le modalità e i
termini per la presentazione delle domande e per l’erogazione dei contributi
sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento.
4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con gli interventi
previsti dalla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni
ed integrazioni.







ARTICOLO 3


(Assegno regionale al nucleo familiare)


1. Ai/Alle lavoratori/trici dipendenti, ai/alle disoccupati/e e agli/alle iscritti/e
nelle liste di mobilità, ai/alle lavoratori/trici autonomi/e iscritti/e nelle
rispettive gestioni speciali dell’INPS e agli/alle iscritti/e nella gestione
separata, ad esclusione dei soggetti di cui all’ultimo periodo del comma 2
dell’articolo 4, ed a coloro che non sono iscritti a forme di previdenza
obbligatoria, nonché ai/alle pensionati/e, residenti da almeno cinque anni
nella regione Trentino-Alto Adige, è corrisposto un assegno regionale al
nucleo familiare per i figli ed equiparati oltre il primo, qualora residenti in
regione. L’assegno spetta ad un/una solo/a richiedente per nucleo in base
alla composizione del nucleo familiare e della condizione economica del
nucleo stesso. L’assegno è corrisposto secondo quanto previsto
dall’allegata tabella A).
2. Nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un unico genitore
l’assegno di cui al comma 1 è corrisposto secondo quanto previsto
dall’allegata tabella B).
3. Nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente almeno un/una figlio/a o
equiparato/a disabile l’assegno di cui al comma 1 è corrisposto a decorrere
dal/dalla primo/a figlio/a, secondo quanto previsto dall’allegata tabella C).
Con regolamento regionale può essere previsto un aumento dell’assegno
non superiore al 30 per cento qualora nel nucleo familiare siano presenti più
figli o equiparati disabili.
4. La composizione del nucleo familiare, la definizione di "unico genitore", i
figli ed equiparati, nonché la condizione economica del nucleo familiare ai
fini dell'ottenimento dell'assegno, nonché ogni altra disposizione necessaria
per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo, sono stabiliti
con il regolamento regionale di cui al comma 5 dell'articolo 1. Ferma
restando la determinazione da parte della Regione della condizione
economica del nucleo familiare ai fini dell’ottenimento dell’assegno, con
regolamento regionale approvato previa intesa con le Province autonome di
Trento e di Bolzano, può essere previsto il ricorso a sistemi di valutazione
della condizione medesima, anche differenziati, tali da garantire omogeneità
con i sistemi adottati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano
nell’ambito delle rispettive politiche sociali. In alternativa ai cinque anni di
residenza di cui al comma 1 è riconosciuta la residenza storica di quindici
anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda. Le
modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l’erogazione
degli assegni sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio
regolamento.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è previsto un onere annuo di euro
50 milioni.







ARTICOLO 4


(Interventi previdenziali a sostegno del lavoro discontinuo)


1. La Regione eroga finanziamenti per il sostegno alla contribuzione
volontaria presso l’INPS per i periodi non lavorati e già non coperti da
contribuzione figurativa.
2. Sono destinatari/ie del contributo i/le lavoratori/trici discontinui/e
autorizzati/e alla contribuzione volontaria per i periodi non lavorati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e successive
modificazioni ed integrazioni. Sono altresì destinatari/ie del contributo i/le
lavoratori/trici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
a progetto o programma, ad esclusione di quelli/e iscritti/e ad altra forma di
previdenza obbligatoria e dei/delle titolari di pensione diretta. Sono inoltre
esclusi/e i/le componenti degli organi di amministrazione e controllo delle
società e i/le partecipanti a collegi e commissioni.
3. La Regione interviene con un contributo in misura non superiore a euro
1.780,00 annui, per un periodo massimo per ciascun anno di sei mesi e
nell’arco della vita lavorativa di trentatré mesi, fino al raggiungimento dei
requisiti minimi per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia. Il
contributo è a fondo perduto per i primi diciotto mesi, mentre viene erogato a
titolo di prestito per i mesi successivi al diciottesimo. Il suddetto limite
massimo può essere diminuito in relazione alle diverse tipologie di
lavoratori/trici discontinui/e, secondo quanto previsto dal regolamento di cui
al comma 5.
4. I soggetti di cui al comma 2, per beneficiare del sostegno regionale
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza e domicilio nella regione Trentino-Alto Adige da almeno cinque
anni;
b) autorizzazione ad effettuare i versamenti volontari dei periodi non lavorati;
c) condizione economica del nucleo familiare entro i limiti stabiliti dal
regolamento di cui al comma 5;
d) immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorative, formative, di
inserimento lavorativo e di ogni altra attività individuata dai servizi
competenti secondo le disposizioni provinciali.
5. Con regolamento regionale, approvato d’intesa con le Province autonome
di Trento e di Bolzano, è stabilita la condizione economica del nucleo
familiare di cui al comma 4, nonché ogni altra disposizione necessaria
all’attuazione del presente articolo. Il predetto regolamento può prevedere il
ricorso a sistemi di valutazione della condizione medesima, anche
differenziati, tali da garantire omogeneità con i sistemi adottati dalle
Province nell’ambito delle rispettive politiche sociali. In alternativa ai cinque
anni di residenza e domicilio di cui al comma 4 è riconosciuta la residenza
storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la
domanda. Le modalità e i termini per la presentazione della domanda e per
l’erogazione del contributo sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma
con proprio regolamento.
6. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con gli interventi
previsti dalla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni
ed integrazioni, nè con gli altri interventi previsti dalla presente legge.







ARTICOLO 5


(Modifiche alla legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 concernente “Norme
integrative per l’assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l’asbestosi” e
successive modificazioni ed integrazioni)


1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 11 settembre 1961, n. 8,
come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 7 e
successivamente modificato dall’articolo 1 della legge regionale 28 ottobre
1995, n. 11, è sostituito dal seguente:
“1. Le rendite dovute ai sensi dell’articolo 1 ai lavoratori riconosciuti affetti da
silicosi o da asbestosi in sede di primo accertamento o di successive
revisioni sono calcolate, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2003, sulla
base di una retribuzione convenzionale annua pari a euro 17 mila 295. È
facoltà della Giunta regionale rideterminare annualmente con propria
deliberazione la suddetta retribuzione, tenuto conto del decreto ministeriale
con il quale vengono rivalutate le prestazioni economiche erogate dall’INAIL
per il settore dell’industria.”.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è previsto un maggior onere
annuo di euro 28 mila 800.







ARTICOLO 6


(Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1 concernente
“Provvidenze a favore dei lavoratori affetti da sordità da rumori” e successive
modificazioni ed integrazioni)


1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1,
come sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 12 maggio 1978, n. 8 e
successivamente modificato dall’articolo 1 della legge regionale 28 ottobre
1995, n. 11, è sostituito dal seguente:
“1. La misura della rendita di cui all’articolo 1, è determinata con
l'applicazione delle norme e dei criteri contenuti nel Testo Unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sulla base di una retribuzione
convenzionale annua pari a euro 17 mila 295, a decorrere dal 1° gennaio
2003. È facoltà della Giunta regionale rideterminare annualmente la
suddetta retribuzione con proprio provvedimento, tenuto conto del decreto
ministeriale con il quale vengono rivalutate le prestazioni economiche
erogate dall’INAIL per il settore dell’industria.”.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è previsto un maggior onere
annuo di euro 870 mila.







ARTICOLO 7


(Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 concernente
“Provvidenze per il riscatto di lavoro all’estero ai fini pensionistici” e
successive modificazioni ed integrazioni)


1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14,
dopo le parole “integrato dall’articolo 2 octies della legge 16 aprile 1974, n.
114” sono aggiunte le parole “e modificato dall’articolo 3, comma 1 del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 14/1976 è aggiunto
il seguente:
“2-bis. L’intervento non è previsto per i soggetti già titolari di pensione i
quali, successivamente alla data di liquidazione del trattamento
pensionistico, hanno prestato attività lavorativa all’estero.”.
3. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 14/1976, come sostituito
dall’articolo 3 della legge regionale 21 agosto 1986, n. 6, le parole “il 55°
anno di età” sono sostituite dalle parole “il sessantesimo anno di età”.
4. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 14/1976, come sostituito
dall’articolo 3 della legge regionale 6/1986, le parole “per ogni anno di età
inferiore al 55°” sono sostituite dalle parole “per ogni anno di età inferiore al
sessantesimo”.
5. Al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 14/1976, come sostituito
dall’articolo 3 della legge regionale 6/1986, le parole “lire 50.000.000” sono
sostituite dalle parole “euro 41 mila 300”.
6. Al comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 14/1976, come sostituito
dall’articolo 3 della legge regionale 6/1986, le parole “lire 50.000.000” sono
sostituite dalle parole “euro 41 mila 300”.
7. L’articolo 5 della legge regionale 14/1976, come sostituito dall’articolo 10
della legge regionale 16 marzo 1981, n. 3, è sostituito dal seguente:
“Art. 5
(Presentazione della domanda)
1. Per ottenere i contributi previsti dalla presente legge, gli/le interessati/e
devono presentare domanda alla Provincia autonoma territorialmente
competente entro i termini e secondo le modalità dalla stessa definiti con
apposito regolamento.”.
8. Per le finalità di cui al presente articolo è previsto un maggior onere
annuo di euro 450 mila.







ARTICOLO 8


(Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 concernente
“Erogazione di contributi a favore degli Istituti di patronato e di assistenza
sociale giuridicamente riconosciuti a norma del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n.
804”)


1. Nel titolo della legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 le parole
“giuridicamente riconosciuti a norma del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804”,
sono sostituite dalle parole “costituiti o riconosciuti a norma della legge 30
marzo 2001, n. 152”.
2. All’articolo 1, comma 1 della legge regionale 15/1957, le parole
“giuridicamente riconosciuti a norma del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804”,
sono sostituite dalle parole “costituiti o riconosciuti a norma della legge 30
marzo 2001, n. 152”.
3. L’articolo 2 della legge regionale 15/1957 è sostituito dal seguente:
“Art. 2
1. L’assegnazione dei contributi è fatta ai/alle rappresentanti delle sedi
provinciali degli Enti di cui all’articolo 1 sulla base di criteri e disposizioni
stabiliti con regolamento regionale.”.
4. All’articolo 3, comma 1 della legge regionale 15/1957 le parole
“all’Assessorato della previdenza e assistenza sociale e della sanità” sono
sostituite dalle parole “agli uffici provinciali territorialmente competenti”.
5. All’articolo 3, comma 2 della legge regionale 15/1957, le parole “nel
D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804” sono sostituite dalle parole “nella legge 30
marzo 2001, n. 152”.







ARTICOLO 9


(Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 concernente “Interventi
di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori
stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni” e successive
modificazioni ed integrazioni)


1. All’articolo 4, comma 1 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, come
modificato dall’articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 19 luglio
1998, n. 6, tra le parole “Nei confronti delle persone” e “che siano in
possesso dei requisiti” sono inserite le parole “casalinghe, residenti da
almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige,”.
2. All’articolo 4, comma 1 della legge regionale 7/1992, come modificato
dall’articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 6/1998, la lettera
“a),” e le parole “e di cui all’articolo 8, comma 2, lettera e)” sono soppresse.
3. All’articolo 4, comma 1 della legge regionale 7/1992, come modificato
dall’articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 6/1998, è aggiunto
il seguente periodo: “In alternativa ai cinque anni di residenza di cui al
presente comma è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui
almeno uno immediatamente antecedente la domanda volta ad ottenere il
presente contributo.”.
4. All’articolo 4 della legge regionale 7/1992, come modificato dall’articolo 6,
comma 1 della legge regionale 6/1998, dopo il comma 1 sono inseriti i
seguenti:
“1-bis. La definizione di persona casalinga è individuata con regolamento
regionale, tenuto particolarmente conto della presenza all’interno del nucleo
familiare di figli o familiari non autosufficienti.
1-ter. Il contributo di cui al presente articolo spetta solo qualora il richiedente
si trovi nelle condizioni economiche stabilite con regolamento regionale.”.
5. All’articolo 4, comma 2 della legge regionale 7/1992, come modificato
dall’articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 6/1998, le parole “di
anzianità o” sono soppresse.
6. Dopo il Capo I della legge regionale 7/1992, come modificato dall’articolo
6, comma 1 della legge regionale 6/1998 è aggiunto il seguente:
“Capo I-bis
(Contributo ai fini della costituzione di una pensione complementare)
Art. 6-bis
(Finalità e beneficiari)
1. Nei confronti delle persone casalinghe, residenti da almeno cinque anni
nella regione Trentino-Alto Adige, in possesso dei requisiti di cui alle lettere
b), c) e d) dell’articolo 3-bis della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e
successive modificazioni ed integrazioni, iscritte ad un fondo pensione
disciplinato dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, la Regione
interviene a decorrere dal 1° gennaio 2005 con un contributo che, a
seconda della condizione economica del nucleo familiare del/della
richiedente da stabilirsi con regolamento regionale, varia dal trenta al
cinquanta per cento del versamento volontario effettuato e non può
comunque superare i 500 euro annui. Il contributo non può essere erogato
per più di dieci anni.
2. Il contributo di cui al comma 1 non spetta qualora la condizione
economica del nucleo familiare del/della richiedente supera i limiti stabiliti
con il regolamento regionale di cui al medesimo comma 1.
3. In alternativa ai cinque anni di residenza di cui al comma 1 è riconosciuta
la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno maturato
immediatamente prima la presentazione della domanda.
4. La definizione di persona casalinga è individuata con regolamento
regionale, tenuto particolarmente conto della presenza all’interno del nucleo
familiare di figli o familiari non autosufficienti. Le modalità e i termini per la
presentazione della domanda e per l’erogazione del contributo sono stabiliti
da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento.
5. I regolamenti regionali di cui al presente articolo sono sottoposti al
preventivo parere della competente commissione legislativa consiliare.
6. Non possono accedere al contributo di cui al presente articolo coloro che
sono iscritti all’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle
persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e
successive modificazioni ed integrazioni.”.
7. Il contributo di cui al comma 6 è incompatibile con gli altri interventi
previsti dalla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni
ed integrazioni e con gli altri interventi previsti dalla presente legge.
8. Per le finalità previste dal comma 6 e dall’articolo 4 della legge regionale
7/1992, come modificato dal presente articolo, è previsto un onere annuo
non superiore ad euro un milione.







ARTICOLO 10


(Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 concernente
“Istituzione dell’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle
persone casalinghe” e successive modificazioni ed integrazioni)


1. All’articolo 7 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, come sostituito
dall’articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6,
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. Gli anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui al comma 1, ivi
compresi gli anni valutati ai sensi dell’articolo 7-bis e quelli figurativi
spettanti ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 5, non possono superare i
diciotto.”.







ARTICOLO 11


(Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 concernente
“Indennità regionale a favore dei disoccupati inseriti nelle liste provinciali di
mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa” e successive
modificazioni ed integrazioni)


1. All’articolo 1, comma 1 della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19,
come modificato dall’articolo 8, comma 1, lettere a) e b) della legge
regionale 19 luglio 1998, n. 6, le parole “lavoratori disoccupati, residenti
nella regione Trentino-Alto Adige” sono sostituite dalle parole “lavoratori
disoccupati, residenti e domiciliati nella regione Trentino-Alto Adige”.
2. All’articolo 1, comma 1 della legge regionale 19/1993, come modificato
dall’articolo 8, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 6/1998, le
parole “e i richiedenti risultino regolarmente iscritti nelle liste di
collocamento” sono soppresse.
3. All’articolo 1 della legge regionale 19/1993, come modificato dall’articolo
8, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 6/1998, dopo il comma 1
sono aggiunti i seguenti:
“1-bis. Il lavoratore, alla data del licenziamento, deve essere stato titolare di
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno tre mesi con la
medesima azienda.
1-ter. I lavoratori di cui al comma 1 devono essere immediatamente
disponibili allo svolgimento di attività lavorative, formative, di inserimento
lavorativo e di ogni altra attività individuata dai servizi competenti secondo le
disposizioni provinciali.
1-quater. La perdita dello stato di disoccupazione, a causa del mancato
rispetto degli obblighi di cui al comma 1-ter, comporta la perdita
dell’indennità di mobilità.”.
4. All’articolo 7, comma 6 della legge regionale 19/1993 il primo periodo è
sostituito dal seguente: “I finanziamenti non utilizzati nell’anno di riferimento
sono considerati come anticipi delle assegnazioni relative all’anno
successivo.”.
5. L’articolo 8 della legge regionale 19/1993 è sostituito dal seguente:
“Art. 8
(Regolamenti di esecuzione)
1. Ciascuna Provincia autonoma disciplina con proprio regolamento le
modalità di presentazione delle domande e di erogazione dell’indennità
regionale. Con apposito regolamento regionale è stabilito quanto altro è
necessario per l’esecuzione della presente legge.”


ARTICOLO 12


(Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 recante “Interventi di
previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale
regionale”)

1. Nell’articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, dopo le parole
“sindacati di rilievo regionale,” vengono inserite le seguenti: “ovvero uno o
più Fondi istituiti o promossi dalla Regione, ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
lettera e), numero 2) della legge 23 agosto 2004, n. 243,”.
2. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 3/1997, viene inserito il seguente:
“Art. 1-bis
(Fondi pensione istituiti o promossi dalla Regione)
1. La Regione autonoma Trentino-Alto Adige può, ai sensi e per gli obiettivi
di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2) della legge 23 agosto
2004, n. 243, istituire o promuovere uno o più Fondi pensione, tramite le
proprie strutture pubbliche o a partecipazione pubblica istituite ai sensi della
presente legge, il cui funzionamento viene disciplinato con regolamento
regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia.
2. Agli statuti dei Fondi così istituiti e promossi si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 2, commi 1, 2 e 4. I Fondi possono avvalersi delle strutture ed
organismi costituiti dalla Regione per assicurare ai Fondi su base territoriale
regionale supporto amministrativo e contabile e promuovere al contempo la
collaborazione ed il coordinamento tra tutti i Fondi istituiti o promossi ai
sensi della presente legge, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di
cui alla seconda parte dell’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 6) della
legge 243/2004. Le modalità di tale avvalimento e il conseguente diritto per
gli/le iscritti/e ai Fondi stessi di accedere alle provvidenze regionali in
materia di previdenza complementare, sono disciplinate con regolamento
regionale. I Fondi possono dotarsi, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera
e), numero 10) della legge 243/2004, di linee di investimento tali da
garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di
fine rapporto (TFR).
3. Salvo che per esigenze di mantenimento di eventuali garanzie finanziarie,
tali Fondi pensione non dovranno in alcun modo ostacolare la libera
circolazione dei/delle lavoratori/trici dipendenti nell’ambito del sistema della
previdenza complementare.
4. Salva diversa esplicita volontà espressa dal/dalla lavoratore/trice, sia i/le
datori/trici di lavoro di dipendenti che hanno la residenza nel territorio
regionale o che nel territorio stesso espletano in via preminente la propria
attività lavorativa o professionale, sia i/le datori/trici di lavoro le cui aziende
operano prevalentemente sul territorio regionale, destinano ai fondi
pensione così istituiti o promossi il trattamento di fine rapporto prima che si
determini l’effetto di destinazione residuale di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera e), numero 7) della legge 243/2004. Gli/Le stessi/e datori/trici di
lavoro hanno facoltà di destinare ai fondi pensione così istituiti o promossi il
TFR dei/delle propri/e lavoratori/trici, qualora, per qualsiasi motivo, i fondi
pensione a carattere regionale o infraregionale di cui al decreto legislativo
12 aprile 2001, n. 221 non venissero pienamente equiparati, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2) della legge 243/2004,
ai fondi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 e al comma 2
dell’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive
modifiche. È consentito altresì ai/alle lavoratori/trici dipendenti, i/le quali,
cessando l’attività lavorativa presso un/una datore/trice di lavoro siano alla
ricerca di una nuova occupazione, di trasferire ai predetti Fondi pensione in
tutto o in parte il TFR maturato non ancora trasferito in altre forme o Fondi
pensione.
5. Salvo diverse previsioni degli accordi collettivi, nei confronti dei/delle
lavoratori/trici, che al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni di
attuazione della legge 243/2004 già conferiscono una parte del TFR ad un
fondo pensione e non esercitano l’opzione sul mantenimento in azienda o
conferimento ad una forma di previdenza complementare della parte
residua, in caso di dispiegarsi del conferimento tacito del loro TFR ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2) della legge
243/2004, i/le datori/trici di lavoro destinano tale quota residua alla forma cui
tali lavoratori/trici sono già iscritti/e.
6. Onde permettere una scelta consapevole e responsabile sul proprio
futuro previdenziale, in conformità dell’articolo 1, comma 2, lettera e),
numero 1) della legge 243/2004, ai/alle titolari del TFR devoluto nei Fondi
pensione di cui al presente articolo, è offerta, in forma personalizzata, da
parte di consulenti appositamente formati ed ai quali può essere richiesta
l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 31, comma 4 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 se le questioni vertono in materia finanziaria, una
adeguata informazione sulla tipologia, le condizioni per il recesso anticipato,
i rendimenti stimati dei Fondi di previdenza complementare a cui è
ammessa l’adesione, nonché sulla facoltà di scegliere le forme
pensionistiche a cui far confluire tutti i contributi destinabili alla previdenza
complementare. In funzione dell’elaborazione del programma di formazione
dei/delle consulenti, dell’informazione da fornire ai/alle lavoratori/trici
dipendenti, nonché delle iniziative di promozione, la Regione si avvale del
supporto delle strutture ed organismi di cui al comma 2.”.







ARTICOLO 13


(Disposizioni transitorie e finali)


1. Per le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 è autorizzata la spesa annua
complessiva di euro 30 milioni.
2. Gli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 4 sono attuati in coerenza con le
politiche sociali, della famiglia e del lavoro di ciascuna Provincia autonoma,
tramite le risorse alle stesse Province attribuite ai sensi del comma 1. A tal
fine ed in considerazione della diversificazione delle esigenze avvertite a
livello territoriale provinciale, anche in relazione alle diverse dinamiche dei
mercati del lavoro locali, con regolamento regionale, emanato d’intesa con
le Province interessate, sono determinati gli interventi di cui al comma 1 da
attivare in ciascuna provincia al fine di rispondere alle esigenze individuate
come prioritarie in essa.
3. Le funzioni amministrative concernenti l’applicazione degli articoli 1, 2, 3,
4 e 9, sono delegate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La Giunta regionale tenuto conto dei fabbisogni finanziari indicati dalle
Province autonome provvede a ripartire i fondi previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4
e 9 assegnando le risorse alle Province. Con i provvedimenti di
assegnazione dei finanziamenti sono stabilite le modalità di erogazione
degli stessi.
5. Con deliberazione della Giunta regionale gli importi di cui agli articoli 1, 2,
3, ivi comprese le tabelle A), B) e C) ed escluso il comma 5, nonché agli
articoli 4 e 9, comma 6 possono essere adeguati in misura non superiore
alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 si applicano solo per la
copertura previdenziale di periodi successivi al 1° gennaio 2005.
7. Ai fini della valutazione dell’impatto delle politiche attuate le Province
autonome trasmettono alla Regione, entro il mese di aprile, i dati relativi agli
interventi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 realizzati nell'anno solare
immediatamente precedente. I finanziamenti non utilizzati nell’anno di
riferimento sono considerati come anticipi delle assegnazioni relative
all’anno successivo.
8. Le disposizioni di cui all’articolo 7 si applicano alle domande di contributo
presentate alla Provincia autonoma territorialmente competente
successivamente al 1° gennaio 2005.
9. Le disposizioni di cui all’articolo 9 si applicano ai versamenti volontari
effettuati per gli anni successivi al 2004.
10. Le disposizioni di cui all’articolo 10 si applicano a tutti coloro che
risultano iscritti all’assicurazione volontaria di cui alla legge regionale 28
febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni alla data di
entrata in vigore della presente legge.
11. Le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 4 si applicano a decorrere
dall’esercizio finanziario 2005.
12. Nelle leggi regionali in materia di previdenza integrativa per variazione
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati si
intende la media della variazione dell’indice stesso rilevato nelle province
autonome di Trento e di Bolzano.
13. A decorrere dal 1° giugno 2005 è preclusa la possibilità di aderire alle
forme assicurative previste agli articoli 10, 18, 23 e 28 della legge regionale
24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli articoli
10, 13, 18, 22, 23 e 28 continuano ad applicarsi limitatamente agli eventi
che si sono verificati entro la scadenza dell’anno assicurativo in essere alla
data del 31 maggio 2005. Con il 1° luglio 2005 cessano di avere
applicazione gli articoli 14 e 15 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4
e successive modificazioni ed integrazioni. Le disposizioni di cui all’articolo
3 si applicano con riferimento agli assegni regionali al nucleo familiare
spettanti a decorrere dal 1° luglio 2005. Con l’entrata in vigore della
presente legge cessa di avere applicazione il Capo II della legge regionale
25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni e cessa la
possibilità di aderire all’assicurazione volontaria per la pensione alle
persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e
successive modificazioni ed integrazioni, già sospesa ai sensi dell’articolo 4
della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1.
14. Il/La Presidente della Regione è autorizzato/a a coordinare, con proprio
decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, le disposizioni
contenute nella presente legge con quelle contenute nelle leggi regionali 11
settembre 1961, n. 8, 2 gennaio 1976, n. 1, 9 dicembre 1976, n. 14, 9 agosto
1957, n. 15, 25 luglio 1992, n. 7, 27 novembre 1993, n. 19 e 27 febbraio
1997, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.
15. I soggetti che alla data del 31 dicembre 2004 risultino debitori nei
confronti dell’Amministrazione regionale di somme indebitamente percepite
ai sensi delle leggi regionali 11 settembre 1961, n. 8, 11 novembre 1971, n.
42 e 2 gennaio 1976, n. 1 e che alla data di entrata in vigore della presente
legge stanno restituendo ratealmente gli importi dovuti, possono, a
domanda da presentarsi entro il 30 giugno 2005, restituire in unica
soluzione l’indebito residuo. In tale caso le somme non ancora versate
all’Amministrazione regionale verranno scontate del 20 per cento e
dovranno essere versate entro un mese dalla data di comunicazione
dell’autorizzazione ad effettuare il versamento.







ARTICOLO 14


(Norma finanziaria)


1. Alla copertura degli oneri per complessivi euro 59 milioni 150 mila, di cui
euro 1.874.900,00 per arretrati, a carico dell’esercizio finanziario 2005
derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 si provvede per euro 58 milioni
550 mila con i fondi del bilancio di previsione della Regione per l’anno 2005
a disposizione sul capitolo 670 della spesa e per euro 600 mila con lo
stanziamento del capitolo 1985 della spesa che presenta sufficiente
disponibilità.
2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si provvederà con legge di
bilancio, ai sensi dell’articolo 7 e nei limiti previsti dall’articolo 14 della legge
regionale 9 maggio 1991, n. 10.


ARTICOLO 15


(Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Formula Finale:


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione.
Trento, 18 febbraio 2005
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
L. DURNWALDER


ALLEGATO 1

ALLEGATO 3:


TABELLA C


omissis



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